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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8722 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Paolo
Scognamiglio, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 17332/2024,
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Gennaro Capuozzo
Parte_1
n. 11, elett.te dom.to in Portici (NA) alla via B. Cellini n. 32, presso lo studio dell'avv.to
ER RO dalla quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Chiaia n. 62, elett.te domiciliato in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo studio degli avv.ti
PP RA e LO OM RA dai quali è rappresentato e difeso;
RESISTENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Chiaia n. 62, elett.te domiciliato in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo studio degli avv.ti
PP RA e LO OM RA dai quali è rappresentato e difeso;
RESISTENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
S. Pasquale a Chiaia n. 62, elett.te domiciliata in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo studio degli avv.ti PP RA e LO OM RA dai quali è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
E
, nata a [...] il [...], ivi domiciliata alla Via S. Pasquale Controparte_4
a Chiaia n. 62, elett.te domiciliata in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo studio degli avv.ti
PP RA e LO OM RA dai quali è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
OGGETTO: spettanze lavorative
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato per i resistenti, proprietari di quattro garage in Via S. Pasquale a Chiaia n. 68 a
Napoli, dal 1° febbraio 2006 al 30 novembre 2021, con mansioni di portierato, sorveglianza, pulizia degli spazi antistanti, apertura del cancello e sistemazione delle auto, rientranti nel livello B5 del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati, con il seguente orario di lavoro: dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 20:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì; di essere stato, parallelamente, dal 27 marzo 2000 al 30 novembre 2021, anche portiere del condominio di
Via S. Pasquale a Chiaia n. 62, di cui i resistenti erano condomini.
Deduceva, inoltre, di non aver mai ricevuto il TFR, la tredicesima mensilità e altre spettanze né goduto di giorni di ferie o ore di permesso previste dal CCNL per l'attività lavorativa prestata presso i garage di cui al civico 68; di aver erroneamente rivendicato le relative somme al condominio, sebbene il civico n. 68 fosse di proprietà esclusiva dei resistenti, al cui potere direttivo era sottoposto.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di condannare i resistenti al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 65.197,68 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Si costituivano i resistenti sostenendo l'inammissibilità del ricorso nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 26 novembre 2025 le parti discutevano la causa che, all'esito della camera di consiglio, veniva decisa dal giudice mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, infatti, va necessariamente considerato il precedente giudizio, assegnato al
Giudice del Lavoro, avente R.G. n. 13243/2022, nell'ambito del quale il ricorrente domandava la condanna del condominio sito in via S. Pasquale n. 62 al pagamento di complessivi € 238.523,36, anche per la “mancata corresponsione dell'indennità per la custodia dell'accesso di Via San Pasquale n. 68”.
In particolare, nel relativo ricorso acquisito agli atti, il sig. deduceva che, con Parte_1 riferimento allo spazio ad uso parcheggio di cui al civico n. 68, aveva il compito di vigilare e di adoperarsi per il corretto parcheggio delle auto e lamentava di non avere ricevuto per tale attività alcun compenso. Ebbene, come comprovato da documentazione depositata dai resistenti, nell'ambito del predetto giudizio R.G. n. 13243/2022 veniva sottoscritto dalle parti in causa, in data
1.02.2024, verbale di conciliazione, all'esito del quale il ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda ed il resistente accettava la rinunzia. CP_5
Il Giudice del Lavoro, con ordinanza di pari data dichiarava quindi estinto il giudizio disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Come può leggersi nel verbale di conciliazione, il condominio offriva la somma di €
50.000,00 “a titolo di bonus risarcitorio, a transazione, tacitazione e definitivo saldo di ogni diritto, ragione e pretesa fatta valere dal ricorrente sig. con il ricorso Parte_1 introduttivo e per ogni altro eventuale titolo o pretesa anche accessoria comunque nascente, discendente e/o correlata al rapporto di lavoro intercorso tra il sig. ed il Parte_1
Condominio di Via S. Pasquale n. 62”, offerta integralmente accettata dal ricorrente unitamente ad un contributo spese legali omnicomprensivo di € 5.000,00.
Ebbene, dal suddetto verbale di conciliazione, peraltro già integralmente adempiuto, risulta raggiunto un accordo transattivo concernente anche la presente controversia, dandosi atto in esso della definitiva tacitazione di ogni altra pretesa “anche accessoria comunque nascente, discendente e/o correlata al rapporto di lavoro intercorso tra il sig. ed il Parte_1
Condominio di Via S. Pasquale n. 62”.
Ebbene, ad avviso di questo Tribunale, le pretese avanzate dal ricorrente, oggetto della presente controversia, devono ritenersi correlate al rapporto di lavoro intercorso con il
Condominio di Via S. Pasquale n. 62 e, in quanto tali, integralmente transatte.
La dimostrazione della correlazione emerge da quanto sostenuto dallo stesso ricorrente nel ricorso relativo al giudizio R.G. n. 13243/2022, in particolare laddove egli afferma di aver riconsegnato all'amministrazione condominiale del civico n. 62, all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, i due telecomandi per l'apertura e la chiusura del cancello e della sbarra di accesso al viale di ingresso del civico n. 68 di Via San Pasquale, in uno alle chiavi di sblocco manuale di emergenza dei motori elettrici.
Il verbale di conciliazione si appalesa, quindi, idoneo a fondare l'intervenuta soddisfazione anche delle domande oggetto del presente giudizio poiché le stesse risultano certamente correlate al rapporto di lavoro intercorso con il Condominio di Via S. Pasquale n. 62.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dei resistenti , Parte_1 CP_1
e delle spese di lite che si Controparte_2 CP_3 Controparte_6 liquidano in euro 2.500,00, oltre accessori.
