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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1583/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
Avv. (nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CP_1 C.F._1
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giampaolo Ferraro (del
[...]
Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Ricorrente
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Mario Fiaccavento (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Resistente
OGGETTO: liquidazione di compensi di avvocato ex art. 14 D.Lgs. 150/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nel suo ricorso ex art. 281undecies c.p.c. del 28.11.2024 – di introduzione del giudizio - l'Avv. Riccardo NÀ ha esposto:
- che – poiché il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2
n. 129/2016, che aveva richiesto ed ottenuto nei confronti del CP_2
era stato definito dall'adito Tribunale di Siracusa con sentenza n.
[...]
1053/3020 che aveva accolto solo in assai minor parte la sua domanda di pagamento – incaricava esso ricorrente di impugnare con rituale appello detta sentenza,
- che nell'occasione era stato concluso per iscritto, addì 8.12.2020, specifico accordo (ex art. 13 L. 247/2012) in virtù del quale la cliente si obbligava – solo per il caso di esito totalmente vittorioso del giudizio di appello – a corrispondere al difensore i compensi massimi di cui al D.M. 55/2014, allora vigente, al netto di quanto fosse stato liquidato dalla Corte adita (ed oltre il rimborso delle spese vive),
- che il giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 1053/3020 si concludeva con sentenza n. 184/2022 mercè alla quale questa
Corte (in diversa composizione) dichiarava inammissibile (perché tardiva)
l'opposizione già proposta dal ex art. 645 c.p.c., avverso Controparte_2
il citato decreto ingiuntivo n. 129/2016.
Ciò premesso, deduceva il ricorrente che, nonostante l'esito dunque totalmente vittorioso del giudizio d'appello in cui aveva patrocinato le ragioni della Giuga, questa si fosse successivamente rifiutata di onorare l'accordo dell'8.12.2020 sui compensi professionali di spettanza di esso NÀ: omettendo, infatti, di versare alcuna ulteriore somma dopo aver corrisposto, in sede di conferimento dell'incarico, acconto di € 1.000,00 (oltre che l'importo delle prevedibili spese vive).
E per l'esposto e per il dedotto il ricorrente Avv. Riccardo NÀ chiedeva dunque che la Giuga fosse condannata al pagamento in suo favore della somma “di €
21.122,05 oltre C.P.A. pari al 4%. ed oltre I.V.A. pari al 22% (complessivi €
26.799,65) a titolo di saldo compensi dovuti all'Avv. NÀ in ragione del preventivo sottoscritto in data 08.12.2020 per l'attività professionale dal medesimo svolta in favore della Prof.ssa nell'ambito del giudizio di secondo grado Pt_2
iscritto al n. 1976/2020 R.G. della Corte d'Appello di Catania (compensi calcolati sottraendo ai compensi massimi di cui al D.M. 55/2014 vigente all'epoca della sottoscrizione del preventivo (€ 25.367,00 - doc. 9) Compensi DM 55-2014 II grado)
l'importo di € 6.000,00 liquidato in seno alla sentenza n. 184/2022 e l'importo di €
1.000,00 a titolo di acconto ricevuto in data 17.12.2020), oltre agli interessi maturati
e maturandi dalla data di pubblicazione della sentenza n. 184/2022”.
Domanda – questa – che costituendosi in contraddittorio, Parte_2
vibratamente contestava: in particolare obiettando che lo NÀ avesse taciuto che detta sentenza di questa Corte n. 184/2022 fosse stata oggetto di ricorso per cassazione a definizione del quale la Suprema Corte – con ordinanza n. 30341/2024 - la stessa sentenza aveva annullato, con rinvio della causa alla Corte territoriale in diversa composizione.
§§§
Venuti in udienza, le parti insistevano nelle rispettive posizioni. Discussa la causa, all'esito la Corte poneva la causa in decisione.
