Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/05/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4020/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4020/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 5 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv.
FASOLINO LUIGI (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 5 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv.
FASOLINO LUIGI (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
DE PASCALE 11 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MAURI GUGLIELMO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._5
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._6
DE PASCALE 11 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MAURI GUGLIELMO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._5
CONVENUTA
Pagina 1 di 6
DE PASCALE 11 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MAURI GUGLIELMO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTA
; Controparte_4
CONVENUTA Contumace
E
Controparte_5
CONVENUTA contumace
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e di Controparte_4 [...]
, non costituitesi in giudizio sebbene ritualmente citate. Controparte_5
Va, inoltre, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta (dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla strada di proprietà al 50 % degli attori) nella comparsa di costituzione e risposta, perchè tardiva.
Invero, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. (nella formulazione vigente ante riforma “Cartabia”) il convenuto che voglia proporre domande riconvenzionali e sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio deve farlo nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (almeno 20 gg. prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione).
Nel caso di specie, i convenuti si sono costituiti il giorno stesso dell'udienza di comparizione, decadendo così dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
In punto di qualificazione giuridica della domanda attorea, si osserva quanto segue.
La domanda con la quale l'attore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricompresse nell'altrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende ad uno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensì –
Pagina 2 di 6 attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dell'attore d'un peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna all'eliminazione di quanto realizzato o d'inibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi – tende a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione d'una servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis (cfr. Cass. S.U. n. 13523/2006).
In merito alla violazione o meno delle distanze legali da parte della convenuta nella realizzazione del manufatto, oggetto di censure da parte dell'attrice, occorre tener presente che le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal c.c. nelle materie regolate dall'articolo 873 c.c. e ss., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché' vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e da contrapposti edifici (v. Sez. U, Sentenza n. 20107 del 24/09/2014
Rv. 632855; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 24013 del 24/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17390 del 30/08/2004; Cass 9.2.2016 n.
2574); a tal uopo il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (Cass.
Sent n.17692 del 29.07.2009 e Cass. Sent. N. 2563 del 02.02.2009).
Inoltre, il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza anche attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni. E' peraltro noto, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali stabilite dall' art. 873 c.c. dettate al fine di evitare intercapedini dannose, occorre che i fondi (anche se non confinanti, ma solo finitimi), si fronteggino almeno in parte (cfr. Cassazione civile , sez. II , 15/03/2023 ,
n. 7466).
Nel caso di specie, a seguito dell'espletata ctu - le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti eseguiti- si è accertato che: “Il fondo dei convenuti , e CP_6 CP_3 CP_1
è confinante a Nord con l'autostrada A3, a Est con particelle 2048, 2274 di proprietà di e e casello autostradale A3, a Sud con particelle 2292 e 2293 Controparte_4 CP_7
Pagina 3 di 6 di proprietà di e a Ovest con particelle 1442 e 1443 di proprietà di Persona_1 [...]
; i fabbricati di parte convenuta e di parte attrice distano 5 mt;
il regolamento del Per_2
Comune di Angri Art. 35 comma 6 – Zona E3: Area agricola di salvaguardia periurbana prevede:
“Esclusivamente ai proprietari imprenditori agricoli a titolo professionale, sono consentite nuove edificazioni, per le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e produttive dell'azienda agricola opportunamente documentate nel piano di sviluppo aziendale, con i seguenti indici:
- lotto minimo = mq 5.000 non già asservito all'edificazione. In caso di asservimento
l'edificabilità ulteriore è consentita se risulta una volumetria residua in funzione dell'applicazione del nuovo indice di zona;
- If ab (indice di fabbricabilità fondiario abitativo) ≤ 0,03 mc/mq;
- If pert (indice di fabbricabilità fondiario per pertinenze rurali) ≤0,07 mc/mq;
- Hm (altezza massima) ≤ m 7,50;
- Df (distanza da fabbricati) ≥ m 10,00 o in aderenza;
- Dc (distanza da confini) ≥ m 5,00. Non è consentita edificazione a confine (salvo se confine già edificato, per consentire la costruzione in aderenza);
- Ds (distanza dalle strade) si rimanda al RUEC.”.
Pertanto, il fabbricato dei convenuti non rispetta la distanza prevista dal suddetto regolamento
(10 mt dal fabbricato fronteggiante degli attori).
Ne discende, che in accoglimento della domanda attorea, i convenuti CP_1 CP_3
e vanno condannati a demolire il fabbricato. CP_6
Per quanto concerne la domanda attorea di negatoria della servitù di passaggio esercitata nei confronti di , e , si CP_1 Persona_3 CP_3 Controparte_4
osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 949 c.c. il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
La domanda in questione prevede il riparto dell'onere della prova nel senso che parte attrice deve provare, anche per presunzioni, di possedere legittimamente (con titolo) il fondo di cui invoca tutela mentre parte convenuta, che chiede di mandare respinta l'azione reale di accertamento negativo, deve provare che il proprio diritto (servitù) che grava sul fondo attoreo sussiste (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 24028 del 27/12/2004: "L'azione
Pagina 4 di 6 "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Inoltre, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività").
Spetta, pertanto, alla convenuta, in virtù dei principi sopra richiamati, fornire la prova dell'esistenza in suo favore di una servitù di passaggio attraverso il fondo servente (strada di proprietà degli attori al 50%).
Il Tribunale ritiene che tale prova non sia stata fornita.
Ai sensi dell'art. 1031 c.c., le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Nel caso di specie, non risulta che le parti in causa abbiano stipulato un contratto avente ad oggetto la costituzione della servitù di passaggio.
Peraltro, le convenute costituite sono decadute dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della strada in questione.
Infine, non ricorrono i presupposti per la costituzione per destinazione del padre di famiglia (neppure invocata dalla parte convenuta).
L'altra convenuta, ha preferito rimanere contumace e, dunque, non Controparte_4
ha assolto l'onere della prova su di essa gravante.
Pertanto, va accertata l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio per cui è causa.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza di CP_1
, e e si liquidano come da dispositivo in base CP_2 CP_3 Controparte_4
ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 5 di 6 1) Condanna , a demolire il fabbricato CP_1 CP_2 CP_3
realizzato sulla part.lla 2454 foglio 13 del Comune di Angri;
2) Dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio per cui è causa;
3) Condanna , e al CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Luigi Fasolino, difensore della parte attrice dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 187,29 per spese vive ed euro
4.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico di , e CP_1 CP_2 CP_3
le spese della ctu come liquidate con separato decreto. Controparte_4
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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