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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/06/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 689/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 689/2025, avente ad oggetto “Interdizione (COLLEGIO)” promossa da: (C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. CIMMINIELLO GIUSEPPINA ROSA e C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliati alla come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrenti nei confronti di
(C.F. CP_1 C.F._3 interdicendo; nonché nato il [...] a [...], C.F. , residente Parte_3 C.F._4 in Anguillara Sabazia (RM) alla Via Anguillarese n. 6 B - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nato il [...] a [...] C.F. Controparte_2 C.F._5 residente in [...] int. 03 - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nato il [...] a [...], C.F. CP_3 C.F._6 residente in [...] - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nata il [...] a [...], C.F. CP_4 C.F._7 residente in [...] -in qualità di sorella dell'interdicenda; parenti entro il quarto grado/affini entro il secondo, resistenti non costituiti
nonché
Il PM in sede interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 22/02/2025, parti istanti hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di in quanto affetto da disabilità intellettiva CP_1
(Sindrome di Williams, complicata da sindrome comiziale, agitazione psicomotoria, ritardo mentale grave, stenosi aortica congenita di grado severo trattata con sostituzione valvolare con protesi Carbomedics 18mm ed allargamento dell'anello aortico, otomastoidite cronica sn., incontinenza sfinterica anale e vescicale), giusto verbale e documentazione sanitaria in atti, in particolare, documentazione sanitaria Commissione INPS che, peraltro, gli ha riconosciuto un'invalidità al 100% non revisionabile, handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma III L. 104/1992, con accompagnamento. Detta patologia neuropsichica, peraltro diagnosticata sin dal 1999, pertanto, determina l'impossibilità di provvedere ai propri interessi e di necessità di cure e assistenza continue.
Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 473bis n. 53 c.p.c., nominando l'istruttore e fissando l'udienza di comparizione.
Espletato l'esame personale dell'interdicenda in udienza, acquisita, altresì, la documentazione amministrativa e sanitaria all'esito dell'udienza del 19.06.2025, giorno nel quale, peraltro, è stato effettuato l'esame, il procuratore delle parti ha rassegnato le conclusioni ed il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione del Collegio, senza i termini ex art. 473 bis n. 28 c.p.c., giacché rinunciati.
Come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. Detto procedimento presenta delle peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici e dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, che si rispecchiano nella posizione e nelle facoltà dei soggetti legittimati a presentare il ricorso. Questi ultimi, infatti, esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), e possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.). Rendono particolare tale procedimento anche gli ampi poteri inquisitori del Giudice (art. 419 c.c. ed art. 473bis n. 54 c.p.c.). Al di là di tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, il procedimento per interdizione si configura come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità; esso, quindi, resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali di cui agli artt. 712 e ss., dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili (da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, 13 settembre 2013, n. 21013; Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2005, n. 17256). A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare fino a dove possibile la capacità di agire del tutelato. A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata. La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione. L'intervento statale, nella sfera intima e personale dell'adulto incapace, deve essere ridotto al minimo necessario e indispensabile, dovendo sempre essere preservata la dignità della persona, anche in presenza di patologie che incidono notevolmente sulla salute psichica dell'infermo. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stilata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 18 del 2009, all'art. 12, chiaramente statuisce, che: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica (...) siano scevre da ogni (...) influenza indebita, e che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona”. Ebbene, il criterio di proporzionalità della misura è, dunque, il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci;
criterio che, peraltro, non ha subito deroghe alcune anche in seguito alla riforma come effettuata dal D.lgs n. 149/2022. Ciò detto in premessa, nel caso in esame, la domanda di interdizione deve essere rigettata, dovendosi, però, fare luogo alla procedura di amministrazione di sostegno, nei termini di seguito indicati. Va infatti evidenziato che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (ex plurimis, Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131). Va peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3, l. 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” –, oltretutto rimasta invariata anche in seguito alla riforma di cui al D.lgs n. 149/2022, prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (ex plurimis, Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421). Sul punto la Cassazione ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (ex plurimis, cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-2014).
Venendo al caso in esame, l'interdicenda, all'esame del Giudice istruttore, non ha risposto alle domande formulatele, salvo indicare la porta, come se volesse andarsene;
lasciando intendere
– in via del tutto presuntiva – una pur ridottissima e limitata capacità di comprensione. Orbene, è di tutta evidenza come, sia dall'esito dell'esame dell'interdicenda, sia avuto riguardo alla documentazione sanitaria in atti, emerge una menomazione psico/fisica importante che incide, senza dubbio, nei processi volitivi dell'interdicenda (costei, infatti, non ha risposto alle domande formulatele, né, peraltro, è apparsa in grado di gestire, in autonomia, i propri interessi). Dette menomazioni psico-fisiche, tuttavia, non sono tali da comportare l'applicazione della misura più severa della tutela e della connessa dichiarazione di interdizione, bensì, quella, senz'altro più congeniale, dell'amministrazione di sostegno. Infatti la pur avendo indicato la porta, quasi a voler fare intendere che aveva in CP_1 animo di andarsene, alla luce della documentazione medico-sanitaria in atti e dell'evidente disorientamento dimostrato, ha fatto emergere una menomazione psichica che comunque gli impedisce di autodeterminarsi e, per l'effetto, di gestire consapevolmente ed efficacemente, i propri bisogni, sia nel presente che, soprattutto, nel futuro;
a tal riguardo, infatti, è soggetto dichiarato invalido e non revisionabile. Emerge, pertanto, un'incapacità che incide sensibilmente nei processi volitivi dell'interdicenda, impedendogli di autodeterminarsi consapevolmente. L'esame personale del soggetto interdicendo, ex art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante perché più rispondente allo scopo di cui alla procedura, pur avendo – nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice – solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206); nondimeno, il Giudice deve tener conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (in termini, Trib. Perugia, 25 luglio 1989). Promosso, infatti, il giudizio per l'interdizione, al Tribunale compete di valutare quale sia l'effettiva condizione della persona di cui si ipotizza l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, sempre previo esame di questa, e di individuare poi lo strumento concreto di tutela più opportuno (ex plurimis, App. Firenze, Sez. I, 28 settembre 2007, n. 343).
Alle risultanze dell'esame si aggiungono gli elementi rinvenibili dalla documentazione medica allegata, in premessa indicati. Ritiene, inoltre, il Collegio che, avuto riguardo al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, la differenza tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non sia di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare
“su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (ex plurimis, Cass. Civ. 29.11.2006 n. 23566). Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c. nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico. In altre parole si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della L.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Espressamente in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (ex plurimis, Cass. Civ. 22.4.2009, n. 9628). Tale orientamento è stato ulteriormente confermato anche da Cass. Civ. 26.10.2011, n. 23332 la quale ha esplicitato che:
“in senso contrario alla scelta interpretativa operata non vale invocare la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli articoli 404, 414 e 415 c.c., in quanto le ultime due disposizioni individuano i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevede che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva è solo parziale e temporanea. Infatti, sempre sul piano letterale, l'art. 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, 1 comma c.c.) dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Il che contraddice radicalmente l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività (o meglio, "invasività") della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia;
neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità, il rilievo che l'amministrazione di sostegno richieda una continua interazione tra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.) che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, come già osservato nella citata sentenza n. 13584/2006, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente;
del tutto tautologico è poi il richiamo alla natura tendenzialmente stabile dell'interdizione e dell'inabilitazione, che costituiscono status della persona derivanti da un accertamento giudiziale dell'incapacità, rispetto al carattere contingente e variabile delle misure stabilite da giudice tutelare a tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, restando aperto il problema dell'individuazione dei criteri di scelta tra le une e l'altra misura, problema da risolvere alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale richiamato;
infine non ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal tribunale perché l'art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del "tribunale". D'altra parte, come già rilevato, la postulata "preferibilità" si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge”. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria ("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto
- vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie". Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie sicuramente, lo stato psico-fisico dell'interdicenda non è tale da giustificare la più drastica misura della tutela (in luogo dell'amministrazione di sostegno) e d'altronde le attività da compiere, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sono allo stato ridotte, considerato che è CP_1 percettrice di pensione. Dunque, premesso che alle sue esigenze primarie provvede, come dichiarato, la famiglia di origine, i bisogni di possono, a giudizio del Tribunale – e come in altri casi CP_1 simili – essere adeguatamente soddisfatti da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe se necessario le opportune autorizzazioni del Giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Nelle more della trasmissione degli atti al Giudice tutelare appare, tuttavia, opportuno provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, dovendo l'interdicendo essere, prontamente tutelato, a tale scopo nominando persona interna alla famiglia e, nello specifico, la sorella, , nata a [...] il [...] residente in Parte_1
Mercato San Severino (SA), all'uopo dichiaratosi disponibile in ricorso e all'udienza, ove era presente, nulla opponendo le altre parti presenti ( , e ROSA). Controparte_2 CP_3
Non è possibile, pertanto, accogliere l'ulteriore domanda di nomina di protutore, non essendo detta figura prevista nell'ambito delle amministrazioni di sostegno.
Per ragioni di equità le spese processuali vanno senz'altro dichiarate non ripetibili, anche tenuto conto della contumacia dei resistenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la contumacia di: nato il [...] a [...], C.F. , residente Parte_3 C.F._4 in Anguillara Sabazia (RM) alla Via Anguillarese n. 6 B - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nato il [...] a [...] C.F. Controparte_2 C.F._5 residente in [...] int. 03 - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nato il [...] a [...], C.F. CP_3 C.F._6 residente in [...] - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nata il [...] a [...], C.F. CP_4 C.F._7 residente in [...] -in qualità di sorella dell'interdicenda;
rigetta la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva;
provvede alla trasmissione degli atti al Giudice tutelare, nonché alla nomina di un amministratore di sostegno e, per l'effetto, nomina amministratore di sostegno provvisorio nell'interesse dell'amministrato, , nata a [...] il [...]; Parte_1
autorizza il nominato amministratore di sostegno provvisorio a: - provvedere all'acquisto dei beni essenziali per la cura e le esigenze quotidiane del beneficiario, facendo, altresì, fronte alle spese sanitarie;
- gestire il patrimonio del medesimo, valutando eventuali istanze da rivolgere alle P.A. a titolo di integrazione e sostegno del reddito;
- prestare il consenso per le cure mediche necessarie per la tutela della salute del beneficiario, previo parere dei sanitari specialisti;
- l'amministratore di sostegno provvisorio intratterrà, in nome e per conto del beneficiario, rapporti con l'amministrazione finanziaria o altri enti pubblici, come l'INPS, ed in particolare con le strutture sanitarie ed è autorizzato a richiedere le prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie cui abbia diritto;
- l'amministratore di sostegno provvisorio avrà il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, i seguenti atti: rappresentanza processuale attiva e passiva;
riscossione di pensioni e atti connessi e conseguenziali, apertura conto/libretto bancario/postale intestato in via esclusiva al beneficiario, con contestuale chiusura di ulteriori eventuali conti esistenti, cointestati con il medesimo, con vincolo tutelare, con facoltà di esso amministratore, nella qualità, di operare prelievi e versamenti su detto libretto/conto, ove farà canalizzare tutto il denaro della persona beneficiaria;
l'amministratore di sostegno provvisorio dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati negli articoli 374, 375 e 376 del codice civile;
dispone la trasmissione del provvedimento al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418 coma 3 c.c. per le ulteriori determinazioni di competenza.
dichiara non ripetibili le spese processuali.
Ex art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la Protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.06.2025 IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone LA PRESIDENTE dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 689/2025, avente ad oggetto “Interdizione (COLLEGIO)” promossa da: (C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. CIMMINIELLO GIUSEPPINA ROSA e C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliati alla come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrenti nei confronti di
(C.F. CP_1 C.F._3 interdicendo; nonché nato il [...] a [...], C.F. , residente Parte_3 C.F._4 in Anguillara Sabazia (RM) alla Via Anguillarese n. 6 B - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nato il [...] a [...] C.F. Controparte_2 C.F._5 residente in [...] int. 03 - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nato il [...] a [...], C.F. CP_3 C.F._6 residente in [...] - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nata il [...] a [...], C.F. CP_4 C.F._7 residente in [...] -in qualità di sorella dell'interdicenda; parenti entro il quarto grado/affini entro il secondo, resistenti non costituiti
nonché
Il PM in sede interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 22/02/2025, parti istanti hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di in quanto affetto da disabilità intellettiva CP_1
(Sindrome di Williams, complicata da sindrome comiziale, agitazione psicomotoria, ritardo mentale grave, stenosi aortica congenita di grado severo trattata con sostituzione valvolare con protesi Carbomedics 18mm ed allargamento dell'anello aortico, otomastoidite cronica sn., incontinenza sfinterica anale e vescicale), giusto verbale e documentazione sanitaria in atti, in particolare, documentazione sanitaria Commissione INPS che, peraltro, gli ha riconosciuto un'invalidità al 100% non revisionabile, handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma III L. 104/1992, con accompagnamento. Detta patologia neuropsichica, peraltro diagnosticata sin dal 1999, pertanto, determina l'impossibilità di provvedere ai propri interessi e di necessità di cure e assistenza continue.
Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 473bis n. 53 c.p.c., nominando l'istruttore e fissando l'udienza di comparizione.
Espletato l'esame personale dell'interdicenda in udienza, acquisita, altresì, la documentazione amministrativa e sanitaria all'esito dell'udienza del 19.06.2025, giorno nel quale, peraltro, è stato effettuato l'esame, il procuratore delle parti ha rassegnato le conclusioni ed il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione del Collegio, senza i termini ex art. 473 bis n. 28 c.p.c., giacché rinunciati.
Come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. Detto procedimento presenta delle peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici e dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, che si rispecchiano nella posizione e nelle facoltà dei soggetti legittimati a presentare il ricorso. Questi ultimi, infatti, esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), e possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.). Rendono particolare tale procedimento anche gli ampi poteri inquisitori del Giudice (art. 419 c.c. ed art. 473bis n. 54 c.p.c.). Al di là di tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, il procedimento per interdizione si configura come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità; esso, quindi, resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali di cui agli artt. 712 e ss., dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili (da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, 13 settembre 2013, n. 21013; Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2005, n. 17256). A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare fino a dove possibile la capacità di agire del tutelato. A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata. La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione. L'intervento statale, nella sfera intima e personale dell'adulto incapace, deve essere ridotto al minimo necessario e indispensabile, dovendo sempre essere preservata la dignità della persona, anche in presenza di patologie che incidono notevolmente sulla salute psichica dell'infermo. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stilata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 18 del 2009, all'art. 12, chiaramente statuisce, che: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica (...) siano scevre da ogni (...) influenza indebita, e che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona”. Ebbene, il criterio di proporzionalità della misura è, dunque, il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci;
criterio che, peraltro, non ha subito deroghe alcune anche in seguito alla riforma come effettuata dal D.lgs n. 149/2022. Ciò detto in premessa, nel caso in esame, la domanda di interdizione deve essere rigettata, dovendosi, però, fare luogo alla procedura di amministrazione di sostegno, nei termini di seguito indicati. Va infatti evidenziato che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (ex plurimis, Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131). Va peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3, l. 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” –, oltretutto rimasta invariata anche in seguito alla riforma di cui al D.lgs n. 149/2022, prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (ex plurimis, Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421). Sul punto la Cassazione ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (ex plurimis, cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-2014).
Venendo al caso in esame, l'interdicenda, all'esame del Giudice istruttore, non ha risposto alle domande formulatele, salvo indicare la porta, come se volesse andarsene;
lasciando intendere
– in via del tutto presuntiva – una pur ridottissima e limitata capacità di comprensione. Orbene, è di tutta evidenza come, sia dall'esito dell'esame dell'interdicenda, sia avuto riguardo alla documentazione sanitaria in atti, emerge una menomazione psico/fisica importante che incide, senza dubbio, nei processi volitivi dell'interdicenda (costei, infatti, non ha risposto alle domande formulatele, né, peraltro, è apparsa in grado di gestire, in autonomia, i propri interessi). Dette menomazioni psico-fisiche, tuttavia, non sono tali da comportare l'applicazione della misura più severa della tutela e della connessa dichiarazione di interdizione, bensì, quella, senz'altro più congeniale, dell'amministrazione di sostegno. Infatti la pur avendo indicato la porta, quasi a voler fare intendere che aveva in CP_1 animo di andarsene, alla luce della documentazione medico-sanitaria in atti e dell'evidente disorientamento dimostrato, ha fatto emergere una menomazione psichica che comunque gli impedisce di autodeterminarsi e, per l'effetto, di gestire consapevolmente ed efficacemente, i propri bisogni, sia nel presente che, soprattutto, nel futuro;
a tal riguardo, infatti, è soggetto dichiarato invalido e non revisionabile. Emerge, pertanto, un'incapacità che incide sensibilmente nei processi volitivi dell'interdicenda, impedendogli di autodeterminarsi consapevolmente. L'esame personale del soggetto interdicendo, ex art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante perché più rispondente allo scopo di cui alla procedura, pur avendo – nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice – solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206); nondimeno, il Giudice deve tener conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (in termini, Trib. Perugia, 25 luglio 1989). Promosso, infatti, il giudizio per l'interdizione, al Tribunale compete di valutare quale sia l'effettiva condizione della persona di cui si ipotizza l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, sempre previo esame di questa, e di individuare poi lo strumento concreto di tutela più opportuno (ex plurimis, App. Firenze, Sez. I, 28 settembre 2007, n. 343).
Alle risultanze dell'esame si aggiungono gli elementi rinvenibili dalla documentazione medica allegata, in premessa indicati. Ritiene, inoltre, il Collegio che, avuto riguardo al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, la differenza tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non sia di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare
“su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (ex plurimis, Cass. Civ. 29.11.2006 n. 23566). Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c. nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico. In altre parole si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della L.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Espressamente in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (ex plurimis, Cass. Civ. 22.4.2009, n. 9628). Tale orientamento è stato ulteriormente confermato anche da Cass. Civ. 26.10.2011, n. 23332 la quale ha esplicitato che:
“in senso contrario alla scelta interpretativa operata non vale invocare la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli articoli 404, 414 e 415 c.c., in quanto le ultime due disposizioni individuano i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevede che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva è solo parziale e temporanea. Infatti, sempre sul piano letterale, l'art. 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, 1 comma c.c.) dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Il che contraddice radicalmente l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività (o meglio, "invasività") della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia;
neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità, il rilievo che l'amministrazione di sostegno richieda una continua interazione tra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.) che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, come già osservato nella citata sentenza n. 13584/2006, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente;
del tutto tautologico è poi il richiamo alla natura tendenzialmente stabile dell'interdizione e dell'inabilitazione, che costituiscono status della persona derivanti da un accertamento giudiziale dell'incapacità, rispetto al carattere contingente e variabile delle misure stabilite da giudice tutelare a tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, restando aperto il problema dell'individuazione dei criteri di scelta tra le une e l'altra misura, problema da risolvere alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale richiamato;
infine non ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal tribunale perché l'art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del "tribunale". D'altra parte, come già rilevato, la postulata "preferibilità" si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge”. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria ("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto
- vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie". Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie sicuramente, lo stato psico-fisico dell'interdicenda non è tale da giustificare la più drastica misura della tutela (in luogo dell'amministrazione di sostegno) e d'altronde le attività da compiere, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sono allo stato ridotte, considerato che è CP_1 percettrice di pensione. Dunque, premesso che alle sue esigenze primarie provvede, come dichiarato, la famiglia di origine, i bisogni di possono, a giudizio del Tribunale – e come in altri casi CP_1 simili – essere adeguatamente soddisfatti da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe se necessario le opportune autorizzazioni del Giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Nelle more della trasmissione degli atti al Giudice tutelare appare, tuttavia, opportuno provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, dovendo l'interdicendo essere, prontamente tutelato, a tale scopo nominando persona interna alla famiglia e, nello specifico, la sorella, , nata a [...] il [...] residente in Parte_1
Mercato San Severino (SA), all'uopo dichiaratosi disponibile in ricorso e all'udienza, ove era presente, nulla opponendo le altre parti presenti ( , e ROSA). Controparte_2 CP_3
Non è possibile, pertanto, accogliere l'ulteriore domanda di nomina di protutore, non essendo detta figura prevista nell'ambito delle amministrazioni di sostegno.
Per ragioni di equità le spese processuali vanno senz'altro dichiarate non ripetibili, anche tenuto conto della contumacia dei resistenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la contumacia di: nato il [...] a [...], C.F. , residente Parte_3 C.F._4 in Anguillara Sabazia (RM) alla Via Anguillarese n. 6 B - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nato il [...] a [...] C.F. Controparte_2 C.F._5 residente in [...] int. 03 - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nato il [...] a [...], C.F. CP_3 C.F._6 residente in [...] - in qualità di fratello dell'interdicenda;
nata il [...] a [...], C.F. CP_4 C.F._7 residente in [...] -in qualità di sorella dell'interdicenda;
rigetta la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva;
provvede alla trasmissione degli atti al Giudice tutelare, nonché alla nomina di un amministratore di sostegno e, per l'effetto, nomina amministratore di sostegno provvisorio nell'interesse dell'amministrato, , nata a [...] il [...]; Parte_1
autorizza il nominato amministratore di sostegno provvisorio a: - provvedere all'acquisto dei beni essenziali per la cura e le esigenze quotidiane del beneficiario, facendo, altresì, fronte alle spese sanitarie;
- gestire il patrimonio del medesimo, valutando eventuali istanze da rivolgere alle P.A. a titolo di integrazione e sostegno del reddito;
- prestare il consenso per le cure mediche necessarie per la tutela della salute del beneficiario, previo parere dei sanitari specialisti;
- l'amministratore di sostegno provvisorio intratterrà, in nome e per conto del beneficiario, rapporti con l'amministrazione finanziaria o altri enti pubblici, come l'INPS, ed in particolare con le strutture sanitarie ed è autorizzato a richiedere le prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie cui abbia diritto;
- l'amministratore di sostegno provvisorio avrà il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, i seguenti atti: rappresentanza processuale attiva e passiva;
riscossione di pensioni e atti connessi e conseguenziali, apertura conto/libretto bancario/postale intestato in via esclusiva al beneficiario, con contestuale chiusura di ulteriori eventuali conti esistenti, cointestati con il medesimo, con vincolo tutelare, con facoltà di esso amministratore, nella qualità, di operare prelievi e versamenti su detto libretto/conto, ove farà canalizzare tutto il denaro della persona beneficiaria;
l'amministratore di sostegno provvisorio dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati negli articoli 374, 375 e 376 del codice civile;
dispone la trasmissione del provvedimento al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418 coma 3 c.c. per le ulteriori determinazioni di competenza.
dichiara non ripetibili le spese processuali.
Ex art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la Protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.06.2025 IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone LA PRESIDENTE dott.ssa Enrica De Sire