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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 2397/2025 promossa da ssistito dagli avv.ti Giuseppe Rocca e Marco Pascale Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Indennità di accompagnamento, pensione o assegno di invalidità civile
1. La presente decisione ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1 contro le conclusioni a lui non favorevoli a cui è pervenuto il C.T.U. nel corso della prima fase del procedimento ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. instaurato dal medesimo per veder accertare l'esistenza delle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/1980, della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/1971 o dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 l. 118/1971
2. L'opposizione appare fondata e va pertanto accolta.
3. Sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti, né sono state in alcun modo contestate dalle parti nel termine appositamente loro concesso per legge - e che pertanto questa Giudice ritiene di poter fare proprie - la C.T.U. nominata nella presente fase ha concluso che, alla luce del peggioramento del quadro psichiatrico, non noto all'epoca della domanda amministrativa e del successivo iter di ATP, tenuto conto della certificazione del febbraio 2025 e del quadro obiettivo attuale”, risulta “invalido civile con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa nella misura del 75% a decorrere dal 01.01.2025” e dunque da tale data sussistono i requisiti di cui all'art. 13 l. 118/1971.
4. Ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., la domanda va pertanto accolta con la decorrenza indicata dalla C.T.U.
1 5. L'accoglimento soltanto parziale della domanda e con decorrenza successiva alla fase precedente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
6. Vanno poste a carico dell' sia le spese di CTU della prima fase di ATPO, CP_1 essendo soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c. (così come modificato dall'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. con modifiche dalla l. 326/2003) per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali, sia le spese della presente fase in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione,
• accerta che i trova nelle condizioni di invalido civile con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% a decorrere dal 1 gennaio 2025;
• dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
• pone tutte le spese di CTU a carico dell' CP_1
La GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 2397/2025 promossa da ssistito dagli avv.ti Giuseppe Rocca e Marco Pascale Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Indennità di accompagnamento, pensione o assegno di invalidità civile
1. La presente decisione ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1 contro le conclusioni a lui non favorevoli a cui è pervenuto il C.T.U. nel corso della prima fase del procedimento ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. instaurato dal medesimo per veder accertare l'esistenza delle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/1980, della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/1971 o dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 l. 118/1971
2. L'opposizione appare fondata e va pertanto accolta.
3. Sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti, né sono state in alcun modo contestate dalle parti nel termine appositamente loro concesso per legge - e che pertanto questa Giudice ritiene di poter fare proprie - la C.T.U. nominata nella presente fase ha concluso che, alla luce del peggioramento del quadro psichiatrico, non noto all'epoca della domanda amministrativa e del successivo iter di ATP, tenuto conto della certificazione del febbraio 2025 e del quadro obiettivo attuale”, risulta “invalido civile con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa nella misura del 75% a decorrere dal 01.01.2025” e dunque da tale data sussistono i requisiti di cui all'art. 13 l. 118/1971.
4. Ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., la domanda va pertanto accolta con la decorrenza indicata dalla C.T.U.
1 5. L'accoglimento soltanto parziale della domanda e con decorrenza successiva alla fase precedente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
6. Vanno poste a carico dell' sia le spese di CTU della prima fase di ATPO, CP_1 essendo soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c. (così come modificato dall'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. con modifiche dalla l. 326/2003) per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali, sia le spese della presente fase in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione,
• accerta che i trova nelle condizioni di invalido civile con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% a decorrere dal 1 gennaio 2025;
• dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
• pone tutte le spese di CTU a carico dell' CP_1
La GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga
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