Articolo 18 della Legge 5 agosto 1949, n. 604
Articolo 17Articolo 19
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25 settembre 1949
Art. 18.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dai regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tale modificazione puo' riguardare anche la scadenza dei Buoni.
E' data facolta', altresi' al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.
Entrata in vigore il 25 settembre 1949