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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 18 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2476/2024 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. , n.q. di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la potestà sul figlio minore nato a [...] il [...], cod. Persona_1 fisc. , elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. C.F._2
Pierpaolo Caruso, che li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dagli avv. CP_1
Marina Olla e Laura Furcas del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: ripristino indennità di accompagno
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 07/05/2024, nella qualità di genitore del Parte_1
minorenne adiva il Tribunale del lavoro al fine di ottenere la condanna dell al ripristino CP_2 dell'indennità di accompagno in favore del figlio affetto da infermità, illegittimamente sospeso a far data dalla visita di revisione.
A sostegno dell'azione proposta, parte ricorrente rappresentava che era stata riconosciuta la sussistenza del diritto invocato fino alla visita di revisione del 19/10/2022, ove non veniva più riconosciuto l'accompagno, benchè la situazione patologica del minore fosse peggiorata nel tempo;
esponeva la parte di aver pertanto promosso il ricorso per Atp con procedimento recante n. r.g. 2222/23, che però non aveva ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dalla legge per il ripristino della prestazione dell'indennità di accompagno.
Pertanto nell'odierno giudizio la ricorrente ne chiedeva il riesame al fine di ottenere il riconoscimento del diritto dalla visita di revisione, da valutare eventualmente avvalendosi di
Ctu medico-legale. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituendosi, l resistente chiedeva la conferma delle valutazioni già espresse CP_1 nell'istruttoria della fase sommaria e il rigetto del ricorso, deducendo l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, la ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità diagnostico-valutativa e metodologica, non essendo riconosciuto il diritto all'indennità economica in suo favore.
Peraltro la parte rappresentava che il medico della fase sommaria non forniva una valutazione esaustiva, non avendo preso in considerazione gli accertamenti specialistici depositati in atti, che davano prova del ritardo dello sviluppo psicomotorio - con particolare compromissione delle aree linguistiche e comunicative, aggravato da ipertrofia adenoidea che comporta anche un importante deficit uditivo - da cui il minore sarebbe affetto. Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dal consulente , Persona_2
il quale riconosceva l'indennità di frequenza da ottobre 2022, ma non anche l'accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
La Ctu nominata nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_3
prodotta accertando come il minore sia affetto da “Disturbo evolutivo misto in soggetto con cardiopatia congenita già trattata chirurgicamete”.
Osserva la consulente: “Il minore presenta un disturbo evolutivo misto, si intende una difficoltà di interazione sociale ed emotiva determinata da disturbi dell'eloquio, del linguaggio, a cui si associano spesso difficoltà della funzione motoria e delle capacità scolastiche. Nessuno di questi disturbi prevale in maniera tale da costituire la diagnosi principale. Il periziando in questione presenta una lieve difficoltà di tipo fonologico del linguaggio (oggi parzialmente superata in seguito all'intervento chirurgico di adenoidectomia e plastica del frenulo labiale), lieve ritardo psicomotorio che in atto sta correggendo con la terapia abilitativa psicomotoria (in atto 2 volte a settimana).
presenta un atteggiamento rinunciatario e modicamente ansioso nei confronti Per_1 dell'attività sportiva per il timore di stancarsi e non riuscire a completare l'atto motorio, pertanto da qualche mese è seguito dall'equipe medico-abilitativa, in particolare dalla psicologa per migliorare l'autostima.
Considerando le valutazioni chimico-strumentali cardiologiche cui il bambino è stato sottoposto regolarmente, risultate sempre stabili e soddisfacenti, ritengo che il minore
NON HA DIRITTO all'Indennità di Accompagnamento”. Persona_1
4. Decisione e spese.
Ritenendo pertanto la consulente che il minore non abbia diritto a percepire il presidio richiesto, il ricorso è da ritenersi rigettato, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 c.p.c.. Si pongono a carico dell' le spese del consulente, in ragione della suddetta esenzione. CP_2
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso per il riconoscimento dell'indennità di accompagno;
2) nulla sulle spese;
3) pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre CP_2
accessori, in favore della dott.ssa Persona_3
Così deciso in Messina il 19 settembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando