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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/04/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giacomo Lucente Presidente
Dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice
Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII società “ ”, con sede legale Parte_1 in 55012 Capannori (LU), Via Pesciatina n. 91/A, interno 5 (codice fiscale e partita IVA n. ) diretto P.IVA_1
a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio.
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti dei ricorrenti non risultano contestati;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività “consulenza per il risparmio energetico” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5,
CCII
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dalla documentazione depositata dalla stessa società ricorrente.
pagina 1 di 2 Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il Dott. CP_1 Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di con sede legale in 55012 Capannori (LU), Via Parte_1
Pesciatina n. 91/A, interno 5 (codice fiscale e partita IVA n. ); P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII,
NOMINA
Curatore il Dott. dell'ODCEC di Lucca;
Controparte_2 ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;
stabilisce il giorno 21 ottobre 2025 ore 09:00 per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.
Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII.
Così deciso in Lucca il 28/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Giorgia Maria Ricotti Giacomo Lucente
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giacomo Lucente Presidente
Dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice
Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII società “ ”, con sede legale Parte_1 in 55012 Capannori (LU), Via Pesciatina n. 91/A, interno 5 (codice fiscale e partita IVA n. ) diretto P.IVA_1
a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio.
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti dei ricorrenti non risultano contestati;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività “consulenza per il risparmio energetico” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5,
CCII
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dalla documentazione depositata dalla stessa società ricorrente.
pagina 1 di 2 Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il Dott. CP_1 Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di con sede legale in 55012 Capannori (LU), Via Parte_1
Pesciatina n. 91/A, interno 5 (codice fiscale e partita IVA n. ); P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII,
NOMINA
Curatore il Dott. dell'ODCEC di Lucca;
Controparte_2 ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;
stabilisce il giorno 21 ottobre 2025 ore 09:00 per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.
Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII.
Così deciso in Lucca il 28/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Giorgia Maria Ricotti Giacomo Lucente
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