TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 9232/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025, senza i termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Bocchetti Parte_1
Carmela, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Fucci Lina, come da procura in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 05.12.2022, Parte_1 ha esposto: - di essere madre di tre ragazzi nati in Colombia da una precedente relazione;
- di aver conosciuto il resistente nell'anno 2010, durante un viaggio dello stesso in Colombia;
- che, dopo qualche mese, la coppia si univa in matrimonio e stabiliva la propria residenza in Secondigliano presso l'abitazione materna del marito;
- che a causa di forti incomprensioni tra la ricorrente ed i parenti del nell'anno 2012 il nucleo familiare trasferiva la propria residenza a Macerata CP_1 Campania (CE); - che nell'anno 2018 la ricorrente veniva ricoverata in via d'urgenza presso il reparto di neurologia dell' Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta a seguito di un ictus CP_2 ischemico;
- di non riuscire più a compiere autonomamente qualunque atto di vita quotidiana, nonostante le cure mediche e gli interventi chirurgici subiti;
- di essere stata costretta a lasciare il posto di lavoro a causa delle proprie condizioni di salute;
- che a seguito della malattia sono iniziate tensioni e liti tra i coniugi;
- che la ricorrente e i suoi figli venivano continuamente vessati dal resistente, verbalmente e fisicamente;
- che il comportamento del è peggiorato al punto tale CP_1 da impedire alla moglie di uscire dall'abitazione per raggiungere i centri medici dove la stessa si reca per i controlli cui deve sottoporsi routinariamente;
- che l'unico che le presta assistenza è il figlio - di aver presentato ricorso per l'adozione di un ordine di allontanamento dalla casa Per_1 familiare a carico del a causa della condotta dallo stesso tenuta;
- che il marito lavora alle CP_1 dipendenze della società “Paper Divipal Srl” e percepisce una retribuzione mensile di € 1.500,00; - che la casa familiare sita in Macerata Campania (CE) è condotta in locazione con contratto intestato al resistente;
- di essere priva di lavoro in quanto affetta da una grave patologia che non le consente neanche di deambulare;
- che le è stata riconosciuta una invalidità totale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
- assegnarsi la casa coniugale a sé; - prevedersi, a carico del resistente, un contributo di mantenimento di € 400,00 in proprio favore con ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro.
Con comparsa di costituzione, ha esposto: - che il fallimento dell'unione Controparte_1 coniugale va addebitato alla responsabilità della ricorrente;
- che questa, invaghitasi di un altro uomo, ha intrapreso una relazione sentimentale con lo stesso, fissando incontri nell'abitazione coniugale negli orari in cui il resistente era a lavoro;
- che con il sopraggiungere dei problemi di salute che non hanno più permesso alla di essere autonoma, la coppia si è trasferita presso Parte_1
l'abitazione della zia del in Secondigliano;
- che, ciononostante, la ha continuato CP_1 Parte_1 ad incontrare l'amante anche alla presenza della zia del;
- di lavorare alle dipendenze della CP_1 società “PAPERDI'” e di percepire uno stipendio mensile di € 1.500,00; - di aver acceso un finanziamento per far fronte alle spese familiari e di avere, pertanto, un addebito sullo stipendio pari alla somma mensile di € 212,50; - che la moglie percepisce una indennità di accompagnamento pari a circa € 800,00; - di essere disponibile a trasferire la propria residenza altrove lasciando la casa coniugale nella disponibilità della ricorrente;
- di essere disponibile a versare alla ricorrente un mantenimento mensile di € 300,00.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente. All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha previsto a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore della ricorrente pari ad € 300,00 mensili.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
Ebbene, parte ricorrente ha riferito che la crisi coniugale è da ricollegarsi all'atteggiamento aggressivo e, talvolta, violento del resistente senza, tuttavia, produrre nulla a supporto delle proprie allegazioni.
Invero, la prova articolata da parte ricorrente al riguardo è assolutamente generica e come tale inammissibile.
Parte resistente, invece, ha dedotto che l'intollerabilità della convivenza fosse dovuta alla condotta fedifraga della ricorrente e, tuttavia, anche tale domanda è rimasta sfornita di qualsiasi supporto probatorio, soprattutto sotto il profilo del nesso di causalità tra la violazione allegata e la crisi coniugale.
Invero, la prova orale articolata da parte resistente è generica e come tale inammissibile.
In definitiva, vanno rigettate entrambe le domande di addebito formulate dalle parti.
Tanto premesso, nulla va disposto con riguardo all'assegnazione della casa coniugale domandata dalla ricorrente, non sussistendone i presupposti di legge.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che la ricorrente è affetta da una grave patologia che l'ha resa inabile al lavoro e incapace di provvedere autonomamente agli atti di vita quotidiana.
Tenuto conto, altresì, della disparità reddituale esistente tra le parti (la ricorrente percepisce una pensione di accompagnamento di circa € 800,00 mentre il resistente ha un'entrata mensile di circa € 1.500,00) va confermata la previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Tuttavia, tenuto conto delle spese sostenute dal resistente, questi contribuirà al mantenimento della ricorrente mediante il versamento di un assegno mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di versamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente, allegando l'inadempimento dello stesso agli obblighi già fissati in sede di udienza presidenziale.
La domanda è fondata in quanto, a fronte della specifica allegazione di inadempimento, nulla ha dedotto parte resistente.
Pertanto, va ordinato alla PAPERDI, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 156, sesto comma c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, di versare mensilmente direttamente a nata in Colombia, in [...] Parte_1
11. 02. 1966 la somma di € 200,00 con annuale rivalutazione ISTAT, distraendola da quanto dovuto mensilmente a , nato a [...], il [...]. Controparte_1
Attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 9232/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1 nata l'[...] in [...] e nato il [...] in [...] Controparte_1
(NA);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
198, Parte II, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011)
3. rigetta le domande di addebito;
4. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente;
5. dispone che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
6. ordina alla PAPERDI, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 156, sesto comma c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, di versare mensilmente direttamente a nata in Colombia, in [...] 11. Parte_1
02. 1966 la somma di € 200,00 con annuale rivalutazione ISTAT, distraendola da quanto dovuto mensilmente a , nato a [...], il 25. 03.1967; Controparte_1
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 04.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio