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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/11/2024, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 21/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2646 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ester Leggio, con la quale è elettivamente domiciliata in Brancaleone
(RC) Via Tripoli n. 19
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/09/2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, con comunicazione del 08/03/2021, l' l'ha informata del CP_1
rigetto della richiesta di indennità di malattia per il periodo dal 11/01/2017 al
15/03/2017 e, con una seconda comunicazione, l' l'ha informata del CP_2
rigetto della richiesta di indennità n. 6791-1234059 relativa alla medesima annualità, motivando il diniego in ragione della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici per l'agricoltura;
- che, nell'anno 2016, ha lavorato alle dipendenze della ditta “OASI
S.r.l.s.”, del sig. , dal 16/06/2016 al 31/12/2016, per n. 102 Parte_2
giornate lavorative.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, -accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno 2016 come bracciante agricolo nei periodi indicati in premessa;
-Annullare la comunicazione impugnata;
-Indi condannare l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici CP_1
per l'agricoltura e al pagamento dell'indennità di malattia per i periodi indicati in premessa;
Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene ritualmente CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Istruita la causa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** 3
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte ricorrente reclama il pagamento dell'indennità di malattia per due periodi dell'anno 2017, non liquidata dall' in ragione della mancata CP_1
iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
A tal fine, parte ricorrente ha genericamente dedotto di aver lavorato, nell'anno 2016, alle dipendenze della ditta Oasi srl di , senza, Parte_2
tuttavia, specificare, l'attività svolta o gli orari di lavoro, lamentando genericamente che “appare improbabile” che la ricorrente non sia iscritta negli elenchi anagrafici.
Ed invero, il datore di lavoro , escusso come teste nel Parte_2
corso del giudizio, ha confermato che la sua azienda è stata destinataria di un accertamento ispettivo da parte dell' culminato con la cancellazione di CP_1
alcuni dei rapporti di lavoro denunciati.
Nel ricorso introduttivo non è contenuta alcuna descrizione dell'attività svolta né alcuna doglianza, limitandosi parte ricorrente a dedurre genericamente di aver lavorato in agricoltura e di voler dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato.
Orbene, giova ricordare che in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda. 4
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è, in ultima analisi, l'iscrizione/ cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate (o il disconoscimento) ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946, è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51, con relativa iscrizione negli elenchi anagrafici.
Quanto alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro, il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
La prova che il lavoratore è tenuto a dare in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che incombe sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte della contestazione della genuinità dello stesso, nonché l'onere di provare 5
i presupposti legittimanti la percezione delle prestazioni eventualmente collegate allo svolgimento dell'attività agricola (Cass- S-U. 18046/2010).
Nel caso di specie, la lavoratrice, sulla quale incombeva l'onere della prova relativamente al rapporto di lavoro agricolo, non ha assolto a tale onere.
Osserva il giudicante che la documentazione prodotta (comunicazione unilav buste paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000) che, nella specie, non ha trovato riscontro nell'istruttoria processuale.
Infatti, nel corso dell'istruttoria processuale non è stata dimostrata, dalla parte ricorrente titolare dell'onere della prova, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2016, alle dipendenze della ditta Oasi srl di . Parte_2
Invero, parte ricorrente non ha neanche allegato l'attività lavorativa svolta, omettendo di indicare gli elementi della subordinazione, quali l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, lo svolgimento di un'attività
(neanche descritta nel ricorso) dietro il corrispettivo di una retribuzione, la sottoposizione al potere datoriale, avendo genericamente dedotto di aver lavorato come bracciante agricola, senza neanche descrivere il tipo di attività svolto.
Inoltre, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, datore di lavoro della ricorrente, non sono state in grado di inficiare quanto accertato in sede ispettiva.
Alla luce di quanto di quanto genericamente dedotto dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo in ordine al rapporto di lavoro, appaiono insufficienti – oltre che generiche - le dichiarazioni rese dal datore di lavoro che ha riferito:
“Non sono parente della ricorrente ma la conosco in quanto era Parte_1 6
una mia dipendente;
infatti io sono titolare di un'azienda agricola che, all'epoca in cui la ricorrente ha lavorato per me si trovava ad Ardore;
la ricorrente ha lavorato per me nel 2016, da giugno a dicembre per 102 giornate;
la ricorrente non era nel 2016 la mia unica dipendente ma ne avevo altri anche se non ricordo quanti di preciso, erano circa 6 / 7 persone;
la mia azienda si occupava di coltivazione di ortaggi sotto serra e trasformazione degli ortaggi realizzando prodotti da vendere;
l'attività è iniziata nel 2001 e dopo qualche anno, nel 2017 2018, l'attività è cessata;
sui terreni dell'azienda vi era anche un laboratorio per la trasformazione dei prodotti;
La ricorrente lavorava in serra e a seconda del periodo raccoglieva gli ortaggi o puliva le piante di ortaggi o le piantava;
la ricorrente ha sempre lavorato in serra mai nel laboratorio;
la ricorrente lavorava dalle 7:30 alle 16:00 con una pausa alle ore
12:00; non lavorava tutti i giorni della settimana a volte lavorava per tre giorni
a volte quattro a seconda dei bisogni;
non veniva a lavorare in giorni fissi ma la chiamavo a seconda del bisogno per tutto il periodo in cui ha lavorato per me;
Ero io che dicevo cosa fare alla ricorrente;
io corrispondevo la retribuzione alla ricoprente mensilmente in base alla somma che risultava dalla busta paga;
la retribuzione era di € 50,00 a giornata;
la pagavo in contanti alla fine del mese”.
Ed invero, non è possibile trovare un raffronto in atti tra quanto riferito, in ordine all'attività svolta, all'orario di lavoro e alla retribuzione, (ossia in ordine agli elementi della subordinazione); infatti la ricorrente, non ha né riferito né allegato l'attività lavorativa svolta, non avendo descritto, nel ricorso introduttivo, le mansioni svolte, l'orario di lavoro, né gli altri elementi della subordinazione, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro.
Inoltre, a ben guardare, non solo dalle dichiarazioni rese dal teste non emergono gli elementi che devono connotare il vincolo della subordinazione ma, al contrario, emergono elementi di segno contrario. 7
Infatti, il datore di lavoro, nel corso dell'istruttoria processuale, ha dichiarato che la ricorrente: “non lavorava tutti i giorni della settimana a volte lavorava per tre giorni a volte quattro a seconda dei bisogni;
non veniva a lavorare in giorni fissi ma la chiamavo a seconda del bisogno per tutto il periodo in cui ha lavorato per me” circostanza che, al massimo, lascia intendere che tra la ricorrente e il sig. vi fosse una collaborazione Parte_2
occasionale, improntata al bisogno ma che esclude la sussistenza di un vincolo di subordinazione.
Ma soprattutto trattandosi dell'unico teste escusso e non potendosi operare un confronto con altre fonti di prova, non fornite dalla ricorrente, non può non evidenziarsi che il datore di lavoro della ricorrente ha dichiarato che: “Ho subito un'ispezione da parte dell' presso la mia azienda, non ricordo l'anno CP_1
preciso, ma era più o meno il 2017 – 2018; all'esito dell'accertamento sono state cancellate le giornate lavorative denunciate nei cinque anni antecedenti al momento dell'ispezione; non sono state cancellate tutte le giornate ma solo una parte;
ho fatto causa all' avverso tale verbale che è ancora in corso;
la CP_1
ricorrente non è stata chiamata come testimone nella mia causa” .
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso il teste ha un giudizio in corso, nei confronti dell' avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo CP_1 8
verbale ispettivo che ha disposto la cancellazione della ricorrente) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, dunque, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la circostanza che il teste sia il datore di lavoro della ricorrente e che abbia intrapreso in giudizio per l'impugnazione del medesimo verbale ispettivo che ha disposto la cancellazione del rapporto di lavoro della ricorrente incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che il testimone, datore di lavoro e titolare dell'azienda destinataria del verbale ispettivo, abbia una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, avendo subito la cancellazione dei CP_1
rapporti di lavoro denunciati dalla propria azienda, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo il teste un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, soprattutto considerando che i rapporti di lavoro denunciati sono stati valutati dagli ispettori come fittizi. 9
Orbene, nel caso di specie, nell'ambito di un quadro probatorio insufficiente e incerto, in cui la contraddittorietà e la vaghezza delle dichiarazioni rese dal teste rendono lo stesso scarsamente attendibile, concorre con tali elementi anche la circostanza che l'unico teste ascoltato sia il datore di lavoro.
Del resto, la valutazione circa l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 /2019; sentenza n. 7623/2016).
Pertanto parte ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha ottemperato a tale onere, non avendo allegato nel ricorso introduttivo gli elementi della subordinazione (avendo genericamente riferito di aver svolto attività lavorativa in agricoltura nell'anno 2016 per l'azienda Oasi di Romeo
Giuliano) e non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per i periodi dedotti in ricorso, elemento fondante ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Ed infatti, l'unico teste escusso non può considerarsi attendibile, essendo titolare di un interesse strettamente connesso all'interesse che anima l'odierna ricorrente del quale non può non tenersi conto, soprattutto in difetto di allegazioni da parte della ricorrente medesima e in assenza di altre fonti di prova, non essendo, a tal fine, sufficiente il solo contratto di lavoro, stipulato la signora Parte_1 10
Pertanto, in difetto di una prova rigorosa dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato per gli anni oggetti di giudizio, il ricorso va rigettato.
Infatti, l'indennità di malattia spetta al lavoratore che possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente all'evento morbigeno, o nello stesso anno dell'evento, a patto che le giornate risultino svolte prima dell'inizio dell'evento morboso.
Tuttavia, parte ricorrente, non risultando iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza in seguito alla cancellazione del rapporto di lavoro invocato a sostegno dell'indennità richiesta e non avendo provato la sussistenza dello stesso ai fini dell'iscrizione negli elenchi agricoli, non possedeva i requisiti legittimanti il conseguimento dell'indnenità di malattia richiesta nell'anno 2017.
Nulla si dispone sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. 2646/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione dell' CP_1
Locri, 21/11/2024
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 21/11/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2646 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ester Leggio, con la quale è elettivamente domiciliata in Brancaleone
(RC) Via Tripoli n. 19
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/09/2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, con comunicazione del 08/03/2021, l' l'ha informata del CP_1
rigetto della richiesta di indennità di malattia per il periodo dal 11/01/2017 al
15/03/2017 e, con una seconda comunicazione, l' l'ha informata del CP_2
rigetto della richiesta di indennità n. 6791-1234059 relativa alla medesima annualità, motivando il diniego in ragione della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici per l'agricoltura;
- che, nell'anno 2016, ha lavorato alle dipendenze della ditta “OASI
S.r.l.s.”, del sig. , dal 16/06/2016 al 31/12/2016, per n. 102 Parte_2
giornate lavorative.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, -accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno 2016 come bracciante agricolo nei periodi indicati in premessa;
-Annullare la comunicazione impugnata;
-Indi condannare l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici CP_1
per l'agricoltura e al pagamento dell'indennità di malattia per i periodi indicati in premessa;
Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene ritualmente CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Istruita la causa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** 3
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte ricorrente reclama il pagamento dell'indennità di malattia per due periodi dell'anno 2017, non liquidata dall' in ragione della mancata CP_1
iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
A tal fine, parte ricorrente ha genericamente dedotto di aver lavorato, nell'anno 2016, alle dipendenze della ditta Oasi srl di , senza, Parte_2
tuttavia, specificare, l'attività svolta o gli orari di lavoro, lamentando genericamente che “appare improbabile” che la ricorrente non sia iscritta negli elenchi anagrafici.
Ed invero, il datore di lavoro , escusso come teste nel Parte_2
corso del giudizio, ha confermato che la sua azienda è stata destinataria di un accertamento ispettivo da parte dell' culminato con la cancellazione di CP_1
alcuni dei rapporti di lavoro denunciati.
Nel ricorso introduttivo non è contenuta alcuna descrizione dell'attività svolta né alcuna doglianza, limitandosi parte ricorrente a dedurre genericamente di aver lavorato in agricoltura e di voler dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato.
Orbene, giova ricordare che in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda. 4
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è, in ultima analisi, l'iscrizione/ cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate (o il disconoscimento) ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946, è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51, con relativa iscrizione negli elenchi anagrafici.
Quanto alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro, il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
La prova che il lavoratore è tenuto a dare in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che incombe sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte della contestazione della genuinità dello stesso, nonché l'onere di provare 5
i presupposti legittimanti la percezione delle prestazioni eventualmente collegate allo svolgimento dell'attività agricola (Cass- S-U. 18046/2010).
Nel caso di specie, la lavoratrice, sulla quale incombeva l'onere della prova relativamente al rapporto di lavoro agricolo, non ha assolto a tale onere.
Osserva il giudicante che la documentazione prodotta (comunicazione unilav buste paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000) che, nella specie, non ha trovato riscontro nell'istruttoria processuale.
Infatti, nel corso dell'istruttoria processuale non è stata dimostrata, dalla parte ricorrente titolare dell'onere della prova, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2016, alle dipendenze della ditta Oasi srl di . Parte_2
Invero, parte ricorrente non ha neanche allegato l'attività lavorativa svolta, omettendo di indicare gli elementi della subordinazione, quali l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, lo svolgimento di un'attività
(neanche descritta nel ricorso) dietro il corrispettivo di una retribuzione, la sottoposizione al potere datoriale, avendo genericamente dedotto di aver lavorato come bracciante agricola, senza neanche descrivere il tipo di attività svolto.
Inoltre, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, datore di lavoro della ricorrente, non sono state in grado di inficiare quanto accertato in sede ispettiva.
Alla luce di quanto di quanto genericamente dedotto dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo in ordine al rapporto di lavoro, appaiono insufficienti – oltre che generiche - le dichiarazioni rese dal datore di lavoro che ha riferito:
“Non sono parente della ricorrente ma la conosco in quanto era Parte_1 6
una mia dipendente;
infatti io sono titolare di un'azienda agricola che, all'epoca in cui la ricorrente ha lavorato per me si trovava ad Ardore;
la ricorrente ha lavorato per me nel 2016, da giugno a dicembre per 102 giornate;
la ricorrente non era nel 2016 la mia unica dipendente ma ne avevo altri anche se non ricordo quanti di preciso, erano circa 6 / 7 persone;
la mia azienda si occupava di coltivazione di ortaggi sotto serra e trasformazione degli ortaggi realizzando prodotti da vendere;
l'attività è iniziata nel 2001 e dopo qualche anno, nel 2017 2018, l'attività è cessata;
sui terreni dell'azienda vi era anche un laboratorio per la trasformazione dei prodotti;
La ricorrente lavorava in serra e a seconda del periodo raccoglieva gli ortaggi o puliva le piante di ortaggi o le piantava;
la ricorrente ha sempre lavorato in serra mai nel laboratorio;
la ricorrente lavorava dalle 7:30 alle 16:00 con una pausa alle ore
12:00; non lavorava tutti i giorni della settimana a volte lavorava per tre giorni
a volte quattro a seconda dei bisogni;
non veniva a lavorare in giorni fissi ma la chiamavo a seconda del bisogno per tutto il periodo in cui ha lavorato per me;
Ero io che dicevo cosa fare alla ricorrente;
io corrispondevo la retribuzione alla ricoprente mensilmente in base alla somma che risultava dalla busta paga;
la retribuzione era di € 50,00 a giornata;
la pagavo in contanti alla fine del mese”.
Ed invero, non è possibile trovare un raffronto in atti tra quanto riferito, in ordine all'attività svolta, all'orario di lavoro e alla retribuzione, (ossia in ordine agli elementi della subordinazione); infatti la ricorrente, non ha né riferito né allegato l'attività lavorativa svolta, non avendo descritto, nel ricorso introduttivo, le mansioni svolte, l'orario di lavoro, né gli altri elementi della subordinazione, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro.
Inoltre, a ben guardare, non solo dalle dichiarazioni rese dal teste non emergono gli elementi che devono connotare il vincolo della subordinazione ma, al contrario, emergono elementi di segno contrario. 7
Infatti, il datore di lavoro, nel corso dell'istruttoria processuale, ha dichiarato che la ricorrente: “non lavorava tutti i giorni della settimana a volte lavorava per tre giorni a volte quattro a seconda dei bisogni;
non veniva a lavorare in giorni fissi ma la chiamavo a seconda del bisogno per tutto il periodo in cui ha lavorato per me” circostanza che, al massimo, lascia intendere che tra la ricorrente e il sig. vi fosse una collaborazione Parte_2
occasionale, improntata al bisogno ma che esclude la sussistenza di un vincolo di subordinazione.
Ma soprattutto trattandosi dell'unico teste escusso e non potendosi operare un confronto con altre fonti di prova, non fornite dalla ricorrente, non può non evidenziarsi che il datore di lavoro della ricorrente ha dichiarato che: “Ho subito un'ispezione da parte dell' presso la mia azienda, non ricordo l'anno CP_1
preciso, ma era più o meno il 2017 – 2018; all'esito dell'accertamento sono state cancellate le giornate lavorative denunciate nei cinque anni antecedenti al momento dell'ispezione; non sono state cancellate tutte le giornate ma solo una parte;
ho fatto causa all' avverso tale verbale che è ancora in corso;
la CP_1
ricorrente non è stata chiamata come testimone nella mia causa” .
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso il teste ha un giudizio in corso, nei confronti dell' avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo CP_1 8
verbale ispettivo che ha disposto la cancellazione della ricorrente) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, dunque, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la circostanza che il teste sia il datore di lavoro della ricorrente e che abbia intrapreso in giudizio per l'impugnazione del medesimo verbale ispettivo che ha disposto la cancellazione del rapporto di lavoro della ricorrente incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che il testimone, datore di lavoro e titolare dell'azienda destinataria del verbale ispettivo, abbia una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, avendo subito la cancellazione dei CP_1
rapporti di lavoro denunciati dalla propria azienda, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo il teste un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, soprattutto considerando che i rapporti di lavoro denunciati sono stati valutati dagli ispettori come fittizi. 9
Orbene, nel caso di specie, nell'ambito di un quadro probatorio insufficiente e incerto, in cui la contraddittorietà e la vaghezza delle dichiarazioni rese dal teste rendono lo stesso scarsamente attendibile, concorre con tali elementi anche la circostanza che l'unico teste ascoltato sia il datore di lavoro.
Del resto, la valutazione circa l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 /2019; sentenza n. 7623/2016).
Pertanto parte ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha ottemperato a tale onere, non avendo allegato nel ricorso introduttivo gli elementi della subordinazione (avendo genericamente riferito di aver svolto attività lavorativa in agricoltura nell'anno 2016 per l'azienda Oasi di Romeo
Giuliano) e non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per i periodi dedotti in ricorso, elemento fondante ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Ed infatti, l'unico teste escusso non può considerarsi attendibile, essendo titolare di un interesse strettamente connesso all'interesse che anima l'odierna ricorrente del quale non può non tenersi conto, soprattutto in difetto di allegazioni da parte della ricorrente medesima e in assenza di altre fonti di prova, non essendo, a tal fine, sufficiente il solo contratto di lavoro, stipulato la signora Parte_1 10
Pertanto, in difetto di una prova rigorosa dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato per gli anni oggetti di giudizio, il ricorso va rigettato.
Infatti, l'indennità di malattia spetta al lavoratore che possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente all'evento morbigeno, o nello stesso anno dell'evento, a patto che le giornate risultino svolte prima dell'inizio dell'evento morboso.
Tuttavia, parte ricorrente, non risultando iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza in seguito alla cancellazione del rapporto di lavoro invocato a sostegno dell'indennità richiesta e non avendo provato la sussistenza dello stesso ai fini dell'iscrizione negli elenchi agricoli, non possedeva i requisiti legittimanti il conseguimento dell'indnenità di malattia richiesta nell'anno 2017.
Nulla si dispone sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. 2646/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione dell' CP_1
Locri, 21/11/2024
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci