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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GL AD, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1058/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI ACCERTA n. TYN 22000237 ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del la società Alfacaravn proponeva ricorso per l'annullamento dell'atto di accertamento n. TYN –
22000237 pervenuto in data 31.03.2025 tramite lettera raccomandata n° 527659871023 , con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.247,26 di cui € 3.060,00 a titolo di addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2022, € 918,00 a titolo di sanzioni, oltre interessi maturati e maturandi d2022 per un veicolo non facente parte della flotta aziendale, ma un bene-merce, destinato alla rivendita, entrato in azienda in data 22.09.2022 e venduto in data 17.11.2022, per il quale era stata debitamente presentata comunicazione di sospensione e pagata la relativa tassa.
Chiedeva quindi per i motivi esplicitati in ricorso l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che, riconoscendo le ragioni del ricorrente, procedeva all'annullamento dell'atto chiedendo la declaratoria di estinzione.
Alla udienza del 2.12.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questo Giudice che, a seguito dell'annullamento dell'avviso opposto, essendo state ritenute fondate le doglianze della società ricorrente, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Le spese vanno poste a carico della resistente per il principio della soccombenza virtuale e liquidate in
€ 1065,0 oltre accessori e rimborso Cut.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1065,0 oltre accessori e rimborso Cut da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente .
Siracusa, 2.12.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GL AD, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1058/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI ACCERTA n. TYN 22000237 ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del la società Alfacaravn proponeva ricorso per l'annullamento dell'atto di accertamento n. TYN –
22000237 pervenuto in data 31.03.2025 tramite lettera raccomandata n° 527659871023 , con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.247,26 di cui € 3.060,00 a titolo di addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2022, € 918,00 a titolo di sanzioni, oltre interessi maturati e maturandi d2022 per un veicolo non facente parte della flotta aziendale, ma un bene-merce, destinato alla rivendita, entrato in azienda in data 22.09.2022 e venduto in data 17.11.2022, per il quale era stata debitamente presentata comunicazione di sospensione e pagata la relativa tassa.
Chiedeva quindi per i motivi esplicitati in ricorso l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che, riconoscendo le ragioni del ricorrente, procedeva all'annullamento dell'atto chiedendo la declaratoria di estinzione.
Alla udienza del 2.12.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questo Giudice che, a seguito dell'annullamento dell'avviso opposto, essendo state ritenute fondate le doglianze della società ricorrente, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Le spese vanno poste a carico della resistente per il principio della soccombenza virtuale e liquidate in
€ 1065,0 oltre accessori e rimborso Cut.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1065,0 oltre accessori e rimborso Cut da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente .
Siracusa, 2.12.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)