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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. RA EL Presidente dott.ssa EL NA Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3663/2025 R.G.V.G., vertente tra
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Bazzano, rappresentante e difensore
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Enrico Maria Marano, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte del 31/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/7/2025, i ricorrenti, premesso che dalla loro relazione sentimentale è nato il figlio (il 26/3/2016), hanno chiesto la Persona_1 regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore alle condizioni dagli stessi concordate, di seguito integralmente trasposte:
1 “2) REGIME DI AFFIDAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA
Il figlio minore della coppia, rimane affidato ad entrambi i genitori i quali Per_1 eserciteranno, congiuntamente, la potestà sullo stesso, provvedendo a curarne la crescita,
l'educazione, l'istruzione scolastica e seguendone le naturali inclinazioni e aspirazioni.
Entrambi i genitori, inoltre, creeranno le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno mantenere un costante confronto concordando le migliori scelte per il minore.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la potestà sul minore, non dimenticando mai l'impostazione generale da ambedue concordata in merito a tutto quanto sopra.
I genitori concordano, sin d'ora, che avranno cura di essere entrambi presenti, allorquando particolari circostanze lo renderanno necessario e\o vrà a richiederlo espressamente Per_1
(incontri con i professori, saggi scolastici, recite, particolari ricorrenze quali compleanni, onomastici, visite mediche specialistiche, etc.).
I genitori concordano che il minore mantenga la propria residenza anagrafica unitamente alla madre, sig.ra presso la casa di via Generale Arimondi n. 48 che, pertanto, Parte_1 viene assegnata a quest'ultima.
In ordine al tempo di permanenza del minore con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, i ricorrenti concordano che tarà con i genitori secondo il seguente Per_1 schema di affido alternato paritetico: settimana n. 1 il lunedì e martedì con la madre il mercoledì e giovedì con il padre il venerdì, sabato e domenica con la madre settimana n. 2 il lunedì e martedì con il padre mercoledì e giovedì con la madre venerdì, sabato e domenica con il padre.
Durante il periodo scolastico, o durante l'eventuale frequentazione di campi estivi, il cambio da un genitore all'altro avverrà alla fine della giornata scolastica o dell'attività, per cui sarà cura del genitore con cui il figlio ha trascorso la notte di accompagnarlo la mattina e sarà cura dal genitore con cui dovrà trascorrere il tempo andarlo a riprendere. Salvo diverso accordo tra le
2 parti, durante il periodo di vacanza scolastico natalizio il minore permarrà a casa dell'uno o dell'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza, un periodo consecutivo di 7 giorni, uno a partire dal 24 dicembre e con termine al 30 dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 5 gennaio.
Per l'anno 2025 il minore trascorrerà il primo periodo con la madre e il secondo con il padre.
Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e ciò sempre salvo diversi accordi tra le parti.
Le altre festività calendate (25 aprile;
primo maggio;
2 giugno, 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza ed il minore starà ora con l'uno ora con l'altro genitore dalle ore 10.00 del giorno festivo sino alle ore 21.30 del medesimo giorno.
I tempi ed i modi di permanenza del figlio presso ciascun genitore durante l'arco del periodo feriale estivo saranno oggetto di preventivo accordo tra i coniugi (da concordare entro il mese di giugno di ogni anno); in ogni caso ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé il minore per quindici giorni, anche non consecutivi nel mese di luglio e altri quindici giorni, anche non consecutivi, durante il mese di agosto. Durante detto periodo continuativo, le parti assumono l'obbligo di comunicare, con congruo anticipo, all'altro genitore il luogo prescelto di vacanza e dimora, nonché di consentire i contatti telefonici tra l'altro genitore e il figlio almeno due volte al giorno.
In caso di viaggi all'estero, le parti si onerano di condividere l'itinerario di viaggio fornendo il numero del volo e gli eventuali scali, oltre che i numeri di telefono che possano permettere quotidiani contatti telefonici con il genitore rimasto a casa.
La presente calendatura di incontri genitori-figlio potrà variare in relazione ai diversi accordi intercorsi tra le parti, in relazione ai bisogni, impegni scolastici, ludici e sportivi del minore stesso. Le predette variazioni dovranno essere concordate tra i coniugi con congruo anticipo.
I genitori riconoscono la necessità che il figlio mantenga rapporti anche con le rispettive famiglie di origine e si impegnano quindi ad operarsi affinché ciò avvenga;
inoltre, nel superiore interesse del minore, dovranno sempre comunicare preventivamente ogni loro cambio di domicilio e residenza, nonché comunicare e concordare, con congruo anticipo, la destinazione di ogni loro viaggio o spostamento fuori Palermo effettuati con il figlio.
3) MANTENIMENTO ECONOMICO E SPESE STRAORDINARIE
I genitori
- ritenuto che tra di loro non sussistono disequilibri economici significativi in quanto la sig.ra ha un reddito da lavoro dipendente, come si accerta dalle dichiarazioni dei redditi che Pt_1
3 si depositano, ed il sig. nel corso dell'ultimo anno, ha intrapreso un lavoro a partita CP_1 iva che gli consente di ottenere un reddito, sia pure più contenuto, ma idoneo a provvedere ai bisogni propri e del figlio;
come si accerta dalle dichiarazioni dei redditi che si depositano
- che in ragione del regime di affido alternato paritetico, avranno un pari impegno economico per quanto concerne le spese ordinarie di mantenimento del figlio;
convengono che, in ragione delle rispettive condizioni economiche, provvederanno direttamente al mantenimento del figlio cercando di far avere al minore lo stesso tenore di vita Per_1 goduto dalla famiglia durante la loro unione e, per gli effetti, nessun contributo per alimenti in favore del minore sarà erogato da alcuno dei genitori.
Il così detto assegno unico sarà percepito, seguendo le attuali intese, integralmente dalla sig.ra e sarà impiegato per il pagamento delle attività extrascolastiche del figlio Pt_1 Per_1
Le spese straordinarie saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno e seguiranno lo schema previsto dal Protocollo del Tribunale di Palermo di seguito riportato:
“Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese: le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private quando non erogati dal SSN;
d ) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo, r.c. per messo della prole (motociclo, autovettura), laddove acquistato con consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano:
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti
4 privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
(nel caso si dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo della tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
- le spese extra- scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione ( lingue straniere, disegno, tecnologia ecc.) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuola-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimento per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SILENZIO – ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie di carattere sanitari, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onore dell'altro genitore di comunicare entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5 Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4) ULTERIORI RAPPORRTI PATRIMONIALI E PERSONALI
Nell'ambito della sistemazione degli ulteriori rapporti personali e patrimoniali, i sigg. concordano quanto segue. Parte_2
Premesso che le parti, dopo la nascita del figlio, così come in precedenza rappresentato, hanno deciso di costituire in comunione le rispettive proprietà immobiliari e in particolare l'appartamento sito in Palermo Via Generale Giuseppe Arimondi n. 48, presso il quale oggi è fissata la residenza familiare, e l'immobile di Via Evangelista Di Blasi 167/E, oggi libero da persone e cose, in ragione dell'attribuzione di quella che è stata la casa familiare alla sig.ra concordano che l'immobile, sito in Palermo, via Evangelista de Blasi venga assegnato Pt_1 al sig. In tal modo, salvo diverso e sopraggiunto accordo, ciascuno godrà CP_1 separatamente dei beni immobili oggetto di comunione senza avere nulla a pretendere reciprocamente.
Per i rispettivi immobili i ricorrenti, pertanto, si faranno carico esclusivo degli oneri condominiali ordinari, costi di fornitura di energia elettrica e gas, imposta TARI, dell'immobile allo stesso assegnato per tutto il tempo di godimento, mentre le spese straordinarie verranno suddivise, come per legge, in ragione del 50% per ciascuno dei comproprietari. Si precisa altresì che gli oneri condominiali ancora pendenti al mese di giugno 2025, e comunque dovuti in ragione della convivenza, relativi ad entrambi gli immobili saranno suddivisi nella misura del
50% ciascuno.
Le parti si obbligano a far si che il minore venga dotato di autonomo passaporto o carta di identità valida per l'espatrio.
Le parti dichiarano di approvare e far proprie tutte le condizioni e i patti sopra enunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra di loro a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Le parti, pertanto, dalla data di sottoscrizione del presente atto si autorizzano reciprocamente a vivere separati.
Le spese del presente ricorso rimangono integralmente compensate fra le parti.”.
Quindi, scaduto il termine del 6/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la definizione del giudizio alle condizioni di cui al ricorso
6 introduttivo, come dianzi riportate, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le condizioni concordate tra le parti non appaiono in contrasto con l'interesse preminente del minore e possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
1) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore delle parti,
, sia regolato alle condizioni dalle stesse concordate e interamente Persona_2 riportate in parte motiva;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
EL NA RA EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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