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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/12/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa IL DI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1953 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza dell'8.10.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. promossa da
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Trinità s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Navarra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via V. Pigliacelli n. 46, giusta procura in atti;
Attore contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, corrente in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Metauro n. 2, presso lo studio dell'Avv. Valterio Di Sabatino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Convenuta nonché
Controparte_2
Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni – responsabilità aquiliana. Conclusioni delle parti: come da note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'8.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18.06.2019 e ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare che l'incidente di cui alla narrativa si è verificato per colpa esclusiva del Sig. per le Controparte_2
motivazioni esposte in narrativa;
condannare conseguentemente, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, la nonché il Sig. Controparte_3 [...]
a risarcire parte istante dei danni tutti subiti, per come in Controparte_2 narrativa specificati e quantificati e ciò per l'importo di € 212.588,13 ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e sempre in aggiunta agli interessi e alla rivalutazione che vengono richiesti dal fatto sino al saldo effettivo;
condannare, sempre e comunque, i convenuti alla refusione delle spese
e degli oneri tutti di lite in aggiunta al rimborso spese generali, al CAP ed all'IVA come per legge”.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
- che, in data 14 ottobre 2017, mentre attraversava la strada nel centro abitato di Campli (TE), in prossimità delle strisce pedonali e in corrispondenza di via Carrese, venne investito dall'autovettura Opel, modello Astra, Tg BD 825 RL, condotta dal proprietario, CP_2
;
[...]
- che il conducente, procedendo a velocità elevata, non si avvide minimamente della sua presenza, nonostante egli avesse quasi ultimato l'attraversamento della carreggiata;
- che, a causa del violentissimo impatto, egli venne catapultato a terra ove rimase privo di sensi e che fu portato immediatamente al pronto soccorso
Pag. 2 di 15 dell'ospedale di Teramo, dove gli vennero diagnosticata le seguenti patologie: “contusione cerebrale temporale SDO - emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza a menzione di ferita intracranica”;
- che egli fu ricoverato in prognosi riservata, dapprima in OBI -
Osservazione Breve Intensiva e, successivamente, presso la Terapia
Intensiva di Neurochirurgia, ove rimase sino al successivo 23 ottobre
2017;
- che, in seguito, egli fu sottoposto a molteplici visite specialistiche e che, a causa delle lesioni riportate, aveva subito danni quantificabili nella misura di €211.738,00, comprensivi del danno biologico e del danno morale;
- che pertanto aveva diritto al risarcimento dei predetti danni, essendo il sinistro ascrivibile all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo che, imprudentemente, lo aveva investito.
Tanto dedotto, l'attore ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel Controparte_1 merito, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attore nella produzione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, rigettare la domanda così come proposta, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite;
sempre nel merito ed in via subordinata, dichiarare la Società convenuta tenuta nella minima misura concorsuale che dovesse essere accertata, in relazione ai danni effettivamente ed eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa, in ogni caso esonerando la deducente dal pagamento di quanto già corrisposto all'attore dagli Istituti che gestiscono le Assicurazioni Sociali obbligatorie (INPS ed INAIL). Con vittoria di spese e competenze di lite”;”.
La convenuta ha eccepito, in sintesi e per quanto d'interesse, che sussisteva il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, avendo l'attore
Pag. 3 di 15 attraversato improvvisamente al di fuori delle strisce pedonali, malgrado queste fossero poste a pochi metri di distanza e senza porre la dovuta attenzione ai veicoli che sopraggiungevano dal lato opposto al suo senso di marcia. La convenuta ha inoltre eccepito l'insussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno così come per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa;
la medesima ha infine precisato che l'attore avrebbe potuto in ogni caso chiedere solo il risarcimento del cd. danno differenziale, dovendo decurtarsi quanto il medesimo aveva percepito dall'INPS e dall'INAIL.
Il convenuto, , benché regolarmente citato in giudizio, Controparte_2
ha scelto di rimanere contumace.
La causa è stata istruita dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, con le produzioni documentali delle parti e le prove orali. Dopo essere stata assegnata alla scrivente Giudice in data 6.10.2021, è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. . Persona_1
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza dell'8.10.2025 - sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – la stessa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti del termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'attore ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'investimento subito in data 14.10.2017.
La convenuta, a sua volta, ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, il riconoscimento del concorso dell'attore nella verificazione del sinistro.
La domanda dell'attore è fondata per quanto di ragione.
2. La normativa applicabile e l'elaborazione giurisprudenziale in materia.
Ai sensi dell'art. 2054 comma I c.c. “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
Pag. 4 di 15 circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma detta una presunzione di responsabilità a carico del conducente, il quale può liberarsene solo provando di non aver avuto alcuna possibilità di prevenire l'evento.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, è pressocché costante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la presunzione di responsabilità del conducente può essere vinta da quest'ultimo soltanto provando che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Inoltre, nella materia de qua, la prova liberatoria che al conducente spetta fornire è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente prevedibile (Cass. 28/02/2019, n. 5819).
Più di recente, la S.C. ha precisato che nell'investimento di un pedone, la violazione, da parte del medesimo, delle regole del codice della strada – segnatamente, l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali - non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.
21061 la quale, in parte motiva, cita, tra le altre, la sentenza 18 novembre 2014,
n. 24472 e le ordinanze 28 gennaio 2019, n. 2241, e 13 luglio 2023, n. 20137).
2.1. Anche nell'ambito della giurisprudenza di merito, sono stati affermati i principi appena esposti precisandosi che “in caso di sinistro stradale
(investimento di pedone) la circostanza che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce non è condizione sufficiente per superare la presunzione di colpa esclusiva a carico dell'automobilista, anche indipendentemente dal fatto che il
Pag. 5 di 15 semaforo fosse verde per il flusso del traffico veicolare, qualora venga accertato che la condotta dell'automobilista sia stata senza dubbio imprudente, avendo lo stesso sorpassato il veicolo precedente in prossimità di incrocio senza moderare la velocità, né prestare attenzione adeguata alla strada” (cfr. Tribunale Milano sez. X, 15/05/2023, n.3897).
Ed ancora: “un'eventuale anomala condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista iuris tantum dall'articolo 2054 1° comma cc, non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero si può configurare unicamente quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento, pur osservando ogni cautela”. (cfr. Tribunale Napoli sez. X, 10/01/2022, n.137).
2.2 Occorre però evidenziare anche che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana: pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude di per sé l'indagine del giudice in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 28/08/2020, n.
17985; Cass. 28/06/2019, n. 17410; Cass. 22/01/2015, n. 1135; Cass. 22/05/2007,
n. 11873; Cass. 09/06/2005, n. 12127).
Ed infatti, nella recente ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2433, la S.C. ha stabilito che, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.
Pag. 6 di 15
3. Il caso di specie.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra illustrate al caso di specie, è possibile affermare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore nella verificazione del sinistro.
Il materiale istruttorio acquisito agli atti consente infatti di escludere l'esistenza di un concorso di colpa dell'attore, non avendo questi tenuto alcun comportamento anomalo o imprevedibile durante l'attraversamento stradale.
Ed invero, dal video prodotto dall'attore unitamente alla seconda memoria istruttoria, emergono chiaramente le seguenti circostanze:
a) il pedone ha attraversato la strada, con andatura lenta, a pochissimi metri dalle strisce pedonali, sicché era obbligo del conducente del veicolo rallentare la marcia in prossimità delle stesse;
b) al momento dell'impatto, il pedone aveva già superato metà della carreggiata, avendo ampiamente intrapreso l'attraversamento, con la duplice conseguenza che, in primo luogo, detto attraversamento non può definirsi repentino, in secondo luogo, il pedone si trovava nel campo visivo del conducente che aveva quindi il tempo sufficiente per effettuare la manovra di arresto;
c) l'attraversamento non è avvenuto in condizioni di traffico intenso;
d) la strada era essenzialmente rettilinea, circostanza, questa, che consentiva al conducente di verificare, anche sulla lunga distanza, la presenza del pedone intento ad attraversare.
In definitiva, la condotta del pedone non appare connotata affatto da quelle caratteristiche di eccezionalità e atipicità tali da farla divenire causa esclusiva o concausa dell'evento; anzi: dal momento che l'impatto si è verificato al centro della carreggiata, dopo che la vittima aveva ampiamente intrapreso l'attraversamento con andatura lenta, l'investimento va ricondotto all'evidente
Pag. 7 di 15 disattenzione del conducente del veicolo, il quale, con ogni probabilità, non si è avveduto per tempo della presenza del pedone.
3.1 Una volta accertato l'an della domanda risarcitoria, è possibile passare all'esame del quantum debeatur.
La consulenza tecnica espletata d'ufficio (affidata al dott. ) ha Persona_1 consentito di acclarare, in base ai dati obiettivi clinici e all'esame dei documenti in atti, che l'attore è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di grave trauma cranico emorragico con frattura della teca cranica e con residuati esiti gliotici malacici in sede temporo-parietale sinistra e di minor misura in sede parietale omolaterale;
esiti di trauma contusivo al rachide cervicale e dorsale con protrusioni discali multiple;
disturbo dell'adattamento; ipertensione arteriosa sistemica di natura reattivo-emotiva” (cfr. pag.54 CTU in atti).
Il consulente ha chiarito, inoltre, che “Le menomazioni residuate sono compatibili e conseguenza delle lesioni così come riferite riportate in anamnesi;
le stesse appaiono stabilizzate, pur non potendosi escludere un aggravamento successivo. Alla TAC effettuata il 14.10.2017 si rilevava infatti: “… in adiacenza alla mastoide destra … micro-interruzione del profilo osseo su base traumatica;
ulteriore sottile rima di frattura della teca cranica in sede parietale omolaterale…”. Attualmente, come già ampiamente descritto in anamnesi ed esame obiettivo a seguito di visita valutativa del 24.03.2022 effettuata dal sottoscritto, il paziente non percepisce più odori e sapori, accusa cefalea soprattutto la sera (sedato con FANS); manifesta saltuaria balbuzie;
evidenzia un deficit della memoria recente e la moglie riferisce facile irritabilità, insonnia persistente e difficoltà del sonno. All'esame obiettivo (…) si evidenzia cicatrice di cm 3 in sede occipitale destra (…), nonché un evidente deficit stenico dell'arto superiore sinistro, risposte adeguate alle domande e tono dell'umore lievemente deflesso;
nel corso del colloquio si evincono comunque vene di irritabilità ed amnesia a breve termine;
cervicalgia e deficit disfunzionale del rachide cervicale
Pag. 8 di 15 su tutti i piani, in particolare nella cerniera cervicale, sede di protrusioni discali multiple (…). Le menomazioni e limitazioni funzionali di cui sopra realizzano indubbiamente un danno all'integrità psico-fisica del paziente ed hanno inciso in maniera apprezzabile sulle sue attività quotidiane.” (cfr. pag. 55 e ss. CTU in atti).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il CTU ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 20% e il danno biologico temporaneo in:
- inabilità temporanea totale pari a 40 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% pari a 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale (al 50%) pari a 30 giorni;
Le risultanze della CTU, improntata a puntuali e rigorosi criteri medico-legali ed esaurientemente motivata, sono pienamente condivise da questo Tribunale.
3.2 Va dunque accertata la sussistenza del diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento per i danni biologici subiti in conseguenza del sinistro, da liquidarsi mediante l'applicazione delle Tabelle di Milano per il risarcimento del danno biologico.
Applicandosi, pertanto, i suddetti criteri, il danno subito dall'attore va così liquidato:
ITP 40 giorni al 100%: €.4.600,00;
ITP 30 giorni al 75%: €.2.587,50;
ITP 30 giorni al 50%: €.1.725,00;
Per un totale del danno biologico temporaneo pari a: €.8.912,50
IP 20% in soggetto di anni 38 al momento del fatto illecito: €.62.099,00
Per un totale complessivo pari a €.71.011,50.
3.3 Per quanto concerne, invece, le ulteriori voci di danno non patrimoniale richieste dall'attrice mediante la c.d. “personalizzazione”, si rammenta che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
Pag. 9 di 15 dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “barème” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, n. 27482).
Questo significa, dunque, che è il danneggiato a essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze specifiche e utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Esaminando un caso di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la
Corte di Cassazione ha avuto occasione di ribadire che la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti “eccezionali” e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione o intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. In tale fattispecie, la Corte non ha ritenuto conferente il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante ritenendo che il primo, consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non
Pag. 10 di 15 patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018; cfr. anche Cass. Civ. 28/03/2022, n.9878, ove si legge in massima: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica
e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”).
Nella specie, l'attore si è limitato, sin dall'atto introduttivo, a chiedere la personalizzazione del danno biologico liquidabile, ma non ha offerto prove in merito a specifiche situazioni di sofferenza che rendano il danno biologico subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone aventi le medesime condizioni anagrafiche e di salute.
Analogamente è a dirsi per il danno da perdita di capacità lavorativa (generica o specifica), il quale, non essendo un danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an
e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato.
Nel caso in questione, l'attore ha allegato di aver svolto mansioni ridotte a seguito del rientro a lavoro come responsabile di sala presso il CONAD di
Teramo, ma non ha specificato nemmeno quali mansioni svolgesse prima dell'incidente. Inoltre, pur avendo allegato di essersi dimesso dall'azienda, ha poi aggiunto di lavorare attualmente come operaio generico presso altra società.
Pag. 11 di 15 In definitiva, l'attore non ha provato – come invece era suo onere - lo svolgimento di un'attività produttiva di un certo reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso.
Pertanto, null'altro può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno o di danno da riduzione della capacità lavorativa.
3.4 All'attore, inoltre, possono riconoscersi le spese mediche sostenute, pari ad
€.3.000,00, essendo state queste documentate e non specificatamente contestate dalla convenuta.
3.5. Quanto poi alla decurtazione di quanto eventualmente ricevuto dall'attore da parte degli istituti di previdenza e assistenza, la relativa eccezione svolta dalla compagnia assicurativa va respinta, trattandosi di titoli diversi di responsabilità.
4. In conclusione, il danno subito dall'attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa, va determinato in complessivi €.71.011,50.
4.1 Il risarcimento del danno dà luogo a un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che vanno computati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha, infatti, la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo (cfr., sul punto, Cass. Civ. sez. I, 02/03/2022, n. 6867, così massimata: “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'articolo 1224 del Cc, in quanto sono
Pag. 12 di 15 rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”).
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass.,
SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Pag. 13 di 15 Nell'ipotesi di risarcimento dei danni da illecito aquiliano, va poi specificato che la somma liquidata in base alle Tabelle aggiornate deve essere, dapprima, devalutata alla data del fatto illecito, poi rivalutata, anno per anno, con applicazione degli interessi al tasso legale fino alla data dell'ultimo aggiornamento Istat.
Pertanto, nel caso di specie, il totale delle somme riconosciute all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ammonta a complessivi €.71.011,50, per cui: devalutando – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) – la suddetta somma, calcolata sulla base delle Tabelle aggiornate ai valori del 2025, alla data del fatto (14.10.2017), si arriva ad un importo di €.59.077,79; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno dalla data dell'evento (14.10.2017) fino al 30.11.2025 (data ultimo aggiornamento Istat), si arriva all'importo finale di €.79.142,31.
5. In definitiva, alla luce delle motivazioni che precedono, la domanda attorea va accolta per quanto di ragione, con conseguente condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'importo di €.79.142,31 in favore dell'attore, Parte_1
oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo
[...] soddisfo.
Parimenti, i convenuti vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma di €3.000,00, a titolo di danno patrimoniale (spese mediche), oltre interessi dalla domanda al saldo.
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, in solido fra loro e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 alla luce del decisum. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro e nella misura del 50% ciascuno.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto:
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento della somma di
€.79.142,31, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido fra loro, al pagamento della somma di
€.3.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore dell'attore,
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in €.11.977,00 per compensi, oltre oneri di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro e nella misura del 50% ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Teramo, 28 dicembre 2025
Il Giudice
IL DI
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa IL DI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1953 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza dell'8.10.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. promossa da
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Trinità s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Navarra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via V. Pigliacelli n. 46, giusta procura in atti;
Attore contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, corrente in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Metauro n. 2, presso lo studio dell'Avv. Valterio Di Sabatino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Convenuta nonché
Controparte_2
Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni – responsabilità aquiliana. Conclusioni delle parti: come da note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'8.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18.06.2019 e ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare che l'incidente di cui alla narrativa si è verificato per colpa esclusiva del Sig. per le Controparte_2
motivazioni esposte in narrativa;
condannare conseguentemente, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, la nonché il Sig. Controparte_3 [...]
a risarcire parte istante dei danni tutti subiti, per come in Controparte_2 narrativa specificati e quantificati e ciò per l'importo di € 212.588,13 ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e sempre in aggiunta agli interessi e alla rivalutazione che vengono richiesti dal fatto sino al saldo effettivo;
condannare, sempre e comunque, i convenuti alla refusione delle spese
e degli oneri tutti di lite in aggiunta al rimborso spese generali, al CAP ed all'IVA come per legge”.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
- che, in data 14 ottobre 2017, mentre attraversava la strada nel centro abitato di Campli (TE), in prossimità delle strisce pedonali e in corrispondenza di via Carrese, venne investito dall'autovettura Opel, modello Astra, Tg BD 825 RL, condotta dal proprietario, CP_2
;
[...]
- che il conducente, procedendo a velocità elevata, non si avvide minimamente della sua presenza, nonostante egli avesse quasi ultimato l'attraversamento della carreggiata;
- che, a causa del violentissimo impatto, egli venne catapultato a terra ove rimase privo di sensi e che fu portato immediatamente al pronto soccorso
Pag. 2 di 15 dell'ospedale di Teramo, dove gli vennero diagnosticata le seguenti patologie: “contusione cerebrale temporale SDO - emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza a menzione di ferita intracranica”;
- che egli fu ricoverato in prognosi riservata, dapprima in OBI -
Osservazione Breve Intensiva e, successivamente, presso la Terapia
Intensiva di Neurochirurgia, ove rimase sino al successivo 23 ottobre
2017;
- che, in seguito, egli fu sottoposto a molteplici visite specialistiche e che, a causa delle lesioni riportate, aveva subito danni quantificabili nella misura di €211.738,00, comprensivi del danno biologico e del danno morale;
- che pertanto aveva diritto al risarcimento dei predetti danni, essendo il sinistro ascrivibile all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo che, imprudentemente, lo aveva investito.
Tanto dedotto, l'attore ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel Controparte_1 merito, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attore nella produzione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, rigettare la domanda così come proposta, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite;
sempre nel merito ed in via subordinata, dichiarare la Società convenuta tenuta nella minima misura concorsuale che dovesse essere accertata, in relazione ai danni effettivamente ed eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa, in ogni caso esonerando la deducente dal pagamento di quanto già corrisposto all'attore dagli Istituti che gestiscono le Assicurazioni Sociali obbligatorie (INPS ed INAIL). Con vittoria di spese e competenze di lite”;”.
La convenuta ha eccepito, in sintesi e per quanto d'interesse, che sussisteva il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, avendo l'attore
Pag. 3 di 15 attraversato improvvisamente al di fuori delle strisce pedonali, malgrado queste fossero poste a pochi metri di distanza e senza porre la dovuta attenzione ai veicoli che sopraggiungevano dal lato opposto al suo senso di marcia. La convenuta ha inoltre eccepito l'insussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno così come per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa;
la medesima ha infine precisato che l'attore avrebbe potuto in ogni caso chiedere solo il risarcimento del cd. danno differenziale, dovendo decurtarsi quanto il medesimo aveva percepito dall'INPS e dall'INAIL.
Il convenuto, , benché regolarmente citato in giudizio, Controparte_2
ha scelto di rimanere contumace.
La causa è stata istruita dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, con le produzioni documentali delle parti e le prove orali. Dopo essere stata assegnata alla scrivente Giudice in data 6.10.2021, è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. . Persona_1
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza dell'8.10.2025 - sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – la stessa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti del termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'attore ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'investimento subito in data 14.10.2017.
La convenuta, a sua volta, ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, il riconoscimento del concorso dell'attore nella verificazione del sinistro.
La domanda dell'attore è fondata per quanto di ragione.
2. La normativa applicabile e l'elaborazione giurisprudenziale in materia.
Ai sensi dell'art. 2054 comma I c.c. “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
Pag. 4 di 15 circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma detta una presunzione di responsabilità a carico del conducente, il quale può liberarsene solo provando di non aver avuto alcuna possibilità di prevenire l'evento.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, è pressocché costante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la presunzione di responsabilità del conducente può essere vinta da quest'ultimo soltanto provando che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Inoltre, nella materia de qua, la prova liberatoria che al conducente spetta fornire è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente prevedibile (Cass. 28/02/2019, n. 5819).
Più di recente, la S.C. ha precisato che nell'investimento di un pedone, la violazione, da parte del medesimo, delle regole del codice della strada – segnatamente, l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali - non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.
21061 la quale, in parte motiva, cita, tra le altre, la sentenza 18 novembre 2014,
n. 24472 e le ordinanze 28 gennaio 2019, n. 2241, e 13 luglio 2023, n. 20137).
2.1. Anche nell'ambito della giurisprudenza di merito, sono stati affermati i principi appena esposti precisandosi che “in caso di sinistro stradale
(investimento di pedone) la circostanza che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce non è condizione sufficiente per superare la presunzione di colpa esclusiva a carico dell'automobilista, anche indipendentemente dal fatto che il
Pag. 5 di 15 semaforo fosse verde per il flusso del traffico veicolare, qualora venga accertato che la condotta dell'automobilista sia stata senza dubbio imprudente, avendo lo stesso sorpassato il veicolo precedente in prossimità di incrocio senza moderare la velocità, né prestare attenzione adeguata alla strada” (cfr. Tribunale Milano sez. X, 15/05/2023, n.3897).
Ed ancora: “un'eventuale anomala condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista iuris tantum dall'articolo 2054 1° comma cc, non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero si può configurare unicamente quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento, pur osservando ogni cautela”. (cfr. Tribunale Napoli sez. X, 10/01/2022, n.137).
2.2 Occorre però evidenziare anche che la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana: pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude di per sé l'indagine del giudice in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (Cass. 28/08/2020, n.
17985; Cass. 28/06/2019, n. 17410; Cass. 22/01/2015, n. 1135; Cass. 22/05/2007,
n. 11873; Cass. 09/06/2005, n. 12127).
Ed infatti, nella recente ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2433, la S.C. ha stabilito che, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.
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3. Il caso di specie.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra illustrate al caso di specie, è possibile affermare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore nella verificazione del sinistro.
Il materiale istruttorio acquisito agli atti consente infatti di escludere l'esistenza di un concorso di colpa dell'attore, non avendo questi tenuto alcun comportamento anomalo o imprevedibile durante l'attraversamento stradale.
Ed invero, dal video prodotto dall'attore unitamente alla seconda memoria istruttoria, emergono chiaramente le seguenti circostanze:
a) il pedone ha attraversato la strada, con andatura lenta, a pochissimi metri dalle strisce pedonali, sicché era obbligo del conducente del veicolo rallentare la marcia in prossimità delle stesse;
b) al momento dell'impatto, il pedone aveva già superato metà della carreggiata, avendo ampiamente intrapreso l'attraversamento, con la duplice conseguenza che, in primo luogo, detto attraversamento non può definirsi repentino, in secondo luogo, il pedone si trovava nel campo visivo del conducente che aveva quindi il tempo sufficiente per effettuare la manovra di arresto;
c) l'attraversamento non è avvenuto in condizioni di traffico intenso;
d) la strada era essenzialmente rettilinea, circostanza, questa, che consentiva al conducente di verificare, anche sulla lunga distanza, la presenza del pedone intento ad attraversare.
