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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n.5888/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG AR
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. MARZANO ETTORE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
-parte resistente- all'udienza del 18/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto alla corresponsione dell'indennizzo aggiuntivo, di cui all'art.2, comma 7, L. n.210/92 (doppia patologia) con decorrenza dal 01°/05/2021 e fino all'effettiva erogazione con conseguente condanna all'adeguamento dell'indennizzo base già in godimento sulla scorta di quanto accertato in giudizio – merita accoglimento per quanto di ragione, sulla base delle argomentazioni che di seguito si espongono.
1 In via pregiudiziale, occorre dare atto della sussistenza, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, della legittimazione passiva del . Controparte_1
A tale riguardo, infatti – come evidenziato dalla più recente giurisprudenza, con indirizzo che non si ha ragione di disattendere – ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n.210, art. 8, comma 1, gli indennizzi previsti dalla medesima legge sono corrisposti dal Ministero della Sanità (oggi ; CP_1 laddove, se è vero che il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, art. 114 ha trasferito alle Regioni tutte le funzioni amministrative in tema di salute umana, "salvo quelle, espressamente mantenute allo
Stato", é altrettanto vero che il successivo art.123, rubricato con l'espressione "contenzioso", pone nel comma 1 tra queste le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue e di vaccinazioni obbligatorie.
Né depone in senso contrario la tesi in forza della quale il trasferimento dallo Stato alle Regioni dei fondi e di alcune attività amministrative in attuazione del D. Lgs. n.112 del 1998 avrebbe comportato il consequenziale passaggio della legittimazione nelle relative controversie giudiziarie, dovendosi distinguere gli enti "chiamati dalla legge a rispondere del debito" dai "soggetti amministrativi della cui opera quegli enti si avvalgono e che, in senso civilistico, assumono la figura di ausiliari del debitore" (cfr. Cass., Sent. n. 11475/02).
Peraltro, rispetto alla presente fattispecie, il D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, all'art. 123, è esplicito nel conservare allo Stato
"le funzioni amministrative in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile in caso di vaccinazioni", senza che la previsione di legge possa essere vanificata da fonti normative di livello inferiore, quali i regolamenti amministrativi o i decreti ministeriali che, al contrario, possono individuarne i soggetti, in senso civilistico ausiliari, che cooperano
2 all'esecuzione della prestazione, ma non innovano circa la titolarità del debito, trattandosi di materia riservata alla fonte legislativa (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 21703/09).
Passando al merito, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art.2, comma 7, L. n.210/92 “Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal con proprio decreto, in misura Controparte_2 non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2”.
Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, tale beneficio trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2 e 38 della Costituzione. Esso è finalizzato ad apprestare una tutela più adeguata ai soggetti maggiormente colpiti da menomazioni permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie o di trasfusione di emoderivati, ragguagliando il trattamento complessivo al danno derivante dalle malattie multiple, come tale maggiore rispetto a quello subito dal soggetto colpito da una singola menomazione irreversibile (v.
Cass. 10876/14).
È stato infatti rilevato che la pluralità di menomazioni, rendendo più penose le condizioni di vita del soggetto, ragionevolmente può giustificare un indennizzo ulteriore quale forma di adeguamento del maggior danno rispetto al soggetto colpito da una singola menomazione irreversibile. Ciò in coerenza con i dettami sanciti dalla Corte costituzionale che, sul tema specifico, ha rimarcato la necessità che l'indennizzo oltre a dovere risultare equo rispetto al danno subito (cfr. Corte cost. n. 118 del 1996), deve tener conto di tutte le componenti del danno stesso (vedi C. cost.
n. 307 del 1990) (v. Cass. 16842/16).
Con la statuizione da ultimo citata, peraltro, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito con cui, sul presupposto di aver riscontrato a carico della parte un danno sia fisico che psichico, era stato riconosciuto l'indennizzo aggiuntivo pur a seguito di un'unica noxa patogena, a fronte di un quadro clinico patologico
3 con interessamento di più distretti anatomo-funzionali (v. punto
8.1 della motivazione).
Al riguardo, la consulenza tecnica d'ufficio – le cui risultanze si appalesano del tutto condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione medica prodotta in giudizio dalle parti nonché motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni – ha individuato «un'affezione patologica aggiuntiva, “ipotiroidismo autoimmune”, da considerarsi ulteriore malattia distinta ed autonoma rispetto alla patologia epatica post-trasfusionale originaria, con esiti extra-epatici invalidanti distinti, ma causalmente collegabili all'originaria epatopatia HCV post-trasfusionale», ravvisando «la sussistenza dei presupposti sanitari previsti dalla Legge n. 210/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, per il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo al 25% per danno extraepatico stabilito dalla stessa Legge (doppia patologia ex art. 2, co. 7 della L.
210/1992)».
In particolare, si condividono le conclusioni rassegnate dal CTU nella sua relazione scritta nella parte in cui lo stesso ha riferito che:
«Nel caso in esame l'ipotesi di guarigione dall'infezione cronica da virus HCV prospettata dal resta solo una Controparte_1 tesi astratta e non rileva nel procedimento in atto, atteso che l'infezione cronica da virus HCV (senza guarigione e con danni) da causa post-trasfusionale fu già dimostrata in occasione del precedente giudizio.
Il peso preponderante della lunga presenza del virus HCV giustifica e supporta un rapporto diretto tra epatite cronica HCV
e la successiva insorgenza dell'ipotiroidismo autoimmune, non quale comune e semplice associazione casuale, bensì quale danno extraepatico distinto, direttamente correlabile al contagio post- trasfusionale da virus HCV.
Il quadro clinico presentato dalla signora Parte_1 corrisponde esattamente a quanto riportato nella copiosa letteratura medico-scientifica da noi riportata in questa CTU, che
4 dimostra l'esistenza di un rapporto diretto tra epatite cronica
HCV e ipotiroidismo autoimmune, a proposito delle tiroiditi associate all'infezione cronica da virus HCV.
Per ammissione della stessa collega CTP del della Salute CP_1
“la diagnosi di ipotiroidismo autoimmune si fonda sulla presenza, alle analisi ematochimiche, di anticorpi antitireoglobulina (Ab-
TGB) ed anti-tireoperossidasi (Ab-TPO) a titolo più elevato della norma”.
Questo è il caso della ricorrente sig.ra che già in Parte_1 data 30.06.2015 presentava rialzo di entrambi i valori;
tale diagnosi veniva poi confortata dalla presenza di infiammazione tiroidea con “ecostruttura ridotta e disomogenea” all'ecografia tiroidea eseguita dallo specialista endocrinologo in data Per_1
30.04.2016 e poi ripetuta il 06.10.2020 ed infine in data
04.09.2025.
La tiroidite autoimmune è la causa principale e più frequente di ipotiroidismo, che tuttavia se diagnosticato precocemente, può essere tenuto sotto controllo con ottimi risultati con una minima terapia ormonale cronica sostitutiva (come nel caso della ricorrente che dal 2015 assume cronicamente dapprima 50 microgrammi/die e successivamente 75 microgrammi al giorno di ormone tiroideo). Così facendo in quasi tutti i pazienti si realizza la scomparsa degli autoanticorpi antitiroide ed il ripristino nella norma dei valori dell'ormone stimolante TSH, oltre alla normalizzazione dei livelli degli ormoni tiroidei.
In definitiva nel caso concreto e specifico l'esistenza dell'ipotiroidismo autoimmune riscontrato nella sig.ra Pt_1
è da considerare non quale possibile aggravamento, ma come
[...] ulteriore affezione aggiuntiva (c.d. doppia patologia), con esiti invalidanti distinti e riconoscibili, conseguiti all'epatopatia cronica post-contagio trasfusionale o ai necessari trattamenti antivirali specifici che la ricorrente ha effettuato per curare l'epatopatia virale. Si ravvisa la sussistenza dei presupposti sanitari previsti dalla Legge n. 210/1992, e successive mod. ed integraz., per il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo per
5 danno extraepatico, in misura non superiore al 25% di quello previsto per danno extraepatico distinto, direttamente correlabile al contagio post-trasfusionale da virus HCV.
Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti sanitari previsti dalla Legge n. 210/1992 per il riconoscimento della patologia psoriasica quale danno extraepatico distinto, direttamente correlabile al contagio post-trasfusionale da HCV, rispetto all'originaria malattia epatica. La certificazione di visita specialistica dermatologica effettuata in data 16.11.2020 a firma della dr.ssa riporta la seguente diagnosi “psoriasi Persona_2 guttata e intertrigine pieghe inguinali”; trattasi di affezioni comuni e non correlabili all'epatite cronica da virus HCV.
CONCLUSIONI
Dopo aver svolta la discussione diagnostica e le considerazioni medico-legali, possiamo rispondere ai quesiti propostici dal
Giudice ed affermare che:
-La Sig.ra è affetta da: “Infezione epatica cronica Parte_1 posttrasfusionale da virus HCV e ipotiroidismo autoimmune”.
-È già stato provato il nesso eziologico della malattia epatica
HCV con le trasfusioni di sangue subite e ciò ha comportato il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/'92, nella misura corrispondente alla 8ª categoria max, di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981. Permane attualmente danno ascrivibile alla 8ª categ. - Tab. A allegata al DPR n 834/1981.
-Secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non” nel caso concreto è stata individuata un'affezione patologica aggiuntiva,
“ipotiroidismo autoimmune”, da considerarsi ulteriore malattia distinta ed autonoma rispetto alla patologia epatica post- trasfusionale originaria, con esiti extra-epatici invalidanti distinti, ma causalmente collegabili all'originaria epatopatia HCV post-trasfusionale.
-Si ravvisa la sussistenza dei presupposti sanitari previsti dalla
Legge n. 210/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, per il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo al 25% per danno
6 extraepatico stabilito dalla stessa Legge (doppia patologia ex art. 2, co. 7 della L. 210/1992).
-Con decorrenza dalla data 01.04.2021» (si veda a pag.16 e 17 della relazione scritta).
Consequenzialmente, si ritiene, quanto al caso di specie, che l'“ipotiroidismo autoimmune” da considerarsi ulteriore malattia distinta ed autonoma rispetto alla patologia epatica post- trasfusionale originaria, con esiti extra-epatici invalidanti distinti, ma causalmente collegabili all'originaria epatopatia HCV post-trasfusionale, dà diritto all'indennizzo aggiuntivo reclamato dall'odierna parte ricorrente. Si tratta infatti di patologia senz'altro invalidante ed oggettivamente distinta da quella epatica.
Essa, inoltre, sul piano squisitamente eziologico è comunque riconducibile agli esiti dell'infezione.
Occorre infine aggiungere che l'accertamento espletato dal C.T.U. non è stato contestato in alcun modo dalle parti sotto il profilo medico-legale, sicché esso può senz'altro essere collocato a fondamento della presente decisione.
Ne deriva che l'entità dell'indennizzo aggiuntivo dev'essere determinato nella misura del 25% di quello riconosciuto in precedenza.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, la domanda attorea può trovare accoglimento per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di un indennizzo aggiuntivo in misura pari al 25% di quello in godimento, con la conseguente condanna del CP_1 alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto a tale titolo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 03/04/2021, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(fino a 26.000,00 euro) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata e
7 distratte come in dispositivo – vanno poste a carico del CP_1 convenuto secondo soccombenza.
Analogamente le spese di CTU – nella misura liquidata in corso di causa – devono essere poste a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere un indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, della l. n. 210 del
1992, in misura pari al 25% di quello in godimento e condanna il alla corresponsione nei suoi confronti di Controparte_1 quanto dovuto a detto titolo a partire dal 01°/05/2021, oltre accessori nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
-condanna il a rifondere le spese Controparte_1 processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico del
. Controparte_1
Trani, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG AR LA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG AR
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. MARZANO ETTORE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
-parte resistente- all'udienza del 18/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto alla corresponsione dell'indennizzo aggiuntivo, di cui all'art.2, comma 7, L. n.210/92 (doppia patologia) con decorrenza dal 01°/05/2021 e fino all'effettiva erogazione con conseguente condanna all'adeguamento dell'indennizzo base già in godimento sulla scorta di quanto accertato in giudizio – merita accoglimento per quanto di ragione, sulla base delle argomentazioni che di seguito si espongono.
1 In via pregiudiziale, occorre dare atto della sussistenza, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, della legittimazione passiva del . Controparte_1
A tale riguardo, infatti – come evidenziato dalla più recente giurisprudenza, con indirizzo che non si ha ragione di disattendere – ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n.210, art. 8, comma 1, gli indennizzi previsti dalla medesima legge sono corrisposti dal Ministero della Sanità (oggi ; CP_1 laddove, se è vero che il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, art. 114 ha trasferito alle Regioni tutte le funzioni amministrative in tema di salute umana, "salvo quelle, espressamente mantenute allo
Stato", é altrettanto vero che il successivo art.123, rubricato con l'espressione "contenzioso", pone nel comma 1 tra queste le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue e di vaccinazioni obbligatorie.
Né depone in senso contrario la tesi in forza della quale il trasferimento dallo Stato alle Regioni dei fondi e di alcune attività amministrative in attuazione del D. Lgs. n.112 del 1998 avrebbe comportato il consequenziale passaggio della legittimazione nelle relative controversie giudiziarie, dovendosi distinguere gli enti "chiamati dalla legge a rispondere del debito" dai "soggetti amministrativi della cui opera quegli enti si avvalgono e che, in senso civilistico, assumono la figura di ausiliari del debitore" (cfr. Cass., Sent. n. 11475/02).
Peraltro, rispetto alla presente fattispecie, il D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, all'art. 123, è esplicito nel conservare allo Stato
"le funzioni amministrative in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile in caso di vaccinazioni", senza che la previsione di legge possa essere vanificata da fonti normative di livello inferiore, quali i regolamenti amministrativi o i decreti ministeriali che, al contrario, possono individuarne i soggetti, in senso civilistico ausiliari, che cooperano
2 all'esecuzione della prestazione, ma non innovano circa la titolarità del debito, trattandosi di materia riservata alla fonte legislativa (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 21703/09).
Passando al merito, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art.2, comma 7, L. n.210/92 “Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal con proprio decreto, in misura Controparte_2 non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2”.
Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, tale beneficio trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2 e 38 della Costituzione. Esso è finalizzato ad apprestare una tutela più adeguata ai soggetti maggiormente colpiti da menomazioni permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie o di trasfusione di emoderivati, ragguagliando il trattamento complessivo al danno derivante dalle malattie multiple, come tale maggiore rispetto a quello subito dal soggetto colpito da una singola menomazione irreversibile (v.
Cass. 10876/14).
È stato infatti rilevato che la pluralità di menomazioni, rendendo più penose le condizioni di vita del soggetto, ragionevolmente può giustificare un indennizzo ulteriore quale forma di adeguamento del maggior danno rispetto al soggetto colpito da una singola menomazione irreversibile. Ciò in coerenza con i dettami sanciti dalla Corte costituzionale che, sul tema specifico, ha rimarcato la necessità che l'indennizzo oltre a dovere risultare equo rispetto al danno subito (cfr. Corte cost. n. 118 del 1996), deve tener conto di tutte le componenti del danno stesso (vedi C. cost.
n. 307 del 1990) (v. Cass. 16842/16).
Con la statuizione da ultimo citata, peraltro, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito con cui, sul presupposto di aver riscontrato a carico della parte un danno sia fisico che psichico, era stato riconosciuto l'indennizzo aggiuntivo pur a seguito di un'unica noxa patogena, a fronte di un quadro clinico patologico
3 con interessamento di più distretti anatomo-funzionali (v. punto
8.1 della motivazione).
Al riguardo, la consulenza tecnica d'ufficio – le cui risultanze si appalesano del tutto condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione medica prodotta in giudizio dalle parti nonché motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni – ha individuato «un'affezione patologica aggiuntiva, “ipotiroidismo autoimmune”, da considerarsi ulteriore malattia distinta ed autonoma rispetto alla patologia epatica post-trasfusionale originaria, con esiti extra-epatici invalidanti distinti, ma causalmente collegabili all'originaria epatopatia HCV post-trasfusionale», ravvisando «la sussistenza dei presupposti sanitari previsti dalla Legge n. 210/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, per il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo al 25% per danno extraepatico stabilito dalla stessa Legge (doppia patologia ex art. 2, co. 7 della L.
210/1992)».
In particolare, si condividono le conclusioni rassegnate dal CTU nella sua relazione scritta nella parte in cui lo stesso ha riferito che:
«Nel caso in esame l'ipotesi di guarigione dall'infezione cronica da virus HCV prospettata dal resta solo una Controparte_1 tesi astratta e non rileva nel procedimento in atto, atteso che l'infezione cronica da virus HCV (senza guarigione e con danni) da causa post-trasfusionale fu già dimostrata in occasione del precedente giudizio.
Il peso preponderante della lunga presenza del virus HCV giustifica e supporta un rapporto diretto tra epatite cronica HCV
e la successiva insorgenza dell'ipotiroidismo autoimmune, non quale comune e semplice associazione casuale, bensì quale danno extraepatico distinto, direttamente correlabile al contagio post- trasfusionale da virus HCV.
Il quadro clinico presentato dalla signora Parte_1 corrisponde esattamente a quanto riportato nella copiosa letteratura medico-scientifica da noi riportata in questa CTU, che
4 dimostra l'esistenza di un rapporto diretto tra epatite cronica
HCV e ipotiroidismo autoimmune, a proposito delle tiroiditi associate all'infezione cronica da virus HCV.
Per ammissione della stessa collega CTP del della Salute CP_1
“la diagnosi di ipotiroidismo autoimmune si fonda sulla presenza, alle analisi ematochimiche, di anticorpi antitireoglobulina (Ab-
TGB) ed anti-tireoperossidasi (Ab-TPO) a titolo più elevato della norma”.
Questo è il caso della ricorrente sig.ra che già in Parte_1 data 30.06.2015 presentava rialzo di entrambi i valori;
tale diagnosi veniva poi confortata dalla presenza di infiammazione tiroidea con “ecostruttura ridotta e disomogenea” all'ecografia tiroidea eseguita dallo specialista endocrinologo in data Per_1
30.04.2016 e poi ripetuta il 06.10.2020 ed infine in data
04.09.2025.
La tiroidite autoimmune è la causa principale e più frequente di ipotiroidismo, che tuttavia se diagnosticato precocemente, può essere tenuto sotto controllo con ottimi risultati con una minima terapia ormonale cronica sostitutiva (come nel caso della ricorrente che dal 2015 assume cronicamente dapprima 50 microgrammi/die e successivamente 75 microgrammi al giorno di ormone tiroideo). Così facendo in quasi tutti i pazienti si realizza la scomparsa degli autoanticorpi antitiroide ed il ripristino nella norma dei valori dell'ormone stimolante TSH, oltre alla normalizzazione dei livelli degli ormoni tiroidei.
In definitiva nel caso concreto e specifico l'esistenza dell'ipotiroidismo autoimmune riscontrato nella sig.ra Pt_1
è da considerare non quale possibile aggravamento, ma come
[...] ulteriore affezione aggiuntiva (c.d. doppia patologia), con esiti invalidanti distinti e riconoscibili, conseguiti all'epatopatia cronica post-contagio trasfusionale o ai necessari trattamenti antivirali specifici che la ricorrente ha effettuato per curare l'epatopatia virale. Si ravvisa la sussistenza dei presupposti sanitari previsti dalla Legge n. 210/1992, e successive mod. ed integraz., per il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo per
5 danno extraepatico, in misura non superiore al 25% di quello previsto per danno extraepatico distinto, direttamente correlabile al contagio post-trasfusionale da virus HCV.
Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti sanitari previsti dalla Legge n. 210/1992 per il riconoscimento della patologia psoriasica quale danno extraepatico distinto, direttamente correlabile al contagio post-trasfusionale da HCV, rispetto all'originaria malattia epatica. La certificazione di visita specialistica dermatologica effettuata in data 16.11.2020 a firma della dr.ssa riporta la seguente diagnosi “psoriasi Persona_2 guttata e intertrigine pieghe inguinali”; trattasi di affezioni comuni e non correlabili all'epatite cronica da virus HCV.
CONCLUSIONI
Dopo aver svolta la discussione diagnostica e le considerazioni medico-legali, possiamo rispondere ai quesiti propostici dal
Giudice ed affermare che:
-La Sig.ra è affetta da: “Infezione epatica cronica Parte_1 posttrasfusionale da virus HCV e ipotiroidismo autoimmune”.
-È già stato provato il nesso eziologico della malattia epatica
HCV con le trasfusioni di sangue subite e ciò ha comportato il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/'92, nella misura corrispondente alla 8ª categoria max, di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981. Permane attualmente danno ascrivibile alla 8ª categ. - Tab. A allegata al DPR n 834/1981.
-Secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non” nel caso concreto è stata individuata un'affezione patologica aggiuntiva,
“ipotiroidismo autoimmune”, da considerarsi ulteriore malattia distinta ed autonoma rispetto alla patologia epatica post- trasfusionale originaria, con esiti extra-epatici invalidanti distinti, ma causalmente collegabili all'originaria epatopatia HCV post-trasfusionale.
-Si ravvisa la sussistenza dei presupposti sanitari previsti dalla
Legge n. 210/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, per il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo al 25% per danno
6 extraepatico stabilito dalla stessa Legge (doppia patologia ex art. 2, co. 7 della L. 210/1992).
-Con decorrenza dalla data 01.04.2021» (si veda a pag.16 e 17 della relazione scritta).
Consequenzialmente, si ritiene, quanto al caso di specie, che l'“ipotiroidismo autoimmune” da considerarsi ulteriore malattia distinta ed autonoma rispetto alla patologia epatica post- trasfusionale originaria, con esiti extra-epatici invalidanti distinti, ma causalmente collegabili all'originaria epatopatia HCV post-trasfusionale, dà diritto all'indennizzo aggiuntivo reclamato dall'odierna parte ricorrente. Si tratta infatti di patologia senz'altro invalidante ed oggettivamente distinta da quella epatica.
Essa, inoltre, sul piano squisitamente eziologico è comunque riconducibile agli esiti dell'infezione.
Occorre infine aggiungere che l'accertamento espletato dal C.T.U. non è stato contestato in alcun modo dalle parti sotto il profilo medico-legale, sicché esso può senz'altro essere collocato a fondamento della presente decisione.
Ne deriva che l'entità dell'indennizzo aggiuntivo dev'essere determinato nella misura del 25% di quello riconosciuto in precedenza.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, la domanda attorea può trovare accoglimento per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di un indennizzo aggiuntivo in misura pari al 25% di quello in godimento, con la conseguente condanna del CP_1 alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto a tale titolo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 03/04/2021, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(fino a 26.000,00 euro) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata e
7 distratte come in dispositivo – vanno poste a carico del CP_1 convenuto secondo soccombenza.
Analogamente le spese di CTU – nella misura liquidata in corso di causa – devono essere poste a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere un indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, della l. n. 210 del
1992, in misura pari al 25% di quello in godimento e condanna il alla corresponsione nei suoi confronti di Controparte_1 quanto dovuto a detto titolo a partire dal 01°/05/2021, oltre accessori nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
-condanna il a rifondere le spese Controparte_1 processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, definitivamente a carico del
. Controparte_1
Trani, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG AR LA
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