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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/11/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1887/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1887/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FORTINA ILARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._2
02/10/1981 Con il patrocinio dell'Avv. FORTINA ILARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1. “i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre che Per_1 seguiterà a risie o l'abitazione familiare di Marano Ticino, via Monte Rosa n. 1, che verrà alla stessa assegnata. Resterà a carico di ciascun coniuge, pro quota, il pagamento del mutuo;
Pag. 1 I genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana mentre le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo avendo esclusivo interesse al benessere del minore e tenuto conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni naturali;
4. trascorrerà con il padre, a settimane alternate, le giornate di lunedì e martedì ed i fine settimana da Per_1 sa na a lunedì mattina, avendo cura di riaccompagnarlo a scuola il lunedì mattina mentre, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, trascorrerà con il padre le giornate di mercoledì, giovedì e Per_1 venerdì, riaccompagnando il minore dalla mad mattina;
5. Visti gli impegni lavorativi del padre, la sig.ra si occuperà, salvo diverso accordo, di andare a prendere Pt_1 il figlio a scuola e tenerlo con sé sino all'arrivo del le giornate di competenza di quest'ultimo. Resta fermo ogni diverso accordo tra le parti purché stabilito con congruo anticipo e la più ampia libertà di frequentazione;
6. Per le vacanze natalizie, il minore trascorrerà in via alternata il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo;
7. Per ciò che attiene le altre festività ed i ponti connessi, trascorrerà egual tempo con ciascuno genitori che Per_1 si accorderanno di volta in volta e seguendo il criterio dell' a;
8. trascorrerà con il genitore festeggiato la Festa della Mamma e la Festa del Papà e così il compleanno Per_1 degli stessi. Il compleanno del minore, invece, verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero –in difetto di accordo- a pranzo con uno e a cena con l'altro genitore, seguendo l'alternanza annuale;
9. Durante le vacanze estive trascorrerà un periodo di due settimane, consecutive o non consecutive, con Per_1 ciascun genitore. I coniugi si i a indicare reciprocamente all'altro le date ed il luogo in cui si recheranno con il figlio entro il 30/05 di ogni anno. In tali periodi, dovrà essere garantita la comunicazione telefonica tra il figlio e l'altro genitore;
10. Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento indiretto per somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat. Le ordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le indicazioni del Protocollo di Torino (doc. 11) e con l'aggiunta della mensa che verrà pagata dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le parti concordano che l'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra e verrà versato sul Pt_1 conto comune delle parti;
11. Il sig. si farà carico del pagamento integrale del mutuo;
CP_1
12. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d' identità valida per l'espatrio con riferimento al minore.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Pogliano Milanese, Parte_1 CP_1 in data 6/6/2015 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2015. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio . Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Pag. 2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 26/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1
(MI) in data 17/05/1982 e , nato in BORGOMANERO (NO) in [...] [...];
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 27 novembre 2025 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1887/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FORTINA ILARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._2
02/10/1981 Con il patrocinio dell'Avv. FORTINA ILARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1. “i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre che Per_1 seguiterà a risie o l'abitazione familiare di Marano Ticino, via Monte Rosa n. 1, che verrà alla stessa assegnata. Resterà a carico di ciascun coniuge, pro quota, il pagamento del mutuo;
Pag. 1 I genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quotidiana mentre le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo avendo esclusivo interesse al benessere del minore e tenuto conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni naturali;
4. trascorrerà con il padre, a settimane alternate, le giornate di lunedì e martedì ed i fine settimana da Per_1 sa na a lunedì mattina, avendo cura di riaccompagnarlo a scuola il lunedì mattina mentre, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, trascorrerà con il padre le giornate di mercoledì, giovedì e Per_1 venerdì, riaccompagnando il minore dalla mad mattina;
5. Visti gli impegni lavorativi del padre, la sig.ra si occuperà, salvo diverso accordo, di andare a prendere Pt_1 il figlio a scuola e tenerlo con sé sino all'arrivo del le giornate di competenza di quest'ultimo. Resta fermo ogni diverso accordo tra le parti purché stabilito con congruo anticipo e la più ampia libertà di frequentazione;
6. Per le vacanze natalizie, il minore trascorrerà in via alternata il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo;
7. Per ciò che attiene le altre festività ed i ponti connessi, trascorrerà egual tempo con ciascuno genitori che Per_1 si accorderanno di volta in volta e seguendo il criterio dell' a;
8. trascorrerà con il genitore festeggiato la Festa della Mamma e la Festa del Papà e così il compleanno Per_1 degli stessi. Il compleanno del minore, invece, verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero –in difetto di accordo- a pranzo con uno e a cena con l'altro genitore, seguendo l'alternanza annuale;
9. Durante le vacanze estive trascorrerà un periodo di due settimane, consecutive o non consecutive, con Per_1 ciascun genitore. I coniugi si i a indicare reciprocamente all'altro le date ed il luogo in cui si recheranno con il figlio entro il 30/05 di ogni anno. In tali periodi, dovrà essere garantita la comunicazione telefonica tra il figlio e l'altro genitore;
10. Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento indiretto per somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat. Le ordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le indicazioni del Protocollo di Torino (doc. 11) e con l'aggiunta della mensa che verrà pagata dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le parti concordano che l'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra e verrà versato sul Pt_1 conto comune delle parti;
11. Il sig. si farà carico del pagamento integrale del mutuo;
CP_1
12. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d' identità valida per l'espatrio con riferimento al minore.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Pogliano Milanese, Parte_1 CP_1 in data 6/6/2015 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2015. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio . Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Pag. 2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 26/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1
(MI) in data 17/05/1982 e , nato in BORGOMANERO (NO) in [...] [...];
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 27 novembre 2025 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
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