In definitiva, la condotta del pedone non appare connotata affatto da quelle caratteristiche di eccezionalità e atipicità tali da farla divenire causa esclusiva o concausa dell'evento; anzi: dal momento che l'impatto si è verificato al centro della carreggiata, dopo che la vittima aveva ampiamente intrapreso l'attraversamento con andatura lenta, l'investimento va ricondotto all'evidente
Pag. 7 di 15 disattenzione del conducente del veicolo, il quale, con ogni probabilità, non si è avveduto per tempo della presenza del pedone.
3.1 Una volta accertato l'an della domanda risarcitoria, è possibile passare all'esame del quantum debeatur.
La consulenza tecnica espletata d'ufficio (affidata al dott. ) ha Persona_1 consentito di acclarare, in base ai dati obiettivi clinici e all'esame dei documenti in atti, che l'attore è affetto dalle seguenti patologie: “Esiti di grave trauma cranico emorragico con frattura della teca cranica e con residuati esiti gliotici malacici in sede temporo-parietale sinistra e di minor misura in sede parietale omolaterale;
esiti di trauma contusivo al rachide cervicale e dorsale con protrusioni discali multiple;
disturbo dell'adattamento; ipertensione arteriosa sistemica di natura reattivo-emotiva” (cfr. pag.54 CTU in atti).
Il consulente ha chiarito, inoltre, che “Le menomazioni residuate sono compatibili e conseguenza delle lesioni così come riferite riportate in anamnesi;
le stesse appaiono stabilizzate, pur non potendosi escludere un aggravamento successivo. Alla TAC effettuata il 14.10.2017 si rilevava infatti: “… in adiacenza alla mastoide destra … micro-interruzione del profilo osseo su base traumatica;
ulteriore sottile rima di frattura della teca cranica in sede parietale omolaterale…”. Attualmente, come già ampiamente descritto in anamnesi ed esame obiettivo a seguito di visita valutativa del 24.03.2022 effettuata dal sottoscritto, il paziente non percepisce più odori e sapori, accusa cefalea soprattutto la sera (sedato con FANS); manifesta saltuaria balbuzie;
evidenzia un deficit della memoria recente e la moglie riferisce facile irritabilità, insonnia persistente e difficoltà del sonno. All'esame obiettivo (…) si evidenzia cicatrice di cm 3 in sede occipitale destra (…), nonché un evidente deficit stenico dell'arto superiore sinistro, risposte adeguate alle domande e tono dell'umore lievemente deflesso;
nel corso del colloquio si evincono comunque vene di irritabilità ed amnesia a breve termine;
cervicalgia e deficit disfunzionale del rachide cervicale
Pag. 8 di 15 su tutti i piani, in particolare nella cerniera cervicale, sede di protrusioni discali multiple (…). Le menomazioni e limitazioni funzionali di cui sopra realizzano indubbiamente un danno all'integrità psico-fisica del paziente ed hanno inciso in maniera apprezzabile sulle sue attività quotidiane.” (cfr. pag. 55 e ss. CTU in atti).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il CTU ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 20% e il danno biologico temporaneo in:
- inabilità temporanea totale pari a 40 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% pari a 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale (al 50%) pari a 30 giorni;
Le risultanze della CTU, improntata a puntuali e rigorosi criteri medico-legali ed esaurientemente motivata, sono pienamente condivise da questo Tribunale.
3.2 Va dunque accertata la sussistenza del diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento per i danni biologici subiti in conseguenza del sinistro, da liquidarsi mediante l'applicazione delle Tabelle di Milano per il risarcimento del danno biologico.
Applicandosi, pertanto, i suddetti criteri, il danno subito dall'attore va così liquidato:
ITP 40 giorni al 100%: €.4.600,00;
ITP 30 giorni al 75%: €.2.587,50;
ITP 30 giorni al 50%: €.1.725,00;
Per un totale del danno biologico temporaneo pari a: €.8.912,50
IP 20% in soggetto di anni 38 al momento del fatto illecito: €.62.099,00
Per un totale complessivo pari a €.71.011,50.
3.3 Per quanto concerne, invece, le ulteriori voci di danno non patrimoniale richieste dall'attrice mediante la c.d. “personalizzazione”, si rammenta che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
Pag. 9 di 15 dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “barème” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, n. 27482).
Questo significa, dunque, che è il danneggiato a essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze specifiche e utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Esaminando un caso di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la
Corte di Cassazione ha avuto occasione di ribadire che la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti “eccezionali” e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione o intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. In tale fattispecie, la Corte non ha ritenuto conferente il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante ritenendo che il primo, consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non
Pag. 10 di 15 patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018; cfr. anche Cass. Civ. 28/03/2022, n.9878, ove si legge in massima: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica
e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”).
Nella specie, l'attore si è limitato, sin dall'atto introduttivo, a chiedere la personalizzazione del danno biologico liquidabile, ma non ha offerto prove in merito a specifiche situazioni di sofferenza che rendano il danno biologico subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone aventi le medesime condizioni anagrafiche e di salute.
Analogamente è a dirsi per il danno da perdita di capacità lavorativa (generica o specifica), il quale, non essendo un danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an
e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato.
Nel caso in questione, l'attore ha allegato di aver svolto mansioni ridotte a seguito del rientro a lavoro come responsabile di sala presso il CONAD di
Teramo, ma non ha specificato nemmeno quali mansioni svolgesse prima dell'incidente. Inoltre, pur avendo allegato di essersi dimesso dall'azienda, ha poi aggiunto di lavorare attualmente come operaio generico presso altra società.
Pag. 11 di 15 In definitiva, l'attore non ha provato – come invece era suo onere - lo svolgimento di un'attività produttiva di un certo reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso.
Pertanto, null'altro può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno o di danno da riduzione della capacità lavorativa.
3.4 All'attore, inoltre, possono riconoscersi le spese mediche sostenute, pari ad
€.3.000,00, essendo state queste documentate e non specificatamente contestate dalla convenuta.
3.5. Quanto poi alla decurtazione di quanto eventualmente ricevuto dall'attore da parte degli istituti di previdenza e assistenza, la relativa eccezione svolta dalla compagnia assicurativa va respinta, trattandosi di titoli diversi di responsabilità.
4. In conclusione, il danno subito dall'attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa, va determinato in complessivi €.71.011,50.
4.1 Il risarcimento del danno dà luogo a un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che vanno computati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha, infatti, la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo (cfr., sul punto, Cass. Civ. sez. I, 02/03/2022, n. 6867, così massimata: “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'articolo 1224 del Cc, in quanto sono
Pag. 12 di 15 rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”).
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass.,
SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Pag. 13 di 15 Nell'ipotesi di risarcimento dei danni da illecito aquiliano, va poi specificato che la somma liquidata in base alle Tabelle aggiornate deve essere, dapprima, devalutata alla data del fatto illecito, poi rivalutata, anno per anno, con applicazione degli interessi al tasso legale fino alla data dell'ultimo aggiornamento Istat.
Pertanto, nel caso di specie, il totale delle somme riconosciute all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ammonta a complessivi €.71.011,50, per cui: devalutando – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) – la suddetta somma, calcolata sulla base delle Tabelle aggiornate ai valori del 2025, alla data del fatto (14.10.2017), si arriva ad un importo di €.59.077,79; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno dalla data dell'evento (14.10.2017) fino al 30.11.2025 (data ultimo aggiornamento Istat), si arriva all'importo finale di €.79.142,31.
5. In definitiva, alla luce delle motivazioni che precedono, la domanda attorea va accolta per quanto di ragione, con conseguente condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'importo di €.79.142,31 in favore dell'attore, Parte_1
oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo
[...] soddisfo.
Parimenti, i convenuti vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma di €3.000,00, a titolo di danno patrimoniale (spese mediche), oltre interessi dalla domanda al saldo.
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, in solido fra loro e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 alla luce del decisum. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro e nella misura del 50% ciascuno.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto:
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento della somma di
€.79.142,31, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido fra loro, al pagamento della somma di
€.3.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore dell'attore,
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in €.11.977,00 per compensi, oltre oneri di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro e nella misura del 50% ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Teramo, 28 dicembre 2025
Il Giudice
IL DI
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