CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2023 depositato il 12/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2202FG0202158 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.153/23 Ricorrente_1 Nominativo_1 La società “ Srl.” in persona dell'Amministratore unico sig. e il geom. Ric_2 Difensore_1, quale tecnico incaricato, a mezzo dell' , impugnavano atto di classamento n.2022FG0202158, notificato il 09/12/2022, dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia - Ufficio Territorio, con il quale, rideterminava la rendita catastale per diverse unità immobiliari in atti del NCEU del Comune di Foggia, censito al Indirizzo_2 a seguito di rettifica con ripristino dello stadio precedente, e l'annullamento delle planimetrie, vista l'assenza di elementi che giustificano le variazioni prodotte uu.ii. derivate, così come costituite su proposta di parte, non rispettano le previsioni contenute nell'art. 2 comma 1 del D.M. 28/98.
Motivi ricorso
Premessa una breve ricognizione storica dell'edificio nel quale sono ricomprese le unità immobiliari oggetto di controversia, rappresenta di aver ottenuto i titoli abilitativi edilizi per operare il lavori di che trattasi, per poi procedere alla dichiarazione in catasto delle formate nuove planimetrie e quindi del nuovo stato dell'edificio, con miglioramento sismico ed energetico dello stesso;
ritenuto illegittimo l'annullamento/ ripristino dello stadio precedente, deduce in particolare,
• Motivazione apparente, erronee o insufficiente;
• Abuso di potere per l'intervenuto annullamento del Docfa e delle planimetrie;
Conclude, con la richiesta di annullamento dell'atto, e la condanna alle spese da distrarsi a favore del difensore costituito.
L'Agenzia, costituita con memorie depositate sul PTT, contesta l'assunto in ricorso e deduce la legittimità dell'atto. In particolare osserva,
• In via preliminare il difetto d'interesse ad agire del tecnico redattore del Docfa, perché non destinatario dell'atto, non proprietario né tanto meno legale rappresentante della società proprietaria;
ne consegue che non è parte legittimata a presentare il ricorso de quo, ex art.18 c.2 lett. b) D.Lgs. n.546/92;
• La congrua motivazione, così previsto dall'art.65 c.1 DPR n.1142/1949; che la stessa è insita nei dati oggettivi individuati dall'Ufficio attraverso gli elementi tecnici essenziali che ne determinano la classificazione catastale (Corte Costituzionale - Ordinanza n. 296/1988) – Cassazione n.7381/2011);
- In punto di diritto - che, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione (ex multis 4750/2021), trattandosi di attribuzione di rendita ai sensi del D.M. 701/94 (procedura di accatastamento Docfa), gli obblighi motivazionali sono conosciuti e facilmente conoscibili dal contribuente poiché posti in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa;
in relazione alle norme cui l'Ufficio ha ottemperato per la determinazione della rendita;
precisa che non necessita alcuna comunicazione di sopralluogo, anche in ragione del fatto che l'Ufficio opera su dati descrittivi, dimensionali e grafici del Docfa;
circa l'attribuzione di rendita, l'immobile va considerato esclusivamente in un particolare stato che è quello di perfetta ordinarietà.
- Nel merito - la procedura Doc.Fa. prevede la diretta partecipazione del contribuente alla fase amministrativa (parte attiva del procedimento di classamento) e il controllo successivo (operato dall'Ufficio per mezzo della notifica), perfeziona ed esaurisce l'attività di classamento, consentendo alla parte di essere messa a conoscenza anche del responsabile del procedimento, proprio come riportato nella notifica impugnata. Quindi la rettifica operata è, solo l'esito finale di un procedimento specificatamente regolato dalla legge, ad iniziativa di parte, cui corrisponde la necessità di un successivo controllo. Dalla verifica, emergeva, che la divisione, ampliamento, variazione degli spazi interni e della destinazione di detta originaria unità immobiliari oltre a dichiarare l'avvenuta creazione di un bene comune non censibile, realizzando così, n.120 nuove unità immobiliari urbane ed esattamente n.96 garage/posti auto (cat. C/6) e n.23 abitazioni (cat. A/4), oltre a due “bene comune non censibile” (scale, disimpegni) comuni a tutte le costituite unità immobiliari, rispetto alla originaria unità immobiliare urbana identificata con la Indirizzo_3 Indirizzo_4 della stessa particella del f del Comune di Foggia con classamento in categoria D/8, oggetto di classamento (stadio precedente) con variazione n. 41 del 31/12/1991 accertata in categoria D/8 con rendita catastale pari a € 19.940,00 come da documentazione allegata. Dalla verifica, contrariamente a quanto veniva dichiarato, che le nuove unità immobiliari erano divenute servibili all'uso sin dal 30 marzo 2014, si riscontrava che le unità immobiliari costituite non presentavano alcuna potenziale “autonomia funzionale e reddituale” previste dal richiamato articolo 2, comma 1, del d.m. n. 28 del 1998 e, quindi, non potevano costituire singole unità immobiliari urbane;
quindi la mancata ultimazione, come esplicitamente dichiarato in ricorso non potevano costituire unità immobiliari da dichiarare in catasto come abitabili o servibili all'uso poiché in contrasto con la normativa catastale (artt. 20 e 28 Regio decreto n.652/39, convertito in legge, con modificazioni, in Legge n.1249/39, così come modificati dall'art.34-quinquies D.L. n.4/2006, aggiunto in sede di conversione dalla L n.80/2006)
Conclude con il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese di giudizio maggiorate del 50% ex art.15 c.2-septies D.Lgs. n.546/92.
Parte ricorrente con successive memorie insiste nelle richieste e rappresenta l'illegittimità dell'annullamento del Doc.fa, ritenuto che possa eventualmente operare la rettifica della rendita ma non annullare l'intera dichiarazione del contribuente, senza una puntuale istruttoria e una motivazione;
con conforto di giurisprudenza di merito (CGT1° foggia n.1484/2025 e CGT2° Puglia n.3734/2024); richiama ancora la rilevanza dei titoli edilizi e la certificazione della destinazione d'uso e la regolarità urbanistica da parte del Comune;
all'uopo rappresenta che la norma vigente richiamata dall'ufficio a proposito della dichiarazione in catasto, non prevede alcun divieto di aggiornare le risultanze catastali prima dell'ultimazione, e che l'“autonomia funzionale e reddituale” si valuta nello stato in cui l'unità si trova al momento del rilievo, non in base a presunzioni a posteriori. Parimenti ritiene fondato l'interesse ad agire del tecnico Ric_1, firmatario del ricorso, in quanto si ritiene formalmente “contribuente”, anche in relazione al fatto che la norma ha individuato il Giudice tributario, giudice esclusivo in materia.
Parte ricorrente con ulteriori memorie, richiama la limitazione degli effetti del provvedimento dell'Ufficio, evidenziando lo stesso improduttivo di effetti a monte, nonché la mancata decorrenza ex nunc; evidenziando che si richiama una differente articolazione della ragione giuridica di inefficacia dell'annullamento del Doc.Fa e non una nuova domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza di consiglio, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio, che il ricorso va rigettato.
La Corte ritiene, in via preliminare il difetto di interesse ad agire del co-ricorrente, geom. Ric_2, redattore del Doc.Fa, in quanto non destinatario dell'atto tributario per cui è incardinato il Giudizio;
circa la questione di interesse ad agire in quanto soggetto che materialmente ha redatto il Doc.Fa, oggetto di annullamento, va rilevato che in quanto materia tecnica, lo stesso avrebbe potuto offrire l'ausilio professionale, al contribuente, quale co-difensore, che poteva sostanzialmente dare rilievo e corroborare le doglianze in ricorso, in tema di norme speciali quali quelle catastali. Pertanto di ritiene Ricorrente_2di estromettere il geom. , dalla qualità di ricorrente.
La Corte, circa il dedotto difetto di motivazione, ritiene che l'atto, presenta tutti gli elementi e i riferimenti normativi, così da caratterizzare il c.d. “provocatio ad opponendum” e quindi non arreca alcun pregiudizio alla difesa da parte del contribuente;
inoltre, strettamente riferibile all'attività accertativa si evidenzia che consolidata giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto legittimi i riferimenti riportato nell'atto opposto, che hanno consentito una idonea difesa, con riferimento all'eccepita valutazione elevata dei manufatti del capitale fondiario.
Circa la dedotta tardività della rettifica ovvero, gli stessi limiti ritenuti, imposti dalla normativa speciale, la Corte ritiene inconferente quanto assunto, in primis in quanto trattasi di termini ordinatori e non perentori, in secundis, trattasi comunque di una rettifica della dichiarazione prodotta, i cui effetti, restano agli atti, ratione temporis fino al momento dell'accertamento dell'Ufficio, accertamento che però opera ex tunc, e non come sostenuto dal contribuente ex nunc; in concreto, l'annullamento dell'Ufficio è a tutti gli effetti una rettifica della dichiarazione Doc. Fa, in quanto, avuto riguardo della motivazione, afferente, indistintamente tutte le nuove unità immobiliari (n.120), coerentemente con i principi legali, ha espresso una unica motivazione sull'intero compendio immobiliare, in ragione dell'unica dichiarazione Doc. Fa;
si rileva poi che alcuna interferenza con la normativa urbanistica, è stata osservata in sede di verifica della documentazione, visto che, l'annullamento non è relativo alla destinazione d'uso ovvero alla regolarità urbanistica, ma quanto più, alla “carenza di autonomia funzionale” delle derivate unità immobiliari, che difettavano della effettiva ultimazione dei lavori e non della destinazione d'uso, cosa confermata e comprovata in atti del giudizio, e così non potersi assolutamente attribuire, allo stato della dichiarazione” una rendita catastale, con relativa categoria e classe di appartenenza, tutti elementi incidenti sulla natura di attribuzione di rendita catastale.
La Corte rileva, su tale specificità delle doglianze, che le unità immobiliari, al momento della dichiarazione in catasto, erano ancora in fase di ultimazione, così da intendersi “in corso di ultimazione”, e quindi senza attribuzione di rendita catastale;
pertanto ritiene corretta l'operazione di annullamento del Doc. Fa con rispristino della rendita presenta nel precedente stadio di accatastamento.
Pertanto la Corte, assorbita ogni altra doglianza, rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia, il 12 novembre 2025
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2023 depositato il 12/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2202FG0202158 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.153/23 Ricorrente_1 Nominativo_1 La società “ Srl.” in persona dell'Amministratore unico sig. e il geom. Ric_2 Difensore_1, quale tecnico incaricato, a mezzo dell' , impugnavano atto di classamento n.2022FG0202158, notificato il 09/12/2022, dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia - Ufficio Territorio, con il quale, rideterminava la rendita catastale per diverse unità immobiliari in atti del NCEU del Comune di Foggia, censito al Indirizzo_2 a seguito di rettifica con ripristino dello stadio precedente, e l'annullamento delle planimetrie, vista l'assenza di elementi che giustificano le variazioni prodotte uu.ii. derivate, così come costituite su proposta di parte, non rispettano le previsioni contenute nell'art. 2 comma 1 del D.M. 28/98.
Motivi ricorso
Premessa una breve ricognizione storica dell'edificio nel quale sono ricomprese le unità immobiliari oggetto di controversia, rappresenta di aver ottenuto i titoli abilitativi edilizi per operare il lavori di che trattasi, per poi procedere alla dichiarazione in catasto delle formate nuove planimetrie e quindi del nuovo stato dell'edificio, con miglioramento sismico ed energetico dello stesso;
ritenuto illegittimo l'annullamento/ ripristino dello stadio precedente, deduce in particolare,
• Motivazione apparente, erronee o insufficiente;
• Abuso di potere per l'intervenuto annullamento del Docfa e delle planimetrie;
Conclude, con la richiesta di annullamento dell'atto, e la condanna alle spese da distrarsi a favore del difensore costituito.
L'Agenzia, costituita con memorie depositate sul PTT, contesta l'assunto in ricorso e deduce la legittimità dell'atto. In particolare osserva,
• In via preliminare il difetto d'interesse ad agire del tecnico redattore del Docfa, perché non destinatario dell'atto, non proprietario né tanto meno legale rappresentante della società proprietaria;
ne consegue che non è parte legittimata a presentare il ricorso de quo, ex art.18 c.2 lett. b) D.Lgs. n.546/92;
• La congrua motivazione, così previsto dall'art.65 c.1 DPR n.1142/1949; che la stessa è insita nei dati oggettivi individuati dall'Ufficio attraverso gli elementi tecnici essenziali che ne determinano la classificazione catastale (Corte Costituzionale - Ordinanza n. 296/1988) – Cassazione n.7381/2011);
- In punto di diritto - che, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione (ex multis 4750/2021), trattandosi di attribuzione di rendita ai sensi del D.M. 701/94 (procedura di accatastamento Docfa), gli obblighi motivazionali sono conosciuti e facilmente conoscibili dal contribuente poiché posti in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa;
in relazione alle norme cui l'Ufficio ha ottemperato per la determinazione della rendita;
precisa che non necessita alcuna comunicazione di sopralluogo, anche in ragione del fatto che l'Ufficio opera su dati descrittivi, dimensionali e grafici del Docfa;
circa l'attribuzione di rendita, l'immobile va considerato esclusivamente in un particolare stato che è quello di perfetta ordinarietà.
- Nel merito - la procedura Doc.Fa. prevede la diretta partecipazione del contribuente alla fase amministrativa (parte attiva del procedimento di classamento) e il controllo successivo (operato dall'Ufficio per mezzo della notifica), perfeziona ed esaurisce l'attività di classamento, consentendo alla parte di essere messa a conoscenza anche del responsabile del procedimento, proprio come riportato nella notifica impugnata. Quindi la rettifica operata è, solo l'esito finale di un procedimento specificatamente regolato dalla legge, ad iniziativa di parte, cui corrisponde la necessità di un successivo controllo. Dalla verifica, emergeva, che la divisione, ampliamento, variazione degli spazi interni e della destinazione di detta originaria unità immobiliari oltre a dichiarare l'avvenuta creazione di un bene comune non censibile, realizzando così, n.120 nuove unità immobiliari urbane ed esattamente n.96 garage/posti auto (cat. C/6) e n.23 abitazioni (cat. A/4), oltre a due “bene comune non censibile” (scale, disimpegni) comuni a tutte le costituite unità immobiliari, rispetto alla originaria unità immobiliare urbana identificata con la Indirizzo_3 Indirizzo_4 della stessa particella del f del Comune di Foggia con classamento in categoria D/8, oggetto di classamento (stadio precedente) con variazione n. 41 del 31/12/1991 accertata in categoria D/8 con rendita catastale pari a € 19.940,00 come da documentazione allegata. Dalla verifica, contrariamente a quanto veniva dichiarato, che le nuove unità immobiliari erano divenute servibili all'uso sin dal 30 marzo 2014, si riscontrava che le unità immobiliari costituite non presentavano alcuna potenziale “autonomia funzionale e reddituale” previste dal richiamato articolo 2, comma 1, del d.m. n. 28 del 1998 e, quindi, non potevano costituire singole unità immobiliari urbane;
quindi la mancata ultimazione, come esplicitamente dichiarato in ricorso non potevano costituire unità immobiliari da dichiarare in catasto come abitabili o servibili all'uso poiché in contrasto con la normativa catastale (artt. 20 e 28 Regio decreto n.652/39, convertito in legge, con modificazioni, in Legge n.1249/39, così come modificati dall'art.34-quinquies D.L. n.4/2006, aggiunto in sede di conversione dalla L n.80/2006)
Conclude con il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese di giudizio maggiorate del 50% ex art.15 c.2-septies D.Lgs. n.546/92.
Parte ricorrente con successive memorie insiste nelle richieste e rappresenta l'illegittimità dell'annullamento del Doc.fa, ritenuto che possa eventualmente operare la rettifica della rendita ma non annullare l'intera dichiarazione del contribuente, senza una puntuale istruttoria e una motivazione;
con conforto di giurisprudenza di merito (CGT1° foggia n.1484/2025 e CGT2° Puglia n.3734/2024); richiama ancora la rilevanza dei titoli edilizi e la certificazione della destinazione d'uso e la regolarità urbanistica da parte del Comune;
all'uopo rappresenta che la norma vigente richiamata dall'ufficio a proposito della dichiarazione in catasto, non prevede alcun divieto di aggiornare le risultanze catastali prima dell'ultimazione, e che l'“autonomia funzionale e reddituale” si valuta nello stato in cui l'unità si trova al momento del rilievo, non in base a presunzioni a posteriori. Parimenti ritiene fondato l'interesse ad agire del tecnico Ric_1, firmatario del ricorso, in quanto si ritiene formalmente “contribuente”, anche in relazione al fatto che la norma ha individuato il Giudice tributario, giudice esclusivo in materia.
Parte ricorrente con ulteriori memorie, richiama la limitazione degli effetti del provvedimento dell'Ufficio, evidenziando lo stesso improduttivo di effetti a monte, nonché la mancata decorrenza ex nunc; evidenziando che si richiama una differente articolazione della ragione giuridica di inefficacia dell'annullamento del Doc.Fa e non una nuova domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza di consiglio, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio, che il ricorso va rigettato.
La Corte ritiene, in via preliminare il difetto di interesse ad agire del co-ricorrente, geom. Ric_2, redattore del Doc.Fa, in quanto non destinatario dell'atto tributario per cui è incardinato il Giudizio;
circa la questione di interesse ad agire in quanto soggetto che materialmente ha redatto il Doc.Fa, oggetto di annullamento, va rilevato che in quanto materia tecnica, lo stesso avrebbe potuto offrire l'ausilio professionale, al contribuente, quale co-difensore, che poteva sostanzialmente dare rilievo e corroborare le doglianze in ricorso, in tema di norme speciali quali quelle catastali. Pertanto di ritiene Ricorrente_2di estromettere il geom. , dalla qualità di ricorrente.
La Corte, circa il dedotto difetto di motivazione, ritiene che l'atto, presenta tutti gli elementi e i riferimenti normativi, così da caratterizzare il c.d. “provocatio ad opponendum” e quindi non arreca alcun pregiudizio alla difesa da parte del contribuente;
inoltre, strettamente riferibile all'attività accertativa si evidenzia che consolidata giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto legittimi i riferimenti riportato nell'atto opposto, che hanno consentito una idonea difesa, con riferimento all'eccepita valutazione elevata dei manufatti del capitale fondiario.
Circa la dedotta tardività della rettifica ovvero, gli stessi limiti ritenuti, imposti dalla normativa speciale, la Corte ritiene inconferente quanto assunto, in primis in quanto trattasi di termini ordinatori e non perentori, in secundis, trattasi comunque di una rettifica della dichiarazione prodotta, i cui effetti, restano agli atti, ratione temporis fino al momento dell'accertamento dell'Ufficio, accertamento che però opera ex tunc, e non come sostenuto dal contribuente ex nunc; in concreto, l'annullamento dell'Ufficio è a tutti gli effetti una rettifica della dichiarazione Doc. Fa, in quanto, avuto riguardo della motivazione, afferente, indistintamente tutte le nuove unità immobiliari (n.120), coerentemente con i principi legali, ha espresso una unica motivazione sull'intero compendio immobiliare, in ragione dell'unica dichiarazione Doc. Fa;
si rileva poi che alcuna interferenza con la normativa urbanistica, è stata osservata in sede di verifica della documentazione, visto che, l'annullamento non è relativo alla destinazione d'uso ovvero alla regolarità urbanistica, ma quanto più, alla “carenza di autonomia funzionale” delle derivate unità immobiliari, che difettavano della effettiva ultimazione dei lavori e non della destinazione d'uso, cosa confermata e comprovata in atti del giudizio, e così non potersi assolutamente attribuire, allo stato della dichiarazione” una rendita catastale, con relativa categoria e classe di appartenenza, tutti elementi incidenti sulla natura di attribuzione di rendita catastale.
La Corte rileva, su tale specificità delle doglianze, che le unità immobiliari, al momento della dichiarazione in catasto, erano ancora in fase di ultimazione, così da intendersi “in corso di ultimazione”, e quindi senza attribuzione di rendita catastale;
pertanto ritiene corretta l'operazione di annullamento del Doc. Fa con rispristino della rendita presenta nel precedente stadio di accatastamento.
Pertanto la Corte, assorbita ogni altra doglianza, rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia, il 12 novembre 2025