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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
PROSECUZIONE VERBALE DEL 17.4.2025
R.G. n. 45461/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, all'esito dell'udienza del 17.4.2025 ha emesso ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 45461 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Mirabella ( pec: C.F._2
, mail: ) Email_1 Email_2
congiuntamente e disgiuntamente all' avv. Salvatore Magrì ( C.F._3
pec: , mail: Email_3
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_4
legale del primo in piazza P. Puricelli n. 33 Roma (00149) come da procura ad litem in calce su foglio unito al presente atto ex art. 83 cpc
-appellante
E Controparte_1
-appellata contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 34188/2019 resa dal Giudice di
Pace di Roma e pubblicata il 13.12.2019, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
In riforma della sentenza impugnata, condannare in solido l'appellata alle spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Roma, l'appellante chiedeva l'annullamento di n. 27 ORDINANZE-INGIUNZIONE di € 190,47 ciascuna, emesse il 14/03/2019 e notificate il 19.04.2019 dal Prefetto della Provincia di Roma, in rigetto di ricorso avverso i relativi n. 27 V.A.V. notificati da e contenenti una Parte_2
presunta violazione ex art. 7 D. Lgs 285/1992, chiedendo il riconoscimento delle spese di lite in favore dei suoi procuratori avv.ti Massimo Mirabella e Salvatore Magrì, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice di Pace adito con la sentenza sopra indicata accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Con atto di appello il sig. impugnava la predetta sentenza solo in punto spese, Pt_1
censurando la mancata condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, a fonte dell'accoglimento totale dell'opposizione e la mancanza di esplicitazione delle ragioni che avevano indotto il giudice di primo grado a compensare le spese di lite.
Pertanto, con un unico motivo, contestava la violazione da parte del giudice di Pace, dell'art. 91 cpc, dell'art. 92 cpc come modificato dalla L. 263/05, dell'art. 132 n. 4 cpc, dell'art. 118 Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile e dell'art. 24 e dell'art. 111 co 6 della Costituzione. Invero deduceva che il giudice di primo grado, pur accogliendo il ricorso presentato dall'odierno appellante, aveva compensato le spese di giudizio senza indicare alcuno dei motivi ex art. 92 cpc, bensì motivando tale decisione sul presupposto
“dell'accoglimento con formula dubitativa”.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, la Controparte_2
restava contumace.
[...]
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022.
Con ordinanza del 19.2.2025, veniva fissata la discussione ex art.281 sexies c.p.c. per l'udienza del 17.4.2025 a trattazione scritta.
Ebbene, Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza qui impugnata, annullava tutte le
27 ordinanze impugnate, sul presupposto che l'opponente, titolare di autonoma licenza
TAXI e dunque autorizzato a transitare sulle corsie preferenziali, “probabilmente” non fosse venuto a conoscenza della richiesta di aggiornamento della carta di circolazione e conseguente revoca della licenza, in quanto la comunicazione di rinnovo e di revoca erano state inviate da alle Cooperative d il giudice non aveva la Parte_2 Pt_3
prova che queste a loro volta avessero inviato dette comunicazioni ai singoli titolari della licenza.
Orbene, è evidente che i criteri decisori strettamente penalistici dell'assoluzione con formula dubitativa, quand'anche possano trovare ingresso in questo procedimento, non possono condurre sicuramente ad una decisione sulle spese di lite avulsa dalle norme del codice di procedura civile.
A parte la contraddittorietà della motivazione, nel senso che se la parte non CP_1
ha fornito la prova di aver effettuato la comunicazione all'autore dell'infrazione delle norme del C.d.S. ovvero al soggetto legittimato a riceverla, il giudice “non ha il dubbio” che l'opponente non l'abbia ricevuta, bensì ha la certezza che la parte che aveva l'onere di tale prova, non ha assolo al suo onere probatorio e quindi ha la prova certa e non il dubbio, dell'assenza di tale comunicazione.
Tanto è vero che il giudice ha accolto integralmente l'opposizione. Ne consegue che avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza in punto spese.
Peraltro, senza indicare le ragioni, non potendo ritenersi “il dubbio” di cui sopra una ragione compresa fra quelle previste dall'art.92 c.p.c., ha compensato le spese tra le parti, violando così la norma suddetta ed in particolare il comma 2 c.p.c. del testo novellato, che prevede che “il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art.92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Da ultimo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22598/18, ha dettato le regole che il giudice deve seguire quando motiva la decisione di compensazione delle spese di lite.
In conclusione, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese, devono essere esplicitamente indicate e devono rientrare tra quelle di cui all'art.92 c.p.c.
Nel caso de quo, il giudice di primo grado non ha fornito alcuna spiegazione nemmeno sulla sussistenza di una “grave ed eccezionale ragione” in base alla quale operare la compensazione, limitandosi al rinvio ad una formula, priva di collocazione nell'ambito di quanto disposto dll'art.92 c.p.c.
Nel caso di specie, sicuramente non vi era soccombenza reciproca, nè l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, motivi che comunque il giudice di primo grado non ha invocato.
Pertanto, il motivo di gravame è fondato e la sentenza impugnata va riformata in punto spese.
Ne consegue, che l'appello proposto dal sig. a accolto e la sentenza riformata Pt_1
nella parte in cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite tra le parti. Pertanto, la va condannata alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_2
dall'appellante, in entrambi i gradi di giudizio.
Le spese del primo grado di giudizio e del presente gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/14 così come aggiornati con DM 147/22, applicando la tariffa media, secondo lo scaglione 0 -
1.100,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella
Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 34188/19, così provvede:
[...]
- accoglie l'appello, e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante nel primo Controparte_2
grado di giudizio, che si liquidano in € 346,00 per competenze di giudizio, euro 91,50 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in € 662,00 per competenze di giudizio, in euro 125,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, tutte da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, così decisa il 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
R.G. n. 45461/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, all'esito dell'udienza del 17.4.2025 ha emesso ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 45461 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Massimo Mirabella ( pec: C.F._2
, mail: ) Email_1 Email_2
congiuntamente e disgiuntamente all' avv. Salvatore Magrì ( C.F._3
pec: , mail: Email_3
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_4
legale del primo in piazza P. Puricelli n. 33 Roma (00149) come da procura ad litem in calce su foglio unito al presente atto ex art. 83 cpc
-appellante
E Controparte_1
-appellata contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 34188/2019 resa dal Giudice di
Pace di Roma e pubblicata il 13.12.2019, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
In riforma della sentenza impugnata, condannare in solido l'appellata alle spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Roma, l'appellante chiedeva l'annullamento di n. 27 ORDINANZE-INGIUNZIONE di € 190,47 ciascuna, emesse il 14/03/2019 e notificate il 19.04.2019 dal Prefetto della Provincia di Roma, in rigetto di ricorso avverso i relativi n. 27 V.A.V. notificati da e contenenti una Parte_2
presunta violazione ex art. 7 D. Lgs 285/1992, chiedendo il riconoscimento delle spese di lite in favore dei suoi procuratori avv.ti Massimo Mirabella e Salvatore Magrì, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice di Pace adito con la sentenza sopra indicata accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Con atto di appello il sig. impugnava la predetta sentenza solo in punto spese, Pt_1
censurando la mancata condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, a fonte dell'accoglimento totale dell'opposizione e la mancanza di esplicitazione delle ragioni che avevano indotto il giudice di primo grado a compensare le spese di lite.
Pertanto, con un unico motivo, contestava la violazione da parte del giudice di Pace, dell'art. 91 cpc, dell'art. 92 cpc come modificato dalla L. 263/05, dell'art. 132 n. 4 cpc, dell'art. 118 Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile e dell'art. 24 e dell'art. 111 co 6 della Costituzione. Invero deduceva che il giudice di primo grado, pur accogliendo il ricorso presentato dall'odierno appellante, aveva compensato le spese di giudizio senza indicare alcuno dei motivi ex art. 92 cpc, bensì motivando tale decisione sul presupposto
“dell'accoglimento con formula dubitativa”.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, la Controparte_2
restava contumace.
[...]
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022.
Con ordinanza del 19.2.2025, veniva fissata la discussione ex art.281 sexies c.p.c. per l'udienza del 17.4.2025 a trattazione scritta.
Ebbene, Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza qui impugnata, annullava tutte le
27 ordinanze impugnate, sul presupposto che l'opponente, titolare di autonoma licenza
TAXI e dunque autorizzato a transitare sulle corsie preferenziali, “probabilmente” non fosse venuto a conoscenza della richiesta di aggiornamento della carta di circolazione e conseguente revoca della licenza, in quanto la comunicazione di rinnovo e di revoca erano state inviate da alle Cooperative d il giudice non aveva la Parte_2 Pt_3
prova che queste a loro volta avessero inviato dette comunicazioni ai singoli titolari della licenza.
Orbene, è evidente che i criteri decisori strettamente penalistici dell'assoluzione con formula dubitativa, quand'anche possano trovare ingresso in questo procedimento, non possono condurre sicuramente ad una decisione sulle spese di lite avulsa dalle norme del codice di procedura civile.
A parte la contraddittorietà della motivazione, nel senso che se la parte non CP_1
ha fornito la prova di aver effettuato la comunicazione all'autore dell'infrazione delle norme del C.d.S. ovvero al soggetto legittimato a riceverla, il giudice “non ha il dubbio” che l'opponente non l'abbia ricevuta, bensì ha la certezza che la parte che aveva l'onere di tale prova, non ha assolo al suo onere probatorio e quindi ha la prova certa e non il dubbio, dell'assenza di tale comunicazione.
Tanto è vero che il giudice ha accolto integralmente l'opposizione. Ne consegue che avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza in punto spese.
Peraltro, senza indicare le ragioni, non potendo ritenersi “il dubbio” di cui sopra una ragione compresa fra quelle previste dall'art.92 c.p.c., ha compensato le spese tra le parti, violando così la norma suddetta ed in particolare il comma 2 c.p.c. del testo novellato, che prevede che “il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art.92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Da ultimo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22598/18, ha dettato le regole che il giudice deve seguire quando motiva la decisione di compensazione delle spese di lite.
In conclusione, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese, devono essere esplicitamente indicate e devono rientrare tra quelle di cui all'art.92 c.p.c.
Nel caso de quo, il giudice di primo grado non ha fornito alcuna spiegazione nemmeno sulla sussistenza di una “grave ed eccezionale ragione” in base alla quale operare la compensazione, limitandosi al rinvio ad una formula, priva di collocazione nell'ambito di quanto disposto dll'art.92 c.p.c.
Nel caso di specie, sicuramente non vi era soccombenza reciproca, nè l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, motivi che comunque il giudice di primo grado non ha invocato.
Pertanto, il motivo di gravame è fondato e la sentenza impugnata va riformata in punto spese.
Ne consegue, che l'appello proposto dal sig. a accolto e la sentenza riformata Pt_1
nella parte in cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite tra le parti. Pertanto, la va condannata alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_2
dall'appellante, in entrambi i gradi di giudizio.
Le spese del primo grado di giudizio e del presente gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/14 così come aggiornati con DM 147/22, applicando la tariffa media, secondo lo scaglione 0 -
1.100,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella
Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 34188/19, così provvede:
[...]
- accoglie l'appello, e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante nel primo Controparte_2
grado di giudizio, che si liquidano in € 346,00 per competenze di giudizio, euro 91,50 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in € 662,00 per competenze di giudizio, in euro 125,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, tutte da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, così decisa il 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco