Sentenza 20 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2004, n. 7572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7572 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' - REPUBBLICA ITALIAN,040757270 NON EL OPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 25575/01 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 14454 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 05/12/03 Dott. Filippo CURCURUTO - Rel. Consigliere • ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: ER ID già titolare della DITTA INDIVIDUALE MONTAGGI REDA DI ER ID, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO ORESTE GIORGI 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO APPELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO GIULIANI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ESHAK, in persona del legale MA NA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo2003 6454 studio dell'avvocato MARIO F D'OTTAVI, che lo -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO SCISCA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 46/01 della Corte d'Appello di -depositata il 25/01/01 R.G.N. 560/2000; MILANO, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato APPELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore : Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio NS ER ES conveniva DI SS, titolare della ditta individuale MO ED, dinanzi al giudice del lavoro di Monza, esponendo di aver lavorato per essa dal 2 il nat20/1/10 maggio 1995 venendo regolarizzato solo dall' 1 dicembre successivo, e lamentando che la datrice di lavoro, dopo un grave infortunio da lui subito il 20 gennaio 1996 non gli aveva consentito, il 15 maggio 1997, di riprendere il lavoro e lo aveva licenziato in data 3 febbraio 1998 a causa della sua ridotta capacità lavorativa. Il ricorrente, unitamente ad altre domande, qui non più rilevanti, chiedeva che il licenziamento fosse dichiarato nullo o comunque illegittimo con conseguente condanna del datore alla riassunzione o al risarcimento del danno nella misura prevista dalla legge 108/90. Nella resistenza della convenuta la domanda veniva totalmente rigettata. Il NS interponeva appello lamentando che il giudice di primo grado aveva errato, oltreché nel ritenere la legittimità del licenziamento intimato il 3 febbraio 1998, nel non riconoscergli alcun diritto alla retribuzione per il periodo dal 15 maggio 1997, data di offerta delle prestazioni al datore di lavoro, al licenziamento. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che il NS aveva diritto alle retribuzioni dal 15 maggio 1997 sino alla data di recesso, liquidandole in lire 1.500.000 mensili, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenza al saldo. In motivazione, la Corte, ritenuta la legittimità del licenziamento per la presenza di un giustificato motivo oggettivo, derivante dalla elevatissima (85%) misura della invalidità della quale il NS era portatore, e dalla conseguente impossibilità per il datore di lavoro, azienda di piccole dimensioni operante nel settore del montaggio di standard fieristici, di trovare al NS un'occupazione compatibile con la detta invalidità, ha rilevato che il rapporto era stato però risolto solo con la lettera del 3 febbraio 1998 - mentre la circostanza che il lavoratore si fosse comunque ripresentato per rendere la propria prestazione lavorativa presso la MO ED era confermata dal testeHalim OU. DI RO chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 2094 e 2697 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente, con un primo profilo di censura, addebita alla sentenza impugnata di aver, contraddittoriamente, affermato la legittimità del recesso per l'impossibilità di utilizzare la residua capacità lavorativa del NS e il diritto di quest'ultimo alla retribuzione dalla data del 15 maggio 1997 a quella del recesso, senza considerare che, sussistendo l'invalidità già alla prima delle date anzidette, da quel momento non era configurabile alcun diritto alla retribuzione, dato il carattere sinallagmatico del rapporto di lavoro. Con un secondo profilo di censura Al ricorrente addebita poi alla Corte milanese di essersi limitata ad affermare che l'offerta delle proprie prestazioni al datore di lavoro da parte del Manţi era stata confermata dal teste OU, senza minimamente confutare le articolate argomentazioni del primo giudice che, esaminata la prova testimoniale, aveva rilevato come le contraddizioni contenute nelle deposizioni dei testi, indicevano a ritenere non provata tale offerta Il motivo è infondato in entrambi i profili. E' preliminare l'esame del secondo profilo concernente l'accertamento della intervenuta offerta delle prestazioni lavorative da parte del NS. A tal riguardo va ricordato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. A **360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle 2 prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non _L conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, ( v.per tutte, Sez.Un. 11 quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. giugno 1998, n. 5802 ). La ricorrente censurando l'accertamento compiuto dalla corte di merito, riproduce la dichiarazione dei testi OU e OU, e fa quindi riferimento, citando il passaggio rilevante della sentenza, alla valutazione di inattendibilità formulata dal giudice di primo grado. Una siffatta valutazione, fondata, tra l'altro, per come risulta testualmente, sulla considerazione di alcune divergenze fra le due dichiarazioni in ordine ad elementi circostanziali e non sul fatto da provare, non poteva tuttavia certamente impedire al giudice del gravame di orientarsi in modo diverso dal primo giudice, ritenendo raggiunta la prova, senza perciò incorrere in vizio di motivazione. A tal fine sarebbe stato necessario infatti un palese travisamento o una totale mancanza di considerazione del contenuto delle testimonianze. Attraverso il richiamo di quella del teste OU la Corte territoriale ha invece, implicitamente ma chiaramente, giudicato tale deposizione come coerente con quella dell'altro teste, per la parte rilevante, così disattendendo, come era nei suoi poteri, il diverso apprezzamento del giudice di prime cure.. Circa l'altro profilo del motivo, va tenuto presente che, dovendo conformare la propria condotta alle regole della correttezza ex art. 1175 c.c., il datore di lavoro non può sottrarsi all'obbligo retributivo opponendo al lavoratore che, pur con capacità lavorative _grandemente ridotte, al termine del periodo di assenza per infortunio, faccia offerta della propria prestazione, un comportamento consistente nel mero rifiuto di pagamento 3 delle retribuzioni dovute, senza rendere manifesto il proprio disinteresse ad una prestazione parziale a causa delle ormai ridotte capacità lavorative del dipendente. Anche tale profilo, perciò, è infondato. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alle spese del • dispositive come in giudizio, liquidate ha corde:
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in € 204 riguardo al presente quindinio diligend. 10,00 oltre ad € 4500 per onorari₁_ Roma 5 dicembre 2003 Il cons. est. Il Presidente Filippo Curcuryto Vincenzo Mileo معضل محمد ме бо Q. CANCELLIERE Hlave Depositato In Cancelleria M A M oggi, 20 APR. 2004 E R P WANGELLIEREYou selle U S T R O C 4