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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 150/2012
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IZ Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OT AN
appellante e
C.F. ), non costituita Controparte_1
(C.F. ), non costituito Controparte_2 C.F._2
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 27.3.2012, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 179/2011 del Tribunale di Palmi, che aveva accolto parzialmente la sua domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 18.2.2008, chiedendone la riforma sotto il profilo del quantum, ritenuto insufficiente a ristorare il danno subito.
Nessuno si costituiva per la parte appellata, ed alla prima udienza nessuna delle parti compariva, per cui la causa veniva rinviata all'udienza del 13.12.2012. Vista l'assenza dell'appellante anche per detta udienza, verificata la regolare comunicazione dell'ordinanza del 27.9.2012, la causa veniva cancellata dal ruolo ai sensi degli artt. 181
e 309 c.p.c.
Con decreto presidenziale del 31/10/2025 la Corte di Appello fissava la causa all'udienza del 24/11/2025 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter
c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti in merito alla estinzione del processo.
Tanto premesso, e rilevato che:
- all'udienza del 24/11/2025 la parte appellata non depositava note;
- poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa dal ruolo deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
- le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
- la presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002, accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n.
19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 179/2011 così provvede: Parte_1
1. dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. spese di lite irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone IZ Morabito
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 150/2012
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IZ Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OT AN
appellante e
C.F. ), non costituita Controparte_1
(C.F. ), non costituito Controparte_2 C.F._2
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 27.3.2012, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 179/2011 del Tribunale di Palmi, che aveva accolto parzialmente la sua domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 18.2.2008, chiedendone la riforma sotto il profilo del quantum, ritenuto insufficiente a ristorare il danno subito.
Nessuno si costituiva per la parte appellata, ed alla prima udienza nessuna delle parti compariva, per cui la causa veniva rinviata all'udienza del 13.12.2012. Vista l'assenza dell'appellante anche per detta udienza, verificata la regolare comunicazione dell'ordinanza del 27.9.2012, la causa veniva cancellata dal ruolo ai sensi degli artt. 181
e 309 c.p.c.
Con decreto presidenziale del 31/10/2025 la Corte di Appello fissava la causa all'udienza del 24/11/2025 sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter
c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti in merito alla estinzione del processo.
Tanto premesso, e rilevato che:
- all'udienza del 24/11/2025 la parte appellata non depositava note;
- poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa dal ruolo deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
- le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
- la presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002, accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n.
19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 179/2011 così provvede: Parte_1
1. dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. spese di lite irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone IZ Morabito
pag. 2/2