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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1107/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione consensuale
TRA
(C. f. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
IM RI (CZ), alla Via Lacuni n. 61,
E
(C.f. ) nato AT il 25.09.1984, Parte_2 C.F._2 residente IM RI (CZ), alla Via Lacuni n. 61, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio
Rania (C.f. ), presso il cui studio elettivamente domiciliano in AT, alla C.F._3
Via Dei Conti Ruffo n. 20, giusta procura in atti;
- ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
- interventore ex Lege-
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni elencate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 2 luglio 2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premettevano di avere contratto matrimonio in data 3 luglio 2010, nel Comune di AT,
[...] in regime patrimoniale di comunione dei beni, e che dalla loro unione è nato, il 23.04.2006, Per_1 ora maggiorenne, studente e non economicamente indipendente.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e si danno sin da ora reciproco permesso per l'espatrio.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto, rinunciano a qualsiasi reciproco obbligo di mantenimento.
3. Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza, nel più breve tempo Parte_2 possibile, abitando già presso l'abitazione della madre dal 02.03.2024.
4. La casa coniugale in locazione, sita in IM RI (CZ) alla Via Lacuni n. 61, rimane assegnata alla SI.ra , che continuerà ad abitare unitamente al figlio sostenendo i relativi Parte_1 Per_1 canoni di locazione e spese per utenze.
5. L'arredo e i suppellettili della casa coniugale rimarranno nella disponibilità della SI.ra Pt_1
essendone esclusiva proprietaria, mentre i beni ed effetti personali saranno equamente
[...] ripartiti in base alle rispettive appartenenze.
6. Il SI. provvederà a versare a titolo di mantenimento per il figlio Parte_2 Per_1 maggiorenne, studente, ma non economicamente indipendente, la somma di € 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese e con decorrenza dal 02.03.02024 ossia da quando lo stesso si è allontanato dalla casa coniugale, oltre che il rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal
SNN, dentistiche, sportive, scolastiche - universitarie che dovessero necessitare per il figlio, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
7. Il figlio avrà la residenza abituale presso la casa familiare, con facoltà di vedersi Persona_2 con il padre quando e secondo le modalità che gli stessi concorderanno;
8. Il SI. , si impegna altresì a restituire alla SI.ra , la somma Parte_2 Parte_1 di € 4.117,00 ricevuta in prestito, entro il termine massimo di 24 mesi, mentre per quanto concerne le spese straordinarie sostenute ed anticipate dalla , sino alla data odierna, pari ad € 255,00 Pt_1 saranno corrisposte entro il 31 agosto 2024 unitamente alla somma di € 1.050,00 per l'assegno di mantenimento (marzo – aprile – maggio – giugno) per il minore”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 2 maggio 2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in data 03.07.2010, nel Comune Parte_2 di AT (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di AT, Anno 1977, numero 56, parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AT nella camera di conSIlio del 12 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione consensuale
TRA
(C. f. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
IM RI (CZ), alla Via Lacuni n. 61,
E
(C.f. ) nato AT il 25.09.1984, Parte_2 C.F._2 residente IM RI (CZ), alla Via Lacuni n. 61, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio
Rania (C.f. ), presso il cui studio elettivamente domiciliano in AT, alla C.F._3
Via Dei Conti Ruffo n. 20, giusta procura in atti;
- ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
- interventore ex Lege-
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni elencate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 2 luglio 2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premettevano di avere contratto matrimonio in data 3 luglio 2010, nel Comune di AT,
[...] in regime patrimoniale di comunione dei beni, e che dalla loro unione è nato, il 23.04.2006, Per_1 ora maggiorenne, studente e non economicamente indipendente.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e si danno sin da ora reciproco permesso per l'espatrio.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto, rinunciano a qualsiasi reciproco obbligo di mantenimento.
3. Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza, nel più breve tempo Parte_2 possibile, abitando già presso l'abitazione della madre dal 02.03.2024.
4. La casa coniugale in locazione, sita in IM RI (CZ) alla Via Lacuni n. 61, rimane assegnata alla SI.ra , che continuerà ad abitare unitamente al figlio sostenendo i relativi Parte_1 Per_1 canoni di locazione e spese per utenze.
5. L'arredo e i suppellettili della casa coniugale rimarranno nella disponibilità della SI.ra Pt_1
essendone esclusiva proprietaria, mentre i beni ed effetti personali saranno equamente
[...] ripartiti in base alle rispettive appartenenze.
6. Il SI. provvederà a versare a titolo di mantenimento per il figlio Parte_2 Per_1 maggiorenne, studente, ma non economicamente indipendente, la somma di € 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese e con decorrenza dal 02.03.02024 ossia da quando lo stesso si è allontanato dalla casa coniugale, oltre che il rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal
SNN, dentistiche, sportive, scolastiche - universitarie che dovessero necessitare per il figlio, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
7. Il figlio avrà la residenza abituale presso la casa familiare, con facoltà di vedersi Persona_2 con il padre quando e secondo le modalità che gli stessi concorderanno;
8. Il SI. , si impegna altresì a restituire alla SI.ra , la somma Parte_2 Parte_1 di € 4.117,00 ricevuta in prestito, entro il termine massimo di 24 mesi, mentre per quanto concerne le spese straordinarie sostenute ed anticipate dalla , sino alla data odierna, pari ad € 255,00 Pt_1 saranno corrisposte entro il 31 agosto 2024 unitamente alla somma di € 1.050,00 per l'assegno di mantenimento (marzo – aprile – maggio – giugno) per il minore”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 2 maggio 2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in data 03.07.2010, nel Comune Parte_2 di AT (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di AT, Anno 1977, numero 56, parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AT nella camera di conSIlio del 12 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo