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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2024, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9000/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Seconda Sezione civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 16 maggio 2024 ore 9:50, davanti al GI. Dott.ssa Caterina Panzarino, sono comparsi per parte opponente l'Avv. Scorbatti, per parte opposta l'Avv. Laura Fusi, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti.
Il Giudice
decide la causa come da separata sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, al termine dell'udienza.
Il Giudice
(Dott.ssa Caterina Panzarino)
pagina 1 di 7
N. R.G. 9000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Panzarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9000/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Lidia Scorbatti e dall'Avv. Cristina Ulgheri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Sesto San Giovanni, via Ercole Marelli n. 95, giusta procura in atti;
- parte opponente – contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Fusi e dall'Avv. Debora Marelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cusano Milanino, Viale Matteotti 14/D, giusta procura in atti;
- parte opposta -
All'udienza di discussione del 16 maggio 2024, le difese delle parti hanno concluso come da verbale di udienza
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 2 di 7
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 12 dicembre
2023, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3029/2023 (RG. n. Parte_1
5828/2023) – emesso dal Tribunale di Monza il 23 ottobre 2023, in favore di per Controparte_1
Euro 741,39 (oltre interessi e spese della procedura monitoria).
In particolare, in data 23 ottobre 2023, veniva emesso dal Tribunale di Monza il d.i. 3029/2023 per
Euro 741,39 su richiesta della la quale deduceva e documentava che a fronte della somma CP_1
complessiva di Euro 3000,00 da cui andavano detratti Euro 600,00 a titolo di spere relative al consumo di acqua, il provvedeva alla restituzione del deposito cauzionale nella minor somma di Pt_1
Euro1.765,93, “trattenendo arbitrariamente la somma di Euro 741,39”.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- di aver sottoscritto con la in data 19.2.2020, contratto di locazione relativo CP_1 all'immobile di proprietà di proprietà sito in Lissone, via Boito n. 14;
- che, contestualmente alla stipula del contratto, la ersava la somma di Euro 3000,00 a CP_1
titolo di deposito cauzionale;
- che, con raccomandata, inviata in data 31 ottobre 2022 e ricevuta dal locatario in data 8 novembre 2022, la parte conduttrice comunicava a parte locatrice la propria “disdetta”;
- che, in data 6 maggio 2023, veniva riconsegnato l'immobile con sottoscrizione di verbale di riconsegna;
- che il locatore aveva modo di verificare che l'immobile presentava diversi danni tra i quali la rottura del “motore velux della finestra della sala”, l'assenza di funzionamento dei cassetti della cucina (elettrici), il vetro dell'armadio, il forno non funzionante, “le pessime condizioni del divano”, la mancata manutenzione della caldaia, i catenacci delle finestre rotti;
- che il locatore provvedeva a restituire la somma di Euro 1765,93 (oltre interessi maturati dalla data del versamento della cauzione) detraendo dalla somma versata a titolo di cauzione quanto speso per la riparazione dei motori elettrici dei cassetti della cucina, e per la sostituzione del vetro dell'armadio;
- che la debitrice della somma di Euro 258,00 a titolo di canoni dovuti e non versati;
CP_1
- che il locatore ha esercitato correttamente un proprio diritto, nel trattenere la somma di Euro
1341,00 corrisposta per le riparazioni effettuate ed ha diritto al risarcimento con riferimento gli ulteriori danni causati dalla CP_1
pagina 3 di 7 Si costituiva la parte opposta e chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo per “carenza della vocatio in ius e dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, n.. 7 c.p.c.” e per aver “totalmente omesso di specificare gli elementi di diritto di cui all'art. 414 cpc n. 4 sui quali si fonderebbe la spiegata domanda giudiziale” e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata.
La osteneva a fondamento della propria domanda: CP_1
- che venivano effettuati ben tre accurati sopralluoghi presso l'immobile di cui l'ultimo in data 6 maggio 2023;
- che veniva redatto verbale di riconsegna dell'immobile nel quale si legge che il locatore dichiara che
“il conduttore ha pagato tutti i canoni e le spese ad oggi determinate” e che “con tale atto le parti attestano di non avere più nulla a pretendere per l'intercorso rapporto di locazione, il quale cessa a tutti gli effetti di legge in data odierna”;
- che il locatore pretendeva di inserire nel verbale di rilascio la dicitura “verificare aperture elettriche dei cassetti cucina, cambio vetro anta armadio (Euro 120,00)”, che nulla prova in ordine alla sussistenza dei vizi suddetti, ma anche ad ammettere che trattasi i un principio di prova in ordine alle circostanze dedotte, il locatore avrebbe dovuto fornire evidenza che si trattasse di circostanze che attestino un deperimento non attribuibile all'uso ordinario degli stessi.
All'udienza del 16 maggio 2024, a seguito della discussione delle parti che si richiamavano alle conclusioni formulate in atti, la causa viene decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 447bis – 429, comma 1, c.p.c.
*******
Occorre osservare preliminarmente che in adesione al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, in primo luogo, difese, eccezioni ed asserzioni delle parti verranno esaminate per quanto necessario ai fini della motivazione del presente provvedimento, trovando applicazione il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018); inoltre, le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto i fatti costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, applicato il “rito lavoro” ex art.447bis c.p.c., gli scritti introduttivi, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive a tale termine (cfr. Cass.,
Sez.3,Sent. n.7270 del18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non oggetto di specifica allegazione risultino, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013).
***
pagina 4 di 7 L'opposizione in quanto infondata deve essere rigettata ed ugualmente la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente.
In primo luogo, devono essere delibate le eccezioni preliminare sollevata dalla i nullità del CP_1 ricorso “per assenza della vocatio in ius e dell'avvertimento prescritto ai sensi dell'art. 163, n. 7
c.p.c.” e per assenza degli “elementi di diritto su cui si fonda la domanda giudiziale”, che, in quanto infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo risulta “contenere” tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c..
Con particolare riferimento all'avvertimento ex art. 163, comma 7 c.p.c. la norma citata non impone all'attore di indicare al convenuto il termine e le forme secondo cui deve compiere le attività previste dall'art. 416, così come invece prevede l'art. 163, comma 3, n.
7. In particolare, l'avvertimento non è dovuto (cfr. tra le altre Cass Civ. 18.10.2002 n.14829.
Deve essere anche rigettata la generica eccezione volta a dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo per aver “totalmente omesso di specificare gli elementi di diritto di cui all'art. 414 cpc n. 4 sui quali si fonderebbe la spiegata domanda giudiziale”, assenti i presupposti per il riconoscimento del vizio suddetto.
Venendo all'esame del merito si deve osservare quanto segue.
Occorre premettere, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”.
Tanto detto, sulla base degli ordinari principi in materia di onere della prova, spetta a chi fa valere un diritto in giudizio e, nel caso che ci occupa, all'opposto, fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria, mentre l'opponente deve allegare i fatti estintivi, modificativi del diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
In particolare, infatti, secondo Cass. Civ. SSUU 30.10.2001 n. 13533 “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”.
Ciò premesso, parte opposta ha provveduto a depositare in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, copia pagina 5 di 7 del contratto di locazione, copia dell'assegno con il quale veniva versato il deposito cauzionale, copia del bonifico con il quale il restituiva solo parzialmente quest'ultimo; in sede di costituzione Pt_1
nel presente giudizio, copia del verbale di rilascio in data 6 maggio 2023, debitamente sottoscritto da entrambe le parti, nel quale si legge:
- “verificare aperture elettriche dei tre cassetti e cambio vetro (anta armadio)”;
- “il locatore dichiara che il conduttore ha effettuato il pagamento relativo sia a tutti i canoni di locazione (…) che agli oneri e spese accessorie dovute ad oggi, ad eccezione di verifica amministratore”.
Con riferimento, alla restituzione del deposito cauzionale si legge “restituzione con Bonifico”.
La parte opposta ha dunque fornito prova della fondatezza della propria pretesa.
Ed invero, la conduttrice ha fornito prova del corretto adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti sia con riferimento al versamento dei canoni, ed in ogni caso dell'assenza di ogni debenza con riferimento a tale aspetto, sulla base di dichiarazione sottoscritta dal locatore, sia con riferimento alla riconsegna dell'immobile ai sensi dell'art. 1590, sia da ultimo con riferimento al pagamento delle spese condominiali e relative ai consumi (“ad eccezione di verifica amministratore”) per Euro 600,00 relativi a consumi di acqua (circostanza questa neppure contestata dal ). Pt_1
La parte opponente, a contrario, non ha fornito prova dell'esistenza di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto della e neppure ha fornito prova delle circostanze poste a fondamento della CP_1
domanda riconvenzionale formulata.
Ed invero, con riferimento alla dicitura “verificare aperture elettriche dei tre cassetti e cambio vetro anta”, di per sé sola non costituisce prova di quanto affermato dall'opponente, in primo luogo trattandosi di beni notoriamente soggetti a deperimento anche per l'uso ordinario ove pure sottoposti a manutenzione. In particolare, il avrebbe dovuto fornire prova dell'esistenza di un Pt_1
deterioramento o consumo non frutto di un uso della cosa conforme alla propria destinazione, prova non fornita.
Inoltre, il locatore non ha neppure fornito prova degli esborsi patrimoniali sostenuti per l'effettuazione delle riparazioni che avrebbero potuto sostanziare la sussistenza del danno (tale non può essere considerato un mero preventivo).
Inoltre, con riferimento agli altri danni dedotti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, gli stessi fanno riferimento, circostanza questa denunciata dallo stesso , a vizi riscontrati Pt_1
successivamente alla sottoscrizione del verbale di rilascio che restano del tutto privi di riscontro sia con riferimento all'effettiva imputabilità all'opposta, sia con riferimento alla natura degli stessi (oltre la normale usura), sia con riferimento alla quantificazione, oltre che all'eventuale esborso sostenuto.
pagina 6 di 7 Ed invero, prova dei danni dedotti dalla parte opponente, sia quelli invocati sulla base del verbale di rilascio, sia quelli rilevati successivamente, non poteva neppure essere fornita tramite il ricorso alle istanze istruttorie formulate dalla parte attrice per le quali si conferma il rigetto richiamata integralmente l'ordinanza emessa in data 10 maggio 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3029/2023 (RG. n.
5828/2023) – emesso dal Tribunale di Monza il 23 ottobre 2023;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
liquidate nell'importo complessivo pari ad Euro 1030,00 per compensi professionali, CP_1
oltre oneri ed accessori dovuti per legge, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M.
n. 55/2014.
Monza, 16 maggio 2024 il Giudice
Dott.ssa Caterina Panzarino
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Seconda Sezione civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 16 maggio 2024 ore 9:50, davanti al GI. Dott.ssa Caterina Panzarino, sono comparsi per parte opponente l'Avv. Scorbatti, per parte opposta l'Avv. Laura Fusi, i quali discutono la causa riportandosi ai propri atti.
Il Giudice
decide la causa come da separata sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, al termine dell'udienza.
Il Giudice
(Dott.ssa Caterina Panzarino)
pagina 1 di 7
N. R.G. 9000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Panzarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9000/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Lidia Scorbatti e dall'Avv. Cristina Ulgheri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Sesto San Giovanni, via Ercole Marelli n. 95, giusta procura in atti;
- parte opponente – contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Fusi e dall'Avv. Debora Marelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cusano Milanino, Viale Matteotti 14/D, giusta procura in atti;
- parte opposta -
All'udienza di discussione del 16 maggio 2024, le difese delle parti hanno concluso come da verbale di udienza
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 2 di 7
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 12 dicembre
2023, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3029/2023 (RG. n. Parte_1
5828/2023) – emesso dal Tribunale di Monza il 23 ottobre 2023, in favore di per Controparte_1
Euro 741,39 (oltre interessi e spese della procedura monitoria).
In particolare, in data 23 ottobre 2023, veniva emesso dal Tribunale di Monza il d.i. 3029/2023 per
Euro 741,39 su richiesta della la quale deduceva e documentava che a fronte della somma CP_1
complessiva di Euro 3000,00 da cui andavano detratti Euro 600,00 a titolo di spere relative al consumo di acqua, il provvedeva alla restituzione del deposito cauzionale nella minor somma di Pt_1
Euro1.765,93, “trattenendo arbitrariamente la somma di Euro 741,39”.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- di aver sottoscritto con la in data 19.2.2020, contratto di locazione relativo CP_1 all'immobile di proprietà di proprietà sito in Lissone, via Boito n. 14;
- che, contestualmente alla stipula del contratto, la ersava la somma di Euro 3000,00 a CP_1
titolo di deposito cauzionale;
- che, con raccomandata, inviata in data 31 ottobre 2022 e ricevuta dal locatario in data 8 novembre 2022, la parte conduttrice comunicava a parte locatrice la propria “disdetta”;
- che, in data 6 maggio 2023, veniva riconsegnato l'immobile con sottoscrizione di verbale di riconsegna;
- che il locatore aveva modo di verificare che l'immobile presentava diversi danni tra i quali la rottura del “motore velux della finestra della sala”, l'assenza di funzionamento dei cassetti della cucina (elettrici), il vetro dell'armadio, il forno non funzionante, “le pessime condizioni del divano”, la mancata manutenzione della caldaia, i catenacci delle finestre rotti;
- che il locatore provvedeva a restituire la somma di Euro 1765,93 (oltre interessi maturati dalla data del versamento della cauzione) detraendo dalla somma versata a titolo di cauzione quanto speso per la riparazione dei motori elettrici dei cassetti della cucina, e per la sostituzione del vetro dell'armadio;
- che la debitrice della somma di Euro 258,00 a titolo di canoni dovuti e non versati;
CP_1
- che il locatore ha esercitato correttamente un proprio diritto, nel trattenere la somma di Euro
1341,00 corrisposta per le riparazioni effettuate ed ha diritto al risarcimento con riferimento gli ulteriori danni causati dalla CP_1
pagina 3 di 7 Si costituiva la parte opposta e chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo per “carenza della vocatio in ius e dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, n.. 7 c.p.c.” e per aver “totalmente omesso di specificare gli elementi di diritto di cui all'art. 414 cpc n. 4 sui quali si fonderebbe la spiegata domanda giudiziale” e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata.
La osteneva a fondamento della propria domanda: CP_1
- che venivano effettuati ben tre accurati sopralluoghi presso l'immobile di cui l'ultimo in data 6 maggio 2023;
- che veniva redatto verbale di riconsegna dell'immobile nel quale si legge che il locatore dichiara che
“il conduttore ha pagato tutti i canoni e le spese ad oggi determinate” e che “con tale atto le parti attestano di non avere più nulla a pretendere per l'intercorso rapporto di locazione, il quale cessa a tutti gli effetti di legge in data odierna”;
- che il locatore pretendeva di inserire nel verbale di rilascio la dicitura “verificare aperture elettriche dei cassetti cucina, cambio vetro anta armadio (Euro 120,00)”, che nulla prova in ordine alla sussistenza dei vizi suddetti, ma anche ad ammettere che trattasi i un principio di prova in ordine alle circostanze dedotte, il locatore avrebbe dovuto fornire evidenza che si trattasse di circostanze che attestino un deperimento non attribuibile all'uso ordinario degli stessi.
All'udienza del 16 maggio 2024, a seguito della discussione delle parti che si richiamavano alle conclusioni formulate in atti, la causa viene decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 447bis – 429, comma 1, c.p.c.
*******
Occorre osservare preliminarmente che in adesione al consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, in primo luogo, difese, eccezioni ed asserzioni delle parti verranno esaminate per quanto necessario ai fini della motivazione del presente provvedimento, trovando applicazione il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018); inoltre, le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto i fatti costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, applicato il “rito lavoro” ex art.447bis c.p.c., gli scritti introduttivi, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive a tale termine (cfr. Cass.,
Sez.3,Sent. n.7270 del18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non oggetto di specifica allegazione risultino, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013).
***
pagina 4 di 7 L'opposizione in quanto infondata deve essere rigettata ed ugualmente la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente.
In primo luogo, devono essere delibate le eccezioni preliminare sollevata dalla i nullità del CP_1 ricorso “per assenza della vocatio in ius e dell'avvertimento prescritto ai sensi dell'art. 163, n. 7
c.p.c.” e per assenza degli “elementi di diritto su cui si fonda la domanda giudiziale”, che, in quanto infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo risulta “contenere” tutti gli elementi richiesti dall'art. 414 c.p.c..
Con particolare riferimento all'avvertimento ex art. 163, comma 7 c.p.c. la norma citata non impone all'attore di indicare al convenuto il termine e le forme secondo cui deve compiere le attività previste dall'art. 416, così come invece prevede l'art. 163, comma 3, n.
7. In particolare, l'avvertimento non è dovuto (cfr. tra le altre Cass Civ. 18.10.2002 n.14829.
Deve essere anche rigettata la generica eccezione volta a dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo per aver “totalmente omesso di specificare gli elementi di diritto di cui all'art. 414 cpc n. 4 sui quali si fonderebbe la spiegata domanda giudiziale”, assenti i presupposti per il riconoscimento del vizio suddetto.
Venendo all'esame del merito si deve osservare quanto segue.
Occorre premettere, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”.
Tanto detto, sulla base degli ordinari principi in materia di onere della prova, spetta a chi fa valere un diritto in giudizio e, nel caso che ci occupa, all'opposto, fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria, mentre l'opponente deve allegare i fatti estintivi, modificativi del diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
In particolare, infatti, secondo Cass. Civ. SSUU 30.10.2001 n. 13533 “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”.
Ciò premesso, parte opposta ha provveduto a depositare in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, copia pagina 5 di 7 del contratto di locazione, copia dell'assegno con il quale veniva versato il deposito cauzionale, copia del bonifico con il quale il restituiva solo parzialmente quest'ultimo; in sede di costituzione Pt_1
nel presente giudizio, copia del verbale di rilascio in data 6 maggio 2023, debitamente sottoscritto da entrambe le parti, nel quale si legge:
- “verificare aperture elettriche dei tre cassetti e cambio vetro (anta armadio)”;
- “il locatore dichiara che il conduttore ha effettuato il pagamento relativo sia a tutti i canoni di locazione (…) che agli oneri e spese accessorie dovute ad oggi, ad eccezione di verifica amministratore”.
Con riferimento, alla restituzione del deposito cauzionale si legge “restituzione con Bonifico”.
La parte opposta ha dunque fornito prova della fondatezza della propria pretesa.
Ed invero, la conduttrice ha fornito prova del corretto adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti sia con riferimento al versamento dei canoni, ed in ogni caso dell'assenza di ogni debenza con riferimento a tale aspetto, sulla base di dichiarazione sottoscritta dal locatore, sia con riferimento alla riconsegna dell'immobile ai sensi dell'art. 1590, sia da ultimo con riferimento al pagamento delle spese condominiali e relative ai consumi (“ad eccezione di verifica amministratore”) per Euro 600,00 relativi a consumi di acqua (circostanza questa neppure contestata dal ). Pt_1
La parte opponente, a contrario, non ha fornito prova dell'esistenza di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto della e neppure ha fornito prova delle circostanze poste a fondamento della CP_1
domanda riconvenzionale formulata.
Ed invero, con riferimento alla dicitura “verificare aperture elettriche dei tre cassetti e cambio vetro anta”, di per sé sola non costituisce prova di quanto affermato dall'opponente, in primo luogo trattandosi di beni notoriamente soggetti a deperimento anche per l'uso ordinario ove pure sottoposti a manutenzione. In particolare, il avrebbe dovuto fornire prova dell'esistenza di un Pt_1
deterioramento o consumo non frutto di un uso della cosa conforme alla propria destinazione, prova non fornita.
Inoltre, il locatore non ha neppure fornito prova degli esborsi patrimoniali sostenuti per l'effettuazione delle riparazioni che avrebbero potuto sostanziare la sussistenza del danno (tale non può essere considerato un mero preventivo).
Inoltre, con riferimento agli altri danni dedotti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, gli stessi fanno riferimento, circostanza questa denunciata dallo stesso , a vizi riscontrati Pt_1
successivamente alla sottoscrizione del verbale di rilascio che restano del tutto privi di riscontro sia con riferimento all'effettiva imputabilità all'opposta, sia con riferimento alla natura degli stessi (oltre la normale usura), sia con riferimento alla quantificazione, oltre che all'eventuale esborso sostenuto.
pagina 6 di 7 Ed invero, prova dei danni dedotti dalla parte opponente, sia quelli invocati sulla base del verbale di rilascio, sia quelli rilevati successivamente, non poteva neppure essere fornita tramite il ricorso alle istanze istruttorie formulate dalla parte attrice per le quali si conferma il rigetto richiamata integralmente l'ordinanza emessa in data 10 maggio 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3029/2023 (RG. n.
5828/2023) – emesso dal Tribunale di Monza il 23 ottobre 2023;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
liquidate nell'importo complessivo pari ad Euro 1030,00 per compensi professionali, CP_1
oltre oneri ed accessori dovuti per legge, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M.
n. 55/2014.
Monza, 16 maggio 2024 il Giudice
Dott.ssa Caterina Panzarino
pagina 7 di 7