Napoli, __/___/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Paolo
Scognamiglio, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 17332/2024,
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Gennaro Capuozzo
Parte_1
n. 11, elett.te dom.to in Portici (NA) alla via B. Cellini n. 32, presso lo studio dell'avv.to
ER RO dalla quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Chiaia n. 62, elett.te domiciliato in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo studio degli avv.ti
PP RA e LO OM RA dai quali è rappresentato e difeso;
RESISTENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Chiaia n. 62, elett.te domiciliato in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo studio degli avv.ti
PP RA e LO OM RA dai quali è rappresentato e difeso;
RESISTENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
S. Pasquale a Chiaia n. 62, elett.te domiciliata in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo studio degli avv.ti PP RA e LO OM RA dai quali è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
E
, nata a [...] il [...], ivi domiciliata alla Via S. Pasquale Controparte_4
a Chiaia n. 62, elett.te domiciliata in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo studio degli avv.ti
PP RA e LO OM RA dai quali è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
OGGETTO: spettanze lavorative
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.07.2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato per i resistenti, proprietari di quattro garage in Via S. Pasquale a Chiaia n. 68 a
Napoli, dal 1° febbraio 2006 al 30 novembre 2021, con mansioni di portierato, sorveglianza, pulizia degli spazi antistanti, apertura del cancello e sistemazione delle auto, rientranti nel livello B5 del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati, con il seguente orario di lavoro: dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 20:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì; di essere stato, parallelamente, dal 27 marzo 2000 al 30 novembre 2021, anche portiere del condominio di
Via S. Pasquale a Chiaia n. 62, di cui i resistenti erano condomini.
Deduceva, inoltre, di non aver mai ricevuto il TFR, la tredicesima mensilità e altre spettanze né goduto di giorni di ferie o ore di permesso previste dal CCNL per l'attività lavorativa prestata presso i garage di cui al civico 68; di aver erroneamente rivendicato le relative somme al condominio, sebbene il civico n. 68 fosse di proprietà esclusiva dei resistenti, al cui potere direttivo era sottoposto.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di condannare i resistenti al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 65.197,68 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Si costituivano i resistenti sostenendo l'inammissibilità del ricorso nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 26 novembre 2025 le parti discutevano la causa che, all'esito della camera di consiglio, veniva decisa dal giudice mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, infatti, va necessariamente considerato il precedente giudizio, assegnato al
Giudice del Lavoro, avente R.G. n. 13243/2022, nell'ambito del quale il ricorrente domandava la condanna del condominio sito in via S. Pasquale n. 62 al pagamento di complessivi € 238.523,36, anche per la “mancata corresponsione dell'indennità per la custodia dell'accesso di Via San Pasquale n. 68”.
In particolare, nel relativo ricorso acquisito agli atti, il sig. deduceva che, con Parte_1 riferimento allo spazio ad uso parcheggio di cui al civico n. 68, aveva il compito di vigilare e di adoperarsi per il corretto parcheggio delle auto e lamentava di non avere ricevuto per tale attività alcun compenso. Ebbene, come comprovato da documentazione depositata dai resistenti, nell'ambito del predetto giudizio R.G. n. 13243/2022 veniva sottoscritto dalle parti in causa, in data
1.02.2024, verbale di conciliazione, all'esito del quale il ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda ed il resistente accettava la rinunzia. CP_5
Il Giudice del Lavoro, con ordinanza di pari data dichiarava quindi estinto il giudizio disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Come può leggersi nel verbale di conciliazione, il condominio offriva la somma di €
50.000,00 “a titolo di bonus risarcitorio, a transazione, tacitazione e definitivo saldo di ogni diritto, ragione e pretesa fatta valere dal ricorrente sig. con il ricorso Parte_1 introduttivo e per ogni altro eventuale titolo o pretesa anche accessoria comunque nascente, discendente e/o correlata al rapporto di lavoro intercorso tra il sig. ed il Parte_1
Condominio di Via S. Pasquale n. 62”, offerta integralmente accettata dal ricorrente unitamente ad un contributo spese legali omnicomprensivo di € 5.000,00.
Ebbene, dal suddetto verbale di conciliazione, peraltro già integralmente adempiuto, risulta raggiunto un accordo transattivo concernente anche la presente controversia, dandosi atto in esso della definitiva tacitazione di ogni altra pretesa “anche accessoria comunque nascente, discendente e/o correlata al rapporto di lavoro intercorso tra il sig. ed il Parte_1
Condominio di Via S. Pasquale n. 62”.
Ebbene, ad avviso di questo Tribunale, le pretese avanzate dal ricorrente, oggetto della presente controversia, devono ritenersi correlate al rapporto di lavoro intercorso con il
Condominio di Via S. Pasquale n. 62 e, in quanto tali, integralmente transatte.
La dimostrazione della correlazione emerge da quanto sostenuto dallo stesso ricorrente nel ricorso relativo al giudizio R.G. n. 13243/2022, in particolare laddove egli afferma di aver riconsegnato all'amministrazione condominiale del civico n. 62, all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, i due telecomandi per l'apertura e la chiusura del cancello e della sbarra di accesso al viale di ingresso del civico n. 68 di Via San Pasquale, in uno alle chiavi di sblocco manuale di emergenza dei motori elettrici.
Il verbale di conciliazione si appalesa, quindi, idoneo a fondare l'intervenuta soddisfazione anche delle domande oggetto del presente giudizio poiché le stesse risultano certamente correlate al rapporto di lavoro intercorso con il Condominio di Via S. Pasquale n. 62.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento in favore dei resistenti , Parte_1 CP_1
e delle spese di lite che si Controparte_2 CP_3 Controparte_6 liquidano in euro 2.500,00, oltre accessori.
Napoli, __/___/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio