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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4676/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4676/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Carla Massa, presso il cui studio in Castiglione del Lago (PG), Via I
Maggio n. 2, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 14.1.2025, entrambi i ricorrenti hanno concluso congiuntamente chiedendo al Tribunale di Siena di omologare la separazione consensuale alle condizioni di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Chiusi in Via Sacco e Vanzetti n.1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla RA , anche Parte_1 2 / 3
nell'interesse della figlia, che in essa dimora quanto rientra da Siena ove si reca per seguire
l'università. Il contratto di locazione già intestato alla detta ricorrente, per cui non si fa luogo alcun subentro. Il SI , dalla sottoscrizione del presente ricorso, si impegna Parte_2
a trasferire la propria residenza in altra casa di abitazione che reperirà in congruo termine.
3. Entrambi i coniugi lavorano e vivono di redditi propri per cui rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento.
4. La figlia maggiorenne ma, come detto, ancora non economicamente autosufficiente. Per_1
Purtroppo la madre non in grado con il proprio stipendio di supportare i costi d mantenimento della figlia in modo paritario al coniuge e, pertanto, i genitori intendono adempiere agli obblighi di mantenimento come segue: dato che vive prevalentemente con la madre, costei si fa Per_1
carico delle spese ordinarie della figlia in via diretta mentre il padre verserà direttamente alla figlia, tramite accredito in c/c, entro non oltre il giorno dieci di ogni mese, la somma concordata di mantenimento per la stessa pari ad Euro 700,00 (settecento) a copertura delle spese ordinarie
e straordinarie della medesima.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5. Le parti non hanno altri beni immobili o mobili registrati o comunque oggetti di rilevante valore economico per cui farsi seguito ad una divisione. I conti correnti sono già intestati singolarmente alle parti e non vi sono depositi e/ investimenti comuni.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 3.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.11.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 13.10.2002 in Cortona (AR), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Cortona, atto n. 96, parte II, Serie A dell'anno 2002, che avevano stabilito la residenza coniugale in Chiusi (SI), Via Sacco e Vanzetti n. 1, che dal matrimonio era nata la figlia in Castiglione del Lago (PG) il 25.11.2004, maggiorenne non Persona_2
ancora autosufficiente in quanto studentessa, e che la convivenza era divenuta intollerabile;
concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 14.1.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di 3 / 3
rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Parte_1 Pt_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse della figlia attualmente maggiorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e (C.F.: , alle condizioni concordate indicate Parte_2 C.F._2
supra; spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cortona (AR) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4676/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Carla Massa, presso il cui studio in Castiglione del Lago (PG), Via I
Maggio n. 2, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 14.1.2025, entrambi i ricorrenti hanno concluso congiuntamente chiedendo al Tribunale di Siena di omologare la separazione consensuale alle condizioni di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Chiusi in Via Sacco e Vanzetti n.1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla RA , anche Parte_1 2 / 3
nell'interesse della figlia, che in essa dimora quanto rientra da Siena ove si reca per seguire
l'università. Il contratto di locazione già intestato alla detta ricorrente, per cui non si fa luogo alcun subentro. Il SI , dalla sottoscrizione del presente ricorso, si impegna Parte_2
a trasferire la propria residenza in altra casa di abitazione che reperirà in congruo termine.
3. Entrambi i coniugi lavorano e vivono di redditi propri per cui rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento.
4. La figlia maggiorenne ma, come detto, ancora non economicamente autosufficiente. Per_1
Purtroppo la madre non in grado con il proprio stipendio di supportare i costi d mantenimento della figlia in modo paritario al coniuge e, pertanto, i genitori intendono adempiere agli obblighi di mantenimento come segue: dato che vive prevalentemente con la madre, costei si fa Per_1
carico delle spese ordinarie della figlia in via diretta mentre il padre verserà direttamente alla figlia, tramite accredito in c/c, entro non oltre il giorno dieci di ogni mese, la somma concordata di mantenimento per la stessa pari ad Euro 700,00 (settecento) a copertura delle spese ordinarie
e straordinarie della medesima.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5. Le parti non hanno altri beni immobili o mobili registrati o comunque oggetti di rilevante valore economico per cui farsi seguito ad una divisione. I conti correnti sono già intestati singolarmente alle parti e non vi sono depositi e/ investimenti comuni.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 3.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.11.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 13.10.2002 in Cortona (AR), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Cortona, atto n. 96, parte II, Serie A dell'anno 2002, che avevano stabilito la residenza coniugale in Chiusi (SI), Via Sacco e Vanzetti n. 1, che dal matrimonio era nata la figlia in Castiglione del Lago (PG) il 25.11.2004, maggiorenne non Persona_2
ancora autosufficiente in quanto studentessa, e che la convivenza era divenuta intollerabile;
concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 14.1.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di 3 / 3
rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Parte_1 Pt_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse della figlia attualmente maggiorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e (C.F.: , alle condizioni concordate indicate Parte_2 C.F._2
supra; spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cortona (AR) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini