TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico ÜN LL,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 965/2024 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASSANELLO PIERLUIGI,
parti convenute:
, codice fiscale: , con l'avv. BOTT CP_1 P.IVA_2
VA e con l'avv. TRÖBINGER SIMONE,
codice fiscale: , con l'avv. Controparte_2 P.IVA_3
AN MA e con l'avv. LAIMER ALEXANDER,
parti chiamate in causa:
(su richiesta di ) CP_1 Parte_2
, codice fiscale: , con l'avv. BERRA ANNA,
[...] P.IVA_4 (su richiesta di , Controparte_2 Controparte_3
codice fiscale , von l'avv. BOSCAROLLI TITO, P.IVA_5
OGGETTO
Surroga nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.
CONCLUSIONI
per la parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare essere tenuta e conseguentemente condannare il Sig.
e la , in via alternativa e/o solidale e/o CP_1 Controparte_4
come meglio, al pagamento in favore della la somma di € Parte_1
325.365,63, per le causali di cui in parte narrativa, o di quella meglio vista e/o ritenuta sulla scorta della documentazione prodotta, oltre rivalutazione e interessi legali a far data dal 12/11/21 alla notifica del presente atto ed oltre interessi ex art. 1284 c.c. successivamente e sino al soddisfo. Vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22.
In via istruttoria … (omissis)”;
per la parte convenuta CP_1
Pag. 2 di 15 “in via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta da parte ricorrente, per mancato esperimento della mediazione disposta dal Giudice
nei confronti di tutte le parti del procedimento;
in via principale nel merito:
- rigettare le richieste tutte formulate nei confronti del per. ind. Theiner
, giacché infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra CP_1
indicati;
in subordine, e nella denegata ipotesi di condanna del per. ind. CP_1
al risarcimento di un presunto danno subito dalla ricorrente ai sensi
[...]
dell'art. 2050 c.c., 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e 2055 c.c.,
- accertare il grado di responsabilità del per. ind. per gli CP_1
asseriti danni oggetto del presente procedimento, accertando preventivamente l'esistenza degli stessi e dichiarare che una o più delle parti in causa, ciascuno per quanto di sua spettanza e in relazione al grado di responsabilità concretamente accertato, sono tenute a tenere indenne e/o a rimborsare al per. ind. ogni somma che esso fosse CP_1
condannato a pagare in accoglimento di quanto richiesto dall' Pt_1
per capitale, spese legali e tecniche;
[...]
Pag. 3 di 15 - accertare l'operatività della polizza GK20B0202B2225A-LB per i motivi di cui in narrativa e condannare Controparte_5
Rappresentante Generale per l'Italia – Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
(cod. fisc. ), in forza del contratto di assicurazione, a tenere P.IVA_4
indenne e manlevare il per. ind. da ogni importo che lo CP_1
stesso fosse eventualmente condannato a pagare a una o più delle parti in causa e condannare la stessa a corrispondere al per. ind. le CP_1
spese di lite sostenute nella presente causa;
in ogni caso:
- con integrale rifusione delle spese di lite, comprese le spese generali, IVA
e CAP, come per legge;
in via istruttoria … (omissis)”;
per la parte convenuta : Controparte_2
“Voglia l'adito Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare e procedurale:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti dei convenuti per mancato esperimento della procedura di mediazione demandata dal Giudice nei confronti di tutte le parti del giudizio entro i termini assegnati;
Pag. 4 di 15 In via principale:
- respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente nei confronti della resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_2
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande formulate nei confronti della resistente condannare, nei Controparte_2
limiti di polizza, , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via
Marocchesa 14, codice fiscale , Part. IVA , a P.IVA_6 P.IVA_5
corrispondere direttamente a parte ricorrente quanto eventualmente a questa dovuto dalla resistente e in subordine condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, codice fiscale , Part. IVA , di rifondere alla resistente P.IVA_6 P.IVA_5
tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere tenuta a Controparte_2
pagare a qualsiasi titolo nel corso del presente giudizio, rispettivamente di garantire e manlevare integralmente la resistente Controparte_2
In ogni caso:
- spese, diritti ed onorari a carico della ricorrente, rispettivamente in subordine - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, comma 3 cpc - a
Pag. 5 di 15 carico della terza chiamata in causa , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 31021 Mogliano
Veneto (TV), Via Marocchesa 14, codice fiscale , Part. IVA P.IVA_6
”; P.IVA_5
In via istruttoria: … (omissis)”;
per la chiamata in causa : Controparte_6
“IN VIA PRELIMINARE
1. Dichiarare la nullità del ricorso ex art. 218 decies c.p.c ex art. 163 co. 3
n.4 c.p.c. per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, respingere le domande di;
Parte_1
2. Dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. in relazione al contratto assicurativo n. GK20B0202B2225A-LB per tutte le motivazioni articolate nel presente atto
IN VIA PRINCIPALE
3. Dichiarare l'inoperatività della polizza n. GK20B0202B2225A-LB,
essendo il predetto contratto scaduto al momento della denuncia del sinistro, ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza;
Pag. 6 di 15 4. Rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'assicurato in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA
5. Nella davvero denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della ricorrente nei confronti del e di sua condanna, CP_1
previo accertamento di una o più cause di esclusione o limitazione,
dichiararsi l'operatività del contratto assicurativo GK20B0202B2225A-LB
ferme le condizioni di tale singola polizza (massimale, franchigia,
retroattività), per i soli vizi connessi all'operato dell'assicurato e,
comunque, a secondo rischio ex art. 10 delle condizioni generali di polizza;
IN OGNI CASO
6. Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”;
per la chiamata in causa : Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti dei convenuti e/o della domanda di manleva proposta dalla nei confronti di per mancato Controparte_2 Controparte_3
esperimento della procedura di mediazione demandata dal Giudice nel termine da questi assegnato;
Pag. 7 di 15 - Nel merito: respingere tutte le domande da chiunque proposte nei confronti della perché infondate in fatto e in diritto per Controparte_2
tutti i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, respingere la domanda di manleva proposta dalla perché parimenti Controparte_2
infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
- In via di estremo subordine:
per il denegato caso in cui il Tribunale Ill.mo dovesse accertare una responsabilità anche solo parziale della , limitarsi la manleva CP_2
da parte dell'assicurazione chiamata in causa Controparte_7
nei limiti della polizza, ivi comprese le scoperture, le franchigie e i massimali.
- In via istruttoria … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. agisce in surroga ex art. 1916 c.c. per il recupero di Parte_1
€ 325.365,63, corrisposti al proprio assicurato, sig. , a CP_8
seguito di un incendio verificatosi il 26 dicembre 2020 presso gli immobili assicurati, siti in Parcines (BZ), Via Kreuzäcker 5 e 7. La compagnia ritiene responsabili i convenuti ing. , in qualità di direttore dei CP_1
Pag. 8 di 15 lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori edili in corso, e la convenuta , nella qualità di impresa affidataria del Controparte_2
cantiere, per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza nonché per negligenza nella gestione del cantiere.
2. I due convenuti si sono costituiti in giudizio respingendo ogni addebito e chiedendo la chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici, la a manleva del convenuto Parte_2
e la a manleva del CP_1 Controparte_3
convenuto . Dopo la costituzione anche delle due Controparte_2
chiamate in causa, il numero complessivo delle parti processuali costituite è
aumentato a sei.
3. Data la complessità della lite, rilevabile dal numero delle parti, dalle loro richieste istruttorie e dalla mancanza di un'ATP esperita sulla causa dell'incendio, il Giudice, alla prima udienza del 14/10/2024, ha disposto, su istanza della , la prosecuzione del processo, Controparte_3
introdotto dalla parte attrice come procedimento semplificato di cognizione, nelle forme del rito ordinario ai sensi dell'art. 281-duodecies,
comma 1, c.p.c. (cfr. verbale del 04/10/2024)1.
Pag. 9 di 15 4. Alla prima udienza successiva alla modifica del rito, svolta il 24/01/2025
in forma di trattazione scritta, il Giudice, “ritenuto utile disporre una mediazione demandata dal giudice, considerata la molteplicità delle parti e la possibilità di ripartire le eventuali varie responsabilità”, ha disposto
“l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell'art.
5-quater del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28” e ha fissato “l'udienza del 09/09/2025 per l'eventuale prosecuzione del processo che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine perentorio fino allo spirare dell'udienza fissata per il deposito delle note” (ordinanza del 20/02/2025).
5. La mediazione demandata dal Giudice, introdotta dalla parte attrice presso l'Organismo di Mediazione Forense di Bolzano, si è conclusa con esito negativo, come si evince dal verbale del primo incontro tenutosi il
23/04/2025 (depositato dalla parte convenuta il Controparte_2
03/09/2025 e dalla parte attrice il 05/09/2025).
6. Nelle note scritte per l'udienza del 09/09/2025 tutte le parti, tranne la parte attrice, si sono lamentate, riferendosi al verbale citato2 e all'invito al primo incontro di mediazione (depositato dalla parte convenuta il 03/09/2025), che la mediazione in questione è Controparte_2
Pag. 10 di 15 stata instaurata soltanto nei confronti delle due parti convenute e non anche nei confronti delle due chiamate in causa e, di conseguenza, tutte e tre le parti eccepiscono l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea;
le chiamate in causa eccepiscono inoltre l'improcedibilità delle domande di manleva.
7. Per decidere sull'eccepita improcedibilità, idonea a definire la causa in rito, il Giudice ha fissato con ordinanza del 01/10/2025 l'udienza per la
“decisione a seguito di trattazione orale”, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., per la data dell'11/12/2025, da svolgersi in forma di trattazione scritta (ai sensi dell'art. 128, comma 1, c.p.c.). Ora segue la sentenza sulla questione rilevata.
8. L'eccezione di improcedibilità, peraltro rilevabile anche d'ufficio, è
fondata. L'art.
5-quater del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28, stabilisce chiaramente che "la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" (comma 2) e che "all'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale" (comma 3).
L'improcedibilità matura definitivamente alla scadenza del termine per l'espletamento della mediazione e non è ammessa alcuna remissione in
Pag. 11 di 15 termini, neppure attraverso una successiva nuova disposizione giudiziale di mediazione.
9. Nel caso di specie, la mediazione demandata dal giudice doveva coinvolgere tutte le parti del giudizio, come emerge dal tenore letterale dell'ordinanza che ha disposto "l'esperimento di un procedimento di mediazione" senza limitazioni soggettive. Invero, l'ordinanza ha motivato la mediazione demandata proprio con il riferimento alla “molteplicità delle parti”, cui consegue “la possibilità di ripartire le eventuali varie responsabilità”.
10. La giurisprudenza di merito è consolidata nel ritenere che la mediazione demandata senza limiti soggettivi3 (che, peraltro, sarebbero controproducenti) debba coinvolgere tutte le parti del processo. È chiara la ratio della necessità di coinvolgere, in particolare, anche le parti chiamate in garanzia: la presenza delle stesse, alla fine ancora più importante delle parti convenute, aumenta notevolmente la probabilità di un esito positivo della mediazione, in quanto sono spesso loro stesse che si accollano le somme risarcitorie condivise tra le parti. È fuori dubbio che una
Pag. 12 di 15 mediazione avrebbe avuto, nel caso in questione, una concreta prospettiva di successo soltanto in presenza delle due chiamate in garanzia.
11. L'ovvio principio di diritto è chiaramente enunciato nella sentenza della
Corte d'Appello di Firenze, Sez. IV, Sent., 09/11/2023, n. 2282, che ha riconosciuto come nella “mediazione delegata … non v'è ragione di distinguere tra attore, convenuto e terzo chiamato, posto che già è stato introdotto un giudizio che ha senso mandare in mediazione solo ove ciò sia suscettibile di chiudere la complessiva controversia. Non solo un accordo parziale non avrebbe una particolare utilità, dal punto di vista dell'economia processuale, ma soprattutto intanto vi possono essere concreti spazi di conciliazione in quanto pure l'assicuratore partecipi,
anche economicamente, all'auspicato accordo conciliativo”.
11. Con riferimento alle spese di lite, si ritiene giustificato disporne la compensazione, in considerazione del fatto che ”l'esperimento di un procedimento di mediazione” (art.
5-quater, comma 1, D.L.vo 4 marzo
2010, n. 28) era rivolto, tramite l'ordinanza del 20/02/2025,
indifferentemente a tutte le parti, sicché ciascuna di esse era tenuta ad agire e/o prestare la dovuta collaborazione allo scopo di instaurare una mediazione soggettivamente completa. Nel caso in questione, tutte le parti,
tranne l'attrice, hanno chiesto l'improcedibilità, ma nessuna di esse ha
Pag. 13 di 15 sollecitato tempestivamente l'integrazione della mediazione con le parti mancanti o ha comunque collaborato per sanare la situazione. Ne consegue che tutte le parti hanno concorso a determinare l'esito negativo della mediazione e la conseguente improcedibilità, circostanza che integra “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92, comma 2, c.p.c., così come emendata dalla Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77), idonee a giustificare la compensazione reciproca delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 965/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità di tutte le domande proposte nel presente giudizio per mancato esperimento della mediazione demandata ai sensi dell'art.
5-quater del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28, nei confronti di tutte le parti del processo;
2. compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 12/12/2025.
Pag. 14 di 15 Il Giudice
ÜN LL
(firma digitale)
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ritiene più consono all'intervenuta modifica del rito parlare di parte attrice e parti convenute, al posto di parte ricorrente e parti resistenti. 2 Nel verbale si prende atto che “non sono presenti le chiamate in causa nel giudizio sub 965/2024 RG, Controparte_
e Lloyds Insurance Company”; si precisa che, quali parti della mediazione in questione, figurano soltanto , e il sig. : la prima come parte che ha Parte_1 Controparte_2 CP_1 avviato la mediazione nei confronti delle altre due. 3 Cfr. Tribunale civile di Messina, sentenza n. 247 del 13 febbraio 2025 con i riferimenti giurisprudenziali citati: “Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, solo l'effettiva partecipazione di tutti i litisconsorti soddisfa la condizione di procedibilità posta dal D. lgs 28/2010 … laddove il Tribunale inviti le parti ad esperire una mediazione avvalendosi del potere discrezionale conferitole dall'art. 5, c. 2,
D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione svolta a quel punto della lite 'non può che riguardare l'intero oggetto del processo' (Cassazione civile sez. I, 27/03/2024, n. 8248)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico ÜN LL,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 965/2024 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASSANELLO PIERLUIGI,
parti convenute:
, codice fiscale: , con l'avv. BOTT CP_1 P.IVA_2
VA e con l'avv. TRÖBINGER SIMONE,
codice fiscale: , con l'avv. Controparte_2 P.IVA_3
AN MA e con l'avv. LAIMER ALEXANDER,
parti chiamate in causa:
(su richiesta di ) CP_1 Parte_2
, codice fiscale: , con l'avv. BERRA ANNA,
[...] P.IVA_4 (su richiesta di , Controparte_2 Controparte_3
codice fiscale , von l'avv. BOSCAROLLI TITO, P.IVA_5
OGGETTO
Surroga nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.
CONCLUSIONI
per la parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare essere tenuta e conseguentemente condannare il Sig.
e la , in via alternativa e/o solidale e/o CP_1 Controparte_4
come meglio, al pagamento in favore della la somma di € Parte_1
325.365,63, per le causali di cui in parte narrativa, o di quella meglio vista e/o ritenuta sulla scorta della documentazione prodotta, oltre rivalutazione e interessi legali a far data dal 12/11/21 alla notifica del presente atto ed oltre interessi ex art. 1284 c.c. successivamente e sino al soddisfo. Vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22.
In via istruttoria … (omissis)”;
per la parte convenuta CP_1
Pag. 2 di 15 “in via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta da parte ricorrente, per mancato esperimento della mediazione disposta dal Giudice
nei confronti di tutte le parti del procedimento;
in via principale nel merito:
- rigettare le richieste tutte formulate nei confronti del per. ind. Theiner
, giacché infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra CP_1
indicati;
in subordine, e nella denegata ipotesi di condanna del per. ind. CP_1
al risarcimento di un presunto danno subito dalla ricorrente ai sensi
[...]
dell'art. 2050 c.c., 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e 2055 c.c.,
- accertare il grado di responsabilità del per. ind. per gli CP_1
asseriti danni oggetto del presente procedimento, accertando preventivamente l'esistenza degli stessi e dichiarare che una o più delle parti in causa, ciascuno per quanto di sua spettanza e in relazione al grado di responsabilità concretamente accertato, sono tenute a tenere indenne e/o a rimborsare al per. ind. ogni somma che esso fosse CP_1
condannato a pagare in accoglimento di quanto richiesto dall' Pt_1
per capitale, spese legali e tecniche;
[...]
Pag. 3 di 15 - accertare l'operatività della polizza GK20B0202B2225A-LB per i motivi di cui in narrativa e condannare Controparte_5
Rappresentante Generale per l'Italia – Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
(cod. fisc. ), in forza del contratto di assicurazione, a tenere P.IVA_4
indenne e manlevare il per. ind. da ogni importo che lo CP_1
stesso fosse eventualmente condannato a pagare a una o più delle parti in causa e condannare la stessa a corrispondere al per. ind. le CP_1
spese di lite sostenute nella presente causa;
in ogni caso:
- con integrale rifusione delle spese di lite, comprese le spese generali, IVA
e CAP, come per legge;
in via istruttoria … (omissis)”;
per la parte convenuta : Controparte_2
“Voglia l'adito Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare e procedurale:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti dei convenuti per mancato esperimento della procedura di mediazione demandata dal Giudice nei confronti di tutte le parti del giudizio entro i termini assegnati;
Pag. 4 di 15 In via principale:
- respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente nei confronti della resistente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_2
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande formulate nei confronti della resistente condannare, nei Controparte_2
limiti di polizza, , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via
Marocchesa 14, codice fiscale , Part. IVA , a P.IVA_6 P.IVA_5
corrispondere direttamente a parte ricorrente quanto eventualmente a questa dovuto dalla resistente e in subordine condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, codice fiscale , Part. IVA , di rifondere alla resistente P.IVA_6 P.IVA_5
tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere tenuta a Controparte_2
pagare a qualsiasi titolo nel corso del presente giudizio, rispettivamente di garantire e manlevare integralmente la resistente Controparte_2
In ogni caso:
- spese, diritti ed onorari a carico della ricorrente, rispettivamente in subordine - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, comma 3 cpc - a
Pag. 5 di 15 carico della terza chiamata in causa , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 31021 Mogliano
Veneto (TV), Via Marocchesa 14, codice fiscale , Part. IVA P.IVA_6
”; P.IVA_5
In via istruttoria: … (omissis)”;
per la chiamata in causa : Controparte_6
“IN VIA PRELIMINARE
1. Dichiarare la nullità del ricorso ex art. 218 decies c.p.c ex art. 163 co. 3
n.4 c.p.c. per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, respingere le domande di;
Parte_1
2. Dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. in relazione al contratto assicurativo n. GK20B0202B2225A-LB per tutte le motivazioni articolate nel presente atto
IN VIA PRINCIPALE
3. Dichiarare l'inoperatività della polizza n. GK20B0202B2225A-LB,
essendo il predetto contratto scaduto al momento della denuncia del sinistro, ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza;
Pag. 6 di 15 4. Rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'assicurato in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA
5. Nella davvero denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della ricorrente nei confronti del e di sua condanna, CP_1
previo accertamento di una o più cause di esclusione o limitazione,
dichiararsi l'operatività del contratto assicurativo GK20B0202B2225A-LB
ferme le condizioni di tale singola polizza (massimale, franchigia,
retroattività), per i soli vizi connessi all'operato dell'assicurato e,
comunque, a secondo rischio ex art. 10 delle condizioni generali di polizza;
IN OGNI CASO
6. Spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”;
per la chiamata in causa : Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea nei confronti dei convenuti e/o della domanda di manleva proposta dalla nei confronti di per mancato Controparte_2 Controparte_3
esperimento della procedura di mediazione demandata dal Giudice nel termine da questi assegnato;
Pag. 7 di 15 - Nel merito: respingere tutte le domande da chiunque proposte nei confronti della perché infondate in fatto e in diritto per Controparte_2
tutti i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, respingere la domanda di manleva proposta dalla perché parimenti Controparte_2
infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
- In via di estremo subordine:
per il denegato caso in cui il Tribunale Ill.mo dovesse accertare una responsabilità anche solo parziale della , limitarsi la manleva CP_2
da parte dell'assicurazione chiamata in causa Controparte_7
nei limiti della polizza, ivi comprese le scoperture, le franchigie e i massimali.
- In via istruttoria … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. agisce in surroga ex art. 1916 c.c. per il recupero di Parte_1
€ 325.365,63, corrisposti al proprio assicurato, sig. , a CP_8
seguito di un incendio verificatosi il 26 dicembre 2020 presso gli immobili assicurati, siti in Parcines (BZ), Via Kreuzäcker 5 e 7. La compagnia ritiene responsabili i convenuti ing. , in qualità di direttore dei CP_1
Pag. 8 di 15 lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori edili in corso, e la convenuta , nella qualità di impresa affidataria del Controparte_2
cantiere, per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza nonché per negligenza nella gestione del cantiere.
2. I due convenuti si sono costituiti in giudizio respingendo ogni addebito e chiedendo la chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici, la a manleva del convenuto Parte_2
e la a manleva del CP_1 Controparte_3
convenuto . Dopo la costituzione anche delle due Controparte_2
chiamate in causa, il numero complessivo delle parti processuali costituite è
aumentato a sei.
3. Data la complessità della lite, rilevabile dal numero delle parti, dalle loro richieste istruttorie e dalla mancanza di un'ATP esperita sulla causa dell'incendio, il Giudice, alla prima udienza del 14/10/2024, ha disposto, su istanza della , la prosecuzione del processo, Controparte_3
introdotto dalla parte attrice come procedimento semplificato di cognizione, nelle forme del rito ordinario ai sensi dell'art. 281-duodecies,
comma 1, c.p.c. (cfr. verbale del 04/10/2024)1.
Pag. 9 di 15 4. Alla prima udienza successiva alla modifica del rito, svolta il 24/01/2025
in forma di trattazione scritta, il Giudice, “ritenuto utile disporre una mediazione demandata dal giudice, considerata la molteplicità delle parti e la possibilità di ripartire le eventuali varie responsabilità”, ha disposto
“l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell'art.
5-quater del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28” e ha fissato “l'udienza del 09/09/2025 per l'eventuale prosecuzione del processo che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine perentorio fino allo spirare dell'udienza fissata per il deposito delle note” (ordinanza del 20/02/2025).
5. La mediazione demandata dal Giudice, introdotta dalla parte attrice presso l'Organismo di Mediazione Forense di Bolzano, si è conclusa con esito negativo, come si evince dal verbale del primo incontro tenutosi il
23/04/2025 (depositato dalla parte convenuta il Controparte_2
03/09/2025 e dalla parte attrice il 05/09/2025).
6. Nelle note scritte per l'udienza del 09/09/2025 tutte le parti, tranne la parte attrice, si sono lamentate, riferendosi al verbale citato2 e all'invito al primo incontro di mediazione (depositato dalla parte convenuta il 03/09/2025), che la mediazione in questione è Controparte_2
Pag. 10 di 15 stata instaurata soltanto nei confronti delle due parti convenute e non anche nei confronti delle due chiamate in causa e, di conseguenza, tutte e tre le parti eccepiscono l'improcedibilità della domanda giudiziale attorea;
le chiamate in causa eccepiscono inoltre l'improcedibilità delle domande di manleva.
7. Per decidere sull'eccepita improcedibilità, idonea a definire la causa in rito, il Giudice ha fissato con ordinanza del 01/10/2025 l'udienza per la
“decisione a seguito di trattazione orale”, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., per la data dell'11/12/2025, da svolgersi in forma di trattazione scritta (ai sensi dell'art. 128, comma 1, c.p.c.). Ora segue la sentenza sulla questione rilevata.
8. L'eccezione di improcedibilità, peraltro rilevabile anche d'ufficio, è
fondata. L'art.
5-quater del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28, stabilisce chiaramente che "la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" (comma 2) e che "all'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale" (comma 3).
L'improcedibilità matura definitivamente alla scadenza del termine per l'espletamento della mediazione e non è ammessa alcuna remissione in
Pag. 11 di 15 termini, neppure attraverso una successiva nuova disposizione giudiziale di mediazione.
9. Nel caso di specie, la mediazione demandata dal giudice doveva coinvolgere tutte le parti del giudizio, come emerge dal tenore letterale dell'ordinanza che ha disposto "l'esperimento di un procedimento di mediazione" senza limitazioni soggettive. Invero, l'ordinanza ha motivato la mediazione demandata proprio con il riferimento alla “molteplicità delle parti”, cui consegue “la possibilità di ripartire le eventuali varie responsabilità”.
10. La giurisprudenza di merito è consolidata nel ritenere che la mediazione demandata senza limiti soggettivi3 (che, peraltro, sarebbero controproducenti) debba coinvolgere tutte le parti del processo. È chiara la ratio della necessità di coinvolgere, in particolare, anche le parti chiamate in garanzia: la presenza delle stesse, alla fine ancora più importante delle parti convenute, aumenta notevolmente la probabilità di un esito positivo della mediazione, in quanto sono spesso loro stesse che si accollano le somme risarcitorie condivise tra le parti. È fuori dubbio che una
Pag. 12 di 15 mediazione avrebbe avuto, nel caso in questione, una concreta prospettiva di successo soltanto in presenza delle due chiamate in garanzia.
11. L'ovvio principio di diritto è chiaramente enunciato nella sentenza della
Corte d'Appello di Firenze, Sez. IV, Sent., 09/11/2023, n. 2282, che ha riconosciuto come nella “mediazione delegata … non v'è ragione di distinguere tra attore, convenuto e terzo chiamato, posto che già è stato introdotto un giudizio che ha senso mandare in mediazione solo ove ciò sia suscettibile di chiudere la complessiva controversia. Non solo un accordo parziale non avrebbe una particolare utilità, dal punto di vista dell'economia processuale, ma soprattutto intanto vi possono essere concreti spazi di conciliazione in quanto pure l'assicuratore partecipi,
anche economicamente, all'auspicato accordo conciliativo”.
11. Con riferimento alle spese di lite, si ritiene giustificato disporne la compensazione, in considerazione del fatto che ”l'esperimento di un procedimento di mediazione” (art.
5-quater, comma 1, D.L.vo 4 marzo
2010, n. 28) era rivolto, tramite l'ordinanza del 20/02/2025,
indifferentemente a tutte le parti, sicché ciascuna di esse era tenuta ad agire e/o prestare la dovuta collaborazione allo scopo di instaurare una mediazione soggettivamente completa. Nel caso in questione, tutte le parti,
tranne l'attrice, hanno chiesto l'improcedibilità, ma nessuna di esse ha
Pag. 13 di 15 sollecitato tempestivamente l'integrazione della mediazione con le parti mancanti o ha comunque collaborato per sanare la situazione. Ne consegue che tutte le parti hanno concorso a determinare l'esito negativo della mediazione e la conseguente improcedibilità, circostanza che integra “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92, comma 2, c.p.c., così come emendata dalla Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77), idonee a giustificare la compensazione reciproca delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 965/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità di tutte le domande proposte nel presente giudizio per mancato esperimento della mediazione demandata ai sensi dell'art.
5-quater del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28, nei confronti di tutte le parti del processo;
2. compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 12/12/2025.
Pag. 14 di 15 Il Giudice
ÜN LL
(firma digitale)
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ritiene più consono all'intervenuta modifica del rito parlare di parte attrice e parti convenute, al posto di parte ricorrente e parti resistenti. 2 Nel verbale si prende atto che “non sono presenti le chiamate in causa nel giudizio sub 965/2024 RG, Controparte_
e Lloyds Insurance Company”; si precisa che, quali parti della mediazione in questione, figurano soltanto , e il sig. : la prima come parte che ha Parte_1 Controparte_2 CP_1 avviato la mediazione nei confronti delle altre due. 3 Cfr. Tribunale civile di Messina, sentenza n. 247 del 13 febbraio 2025 con i riferimenti giurisprudenziali citati: “Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, solo l'effettiva partecipazione di tutti i litisconsorti soddisfa la condizione di procedibilità posta dal D. lgs 28/2010 … laddove il Tribunale inviti le parti ad esperire una mediazione avvalendosi del potere discrezionale conferitole dall'art. 5, c. 2,
D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione svolta a quel punto della lite 'non può che riguardare l'intero oggetto del processo' (Cassazione civile sez. I, 27/03/2024, n. 8248)”.