TAR Firenze, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 679
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, violazione trasparenza e correttezza, violazione art. 725 d.P.R. 90/2010 e art. 7 L. 241/1990

    La giurisprudenza consolidata qualifica i trasferimenti d'autorità come ordini sottratti alla normativa generale sul procedimento amministrativo, prevalendo l'interesse pubblico alla disciplina e allo svolgimento del servizio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, violazione art. 3 L. 241/1990

    Il provvedimento è motivato con riferimento alle esigenze di 'perequazione di personale' e alla necessità di 'garantire una crescita capacitiva dell’intero personale delle Forze Speciali dell’Esercito', specificando che il ricorrente, 'Brevettato incursore. Con pregressa esperienza nel settore infrastrutturale andrebbe a sopperire una carenza nel settore che si verificherà nell’anno in corso'.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, violazione art. 1465 d.lgs. 66/2010

    L'interesse del militare a rimanere nella sede e nel profilo professionale precedenti è recessivo rispetto alle esigenze organizzative dell'Amministrazione militare. Non è stata fornita prova del carattere dequalificante del trasferimento.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento, violazione imparzialità e buon andamento, difetto di motivazione

    Il provvedimento di trasferimento d'autorità è considerato un ordine, la cui motivazione è legata alle esigenze organizzative e disciplinari dell'Amministrazione militare, prevalenti sugli interessi del singolo militare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 679
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 679
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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