§§§
Così recita il preventivo dell'8.12.2020 che la Giuga sottoscriveva infine “Per accettazione e conferimento mandato”:”.. in caso di rigetto dell'appello i compensi dovuti per entrambi i gradi di giudizio saranno pari ad € 2.500,00 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, spese vive, C.P.A ed IVA;
in caso di esito parzialmente positivo del giudizio di 2° saranno dovuti per entrambi i gradi di giudizio i compensi medi di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, spese vive, C.P.A ed IVA;
in caso, invece, di esito pienamente positivo del giudizio saranno dovuti i compensi massimi di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, spese vive, C.P.A ed IVA. Ovviamente, in caso di esito parzialmente positivo o totalmente positivo, dalle somme preventivate di cui sopra andranno detratte le somme eventualmente liquidate dal Giudice di 2° per entrambi i gradi di giudizio che sarà onere mio recuperare agendo in qualità di distrattario. [……………] In caso di esito accoglimento parziale della domanda saranno dovuti i compensi medi di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, spese vive, C.P.A ed IVA;
in caso, invece, di esito pienamente positivo del giudizio saranno dovuti i compensi massimi di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, spese vive, C.P.A ed IVA. In entrambi i casi, in caso di raggiungimento di accordo transattivo saranno dovuti i compensi massimi di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, spese vive, C.P.A ed
IVA solo per le svolte attività sino al raggiungimento dell'accordo”.
Ed a termini di quanto così rimaneva pattuito tra professionista e cliente ritiene la
Corte che - in relazione all'ipotesi di “esito pienamente positivo del giudizio” - i pagamenti cui la Giuga si obbligava fossero, di tutta evidenza, legati all'esito definitivo del giudizio medesimo.
Ed invero – mentre la prima ipotesi è quella di “rigetto dell'appello” e di correlata disciplina dei “compensi dovuti per entrambi i gradi di giudizio” (a riprova del fatto che ad un esito non favorevole dell'incoando appello non si intendesse, aprioristicamente e salvo ripensamenti, far seguire alcuna ulteriore impugnazione), e la seconda ipotesi è quella di “esito parzialmente positivo del giudizio di 2°” e di identica disciplina dei compensi “per entrambi i gradi di giudizio” (a riprova del fatto che anche in tal caso le parti escludessero, aprioristicamente e salvo ripensamenti, di dare ulteriore seguito al giudizio) – la terza ed ultima ipotesi è piuttosto quella di “esito pienamente positivo del giudizio” e non, invece, di esito pienamente positivo del doppio grado di giudizio: a riprova del fatto che la pattuizione fosse dunque legata all'esito definitivo del giudizio mediante sentenza non più soggetta alle impugnazioni elencate nell'art. 324 c.p.c.
Di talchè – deve infine darsi atto – l'intervenuta cassazione della sentenza di questa
Corte n. 184/2022 conduce ad escludere che la clausola negoziale invocata dal ricorrente possa trovare applicazione. Ricorrente che peraltro – essendo bensì rimasto incontestato che, per l'attività di patrocinio prestata in favore della in seno al Pt_2 giudizio d'appello definito con la sentenza ridetta, abbia riscosso la sola somma di €
1.000,00 – ben avrebbe potuto formulare altresì, in subordine, domanda di liquidazione di equo compenso (certamente non soddisfatto dalla corresponsione di detto solo importo di € 1.000,00) della stessa attività: domanda tuttavia omessa, cosicchè provvedere egualmente a liquidazione del genere affetterebbe l'odierna pronuncia del vizio di ultrapetizione.
Ciò nondimeno, la cliente né ha documentato né, tampoco, ha allegato di essere pronta a corrispondere (non già le maggiori somme a torto pretese dallo NÀ ma) detto equo compenso: altrettanto equo appare, allora, che le spese di giudizio rimangano compensate per intero tra le parti.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. Riccardo
NÀ nei confronti di con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 Parte_2
del 28.11.2024 - così provvede:
- rigetta la domanda,
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.VII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1583/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
Avv. (nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CP_1 C.F._1
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giampaolo Ferraro (del
[...]
Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Ricorrente
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Mario Fiaccavento (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Resistente
OGGETTO: liquidazione di compensi di avvocato ex art. 14 D.Lgs. 150/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nel suo ricorso ex art. 281undecies c.p.c. del 28.11.2024 – di introduzione del giudizio - l'Avv. Riccardo NÀ ha esposto:
- che – poiché il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2
n. 129/2016, che aveva richiesto ed ottenuto nei confronti del CP_2
era stato definito dall'adito Tribunale di Siracusa con sentenza n.
[...]
1053/3020 che aveva accolto solo in assai minor parte la sua domanda di pagamento – incaricava esso ricorrente di impugnare con rituale appello detta sentenza,
- che nell'occasione era stato concluso per iscritto, addì 8.12.2020, specifico accordo (ex art. 13 L. 247/2012) in virtù del quale la cliente si obbligava – solo per il caso di esito totalmente vittorioso del giudizio di appello – a corrispondere al difensore i compensi massimi di cui al D.M. 55/2014, allora vigente, al netto di quanto fosse stato liquidato dalla Corte adita (ed oltre il rimborso delle spese vive),
- che il giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 1053/3020 si concludeva con sentenza n. 184/2022 mercè alla quale questa
Corte (in diversa composizione) dichiarava inammissibile (perché tardiva)
l'opposizione già proposta dal ex art. 645 c.p.c., avverso Controparte_2
il citato decreto ingiuntivo n. 129/2016.
Ciò premesso, deduceva il ricorrente che, nonostante l'esito dunque totalmente vittorioso del giudizio d'appello in cui aveva patrocinato le ragioni della Giuga, questa si fosse successivamente rifiutata di onorare l'accordo dell'8.12.2020 sui compensi professionali di spettanza di esso NÀ: omettendo, infatti, di versare alcuna ulteriore somma dopo aver corrisposto, in sede di conferimento dell'incarico, acconto di € 1.000,00 (oltre che l'importo delle prevedibili spese vive).
E per l'esposto e per il dedotto il ricorrente Avv. Riccardo NÀ chiedeva dunque che la Giuga fosse condannata al pagamento in suo favore della somma “di €
21.122,05 oltre C.P.A. pari al 4%. ed oltre I.V.A. pari al 22% (complessivi €
26.799,65) a titolo di saldo compensi dovuti all'Avv. NÀ in ragione del preventivo sottoscritto in data 08.12.2020 per l'attività professionale dal medesimo svolta in favore della Prof.ssa nell'ambito del giudizio di secondo grado Pt_2
iscritto al n. 1976/2020 R.G. della Corte d'Appello di Catania (compensi calcolati sottraendo ai compensi massimi di cui al D.M. 55/2014 vigente all'epoca della sottoscrizione del preventivo (€ 25.367,00 - doc. 9) Compensi DM 55-2014 II grado)
l'importo di € 6.000,00 liquidato in seno alla sentenza n. 184/2022 e l'importo di €
1.000,00 a titolo di acconto ricevuto in data 17.12.2020), oltre agli interessi maturati
e maturandi dalla data di pubblicazione della sentenza n. 184/2022”.
Domanda – questa – che costituendosi in contraddittorio, Parte_2
vibratamente contestava: in particolare obiettando che lo NÀ avesse taciuto che detta sentenza di questa Corte n. 184/2022 fosse stata oggetto di ricorso per cassazione a definizione del quale la Suprema Corte – con ordinanza n. 30341/2024 - la stessa sentenza aveva annullato, con rinvio della causa alla Corte territoriale in diversa composizione.
§§§
Venuti in udienza, le parti insistevano nelle rispettive posizioni. Discussa la causa, all'esito la Corte poneva la causa in decisione.
§§§
Così recita il preventivo dell'8.12.2020 che la Giuga sottoscriveva infine “Per accettazione e conferimento mandato”:”.. in caso di rigetto dell'appello i compensi dovuti per entrambi i gradi di giudizio saranno pari ad € 2.500,00 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, spese vive, C.P.A ed IVA;
in caso di esito parzialmente positivo del giudizio di 2° saranno dovuti per entrambi i gradi di giudizio i compensi medi di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, spese vive, C.P.A ed IVA;
in caso, invece, di esito pienamente positivo del giudizio saranno dovuti i compensi massimi di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, spese vive, C.P.A ed IVA. Ovviamente, in caso di esito parzialmente positivo o totalmente positivo, dalle somme preventivate di cui sopra andranno detratte le somme eventualmente liquidate dal Giudice di 2° per entrambi i gradi di giudizio che sarà onere mio recuperare agendo in qualità di distrattario. [……………] In caso di esito accoglimento parziale della domanda saranno dovuti i compensi medi di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, spese vive, C.P.A ed IVA;
in caso, invece, di esito pienamente positivo del giudizio saranno dovuti i compensi massimi di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, spese vive, C.P.A ed IVA. In entrambi i casi, in caso di raggiungimento di accordo transattivo saranno dovuti i compensi massimi di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, spese vive, C.P.A ed
IVA solo per le svolte attività sino al raggiungimento dell'accordo”.
Ed a termini di quanto così rimaneva pattuito tra professionista e cliente ritiene la
Corte che - in relazione all'ipotesi di “esito pienamente positivo del giudizio” - i pagamenti cui la Giuga si obbligava fossero, di tutta evidenza, legati all'esito definitivo del giudizio medesimo.
Ed invero – mentre la prima ipotesi è quella di “rigetto dell'appello” e di correlata disciplina dei “compensi dovuti per entrambi i gradi di giudizio” (a riprova del fatto che ad un esito non favorevole dell'incoando appello non si intendesse, aprioristicamente e salvo ripensamenti, far seguire alcuna ulteriore impugnazione), e la seconda ipotesi è quella di “esito parzialmente positivo del giudizio di 2°” e di identica disciplina dei compensi “per entrambi i gradi di giudizio” (a riprova del fatto che anche in tal caso le parti escludessero, aprioristicamente e salvo ripensamenti, di dare ulteriore seguito al giudizio) – la terza ed ultima ipotesi è piuttosto quella di “esito pienamente positivo del giudizio” e non, invece, di esito pienamente positivo del doppio grado di giudizio: a riprova del fatto che la pattuizione fosse dunque legata all'esito definitivo del giudizio mediante sentenza non più soggetta alle impugnazioni elencate nell'art. 324 c.p.c.
Di talchè – deve infine darsi atto – l'intervenuta cassazione della sentenza di questa
Corte n. 184/2022 conduce ad escludere che la clausola negoziale invocata dal ricorrente possa trovare applicazione. Ricorrente che peraltro – essendo bensì rimasto incontestato che, per l'attività di patrocinio prestata in favore della in seno al Pt_2 giudizio d'appello definito con la sentenza ridetta, abbia riscosso la sola somma di €
1.000,00 – ben avrebbe potuto formulare altresì, in subordine, domanda di liquidazione di equo compenso (certamente non soddisfatto dalla corresponsione di detto solo importo di € 1.000,00) della stessa attività: domanda tuttavia omessa, cosicchè provvedere egualmente a liquidazione del genere affetterebbe l'odierna pronuncia del vizio di ultrapetizione.
Ciò nondimeno, la cliente né ha documentato né, tampoco, ha allegato di essere pronta a corrispondere (non già le maggiori somme a torto pretese dallo NÀ ma) detto equo compenso: altrettanto equo appare, allora, che le spese di giudizio rimangano compensate per intero tra le parti.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. Riccardo
NÀ nei confronti di con ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 Parte_2
del 28.11.2024 - così provvede:
- rigetta la domanda,
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.VII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)