Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00679/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento dello Stato maggiore dell’Esercito, Dipartimento impiego del personale, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato a mezzo di posta elettronica ordinaria in data 30.04.2025, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente dal -OMISSIS- paracadutisti “-OMISSIS-”, Base addestramento incursori, al -OMISSIS- (-OMISSIS-) di -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: della nota dello Stato maggiore dell’Esercito, Dipartimento impiego del personale, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della proposta del -OMISSIS- (-OMISSIS-) prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott. DA De GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, maresciallo dell’Esercito, riferisce di avere prestato servizio, nel corso della sua carriera militare, quale incursore del -OMISSIS- “-OMISSIS-”, reparto d’ élite delle Forze speciali italiane e, dal 2019, presso la Base di addestramento incursori del medesimo Reggimento, sita nel -OMISSIS- a -OMISSIS-.
2. – Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente enumera i molteplici corsi di specializzazione e formazione frequentati, le abilitazioni e le qualifiche conseguite, i brevetti militari internazionali e le missioni internazionali in teatri operativi complessi alle quali ha partecipato (Afghanistan, Iraq, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Libano, Albania).
3. – In data 10.01.2025 il sig. -OMISSIS- riceveva via email dall’Ufficio maggiorità e personale del Reggimento “-OMISSIS-” un modulo precompilato contenente una “ istanza di trasferimento ”, con invito a sottoscriverla e restituirla per il suo trasferimento “a domanda” dalla Base di addestramento incursori di -OMISSIS- al -OMISSIS-.
Con comunicazione a mezzo e-mail del 13.01.2025, il sig. -OMISSIS- evidenziava di non aver mai manifestato alcuna volontà di essere trasferito e dichiarava l’intenzione di consultare il proprio legale di fiducia per comprendere la natura della procedura avviata dall’Amministrazione.
In data 23.01.2025, l’Amministrazione comunicava al militare che, su disposizione dell’Aiutante Maggiore, « l’esigenza della richiesta fatta con la mail in calce [era] rientrata » e che, pertanto, la compilazione dell’istanza non era più necessaria.
4. – In data -OMISSIS-, il -OMISSIS- inoltrava al Dipartimento impiego del personale una proposta di impiego/reimpiego di personale delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati nell’ambito del Comparto Forze speciali per esigenze di « perequazione di personale all’interno dello stesso Comparto », sulla considerazione che detto personale, « già impiegato nelle articolazioni del -OMISSIS-, rappresenta [va] una risorsa pregiata in possesso di conoscenze professionali connesse alla specificità del Comparto che, arricchite dall’esperienza maturata in contesti internazionali e nelle Scuole di Formazione, [avrebbe garantito] una crescita capacitiva dell’intero personale delle Forze Speciali dell’Esercito ».
Tra i sottufficiali di cui si proponeva il reimpiego figurava il -OMISSIS- -OMISSIS-, per il quale veniva proposta l’assegnazione al Comando delle Forze speciali dell’Esercito di -OMISSIS- con la seguente nota: « Brevettato incursore. Con pregressa esperienza nel settore infrastrutturale andrebbe a sopperire una carenza nel settore che si verificherà nell’anno in corso ».
Seguiva una nota interna del -OMISSIS- per l’approvazione del vicecapo dipartimento, alla quale erano allegati i riepiloghi delle designazioni d’impiego per il personale proposto per un trasferimento nella stessa sede di -OMISSIS- e degli ordini di trasferimento, a domanda, del personale del -OMISSIS- paracadutisti “-OMISSIS-” individuato per garantire la funzionalità del Reparto nelle more del completamento del processo di riallocazione nella sede di -OMISSIS-. Nei confronti del -OMISSIS- -OMISSIS- veniva proposto il reimpiego d’autorità presso il Comando delle Forze speciali dell’Esercito di -OMISSIS- a partire dal mese di maggio 2025 con contestuale reinquadramento nella posizione organizzativa di “Specialista OS Incursore”.
5. – Con provvedimento del -OMISSIS-, il vicecapo dipartimento del Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito disponeva quindi il trasferimento d’autorità del -OMISSIS- -OMISSIS- dal -OMISSIS- “-OMISSIS-” – Base di addestramento incursori di -OMISSIS- al Comando delle Forze speciali dell’Esercito di -OMISSIS- con decorrenza dal 1.05.2025 e contestuale reinquadramento nella posizione organizzativa di “Specialista OS Incursore”.
6. – Con ricorso notificato il 29.06.2025 e depositato il 21.07.2025, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento sopra citato e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta e violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa e per violazione dell’art. 725 del d.P.R. n. 90/2010 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990: secondo il sig. -OMISSIS-, gli atti susseguitisi da gennaio 2025 – e in particolare il tentativo dell’Amministrazione, poi rientrato, di indurlo a sottoscrivere un’istanza di trasferimento – disvelerebbero la volontà di mascherare un atto d’imperio sotto le mentite spoglie di una richiesta volontaria, verosimilmente al fine di eludere l’onere di una motivazione puntuale, il rispetto delle garanzie partecipative e i doveri di cura del benessere dei dipendenti.
Con il secondo mezzo il ricorrente denunzia l’eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e difetto di motivazione e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, deducendo che il provvedimento impugnato sarebbe sprovvisto di motivazione, non potendo il richiamo alle esigenze di “ perequazione di personale ” e di garanzia di “ crescita capacitiva dell’intero personale delle Forze Speciali dell’Esercito ” ritenersi sufficiente a fornire adeguata motivazione del trasferimento di un maresciallo con il profilo professionale di elevatissima specializzazione operativa del ricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso il sig. -OMISSIS- deduce l’eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza e la violazione dell’art. 1465 d.lgs. n. 66/2010, sostenendo l’irragionevolezza della decisione di adibire un incursore operativo, nel pieno delle sue capacità professionali, a mansioni d’ufficio, decisione che comporterebbe di fatto una dequalificazione professionale del ricorrente, lesiva della dignità e delle legittime aspirazioni di carriera del militare.
Con il quarto ed ultimo mezzo, il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per disparità di trattamento, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e difetto di motivazione, dal momento che l’Amministrazione avrebbe adottato un doppio standard procedurale, richiedendo il gradimento per alcuni dipendenti e imponendo per altri il trasferimento d’imperio, pur essendosi in presenza di situazioni apparentemente omogenee.
7. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
8. – Con ordinanza n. 486 del 4 settembre 2025 il Tribunale ha ritenuto le esigenze cautelari del ricorrente suscettibili di essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione della discussione e ha provveduto di conseguenza.
9. – In vista della discussione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
10. – All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
11. – Il ricorso è nel complesso infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza, « i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; in quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono, quindi, sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; ne consegue che non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare » (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6477; Id., 17 ottobre 2022, n. 8797; Id., 26 maggio 2021, n. 4071; Id., 8 marzo 2021, n. 1910).
La giurisprudenza evocata dal ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 623) non è decisiva nel senso dal medesimo auspicato, vertendo quella decisione su una vicenda significativamente differente da quella che qui occupa, nella quale il Giudice di appello – dopo avere, peraltro, preliminarmente ribadito di non volersi discostare dai sopra ricordati principi ermeneutici in ordine alla natura giuridica dei provvedimenti di trasferimento d’autorità degli appartenenti ai corpi militari e dei riflessi e ai conseguenti riflessi sull’onere motivazionale gravante sulla stessa Amministrazione militare – ha sottolineato che, nel caso di specie, in maniera del tutto anomala, l’Amministrazione aveva attivato un procedimento di trasferimento d’autorità senza indicare la sede di possibile destinazione, poi aveva chiesto al militare di produrre domanda di trasferimento presso una sede e infine aveva disposto il suo trasferimento presso altra sede per essere ivi adibito al bar della caserma, e dunque allo svolgimento di funzioni non operative. Proprio le particolari modalità con le quali l’Amministrazione era giunta alle determinazioni relative al trasferimento d’autorità del militare avevano suscitato, in quel caso, le perplessità evidenziate dal giudice, « e tanto sia per l’anomala sua utilizzazione, sia per il ripensamento che l’Amministrazione ha avuto in ordine alla sede di destinazione », al punto da rivelare gli intenti sostanzialmente punitivi del provvedimento.
Anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 2 agosto n. 2011, n. 4577, pure evocata dalla parte ricorrente, non è di stretta pertinenza rispetto alla materia del contendere, riguardando un caso di trasferimento per incompatibilità ambientale privo, però, della esplicitazione di qualsiasi circostanza tale da spiegare la supposta situazione di incompatibilità.
Fermi restando i principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata circa la posizione del militare di fronte agli ordini di trasferimento e la consistenza del suo interesse a prestare servizio in una determinata sede, deve rilevarsi che il provvedimento di trasferimento d’autorità emesso nei confronti dell’odierno ricorrente risulta fornito di motivazione, laddove nella proposta di reimpiego del -OMISSIS- viene evidenziato che « il prefato personale, già impiegato nelle articolazioni territoriali del -OMISSIS-, rappresenta una risorsa pregiata in possesso di conoscenze professionali connesse alle specificità del Comparto che, arricchite dall’esperienza maturata in contesti internazionali e nelle Scuole di Formazione, garantirebbe una crescita capacitiva dell’intero personale delle Forze Speciali dell’Esercito » e nello specchio allegato alla proposta del -OMISSIS- viene ulteriormente specificato che l’interessato, « Brevettato incursore. Con pregressa esperienza nel settore infrastrutturale andrebbe a sopperire una carenza nel settore che si verificherà nell’anno in corso ».
Al di là del fatto che nel caso di specie il ricorrente non ha dato alcuna prova del carattere dequalificante del suo trasferimento presso il Comando delle Forze speciali dell’Esercito di -OMISSIS- con reinquadramento nella posizione organizzativa di “Specialista OS Incursore”, il suo interesse a rimanere fino al pensionamento presso la sede di servizio e con il profilo professionale precedenti al provvedimento impugnato è da ritenersi recessivo rispetto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione militare.
12. – Tutte le suesposte considerazioni inducono il collegio al rigetto del ricorso.
13. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
VI De LI, Presidente FF
DA De GR, Primo Referendario, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA De GR | VI De LI |
IL SEGRETARIO