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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 71/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa EL Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 71 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dall'avvocato
EL DD in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] l'[...], ivi residente, rappresentato e CP_2
difeso dall'avvocato Luigi Pateri presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 15 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso proposto da , con il favore delle spese per i due gradi di giudizio. CP_2
Nell'interesse dell'appellato:
CHIEDE che l'Ecc.ma Corte voglia:
− in via principale, dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità del gravame
− in via subordinata, rigettare il medesimo, in quanto infondato, così confermando la sentenza appellata
− in ogni caso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che le ha anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 10 settembre 2020 ha CP_2
esposto di lavorare alle dipendenze del Controparte_3
come Assistente fin dal 1991.
[...]
Ha proseguito deducendo di aver in tal veste svolto compiti di controllo e vigilanza del territorio, anche nell'ambito delle attività antincendio, che hanno comportato quotidiani spostamenti mediante l'utilizzo di veicoli dell'amministrazione sia come autista che come terzo trasportato prevalentemente su terreni impervi e strade con il fondo dissestato.
Tali mansioni, ha soggiunto, hanno provocato una Grave spondilodiscoartrosi dorso- lombàre con discopatie multiple ed E.D L5-S1 associata a sciatalgia neuropatica compressiva per la quale ha infruttuosamente agito in via amministrativa a fine per il riconoscimento dell'indennizzo, in rendita ovvero in capitale, previsto dalla legge.
Ha quindi convenuto in giudizio l' onde ottenere il beneficio ingiustamente CP_1
negatogli stante la eziologia professionale delle predette affezioni alla colonna.
Quest'ultimo si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda escludendo, in particolare, l'origine professionale della patologia lamentata in ricorso stante la mancanza di una esposizione del ricorrente ad un rischio tecnopatico qualificato.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente non avendo il giudicante ritenuto necessario esperire ulteriori
CP_ incombenti istruttori circa il contenuto delle mansioni assolte dal valutando tale profilo
2 come pacifico in causa sulla scorta della descrizione a tal fine esposta nel corpo del ricorso introduttivo.
All'esito dell'accertamento peritale il Tribunale, condividendo le conclusioni cui è
CP_ pervenuto l'Ausiliare, con sentenza n. 198 del 15 febbraio 2023, ha accertato che il risulta affetto da lombalgia cronica con modesta rigidità della colonna lombare, per spondiloartrosi, ernie discali del tratto lombare di origine professionale, responsabile di un danno biologico pari al 7%.
Ha quindi condannato l' a corrispondere il relativo indennizzo in capitale nella CP_1
misura corrispondente con decorrenza di legge con pagamento dei ratei maturati maggiorati con gli accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di lite come ivi liquidate in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 17 CP_1
marzo 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
CP_ Il si è costituito in giudizio ed ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante non ha contestato l'effettiva ricorrenza delle lesioni alla colonna lombare lamentate dal ricorrente e successivamente accertate dal c.t.u. all'esito della visita medico legale espletata nel corso delle operazioni peritali.
Allo stesso modo non ha svolto alcun rilievo sulla entità percentuale del danno biologico pari al 7 % così quantificata dal consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale.
Ha invece sottoposto ad un vaglio critico, mediante un unico motivo di appello, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove non ha tenuto in debito conto, al momento di
CP_ verificare l'eziologia tra tale affezione e le pregresse mansioni lavorative svolte dal per un verso che tale patologia non rientrando nel catalogo delle malattie tabellate impone il positivo accertamento del nesso causale e, sotto altro connesso profilo, che tale patologia presenta una eziopatogenesi di tipo multifattoriale che parimenti esige una attenta verifica quanto alla causale che l'ha, con ragionevole probabilità, originata.
Più in particolare tali profili rendevano necessario, ad avviso dell'appellante, il compiuto accertamento, invece omesso dal c.t.u. e quindi dallo stesso Tribunale che si è invero limitato
3 a recepire le conclusioni raggiunte dal primo, circa la probabilità logica quanto alla origine lavorativa della patologia in discorso.
Inoltre, sempre ad avviso dell'appellante, l'eziologia multifattoriale di tale affezione imponeva l'accertamento del concreto rischio lavorativo (segnatamente sul piano della non occasionalità e dell'adeguatezza temporale di tale esposizione ed ancora della idoneità di tali compiti a cagionare la malattia lamentata dall'appellato) mediante una verifica in concreto da operare mediante la puntuale ricostruzione del tipo di mansioni svolte dall'interessato.
Per tale ragione ha sostenuto la ricorrenza delle condizioni per disporre quantomeno il rinnovo delle operazioni peritali.
2. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, non è fondato.
3. Occorre preliminarmente dare atto che il Collegio, al fine di disporre di ulteriori e più precisi elementi di conoscenza in ordine al tipo ed all'effettivo contenuto delle mansioni svolte ordinariamente dall'appellato, ha disposto l'esame dei testimoni per i quali fin dal
CP_ giudizio di primo grado la difesa del aveva avanzato specifica istanza.
Va infatti osservato che, diversamente da quanto opinato dalla difesa appellata, il contenuto
CP_ delle mansioni svolte dal è stato in qualche modo contestato dall' e dunque non CP_1
è condivisibile l'eccezione di inammissibilità o improponibilità del gravame contenuta nelle difese svolte dall'appellato nella sostanza fondata sull'esistenza di un giudicato interno assuntamente formatosi sul punto (peraltro rilevabile anche d'ufficio, cfr. sul punto Cass. sent. n. 11367/2002).
L' infatti nella memoria difensiva depositata in primo grado ha per un verso CP_1
richiamato il parere dei sanitari interni (cfr. la relazione in atti ove viene evidenziata l'ampia variabilità delle mansioni e la mancata dimostrazione circa l'esposizione al rischio costituito
CP_ dalle vibrazioni prodotte dagli automezzi di servizio) ed ha, per altro verso, escluso che il sia stato adibito a movimentazione manuale di gravosi carichi come invece dedotto in ricorso
(cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
4. Tanto chiarito rileva la Corte che all'esito di tale incombente istruttorio è stato possibile appurare che talvolta come autista ed altre volte come componente della CP_2
squadra di operanti impegnati nel turno di lavoro assegnato, ha effettivamente trascorso un notevole lasso di tempo nell'arco della giornata lavorativa a bordo dei veicoli di servizio.
4 4.1. In particolare il primo teste collega dell'appellato presso la stazione Testimone_1
forestale di San OL ER nel periodo che va dall'agosto 1992 fino alla metà di aprile del
2008, dopo aver premesso che il personale assegnato a tale sede era di circa 10-12 unità in tutto ha aggiunto che i mezzi in dotazione comprendevano un Bremach, che era un mezzo agricolo adattato con un contenitore per il trasporto dell'acqua……..delle autovetture per le zone di campagna e boschive ossia ND VE e Fiat PA 4X …ed un Per_1
Nissan con modulo antincendio.
Ha proseguito spiegando che si tratta di mezzi che venivano utilizzati tutto l'anno per quanto riguarda quelli non attrezzati con moduli antincendio, mentre gli altri erano dedicati alla campagna antincendi e quindi venivano utilizzati prevalentemente nei mesi estivi. La zona di riferimento per la stazione di San OL ER si estende per circa 34.000 ettari, sono zone impervie caratterizzati da ambiti collinari o montagnosi, aree che venivano battute quotidianamente per l'attività di controllo del territorio (antibracconaggio, controllo aree boschive, controllo attività di pesca, verifica del rispetto di vincoli normativi di vario tipo).
Con riguardo specificamente al tipo di impegno quotidiano profuso dall'appellato ha
CP_ dichiarato che Il al pari degli altri colleghi come me, conduceva i mezzi in dotazione secondo una alternanza tra di noi, si usciva praticamente tutti i giorni, l'equipaggio di ciascun mezzo era composto da 3 unità possibilmente, altre volte da 2 unità. Le tratte che percorrevamo ogni giorno erano dell'ordine di alcune decine di chilometri se operavamo nella zona della nostra stazione, altre volte ci dovevamo portare verso , Per_2 Per_3
Co
e talora ci spingevamo fino al Salto Quirra, area al confine della nostra zona, e Per_4
quindi si percorrevano in tali occasioni anche 80 chilometri per turno di servizio.
4.2. Analoghe dichiarazioni ha reso il secondo teste in ordine di escussione, ossia Tes_2
CP_
, collega del da luglio 1993 fino al luglio 2009 presso la stazione di San Nicolo
[...]
Gerreì.
Ha infatti riferito il che all'incirca il personale assegnato a tale sede era di una Tes_2
dozzina di persone.
5 Quanto al tipo ed alle caratteristiche degli automezzi a disposizione per le attività di servizio ha rammentato che venivano utilizzati vari mezzi tra cui ND VE, Fiat Campagnola, Fiat
PA 4X, Mitsubishi Pajero e poi anche un Bremach come mezzo antincendio.
Ha poi significativamente aggiunto: Questi mezzi li conducevamo tutti noi a rotazione,
CP_ compreso il quindi anche lui al pari degli altri colleghi alle volte era conducente altre volte era a bordo del mezzo come passeggero.
In relazione invece alla frequenza dell'utilizzo dei veicoli di servizio ha spiegato che l'area operativa si estende per circa 35.000 ettari e quindi i mezzi di cui ho detto erano utilizzati per le attività di istituto e di emergenza per una media di circa 80 chilometri al giorno. Si tratta di zone con strade dissestate, aree boschive e collinari e di montagna per lo più con strade sterrate e quindi non col fondo asfaltato. Si usciva quotidianamente, salvo un turno di servizio settimanale a rotazione di servizio al pubblico, aggiungo che durante la giornata erano in uscita più equipaggi composti da 3 o almeno da 2 unità.
4.3. Il terzo ed ultimo teste, ha riferito di esser stato anch'egli collega Tes_3
dell'appellato avendo lavorato dal giugno 2009 al 2018, o 2019, sempre presso la stazione forestale di San OL ER.
Al pari degli altri due testi ha descritto i vari automezzi in dotazione alla stazione anzidetta ossia un Mitsubishi L200 per l'antincendio, un Mitsubishi Pajero poi sostituito da un Nissan
Pathfinder e poi anche delle Fiat PA in varie versioni nonché un Daihatsu, ossia un fuoristrada a passo corto.
Quanto alla frequenza nell'uso di tali veicoli ha dichiarato tutti noi utilizzavamo questi
CP_ mezzi per il nostro lavoro quotidianamente, ci alternavamo alla guida, compreso il alcune volte eravamo a bordo come autisti altre volte come passeggeri quali componenti della pattuglia in turno di servizio, ricordo che con un comandante in particolare venivano adibiti come autisti i più bassi in grado. Si usciva in più pattuglie durante la giornata, in genere una la mattina ed una la sera, si percorrevano circa da 35/40 chilometri al giorno ad
80 chilometri e più, a seconda dell'impegno della giornata che durava all'incirca 7 ore ordinarie ma delle volte il lavoro si protraeva per un numero di ore superiore soprattutto in periodo estivo quando vi erano le campagne antincendio. Si tratta di strade di campagna, la
6 zona è per lo più collinare e boschiva, utilizzavamo percorsi da fuoristrada, altre volte ci muovevamo invece su strade con fondo asfaltato.
5. Sulla scorta delle coerenti ed attendibili dichiarazioni rese da costoro, certamente a
CP_ conoscenza dell'impegno giornaliero cui era adibito il presso la stazione forestale di San
OL ER in quanto suoi colleghi per un complessivo ampio arco temporale che si colloca tra il 1992 ed il 2019, può ritenersi debitamente accertato in causa, anche alla luce della
CP_ documentazione in atti e del dato anamnestico raccolto in sede peritale, che lo stesso utilizzava i veicoli di servizio per diverse ore al giorno, come autista o passeggero, nell'ambito dell'attività di istituto.
E' stato anche accertato che le tratte percorse erano particolarmente ampie trattandosi di un territorio che si estende per diverse decine di migliaia di ettari con viabilità caratterizzata da percorsi stradali per lo più sterrati e che comprende vaste zone collinari e montagnose particolarmente impervie.
6. Tali coerenti ed univoci elementi di conoscenza, peraltro corroborati dal giudizio di idoneità alle mansioni reso dal Medico Competente, dott. il 26 giugno 2019, in Persona_5
CP_ atti, ove il risulta esposto a specifici fattori di rischio correlati ad attività di controllo del territorio e di autista, vanno posti in relazione alle risultanze della c.t.u. disposta dal
Tribunale.
Osserva in proposito il Collegio che effettivamente la relazione peritale nella stesura iniziale contiene una sintetica discussione del caso clinico ove non viene compiutamente esplicitata la verosimile connessione causale tra le mansioni descritte in ricorso, poi accertate in causa, e la patologia al tratto lombare della colonna infine riscontrata dallo stesso c.t.u..
Deve tuttavia essere rilevato come nondimeno, in sede di chiarimenti rispetto alle osservazioni critiche svolte dal c.t.p. dell'Istituto, il dott. ha avuto modo di Per_6
precisare opportunamente che La professione di operaio forestale, per quanto di mia conoscenza, in viene svolta in ambiente collinare e montuoso. Il solo raggiungere CP_3
con le auto di servizio il posto di lavoro, espone la colonna lombare a quotidiane sollecitazioni, con forze di compressione e taglio sulla colonna lombare, che favoriscono i
CP_ processi degenerativo-artrosici del rachide, di cui il signor è affetto.
7 6.1. Emerge dunque, all'esito delle controdeduzioni rese dall'Ausiliare, che l'utilizzo prolungato su terreni collinari o montuosi di veicoli di servizio determina indubbie sollecitazioni alla colonna vertebrale responsabili dei processi degenerativi artrosici (che poi sono quelli riscontrati sulla persona dell'appellato).
Tali affermazioni di carattere generale, se confrontate con la vicenda lavorativa in disamina,
CP_ ove il effettivamente è stato esposto a continue e prolungate sollecitazioni, allorchè quale autista o passeggero ha percorso le tratte stradali, talora particolarmente accidentate, dell'area di competenza, consentono di ritenere soddisfatti i presupposti perché possa ritenersi accertata l'esposizione qualificata al rischio tecnopatico correlato alla malattia per cui è causa e dunque la probabile origine professionale della malattia lamentata in ricorso.
7. Sul punto il Tribunale risulta in definitiva aver dato coerente attuazione all'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr. Cass. ord. n. 8773/2018 nonché, negli stessi termini, Cass. sent. n. 9342/2022 e, più recentemente, Cass. ord. n. 35129/2024).
CP_ Deve d'altra parte essere precisato che le descritte mansioni svolte ordinariamente dal per come ricostruite in causa, integrano un fattore efficiente causale o quantomeno concausale riguardo alla insorgenza della patologia per la quale è stato richiesto l'indennizzo.
8 Dunque il fisiologico invecchiamento delle articolazioni, prospettato nell'atto di appello, quandanche effettivamente sussistente, non eliderebbe per ciò solo l'efficienza causale dell'attività lavorativa quale fattore concorrente rispetto alla insorgenza della descritta patologia.
E' appena il caso di richiamare a tal proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il qualenella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p. ed è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 21955/2025).
8. Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono deve ritenersi debitamente accertato il nesso eziologico tra la patologia del tratto lombare della colonna che affligge e le pregresse mansioni lavorative che egli ha svolto nell'invero non breve lasso CP_2
temporale che intercorre tra il 1991, quando ha iniziato il suo lavoro presso il Corpo Forestale sardo, ed il luglio 2019, allorchè ha presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennizzo rivendicato in causa.
Le doglianze avanzate dall' sul punto si appalesano di conseguenza infondate CP_1
talchè, rigettato il relativo motivo di appello, va confermata integralmente la sentenza impugnata.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con le successive modifiche, secondo i valori minimi previsti per ciascuna delle 4 fasi ivi previste, tenuto conto della limitata complessità della causa, con applicazione dello scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000,00 euro della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello, devono essere poste a carico dell' che va CP_1
condannato alla loro rifusione alla parte appellata.
10. Va disposta la distrazione delle spese anzidette in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
11. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
9 La Corte D'Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la CP_1 CP_2
sentenza 198 del 15 febbraio 2023 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che per l'effetto conferma;
2. Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di CP_1
liquidandole in complessivi 2.905,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del CP_2
15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del suo difensore anticipatario;
3. Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 4 novembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa EL Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 71 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dall'avvocato
EL DD in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] l'[...], ivi residente, rappresentato e CP_2
difeso dall'avvocato Luigi Pateri presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 15 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso proposto da , con il favore delle spese per i due gradi di giudizio. CP_2
Nell'interesse dell'appellato:
CHIEDE che l'Ecc.ma Corte voglia:
− in via principale, dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità del gravame
− in via subordinata, rigettare il medesimo, in quanto infondato, così confermando la sentenza appellata
− in ogni caso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che le ha anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 10 settembre 2020 ha CP_2
esposto di lavorare alle dipendenze del Controparte_3
come Assistente fin dal 1991.
[...]
Ha proseguito deducendo di aver in tal veste svolto compiti di controllo e vigilanza del territorio, anche nell'ambito delle attività antincendio, che hanno comportato quotidiani spostamenti mediante l'utilizzo di veicoli dell'amministrazione sia come autista che come terzo trasportato prevalentemente su terreni impervi e strade con il fondo dissestato.
Tali mansioni, ha soggiunto, hanno provocato una Grave spondilodiscoartrosi dorso- lombàre con discopatie multiple ed E.D L5-S1 associata a sciatalgia neuropatica compressiva per la quale ha infruttuosamente agito in via amministrativa a fine per il riconoscimento dell'indennizzo, in rendita ovvero in capitale, previsto dalla legge.
Ha quindi convenuto in giudizio l' onde ottenere il beneficio ingiustamente CP_1
negatogli stante la eziologia professionale delle predette affezioni alla colonna.
Quest'ultimo si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda escludendo, in particolare, l'origine professionale della patologia lamentata in ricorso stante la mancanza di una esposizione del ricorrente ad un rischio tecnopatico qualificato.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente non avendo il giudicante ritenuto necessario esperire ulteriori
CP_ incombenti istruttori circa il contenuto delle mansioni assolte dal valutando tale profilo
2 come pacifico in causa sulla scorta della descrizione a tal fine esposta nel corpo del ricorso introduttivo.
All'esito dell'accertamento peritale il Tribunale, condividendo le conclusioni cui è
CP_ pervenuto l'Ausiliare, con sentenza n. 198 del 15 febbraio 2023, ha accertato che il risulta affetto da lombalgia cronica con modesta rigidità della colonna lombare, per spondiloartrosi, ernie discali del tratto lombare di origine professionale, responsabile di un danno biologico pari al 7%.
Ha quindi condannato l' a corrispondere il relativo indennizzo in capitale nella CP_1
misura corrispondente con decorrenza di legge con pagamento dei ratei maturati maggiorati con gli accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di lite come ivi liquidate in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 17 CP_1
marzo 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
CP_ Il si è costituito in giudizio ed ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante non ha contestato l'effettiva ricorrenza delle lesioni alla colonna lombare lamentate dal ricorrente e successivamente accertate dal c.t.u. all'esito della visita medico legale espletata nel corso delle operazioni peritali.
Allo stesso modo non ha svolto alcun rilievo sulla entità percentuale del danno biologico pari al 7 % così quantificata dal consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale.
Ha invece sottoposto ad un vaglio critico, mediante un unico motivo di appello, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove non ha tenuto in debito conto, al momento di
CP_ verificare l'eziologia tra tale affezione e le pregresse mansioni lavorative svolte dal per un verso che tale patologia non rientrando nel catalogo delle malattie tabellate impone il positivo accertamento del nesso causale e, sotto altro connesso profilo, che tale patologia presenta una eziopatogenesi di tipo multifattoriale che parimenti esige una attenta verifica quanto alla causale che l'ha, con ragionevole probabilità, originata.
Più in particolare tali profili rendevano necessario, ad avviso dell'appellante, il compiuto accertamento, invece omesso dal c.t.u. e quindi dallo stesso Tribunale che si è invero limitato
3 a recepire le conclusioni raggiunte dal primo, circa la probabilità logica quanto alla origine lavorativa della patologia in discorso.
Inoltre, sempre ad avviso dell'appellante, l'eziologia multifattoriale di tale affezione imponeva l'accertamento del concreto rischio lavorativo (segnatamente sul piano della non occasionalità e dell'adeguatezza temporale di tale esposizione ed ancora della idoneità di tali compiti a cagionare la malattia lamentata dall'appellato) mediante una verifica in concreto da operare mediante la puntuale ricostruzione del tipo di mansioni svolte dall'interessato.
Per tale ragione ha sostenuto la ricorrenza delle condizioni per disporre quantomeno il rinnovo delle operazioni peritali.
2. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, non è fondato.
3. Occorre preliminarmente dare atto che il Collegio, al fine di disporre di ulteriori e più precisi elementi di conoscenza in ordine al tipo ed all'effettivo contenuto delle mansioni svolte ordinariamente dall'appellato, ha disposto l'esame dei testimoni per i quali fin dal
CP_ giudizio di primo grado la difesa del aveva avanzato specifica istanza.
Va infatti osservato che, diversamente da quanto opinato dalla difesa appellata, il contenuto
CP_ delle mansioni svolte dal è stato in qualche modo contestato dall' e dunque non CP_1
è condivisibile l'eccezione di inammissibilità o improponibilità del gravame contenuta nelle difese svolte dall'appellato nella sostanza fondata sull'esistenza di un giudicato interno assuntamente formatosi sul punto (peraltro rilevabile anche d'ufficio, cfr. sul punto Cass. sent. n. 11367/2002).
L' infatti nella memoria difensiva depositata in primo grado ha per un verso CP_1
richiamato il parere dei sanitari interni (cfr. la relazione in atti ove viene evidenziata l'ampia variabilità delle mansioni e la mancata dimostrazione circa l'esposizione al rischio costituito
CP_ dalle vibrazioni prodotte dagli automezzi di servizio) ed ha, per altro verso, escluso che il sia stato adibito a movimentazione manuale di gravosi carichi come invece dedotto in ricorso
(cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
4. Tanto chiarito rileva la Corte che all'esito di tale incombente istruttorio è stato possibile appurare che talvolta come autista ed altre volte come componente della CP_2
squadra di operanti impegnati nel turno di lavoro assegnato, ha effettivamente trascorso un notevole lasso di tempo nell'arco della giornata lavorativa a bordo dei veicoli di servizio.
4 4.1. In particolare il primo teste collega dell'appellato presso la stazione Testimone_1
forestale di San OL ER nel periodo che va dall'agosto 1992 fino alla metà di aprile del
2008, dopo aver premesso che il personale assegnato a tale sede era di circa 10-12 unità in tutto ha aggiunto che i mezzi in dotazione comprendevano un Bremach, che era un mezzo agricolo adattato con un contenitore per il trasporto dell'acqua……..delle autovetture per le zone di campagna e boschive ossia ND VE e Fiat PA 4X …ed un Per_1
Nissan con modulo antincendio.
Ha proseguito spiegando che si tratta di mezzi che venivano utilizzati tutto l'anno per quanto riguarda quelli non attrezzati con moduli antincendio, mentre gli altri erano dedicati alla campagna antincendi e quindi venivano utilizzati prevalentemente nei mesi estivi. La zona di riferimento per la stazione di San OL ER si estende per circa 34.000 ettari, sono zone impervie caratterizzati da ambiti collinari o montagnosi, aree che venivano battute quotidianamente per l'attività di controllo del territorio (antibracconaggio, controllo aree boschive, controllo attività di pesca, verifica del rispetto di vincoli normativi di vario tipo).
Con riguardo specificamente al tipo di impegno quotidiano profuso dall'appellato ha
CP_ dichiarato che Il al pari degli altri colleghi come me, conduceva i mezzi in dotazione secondo una alternanza tra di noi, si usciva praticamente tutti i giorni, l'equipaggio di ciascun mezzo era composto da 3 unità possibilmente, altre volte da 2 unità. Le tratte che percorrevamo ogni giorno erano dell'ordine di alcune decine di chilometri se operavamo nella zona della nostra stazione, altre volte ci dovevamo portare verso , Per_2 Per_3
Co
e talora ci spingevamo fino al Salto Quirra, area al confine della nostra zona, e Per_4
quindi si percorrevano in tali occasioni anche 80 chilometri per turno di servizio.
4.2. Analoghe dichiarazioni ha reso il secondo teste in ordine di escussione, ossia Tes_2
CP_
, collega del da luglio 1993 fino al luglio 2009 presso la stazione di San Nicolo
[...]
Gerreì.
Ha infatti riferito il che all'incirca il personale assegnato a tale sede era di una Tes_2
dozzina di persone.
5 Quanto al tipo ed alle caratteristiche degli automezzi a disposizione per le attività di servizio ha rammentato che venivano utilizzati vari mezzi tra cui ND VE, Fiat Campagnola, Fiat
PA 4X, Mitsubishi Pajero e poi anche un Bremach come mezzo antincendio.
Ha poi significativamente aggiunto: Questi mezzi li conducevamo tutti noi a rotazione,
CP_ compreso il quindi anche lui al pari degli altri colleghi alle volte era conducente altre volte era a bordo del mezzo come passeggero.
In relazione invece alla frequenza dell'utilizzo dei veicoli di servizio ha spiegato che l'area operativa si estende per circa 35.000 ettari e quindi i mezzi di cui ho detto erano utilizzati per le attività di istituto e di emergenza per una media di circa 80 chilometri al giorno. Si tratta di zone con strade dissestate, aree boschive e collinari e di montagna per lo più con strade sterrate e quindi non col fondo asfaltato. Si usciva quotidianamente, salvo un turno di servizio settimanale a rotazione di servizio al pubblico, aggiungo che durante la giornata erano in uscita più equipaggi composti da 3 o almeno da 2 unità.
4.3. Il terzo ed ultimo teste, ha riferito di esser stato anch'egli collega Tes_3
dell'appellato avendo lavorato dal giugno 2009 al 2018, o 2019, sempre presso la stazione forestale di San OL ER.
Al pari degli altri due testi ha descritto i vari automezzi in dotazione alla stazione anzidetta ossia un Mitsubishi L200 per l'antincendio, un Mitsubishi Pajero poi sostituito da un Nissan
Pathfinder e poi anche delle Fiat PA in varie versioni nonché un Daihatsu, ossia un fuoristrada a passo corto.
Quanto alla frequenza nell'uso di tali veicoli ha dichiarato tutti noi utilizzavamo questi
CP_ mezzi per il nostro lavoro quotidianamente, ci alternavamo alla guida, compreso il alcune volte eravamo a bordo come autisti altre volte come passeggeri quali componenti della pattuglia in turno di servizio, ricordo che con un comandante in particolare venivano adibiti come autisti i più bassi in grado. Si usciva in più pattuglie durante la giornata, in genere una la mattina ed una la sera, si percorrevano circa da 35/40 chilometri al giorno ad
80 chilometri e più, a seconda dell'impegno della giornata che durava all'incirca 7 ore ordinarie ma delle volte il lavoro si protraeva per un numero di ore superiore soprattutto in periodo estivo quando vi erano le campagne antincendio. Si tratta di strade di campagna, la
6 zona è per lo più collinare e boschiva, utilizzavamo percorsi da fuoristrada, altre volte ci muovevamo invece su strade con fondo asfaltato.
5. Sulla scorta delle coerenti ed attendibili dichiarazioni rese da costoro, certamente a
CP_ conoscenza dell'impegno giornaliero cui era adibito il presso la stazione forestale di San
OL ER in quanto suoi colleghi per un complessivo ampio arco temporale che si colloca tra il 1992 ed il 2019, può ritenersi debitamente accertato in causa, anche alla luce della
CP_ documentazione in atti e del dato anamnestico raccolto in sede peritale, che lo stesso utilizzava i veicoli di servizio per diverse ore al giorno, come autista o passeggero, nell'ambito dell'attività di istituto.
E' stato anche accertato che le tratte percorse erano particolarmente ampie trattandosi di un territorio che si estende per diverse decine di migliaia di ettari con viabilità caratterizzata da percorsi stradali per lo più sterrati e che comprende vaste zone collinari e montagnose particolarmente impervie.
6. Tali coerenti ed univoci elementi di conoscenza, peraltro corroborati dal giudizio di idoneità alle mansioni reso dal Medico Competente, dott. il 26 giugno 2019, in Persona_5
CP_ atti, ove il risulta esposto a specifici fattori di rischio correlati ad attività di controllo del territorio e di autista, vanno posti in relazione alle risultanze della c.t.u. disposta dal
Tribunale.
Osserva in proposito il Collegio che effettivamente la relazione peritale nella stesura iniziale contiene una sintetica discussione del caso clinico ove non viene compiutamente esplicitata la verosimile connessione causale tra le mansioni descritte in ricorso, poi accertate in causa, e la patologia al tratto lombare della colonna infine riscontrata dallo stesso c.t.u..
Deve tuttavia essere rilevato come nondimeno, in sede di chiarimenti rispetto alle osservazioni critiche svolte dal c.t.p. dell'Istituto, il dott. ha avuto modo di Per_6
precisare opportunamente che La professione di operaio forestale, per quanto di mia conoscenza, in viene svolta in ambiente collinare e montuoso. Il solo raggiungere CP_3
con le auto di servizio il posto di lavoro, espone la colonna lombare a quotidiane sollecitazioni, con forze di compressione e taglio sulla colonna lombare, che favoriscono i
CP_ processi degenerativo-artrosici del rachide, di cui il signor è affetto.
7 6.1. Emerge dunque, all'esito delle controdeduzioni rese dall'Ausiliare, che l'utilizzo prolungato su terreni collinari o montuosi di veicoli di servizio determina indubbie sollecitazioni alla colonna vertebrale responsabili dei processi degenerativi artrosici (che poi sono quelli riscontrati sulla persona dell'appellato).
Tali affermazioni di carattere generale, se confrontate con la vicenda lavorativa in disamina,
CP_ ove il effettivamente è stato esposto a continue e prolungate sollecitazioni, allorchè quale autista o passeggero ha percorso le tratte stradali, talora particolarmente accidentate, dell'area di competenza, consentono di ritenere soddisfatti i presupposti perché possa ritenersi accertata l'esposizione qualificata al rischio tecnopatico correlato alla malattia per cui è causa e dunque la probabile origine professionale della malattia lamentata in ricorso.
7. Sul punto il Tribunale risulta in definitiva aver dato coerente attuazione all'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr. Cass. ord. n. 8773/2018 nonché, negli stessi termini, Cass. sent. n. 9342/2022 e, più recentemente, Cass. ord. n. 35129/2024).
CP_ Deve d'altra parte essere precisato che le descritte mansioni svolte ordinariamente dal per come ricostruite in causa, integrano un fattore efficiente causale o quantomeno concausale riguardo alla insorgenza della patologia per la quale è stato richiesto l'indennizzo.
8 Dunque il fisiologico invecchiamento delle articolazioni, prospettato nell'atto di appello, quandanche effettivamente sussistente, non eliderebbe per ciò solo l'efficienza causale dell'attività lavorativa quale fattore concorrente rispetto alla insorgenza della descritta patologia.
E' appena il caso di richiamare a tal proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il qualenella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p. ed è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 21955/2025).
8. Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono deve ritenersi debitamente accertato il nesso eziologico tra la patologia del tratto lombare della colonna che affligge e le pregresse mansioni lavorative che egli ha svolto nell'invero non breve lasso CP_2
temporale che intercorre tra il 1991, quando ha iniziato il suo lavoro presso il Corpo Forestale sardo, ed il luglio 2019, allorchè ha presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennizzo rivendicato in causa.
Le doglianze avanzate dall' sul punto si appalesano di conseguenza infondate CP_1
talchè, rigettato il relativo motivo di appello, va confermata integralmente la sentenza impugnata.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con le successive modifiche, secondo i valori minimi previsti per ciascuna delle 4 fasi ivi previste, tenuto conto della limitata complessità della causa, con applicazione dello scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000,00 euro della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello, devono essere poste a carico dell' che va CP_1
condannato alla loro rifusione alla parte appellata.
10. Va disposta la distrazione delle spese anzidette in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
11. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
9 La Corte D'Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la CP_1 CP_2
sentenza 198 del 15 febbraio 2023 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che per l'effetto conferma;
2. Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di CP_1
liquidandole in complessivi 2.905,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del CP_2
15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del suo difensore anticipatario;
3. Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 4 novembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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