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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 27 Novembre 2025.
Reg.Gen. N.166/2025
@-AP AL+Rig.AID - ris.danni amianto eredi)P 02 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
ALudienza di discussione in data 27 Novembre 2025, udita la discussione orale, ALesito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 26.05.2025, e vertente tra
e in qualità di eredi di (deceduto Parte_1 Parte_2 Persona_1 in data 30.11.2020) (appellante-appellate incidentali) contro (appellata-appellante Controparte_2 incidentale), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°710/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 07.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato parzialmente accolto il ricorso proposto da e Parte_1 in qualità di eredi di , già dipendente della Parte_2 Persona_1 CP_2
e deceduto in data 30.11.2020 per asbestosi con placche pleuriche, patologia contratta per
[...] prolungata esposizione a fibre di amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa di tubista eseguita nell'ambito dei Cantieri Navali di Fincantieri S.p.A. in Ancona, teso ad ottenere la condanna della
1 società datrice di lavoro al risarcimento, iure hereditatis, dei danni patiti dal de cuius a causa della continuativa esposizione ALamianto e, iure proprio, dei danni da perdita del rapporto parentale, sia in termini di sofferenza morale, che nella componente dinamico-relazionale. Più in dettaglio, la sentenza impugnata, previa disamina del corposo compendio documentale ed ALesito della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis ed ha condannato al risarcimento del danno iure proprio in favore degli Controparte_2 eredi e liquidato nella seguente misura: “a) Euro 242.482,00 a Parte_1 Parte_2
a titolo di lesione del vincolo parentale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
b) Parte_1
Euro 242.482,00 a a titolo di lesione del vincolo parentale, oltre interessi legali Parte_2 dalla pronuncia al saldo;
c) Euro 1.758,19 a a titolo di rimborso spese mediche, oltre Parte_1 interessi legali dALesborso al saldo”.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e censurando Parte_1 Parte_2 la sentenza impugnata: 1) nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno terminale spettante agli odierni appellanti iure hereditatis;
2) per aver erroneamente liquidato il danno parentale subìto iure proprio da moglie e figlio del (riconoscendo solo punti otto per il Parte_2 parametro E, a fronte dei trenta riconoscibili); 3) nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, senza tener conto del mantenimento economico assicurato dal de cuius ai familiari e, per quanto riguarda il figlio, della “perdita di guadagno per non essersi potuto inserire nel mondo del lavoro per la necessità di assistere quotidianamente il padre”.
Ha quindi concluso come segue: “riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Ancona n. 710 del 07/12/2024: a) nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione e per l'effetto condannare l'appellata a liquidare in favore degli eredi legittimi del deceduto Persona_1 sig.ri e secondo le quote successorie, il danno iure hereditatis nella Parte_1 Parte_2 misura equa e congrua;
b) nella parte in cui ha liquidato il danno parentale subito dagli odierni appellanti e per l'effetto condannare l'appellata a liquidare una somma che sia equa a congrua a risarcire tutti i pregiudizi subiti iure proprio dai due ricorrenti;
c) nella parte in cui ha respinto le domande di risarcimento del danno patrimoniale e per l'effetto condannare l'appellata a liquidare le somme indicate nel ricorso e comunque quelle ritenute eque a congrue a risarcire le perdite patrimoniali subite dai due appellanti. Vinte le spese e i compensi professionali, oltre rimborso spese generali del
15%, Cap ed Iva come per legge di entrambe i gradi di giudizio”.
La società si è costituita in giudizio ed ha resistito ALappello, del quale ha chiesto Controparte_2 il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata: 1) nella parte in cui, benchè la domanda avesse originariamente ad oggetto specificamente la patologia “asbestosi
2 polmonare”, ha ritenuto accertata la sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto e l'insorgenza di una generica patologia asbesto-correlata (”fibrosi pleurica”) di origine multifattoriale;
2) per aver ritenuto sussistente un nesso di causalità esclusivo tra la condotta della e la Controparte_2 patologia contratta dal sulla base dell'erroneo riconoscimento di una Persona_1 esposizione qualificata del de cuius ALinalazione di fibre di amianto;
3) per aver ritenuto accertata la sussistenza in capo alla sia della colpa in senso oggettivo (ovvero l'inosservanza delle Controparte_2 regole cautelari di condotta), sia della colpa in senso soggettivo (ovvero della prevedibilità ed evitabilità dell'evento), tenendo conto di un agente modello (homo eiusdem professionis e condicionis), in tal modo affermando la responsabilità del datore di lavoro ex art.2087 c.c. per non aver adottato le necessarie cautele ai fini della tutela dei lavoratori, senza tener conto della collocazione temporale dei fatti di causa e delle normative ALepoca vigenti in materia di adozione di misure di sicurezza.
Ha quindi così concluso: “rigettare l'avverso gravame in quanto inammissibile e/o infondato per tutti
i motivi esposti nel presente atto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CP_1 riformare la sentenza n. 710/2024 resa inter partes dal Tribunale di Ancona, sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Tania De Antoniis, in data 7.12.2024 e pubblicata in pari data, non notificata, per i motivi esposti nel presente ricorso. Per l'effetto ordinare agli odierni appellanti (ed appellati in via incidentale) la restituzione di quanto già corrisposto da in mera esecuzione della Controparte_2 sentenza impugnata. In via istruttoria, si ribadiscono le istanze istruttorie già formulate nella memoria di costituzione del precedente grado di giudizio, da intendersi di seguito riportate e trascritte, e si chiede che l'Ecc.mo Collegio adìto, ove ritenuto necessario, voglia disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai fini della verifica della diagnosi differenziale di fibrosi pleurica. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
1.- Con il primo motivo dell'appello incidentale, cui si ritiene di dare la precedenza per motivi di propedeuticità logica, la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui, Controparte_2 benchè la domanda avesse originariamente ad oggetto specificamente la patologia “asbestosi polmonare”, ha ritenuto accertata la sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto e l'insorgenza di una generica patologia asbesto-correlata (”fibrosi pleurica”) di origine multifattoriale.
Il motivo non è fondato, atteso che la modificazione della domanda conseguente al quadro patologico delineato dal consulente tecnico d'ufficio rientra nei limiti di una consentita emendatio libelli, ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 15/06/2015, n.12310), atteso che la domanda, pur se adeguata agli accertamenti clinici effettuati dALausiliario, risulta comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non ha determinato alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte. Ciò in quanto la pretesa risarcitoria è comunque rimasta pur sempre ancorata ad una
3 patologia asbesto eziologicamente correlata alla prolungata esposizione lavorativa ALamianto presso i cantieri navali di sulla base dei medesimi inadempimenti datoriali allegati ab initio Controparte_2 dalla parte attrice.
Il primo motivo dell'appello incidentale deve essere quindi disatteso.
***
2.- Con il secondo ed il terzo motivo dell'appello incidentale, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, la censura la sentenza impugnata nella parte in Controparte_2 cui ha ritenuto, erroneamente valutando il compendio istruttorio e valorizzando eccessivamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza del nesso eziologico tra le mansioni di svolte da nel corso dell'attività lavorativa svolta presso i cantieri navali di Persona_1
e le gravi patologie che hanno poi condotto al suo decesso, denunciando la carenza di Controparte_2 prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria (mansioni, nesso eziologico, assenza di fattori causali alternativi, etc.) e l'insussistenza di profili di imputabilità colpevole ALappellante di una responsabilità ex art.2087 c.c..
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, costituisce principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione quello secondo il quale “Al fine dell'accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui ALart. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”. (così tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del
07/03/2006). Ne consegue quindi che “la disposizione di cui ALart.2087 c.c. si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone ALimprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisio - psichica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - di tutte le misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, giustificandosi l'interpretazione estensiva della cennata norma sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia per il principio di correttezza e buona fede (art.
1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di
4 lavoro, sia, infine, pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale (od aquiliana), ex art. 2043 c.c. in tema di "neminem laedere"” (Cass.Civ., sez. lav., 11/04/2013 n.8855). In applicazione di siffatti principi, e quale naturale corollario degli stessi, “esula ogni aspetto di responsabilità qualora, nel caso concreto, il datore di lavoro abbia correttamente ed esaustivamente adempiuto a detti obblighi, sicchè non sia possibile ravvisare a suo carico alcun margine od elemento di colpa” (Cass. civ., Sez.lav.,
03/09/1997, n.8422). Pertanto, sia che si qualifichi la domanda in termini di responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c., sia che si lamenti la violazione del principio del “neminem laedere”, ai sensi dell'art.2043 c.c., grava comunque sul lavoratore, il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonchè la connessione tra l'uno e l'altra. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico. In altri termini, la responsabilità dell'imprenditore in tanto può essere affermata, in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del danno non è di per sè sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza
(suggerite dalla particolarità del lavoro, dALesperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, mentre non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva (Cass. civ., Sez.lav., 05/03/2002, n.3162).
Fatte tali premesse di ordine generale, ritiene il Collegio che gli appellanti e Parte_1 hanno fornito sufficiente prova, il cui onere era su di loro ricadente, della Parte_2 sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dALesperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno.
In punto di fatto, non sono in contestazione le mansioni svolte dal di Persona_1 allestitore, carpentiere e tubista addetto alla rimozione delle coibentazioni in amianto sulle navi, nell'intero arco temporale dal 1961 al 1993 (testi , e , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare). Né è contestato che nel corso di tali lavorazioni il utilizzava guanti, foglie e trecce in amianto e veniva a contatto con altre maestranze che Parte_2 usavano amianto nello stesso ambiente (testi e ). La durata e la tipologia Testimone_1 Testimone_2 dell'esposizione al rischio sono quindi dimostrate alla luce dell'esame testimoniale e del compendio documentale (v. relazione Con.T.A.R.P. 04.12.1996), e non sono oggetto di specifica contestazione.
Sono stati peraltro prodotti, quali prove atipiche, anche i verbali relativi alle deposizioni testimoniali
5 raccolte in altri procedimenti contro (v. doc.17 parte attrice), tutte pienamente Controparte_2 compatibili e concordi nel confermare l'utilizzo abituale di amianto durante le fasi di lavorazione nell'ambito delle varie attività lavorative svolte nei cantieri navali.
Ciò premesso, la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale svolta dal Dr. in prime Persona_2 cure - le cui conclusioni sono fatte proprie dalla Corte perché frutto di esaurienti ed accurate indagini ed immuni da vizi logici o da errori di metodo - ha accertato che: “1. Si può affermare con ragionevole certezza che la rilevante quantità di amianto rinvenuta nei polmoni del sig. si sia accumulata Parte_2 durante il lavoro svolto in come tubista e come carpentiere leggero/fabbro di CP_1 allestimento/allestitore quando operava a bordo nave. Da quanto evidenziato, inoltre, emerge che
l'esposizione si verificò massicciamente almeno sino alla metà degli anni '80 del secolo scorso e che per almeno cinque anni il sig. lavorò nei cantieri di Ancona quando ancora erano abitualmente Parte_2 prodotte navi con caldaie a vapore, produzione proseguita sino al 1966, nelle quali era utilizzato per la coibentazione amianto in grande quantità, sia in forma di pannelli sia nella forma di amianto impastato con cemento. 2. Pur non sussistendo i criteri diagnostici che consentano di affermare con ragionevole certezza o con elevata probabilità che il sig. fosse affetto in vita da asbestosi polmonare Parte_2 classicamente intesa, l'uomo era portatore di una patologia asbesto correlata costituita da una fibrosi pleurica diffusa associata a placche fibrose che, per estensione e severità, comportava una insufficienza respiratoria cronica restrittiva alla quale si associava una componente ostruttiva per la quale possono essere riconosciute anche altre concause concomitanti costituite dALazione nociva di fumi di saldatura
e quella derivante da una abitudine tabagica mantenuta per una quindicina di anni dALuomo. 3. La morte del sig. è causalmente da ricondurre alle patologie asbesto correlate causate Parte_2 dALesposizione lavorativa a polveri di amianto verificatasi con le modalità riportate nelle considerazioni espresse affrontando il secondo quesito formulato dal Giudice. Le concomitanti patologie cardiovascolari non riconducibili alle conseguenze dell'insufficienza respiratoria cronica presenti nell'uomo hanno avuto ruolo marginale nel meccanismo letifero terminale e anche in loro assenza è altamente probabile che la morte si sarebbe verificata nei modi e nei tempi nei quali di fatto si manifestò”. E' quindi accertato che il ha contratto una grave patologia asbesto correlata, i cui Parte_2 primi sintomi si sono manifestati ad inizio anni '90 (epoca in cui il de cuius ha presentato domanda amministrativa ALIL) e che si è aggravata intorno ALanno 2009 (con la comparsa di una grave insufficienza respiratoria, aggravatasi ulteriormente nel 2017, epoca in cui si è resa necessaria l'ossigenoterapia per 24 ore al giorno), sino a determinare il suo decesso, avvenuto in data 30.11.2020.
Non assume rilievo dirimente la circostanza che il CTU abbia accertato anche la presenza di
“concomitanti patologie cardiovascolari”, sia perché lo stesso ausiliario ha chiarito che le stesse hanno avuto un “ruolo marginale nel meccanismo letifero terminale e anche in loro assenza è altamente
6 probabile che la morte si sarebbe verificata nei modi e nei tempi nei quali di fatto si manifestò”, sia perché, come la Suprema Corte ha più volte affermato, nella materia in esame “trova applicazione la regola contenuta nell'art.41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (così Cass. civ., Sez.
L, n.13954 del 19/06/2014 e, in passato, Sez. L, n.17959 del 09/09/2005, Sez. L, n. 13361 del
17/06/2011, mentre recentemente Sez. L, n. 27952 del 31/10/2018).
Pertanto, stante il principio di equivalenza delle cause (art.41 Cod.Pen.), una volta raggiunta la prova della sicura presenza di quantità elevate di polveri aerodisperse di amianto negli ambienti di lavoro della nei periodi in cui vi ha lavorato il de cuius (dALanno 1961 al 1993), ed una volta Controparte_2 acclarata la natura e la genesi della patologia letale, per la cui insorgenza è risultata sufficiente la durata dell'esposizione in concreto dimostrata (cfr.Cass.n.7640/2019 sul criterio proporzionale e probabilistico di valutazione del rischio di insorgenza), il criterio della causalità efficiente può dirsi soddisfatto, così che sarebbe stato onere della datrice di lavoro neutralizzare la valenza probatoria degli elementi acquisiti agli atti offrendo specifici, puntuali e concreti riferimenti spazio-temporali cui ricondurre l'origine della malattia di cui si discute.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale, il compendio istruttorio e la consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure forniscono adeguato sostegno ALaffermazione degli originari ricorrenti circa l'effettiva prestazione lavorativa resa dal proprio dante causa presso i cantieri navali della nel periodo dedotto in causa, con mansioni di allestitore/carpentiere/tubista, e con Controparte_2 modalità tali da implicare necessariamente il costante contatto con materiali in cui, alla stregua di quanto chiarito dal CTU, era presente sotto varie forme l'amianto. Il suddetto accertamento peritale ha evidenziato, altresì, che le lavorazioni generalmente eseguite dal personale adibito, come il de cuius
alle suddette mansioni, determinavano il rilascio di fibre di amianto Persona_1 nell'ambiente, senza efficaci sistemi di aerazione e senza obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (viceversa, spesso erano proprio quelli forniti dalla società che lo contenevano). Pertanto, in relazione al periodo lavorativo dedotto in causa, del tutto correttamente il Tribunale ha riconosciuto la stretta correlazione fra le mansioni lavorative svolte dal dante causa dei ricorrenti presso i cantieri navali e la malattia dal medesimo contratta, ascrivendo quest'ultima a diretta responsabilità della CP_2
[...]
Ed infatti, rispetto ALutilizzo dell'amianto ed ai sistemi di protezione contro la sua pericolosità, ALepoca dei fatti di causa, oltre ALart.2087 c.c., valeva quanto disposto dal d.P.R. n.303 del 1956,
7 contenente norme per l'igiene sul lavoro ed indicativo dei requisiti generali degli ambienti di lavoro, con prescrizione anche di visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti ALazione di sostanze tossiche o comunque nocive.
DALanalisi della normativa richiamata rileva, in primo luogo, la necessità, per il datore di lavoro, dell'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione, previsto dALart.4 del d.P.R. cit., in virtù del quale egli è tenuto a “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. L'importanza della realtà aziendale di impresa di grosse dimensioni, imponeva obblighi di informazione particolarmente Controparte_2 elevati, in relazione ai rischi già conosciuti e alla normativa esistente ALepoca in tema di amianto, per cui risultava del tutto esigibile la condotta alternativa lecita, essendo prevedibile la lesione alla salute che anche la normativa violata in materia di sicurezza ALepoca vigente mirava a evitare ed il cui rispetto ben avrebbe potuto essere assicurato mediante ricorso a competenze tecnico-scientifiche idonee a garantire adeguatamente la salute dei dipendenti.
Altre norme di rilievo si rinvengono nell'art.9, riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro, nell'art.15, che regola la pulizia dei locali, in quanto “il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori” e nell'art.19, in materia di separazione dei lavori nocivi, che prescrive, specificamente, che “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”.
Di particolare rilievo è anche l'art.387 del d.P.R. n.547 del 1955 che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e che prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”.
Un'altra norma fondamentale per la valutazione della responsabilità dei datori di lavoro nel caso in esame è l'art. 21 del d.P.R. n.303 cit., la cui rubrica è “difesa contro le polveri”. La norma disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori di lavoro e si ritiene utile riportarne il testo dal quale si ricava chiaramente l'importanza che il legislatore, fin dagli anni cinquanta, ha voluto dare ALadozione di idonee misure dirette a prevenire le malattie derivanti dALinalazione di sostanze pericolose.
La disposizione così recita:
8 “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere ALinumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori ALaperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dALIspettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
Orbene, a giudizio del Collegio, il primo giudice ha effettuato un attento esame del materiale probatorio a sua disposizione e, in modo altrettanto specifico, ha dato atto del diffuso utilizzo dell'amianto da parte della negli anni di riferimento;
ha, poi, verificato la normativa Controparte_2 ALepoca in vigore, riscontrando gli oneri gravanti su ciascun datore di lavoro e le omissioni delle tutele che, poi, hanno contribuito a provocare la malattia in danno del lavoratore.
Il materiale probatorio acquisito agli atti consente di affermare che la società datrice di lavoro non ha esattamente adempiuto agli obblighi di prevenzione della salute del lavoratore, nemmeno adottando i più elementari accorgimenti prescritti dalla legislazione vigente fin dALepoca di inizio della di lui attività lavorativa. In altri termini, non è emersa l'adozione, da parte di neanche del Controparte_2 rudimentale sistema di sicurezza esigibile alla stregua del remoto contesto storico nel quale ha iniziato a svolgersi l'attività lavorativa del dante causa degli appellanti. Nulla è emerso, ad esempio, circa l'esecuzione di una periodica pulizia ed asportazione della polvere;
non è risultata l'esistenza di un
9 generale sistema di dispersione delle polveri ALinterno di spazi chiusi, né l'adozione di idonee maschere protettive;
tantomeno è emersa l'adozione di misure di informazione nei confronti dei lavoratori.
Trattasi, a giudizio del Collegio, di misure comunque idonee a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e a ridurre le possibilità di contrarre la malattia, esigibili dalla società datrice di lavoro, la quale, impiegando l'amianto in dosi massicce nella propria attività produttiva, doveva quanto meno porsi il problema della nocività delle polveri aerodisperse per la salute umana, che già ALepoca iniziava ad essere evidenziata dagli studi scientifici.
Non è, quindi, seriamente dubitabile che il dante causa degli appellati nel corso dell'intero servizio prestato presso sia stato costantemente soggetto alle inalazioni di polveri di amianto Controparte_2 sia in ragione della specifica attività di lavoro svolta, sia perché quotidianamente inserito in un ambiente di lavoro nel quale nessuna idonea precauzione era stata presa per impedire che le polveri dell'amianto, utilizzato in tutti i principali settori produttivi, si disperdessero nell'aria.
Non è del resto priva di rilievo la circostanza che l'IL abbia acclarato la natura professionale della malattia contratta dal e tale riconoscimento deve ragionevolmente presumersi frutto di Parte_2 un'accurata indagine autonomamente compiuta dALIstituto assicuratore e conclusasi con la riscontrata presenza di significative quantità di polveri di amianto aerodisperse nell'ambiente di lavoro, il che costituisce un elevato indice sintomatico della sussistenza del nesso causale fra la malattia in discorso e le lavorazioni svolte presso la Società convenuta (v. Parere Contarp 04.12.1996).
Non può, poi, costituire una valida ragione di esonero da responsabilità della la Controparte_2 circostanza che durante il periodo lavorativo in esame l'amianto fosse comunemente utilizzato.
Sul punto va ribadito che, a proposito dello stesso rischio rappresentato dalle polveri d'amianto, non mancava, già ALepoca, nell'ordinamento un esplicito richiamo ALobbligo del datore di osservare tutte le norme del d.P.R. 303 cit. (e quindi anche l'art.21). Il rispetto delle norme di igiene dettate dal d.P.R. da ultimo indicato è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto ai sensi degli artt.174 e 155 del d.P.R. n.1124 del 1965. Infatti, l'art.155 stabilisce che “ferme restando nel resto le disposizioni degli artt.10 e 11, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui ALart.173”. Quest'ultima norma prevede, in generale, una delega per l'emanazione di disposizioni ministeriali particolari per tutte le malattie professionali. Ma il successivo art.174 avvertiva, comunque, della necessità di prescrivere che nel frattempo venisse rispettato il d.P.R. n.303 del 1956, già più volte richiamato.
Deve quindi ritenersi che l'impiego delle misure di precauzione ALepoca vigenti presentava comunque una indiscutibile idoneità a ridurre il rischio di contrarre la malattia che ne ha causato il
10 decesso. È stata del resto ripetutamente riconosciuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità
l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori).
A tal fine la Suprema Corte, in sede penale, ha statuito che “in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui ALart. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire ALinalazione. (Fattispecie in tema di inalazione di polveri di amianto)” (così, Cass. Pen., Sez. 4, n.
38991 del 10/06/2010). Su questo specifico punto, inoltre, nemmeno rileva il tempo ed il grado di esposizione dal momento che, come ha affermato la Suprema Corte, “in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate ALamianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ALart. 21 del d.P.R.
n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dALinalazione di tutte le polveri
(visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (così
Cass. civ., Sez. L, n. 18503 del 21/09/2016 e, negli stessi termini, Cass. civ., Sez. L, n.24217 del
13/10/2017).
A giudizio di questa Corte va, pertanto, affermata la responsabilità civile della in Controparte_2 relazione non tanto al richiesto utilizzo - in sé lecito ed autorizzato - dell'amianto nelle lavorazioni affidate ai dipendenti, quanto piuttosto alle modalità secondo cui tale utilizzo è stato in concreto effettuato, del tutto avulse dalle cautele imposte dalla legge in vigore ALepoca dei fatti di causa. La
quindi, non viene chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, poiché ad Controparte_2 essa si ascrive pur sempre l'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge vigenti ratione temporis (in tal senso, vedi Cass. n. 8292/2019; Cass.n.7640/2019).
In definitiva, le emergenze documentali e testimoniali provano adeguatamente i presupposti della durata e della continuità dell'esposizione al rischio denunziato, per cui, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata in primo grado, ritiene il Collegio che la parte attrice abbia fornito prova sufficiente, il cui onere era su di lei ricadente, della sussistenza di una specifica omissione datoriale nella
11 predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dALesperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno.
È del resto noto che, ai fini della individuazione del nesso causale, non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta ma, pur con tutte le cautele e le limitazioni del caso singolo, è sufficiente anche una legge statistica, purchè la prova della correlazione causale tra fatto ed evento attinga, nel singolo caso concreto, ad un livello di alta probabilità logica. Perché l'evento risulti attribuibile ad un agente partendo da una legge statistica o da una indagine epidemiologica è quindi necessario dimostrare nel singolo caso, in modo razionalmente controllabile, che, senza il comportamento dell'agente, con un alto grado di probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato.
Per quanto fin qui esposto, pur se la responsabilità datoriale ex art.2087 c.c. non ha carattere oggettivo e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, deve concludersi che gli appellati
e hanno compiutamente soddisfatto l'onere di allegazione e Parte_1 Parte_2 prova su di loro ricadente.
Per le esposte ragioni, i motivi qui in disamina vanno entrambi disattesi.
***
3.- Con il primo motivo dell'appello principale, e Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno terminale spettante agli odierni appellanti iure hereditatis. Secondo gli appellanti, trattandosi di danno da invalidità temporanea, il diritto al risarcimento sorgerebbe giorno per giorno, con decorrenza dalla data della lesione, con conseguente decorrenza progressiva giornaliera del termine di prescrizione.
Ne deriverebbe che, tenuto conto del fatto i ricorrenti hanno limitato la domanda al pregiudizio subìto dal
22.10.2011 (avendo interrotto la prescrizione con PEC del 22.10.2021) sino alla data del decesso
(30.11.2020), la prescrizione non sarebbe maturata, né facendo riferimento ALordinario termine decennale, né (tanto meno) applicando il più lungo termine di 14 anni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2947 3° comma c.c., 157 c.p. e 589 3° comma c.p..
Il motivo non è fondato.
Quanto alla possibilità di applicazione del più lungo termine prescrizionale di 14 anni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2947 3° comma c.c., 157 c.p. e 589 3° comma c.p., ritiene il Collegio che l'art. 2947, terzo comma, c.c. non sia applicabile alla fattispecie ALodierno vaglio, posto che ivi è consacrata la disciplina della c.d. prescrizione “breve” quinquennale, stabilita dal legislatore per far valere il diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., laddove il diritto azionato in questa sede trova titolo nella responsabilità contrattuale della datrice di lavoro, ed in particolare nelle disposizioni di cui ALart. 2087 c.c., ed è per questo soggetto al termine
12 ordinario di prescrizione decennale, dunque è estraneo alla sfera di operatività della disposizione codicistica invocata.
In proposito, si deve, altresì, tenere presente che il terzo comma dell'art. 2947 c.c. consacra una disposizione di carattere eccezionale, rispetto alla regola, sancita al primo comma, che vuole operante la prescrizione “breve” quinquennale per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito;
ciò implica che il citato terzo comma non possa trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente considerati, a mente dell'art. 14 delle Preleggi.
Ciò premesso, è noto il tradizionale principio giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione
“decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass., sez. lav., 11 settembre 2007,
n. 19022; Cass. 20 luglio 2007, n. 16148), anche in relazione alla sua "rilevanza giuridica". Ai fini del decorso della prescrizione, non è quindi sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica".
Infatti, limitarsi alla verifica del parametro della "conoscibilità del danno" può, in taluni casi, rilevarsi fuorviante: infatti, sviluppare una malattia irreversibile o comunque duratura, oppure trovarsi permanentemente menomati a livello di integrità psicofisica sono tutte situazioni che, se da un lato sostanziano la "conoscibilità del danno", dALaltro lato non necessariamente danno luogo alla
"conoscibilità del fatto giuridicamente rilevante ai fini di un'azione risarcitoria", ovvero alla
"conoscibilità del fatto illecito"; in tutta una serie di casi, infatti, la vittima, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi anche ai fini dell'istruzione di una causa sul piano probatorio e tali da escludere che l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo della decorrenza della prescrizione.
Queste esigenze sono state recepite dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che il termine di prescrizione inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui la malattia si manifesta ALesterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente ALaltrui comportamento doloso o colposo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche.
L'individuazione del dies a quo ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell'"esteriorizzazione del danno" può, come visto, rivelarsi limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l'inattività (incolpevole) della vittima rispetto ALesercizio dei suoi diritti. E' quindi del tutto evidente come l'approccio ALindividuazione del dies a quo venga a spostarsi da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento
13 - e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno "occulto" a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una rigorosa analisi della conoscenza in capo al danneggiato delle informazioni necessarie per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causalità e le azioni/omissioni rilevanti).
Fissate tali coordinate ermeneutiche, rileva il Collegio che nel caso in esame risulta per tabulas che già in data 10.05.1991 aveva proposto domanda amministrativa ALIL per Persona_1 essere indennizzato delle malattie di origine professionale conseguenti alla esposizione ALamianto di cui asserisce essere stato vittima nel corso del rapporto di lavoro. Sul punto, è stato affermato dalla Corte che la consapevolezza del lavoratore circa la sussistenza della malattia si presume sussistere dalla data della domanda amministrativa ALIL, salvo che quest'ultimo non abbia avuto conoscenza della malattia con precedenti accertamenti medici (Cass. civ. sez. lav. dd. 14.12.2011 n. 26883). Nella fattispecie, può affermarsi con certezza che già nell'anno 1991 il de cuius era pienamente consapevole sia di essere affetto da una patologia asbesto correlata, sia della circostanza che tale patologia era una conseguenza della esposizione lavorativa ALamianto.
In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che il dies a quo della prescrizione va ordinariamente fissato al momento della presentazione della domanda amministrativa ALIL (nella fattispecie, alla data del 10.05.1991).
Sostiene tuttavia la parte appellante principale che, trattandosi di illecito protratto nel tempo, il diritto al risarcimento sorgerebbe giorno per giorno, con decorrenza dalla data della lesione, con conseguente decorrenza progressiva giornaliera del termine di prescrizione. Ne deriverebbe che, tenuto conto del fatto i ricorrenti hanno limitato la domanda al pregiudizio subìto dal 22.10.2011 (avendo interrotto la prescrizione con PEC del 22.10.2021) sino alla data del decesso (30.11.2020), la prescrizione non sarebbe maturata.
Anche tale affermazione non ha fondamento.
Se è vero, infatti, che la suindicata manifestazione di danno integra i perduranti effetti di un illecito permanente, a sua volta rappresentato dalla condotta datoriale contraria al disposto dell'art.2087 c.c., è altrettanto innegabile che il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto al relativo risarcimento si colloca al più tardi al momento della cessazione della condotta datoriale illecita, salvo quanto innanzi chiarito a proposito della possibilità di far slittare detto termine iniziale al successivo momento in cui si realizzano le condizioni concrete di conoscibilità della lesione, nonché della sua eziologia, da parte del lavoratore danneggiato.
In tal senso, è opportuno richiamare il principio di consolidata formazione giurisprudenziale, secondo cui “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito
14 istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, in una controversia per demansionamento, aveva individuato come "dies a quo" di decorrenza della prescrizione la data di manifestazione del danno invece che quella di cessazione della condotta illecita da parte del datore di lavoro). (Cass.n.9318/2018). Principio poi ribadito dalla Suprema Corte anche in tempi più recenti (“la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile nei sensi sopra detti, solo se l'illecito sia istantaneo
(ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” – v. Cassazione civile sez. lav., 22/11/2022, n.34377; Cassazione civile sez. lav., 30/03/2011, n.7272).
In tali casi, quindi, non è il diritto al risarcimento del danno che sorge di giorno in giorno, con perpetuo rinnovarsi del termine di iniziale decorrenza della prescrizione, ma sono le concrete manifestazioni della lesione a perpetuarsi "de die in diem" - e fino al decesso in ipotesi di danno terminale - mentre il dies a quo resta inevitabilmente ancorato alla cessazione della condotta illecita che ha costituito la fonte della responsabilità risarcitoria, ergo il titolo del diritto al risarcimento.
Ne segue che, considerato che il rapporto di lavoro tra le parti contendenti è cessato nell'anno 1993, alla data dell'atto interruttivo della prescrizione in data 22.10.2021 (v. lettera messa in mora in data
18.10.2021 e ricevuta avvenuta consegna PEC in data 22.10.2021 – doc. 13 parte attrice) il termine di prescrizione era ormai irrimediabilmente decorso.
Il primo motivo dell'appello principale va dunque disatteso.
***
4.- Con il secondo motivo dell'appello principale, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato i danni parentali subiti iure proprio da e Parte_1 Parte_2
, rispettivamente coniuge e figlio di (riconoscendo solo punti otto per il
[...] Persona_1 parametro “E” della Tabella al coniuge e nessuno al figlio, a fronte dei trenta potenzialmente riconoscibili), senza tener conto della circostanza che “durante il lungo periodo di sopravvivenza l'hanno quotidianamente assistito modificando le loro abitudini di vita (cd. pregiudizio dinamico-relazionale),
15 soffrendo con lui, e per lui, per la consapevolezza dell'inevitabile destino e per il timore che i suoi occhi mostravano (cd. pregiudizio da sofferenza soggettiva/morale) ed una volta intervenuto il decesso, hanno sofferto per la definitiva perdita e definitivamente modificato le loro abitudini di vita”.
Il motivo è parzialmente fondato.
Occorre prendere le mosse dal principio giurisprudenziale secondo cui “La perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina la perdita dei reciproci affetti in corso, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" del pregiudizio, ossia "utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto. Pertanto, la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita attuale, che consiste nella definitiva impossibilità di godere di quel legame, con la conseguenza che costituisce pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, non in senso formale, ma nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre e che l'illecito fa perdere definitivamente” (Cassazione civile sez. III, 26/04/2022, n.12987).
Ciò premesso, il primo giudice ha diffusamente motivato le ragioni del suo convincimento, sia con riguardo al risarcimento del danno per la sofferenza interiore derivante dalla perdita del rapporto parentale, sia per quanto concerne il c.d. danno dinamico-relazionale (cioè lo stravolgimento delle abitudini di vita e relazionali derivato dalla malattia e dal decesso del congiunto), prendendo in esame partitamente sia la posizione del coniuge convivente del de cuius, , sia quella del figlio Parte_1
. A fronte di tale diffuso e puntuale iter motivazionale, l'appellante ha incentrato i Parte_2 motivi del proprio dissenso alla mancata attribuzione del massimo dei punteggi previsto dal parametro
“E” della Tabella di Milano (“qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”).
Ciò premesso, come la Suprema Corte ha sottolineato, deve considerarsi che solo l'aspetto interiore del danno da perdita del rapporto parentale (c.d. sofferenza morale) può essere oggetto di una presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio), mentre detta presunzione non può essere estesa ALaspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), “sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dALeventuale convivenza - o, ALopposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (Cassazione civile sez. III, 11/03/2025, n.6500).
Nella fattispecie, il Tribunale ha riconosciuto “alla moglie di 77 anni alla data del Parte_1 decesso del de cuius morto a 80 anni, convivente al momento del decesso e con sopravvivenza di 1
16 componente del nucleo familiare primario (il figlio odierno ricorrente), spetterà un punteggio di 54 punti, aumentato sino a 62 punti per il particolare legame attestato dalle deposizioni in atti (i testi riferiscono di essere a conoscenza che la moglie dell'interessato assumeva farmaci per lo stato di prostrazione psichica in cui versava) che moltiplicato per il valore del punto di Euro 3.911,00 corrisponde ad un indennizzo di Euro 242.482,00, rispettoso del range previsto dalle tabelle del
Tribunale di Milano”.
Ebbene, nell'ambito di tale valutazione deve tenersi conto del fatto che l'aggravamento della malattia del de cuius si è verificato già nell'anno 2009 e che la fase più acuta della patologia (caratterizzata dalla necessità di costante ossigenoterapia 24 ore al giorno e dalla graduale perdita di autosufficienza) si è verificata a partire dALanno 2017. Vi è stata sicuramente una importante modifica degli abituali aspetti dinamico-relazionali, per cui si ritiene che possa riconoscersi, con riguardo al parametro E, il punteggio massimo di 30 punti, come richiesto dalla parte appellante principale.
Ne segue che la valutazione operata dal primo giudice appare estremamente riduttiva, atteso che quasi tutti i parametri indicati al punto “E” della Tabella sono indubbiamente presenti (frequentazione giornaliera;
condivisione delle festività e delle ricorrenze;
attività giornaliera di assistenza sanitaria e domestica;
considerevole durata della malattia della vittima primaria determinante una maggiore sofferenza nella vittima secondaria), per cui si ritiene che con riguardo alla “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto” possa essere riconosciuto un punteggio di punti trenta. Ne segue che spetta a un punteggio complessivo di 84 Parte_1 punti, che moltiplicato per il valore del punto di €.3.911,00 corrisponde ad un indennizzo di
€.328.524,00.
Quanto al figlio , il Tribunale ha riconosciuto, tenuto conto dell'età di anni 47 Parte_2 alla morte del de cuius, del rapporto di convivenza, della residua composizione del nucleo familiare primario, “un punteggio di 62 punti per un indennizzo corrispondente di Euro 242.482,00, rispettoso del range previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano. Non si è ritenuto in tal caso di aumentare per la particolare intensità del legame affettivo tenuto conto che quanto è emerso dagli atti rientra nella normale dedizione filiale”.
Tale ultima valutazione non è condivisibile.
Va sicuramente considerato che la durata della fase acuta della malattia, di tre anni (dal 2017 al 2020), pur se considerevole, non può essere ritenuta l'unica causa che ha impedito al di Parte_2 costruire una propria famiglia e/o di reperire una attività lavorativa, atteso che nell'anno 2017 il aveva ormai già compiuto l'età di 45 anni. Del resto, lo stato di salute del padre non ha Parte_2 impedito al figlio di proseguire la sua collaborazione con una società sportiva. Lo stesso primo giudice, del resto, non ha potuto non evidenziare che “quanto alla rinuncia del figlio ad un lavoro migliore, va
17 rilevato che invero la malattia del padre si è manifestata con forte peggioramento soltanto dal 2009 come indicato nel ricorso, allorquando il ricorrente aveva 37 anni, sicché sicuramente la scelta fino a quel momento di non avere un impegno diverso dalla collaborazione sportiva con una squadra locale e di non costruirsi una vita e una famiglia lontano dai genitori non può essere attribuita alla situazione di salute del padre”. Va poi tenuto presente che con riguardo a tale parametro la Tabella fa espresso riferimento ad “ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni)”, utilizzando la successiva elencazione a titolo meramente esemplificativo dell'ambito di indagine su cui incentrare le allegazioni e le offerte di prova, che devono essere specifiche e circostanziate. In mancanza, sicuramente non può essere riconosciuto al il punteggio massimo di punti trenta con riguardo al Parte_2 parametro “E”.
Tuttavia, anche qui non può non rilevarsi che la maggior parte dei parametri indicati al punto “E” della Tabella sono senza dubbio presenti (frequentazione giornaliera;
condivisione delle festività e delle ricorrenze;
attività giornaliera di assistenza sanitaria e domestica;
considerevole durata della malattia della vittima primaria), per cui si ritiene che con riguardo alla “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto” possa essere riconosciuto un punteggio di punti ventidue. Ne segue che spetta a un punteggio complessivo di 84 Parte_2 punti, che moltiplicato per il valore del punto di €.3.911,00 corrisponde ad un indennizzo di
€.328.524,00.
In ragione di ciò, il secondo motivo dell'appello principale va parzialmente accolto, nei termini meglio precisati in dispositivo.
***
5.- Con il terzo motivo dell'appello principale, gli appellanti e Parte_1 Parte_2
censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda relativa al danno
[...] patrimoniale da lucro cessante, senza tener conto della perdita del mantenimento economico assicurato dal de cuius ai familiari e, per quanto riguarda il figlio, della “perdita di guadagno per non essersi potuto inserire nel mondo del lavoro per la necessità di assistere quotidianamente il padre” (tanto da aver dovuto rinunziare ad una offerta di lavoro proveniente dalla Azienda RI).
Il motivo non è fondato.
Per quanto concerne la posizione di il Collegio ritiene condivisibile la decisione di Parte_1 primo grado, laddove ha statuito “che, anche senza considerare la pensione di reversibilità dell' CP_3
(che in ogni caso costituisce un ristoro patrimoniale volto a fare fronte al venire meno dell'apporto della pensione del defunto), la rendita ai superstiti dell'INAIL volta ad indennizzare i superstiti a carico del danno patrimoniale subito per il venire meno dell'apporto del defunto copra ampiamente i danni subiti”.
18 La funzione della rendita ai superstiti INAIL è infatti proprio quella di fornire un sostegno economico ai familiari di un lavoratore deceduto a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, in ragione del venir meno del mantenimento assicurato dal de cuius.
Per quanto concerne la posizione di la prova testimoniale, estremamente Parte_2 generica e lacunosa, è limitata (sul punto) alla audizione di soli tre testimoni, l'unico dei quali ad aver riferito qualcosa è , il quale ha dichiarato di avergli reperito al una offerta Testimone_4 Parte_2 di lavoro presso la ditta RI di Camerano, offerta che tuttavia “lui non ha accettato per le incombenze di assistenza verso il padre, rimanendo nell'associazione sportiva, rinunciando ad un lavoro ben retribuito, contributi etc. tutte cose che nell'associazione non ha” […]. Il medesimo teste ha altresì riferito di condividere con il “la passione per il calcio da 30 anni” e che quest'ultimo gode Parte_2 di un modesto “rimborso spese dalla società, quindi personalmente dispone di una piccola cifra, e viveva grazie ai soldi del padre”. I rimanenti testi, invece, nulla di preciso hanno saputo riferire (teste Tes_5
: “Assisteva il padre continuativamente, avendo scelto di lavorare nei pressi di casa. Preciso che
[...] non era sposato e che non so se avesse avuto particolari opportunità di lavoro diverse da quello che svolgeva”; teste : “ aveva solo rimborso spese e il resto glielo dava il padre”). Testimone_6 Pt_2
La situazione economica descritta dai testi appare evidentemente riferita al solo periodo in cui il de cuius aveva bisogno di assistenza continua (quindi al periodo dALanno 2017 al 2020), epoca in cui il figlio aveva già un'età di circa 45 anni, per cui non sembra potersi affermare che l'unico fattore che ha impedito al di reperire una attività lavorativa sia stato la condizione di salute del Parte_2 padre. Del resto, la sua situazione familiare non gli ha impedito di proseguire nella sua collaborazione con l'associazione calcistica, il che dimostra che la mancata accettazione della proposta lavorativa della ditta RI (riferita però dal solo teste è il frutto più di una scelta soggettiva del Tes_4 Parte_2
, che di un oggettivo impedimento. A ciò si aggiunga che l'instaurazione del rapporto di lavoro
[...] con la ditta RI non avrebbe comunque impedito al lavoratore di attivare quegli strumenti che la legge prevede proprio per affrontare tale tipologia di situazioni (permessi ex legge n.104/1992, aspettativa non retribuita, etc.), ancor più di quanto non avrebbe consentito la collaborazione nell'associazione sportiva.
Non può quindi ritenersi idoneamente provato che la malattia ed il decesso del padre Persona_1
abbiano inciso sulla capacità di produrre reddito da parte del figlio ,
[...] Parte_2 neanche in termini di perdita di chances, mancando del tutto la prova, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, della sussistenza di un valido nesso causale tra la situazione familiare del e la sussistenza di una concreta di non Parte_2 meramente ipotetica probabilità di conseguire una più redditizia occupazione lavorativa.
In ragione di ciò, il terzo motivo dell'appello principale va respinto.
19 ***
6.- Alla stregua dei suesposti argomenti, respinto l'appello incidentale, l'appello principale va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei termini di cui al dispositivo, con esclusivo riguardo ALammontare del danno non patrimoniale liquidato iure proprio in favore degli appellanti principali, ferme restando le rimanenti statuizioni.
Trattandosi di valutazione equitativa del danno determinata al valore attuale, spettano sull'importo liquidato i soli interessi legali dalla data odierna fino al saldo.
Le spese del grado di appello seguono la regola generale della soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°710/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 07.12.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, liquida in favore di e quali eredi Parte_1 Parte_2 di , la complessiva somma di €.328.524,00 ciascuno, a titolo di risarcimento Persona_1 del danno non patrimoniale patito iure proprio a titolo di lesione del vincolo parentale, oltre interessi legali dalla data odierna fino al saldo;
- rigetta l'appello incidentale e conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere alla parte appellante principale le spese del grado, che liquida Controparte_2 in complessivi €.12.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dALart. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
20 Così deciso in Ancona in data 27 Novembre 2025.
21
IL PRESIDENTE est.
GI NI
(Atto sottoscritto digitalmente)