Art. 11.
Durante l'aspettativa per motivi di salute e' dovuto il contributo del 16 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio;
Durante il tempo trascorso in disponibilita' i contributi, nella misura complessiva del 16 per cento, sono liquidati sullo stipendio ed altri assegni utili a pensione goduti dall'insegnante all'atto del collocamento in disponibilita'; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'insegnante soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio ed altri assegni utili a pensione, effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.
Durante l'aspettativa per motivi di salute e' dovuto il contributo del 16 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio;
Durante il tempo trascorso in disponibilita' i contributi, nella misura complessiva del 16 per cento, sono liquidati sullo stipendio ed altri assegni utili a pensione goduti dall'insegnante all'atto del collocamento in disponibilita'; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'insegnante soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio ed altri assegni utili a pensione, effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.