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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 58/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 7 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. IO SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa LA D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 12/01/2021 al n. 58 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza 1131/2020 pubblicata in data 04/12/2020 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 DUCOLI CLAUDIA, come da procura in atti
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIROLA CLAUDIO., Controparte_1 i;
- appellato -
avente ad oggetto: divisione ereditaria.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Lucca n. 1131/2020: In via principale dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in sito in via Gioberti n. 31 in EG, iscritto al NCEU di EG al foglio 11, part. 100, cat. A/3, classe 7, consistenza 10 vani, superficie catastale 176 mq, totale escluse aree scoperte 157 mq, rendita catastale 1730,13, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte di immobile corrispondente alla propria quota, ossia 1/6 a
e 5/6 a , secondo il progetto Parte_1 Controparte_1 divisionale predisposto dal consulente di parte Geom. e allegato Persona_1 dalla presente difesa quale doc. 3 alla memoria ex a c.p.c. del giudizio di primo grado, con costi di realizzazione ripartiti in base al criterio proporzionale delle rispettive quote, ordinando la regolarizzazione catastale e urbanistica dell'emanando progetto divisionale;
In via subordinata dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in sito in via Gioberti n. 31 in EG, iscritto al NCEU di EG al foglio 11, part. 100, cat. A/3, classe 7, consistenza 10 vani, superficie catastale 176 mq, totale escluse aree scoperte 157 mq, rendita catastale 1730,13, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte di immobile corrispondente alla propria quota, ossia 1/6 a
e 5/6 a , secondo il progetto Parte_1 Controparte_1 divisionale predisposto dal consulente di parte Geom. e accluso Persona_1 alla pag. 17 dell' allegato alla relazione integrativa del 2 , con costi di realizzazione ripartiti in base al criterio proporzionale delle rispettive quote, ordinando la regolarizzazione catastale e urbanistica dell'emanando progetto divisionale;
In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi l'indivisibilità dell'immobile, non ci si oppone all'assegnazione in proprietà esclusiva all'attore dell'immobile oggetto del giudizio ma previo pagamento a dell'importo di € 127.500,00 corrispondente al Parte_1 valore della quota di 1/6 dell'immobile libero da pesi e pregiudizi o di quello diverso risultante dagli atti del giudizio della presente difesa. Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege. Ponendo le spese di lite sia del primo sia del secondo giudizio, in base al criterio proporzionale delle rispettive quote e in via subordinata in compensazione sia per il primo sia per il secondo grado.”; per l'appellato: “Voglia la Corte adita, disattesa ogni diversa e contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria cosi giudicare in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 cpc in via subordinata respingere l'appello avversario confermare la sentenza impugnata condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi della fase in via ancora più subordinata quantificare il conguaglio in denaro da versare alla appellante nella misura Parte_1 ritenuta di giustizia confermare nel resto la sentenza di primo grado in tutti i casi condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi di lite del grado di appello per quanto di ragione -ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della emananda sentenza ”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
chiedeva la riforma della sentenza con la Parte_1 quale il Tribunale di Lucca, adito da , dichiarava lo Controparte_1 scioglimento della comunione fra le parti in causa, assegnando in proprietà esclusiva a l'immobile sito in EG Via Gioberti n.31, Controparte_1 dietro conguaglio, in favore dell'appellante, della somma di euro € 76.166,67.
Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato
, deducendo di essere comproprietario della quota indivisa pari Controparte_1
a 5/6 sull'immobile sito in EG via Gioberti 31, ha convenuto in giudizio la sorella comproprietaria della quota di 1/6, Parte_1 domandando lo scioglimento della comunione e l'assegnazione in proprio favore dell'immobile previo conguaglio, che si è dichiarato disponibile a pagare nella misura di €83.000 (o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia). Ha precisato di vivere insieme alla propria famiglia nell'immobile, di corrispondere alla sorella regolare canone di locazione per la quota di sua proprietà, e che
2 l'immobile, per la sua conformazione, risulta indivisibile. Si è costituita
[...]
la quale, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento Parte_1 della comunione, ha evidenziato la comoda divisibilità del bene immobile, domandando l'assegnazione in proprio favore della porzione corrispondente alla propria quota;
in subordine, per il caso di ritenuta indivisibilità ha domandato la corresponsione di un conguaglio ella misura di €130.000. a causa è stata istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica. All'udienza del 25.9.2020, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe. Previo scambio di note riepilogative e conclusive, la causa è passata in decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.”
All'esito del giudizio il Tribunale così statuiva:
“- dichiara lo scioglimento della comunione tra e Controparte_1 [...]
; Parte_1
- assegna in proprietà esclusiva a l'immobile sito in via Controparte_1
Gioberti 31 EG, iscritto al Catasto Fabbricati di EG Foglio 11, part
100, cat A/3, classe 7;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni ed annotazioni di competenza;
- dispone che corrisponda, a titolo di conguaglio, a Controparte_1
la complessiva somma di € 76.166,67; Parte_1
- condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in per €10.000, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese di contributo unificato, bolli e spese di notifica;
- pone le spese di c.t.u. in ragione di 5/6 a carico di e di Controparte_2
1/6 a carico di ”. Parte_1
La decisione del Tribunale si fondava sul presupposto della “non comoda divisibilità” dell'immobile oggetto di comunione, ai sensi dell'art. 720 c.c. Il giudice di prime cure, sul punto, richiamava l'orientamento della Corte di
Cassazione per il quale la non comoda divisibilità ricorre, non solo quando il frazionamento sia materialmente irrealizzabile, ma anche quando, pur essendo possibile, esso comporti un notevole deprezzamento del valore complessivo dell'immobile, ovvero la formazione di porzioni non suscettibili di autonomo e libero godimento, in quanto gravate da servitù, pesi o limitazioni. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, il Tribunale considerava l'immobile indivisibile, ritenendo, in particolare, che la perdita del
3 soggiorno principale, necessaria per la creazione di due unità immobiliari, avrebbe snaturato la struttura complessiva dell'edificio, diminuendone notevolmente il valore di mercato e l'appetibilità commerciale. La divisione, inoltre, avrebbe richiesto la realizzazione di opere complesse e di costo elevato, rendendo l'intera operazione antieconomica. Il giudice di prime cure riteneva il frazionamento incompatibile con la normativa urbanistica vigente, con specifico riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del
Comune di EG, le quali, all'art. 40, comma 3, lettera c), vietavano e il frazionamento di unità immobiliari senza la contestuale creazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità abitative, al fine di garantire il rispetto degli standard urbanistici e la fruibilità degli immobili.
Avverso la sentenza interponeva appello Parte_1
[...]
Lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure si era limitato a richiamare le conclusioni svolte dal CTU senza aver esaminato e confutato i rilievi difensive di parte convenuta e del suo consulente tecnico di parte.
Richiamava, a sostegno della doglianza, la pronuncia della Corte di cassazione per la quale “È affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che, di fronte
a circostanziate critiche mosse dal perito di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitata a far proprie le argomentazioni svolte dall'ausiliare del giudice.”
(Cassazione civile, sez. III, 11° marzo2007, n. 4797).
L'appellante censurava l'omessa o erronea analisi degli elementi, pur richiamati dal giudicante, che avrebbero consentito di procedere alla divisione del bene comune. Era infatti pacifico che il bene fosse naturalmente suscettibile di divisione fisica, circostanza accertata dal consulente di parte convenuta, geom. il quale aveva allegato ben due progetti divisionali senza che Per_1 nessuna contestazione legata alla loro concreta realizzabilità fosse stata sollevata dal CTU. La metratura ricavata dai due progetti consentiva, infatti,
l'assegnazione dell'esatta quota di un sesto all' appellante. L'affermazione del
Giudice di primo grado secondo cui era “indubitabile che il frazionamento finirebbe per snaturare la struttura complessiva dell'edificio, poiché dovrebbe essere interamente eliminata, nella parte attribuita all'attore, l'area adibita a soggiorno” era destrutturante ed errata. La stessa si limitava infatti a riportare quanto dichiarato dal CTU non tenendo in considerazione che il soggiorno
4 poteva essere ricavato con l'utilizzo dello spazio chiuso "a veranda" come rilevato dal consulente tecnico di parte convenuta nella sua relazione cui il CTU non aveva dato nessuna risposta. Sottolineava che la divisione non avrebbe comportato la creazione di servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non avrebbe richiesto opere complesse o di notevole costo, né avrebbe determinato una significativa alterazione della usuale destinazione del bene.
L'appellante censurava la valutazione del giudice di prime cure in punto di complessità ed onerosità delle opere, affermando che le conclusioni rese in sentenza rappresentavano una mera esposizione acritica di affermazioni errate, contestate in più occasioni dalla difesa di parte convenuta. Sottolineava
l'erroneità della descrizione delle opere contenuta a pag. 25/26 della relazione ove il consulente indicava la necessità di “demolizione della scale interna”; né il primo progetto, né il secondo, prevedevano, infatti, demolizioni della scala interna. Il ctu, inoltre, senza fornire dati oggettivi indicava sommariamente la somma di € 25.000,00 molto maggiore rispetto al preventivo redatto da un'impresa di EG (la G.M. Costruzioni). A detta dell'appellante il CTU avrebbe invece dovuto esporre dei preventivi, studiare un capitolato e considerare i progetti offerti al vaglio del giudizio.
Parte appellante censurava altresì la seguente affermazione riportata nella sentenza: “Nella memoria conclusiva la convenuta ha dato atto che la spesa stimata di euro 8.900 farebbe riferimento esclusivamente alle spese per le opere in muratura cui dovrebbero aggiungersi le spese tecniche pari ad euro 5000,00".
L'appellante reputava tale affermazione errata e fuorviante;
non si trattava infatti delle sole opere in muratura ma di tutte le opere ritenute necessarie per rendere le due unità abitative indipendenti. Vi erano in particolare comprese le opere elettriche, idrauliche, quelle relative agli infissi oltre che alle murarie.
Quanto al presupposto relativo alla alterazione della usuale destinazione del bene, parte appellante sosteneva che l'immobile era divisibile con la realizzazione di uno studio medico funzionale all'esercizio della professione di logopedista svolta dall' appellante, senza che tale utilizzo comportasse una significativa alterazione dell'usuale destinazione del bene.
In merito al deprezzamento del valore del bene, censurava la decisione del
Tribunale per avere recepito le conclusioni del CTU il quale aveva semplicemente espresso un'opinione valutativa circa la sensibile diminuzione di valore della “viareggina” priva della zona soggiorno/sala, senza che tale conclusione fosse supportata da alcun elemento oggettivo
5 Lamentava ancora l'appellante la violazione del contraddittorio in quanto la convocazione a chiarimenti del ctu si era limitato al problema della veranda senza estendersi a tutti gli altri punti in discussione, compreso il valore di stima del bene.
La criticava altresì l'inquadramento dell'immobile nella categoria Pt_1 catastale A/2. deducendo che, qualora l'immobile fosse stato ricompreso nella categoria A/7, sarebbe risultata corretta la stima svolta dal Geom. Per_1
Era infatti pacifico che il bene oggetto di divisione, avesse le caratteristiche tecniche della categoria A/2 come affermato anche dal CTU ma era anche dotato di aree cortilizie a giardino e dunque la classificazione corretta era da ritenersi corrispondente alla categoria A/7.
L'appellante censurava infine la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Le sentenze riportate dal giudice a supposto non erano conferenti riferendosi tutte al caso di un giudizio di divisione originato da una procedura esecutiva immobiliare. Affermava che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789
c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti .
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 c.p.c., per carenza dei requisiti prescritti dalla norma, segnatamente con riferimento all'omessa o insufficiente individuazione delle parti della sentenza gravata da impugnare, all'assenza di specifica indicazione delle modifiche richieste alla pronuncia di primo grado e alla mancata esposizione del nesso causale tra le asserite violazioni di legge e la decisione adottata.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'appello, rilevando come il giudice di prime cure avesse correttamente accertato e motivato la natura di unità abitativa unifamiliare dell'immobile oggetto di controversia, evidenziando che un suo eventuale frazionamento avrebbe comportato un mutamento di destinazione d'uso, con conseguente snaturamento della struttura complessiva dell'edificio, eliminazione dell'area adibita a soggiorno e significativa incidenza negativa sul valore di mercato. In ordine alla prospettata possibilità di ricavare uno spazio chiuso a veranda, evidenziava che l'area adibita a studio medico, adiacente all'immobile, era abusiva e, come tale, già oggetto di demolizione.
6 Richiamava, altresì, le puntuali indicazioni contenute nella relazione CTU relative agli interventi necessari per la realizzazione del frazionamento, sottolineandone l'antieconomicità. Ribadiva, inoltre, che il CTU aveva depositato la propria relazione all'esito di un contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, esaminando e replicando puntualmente alle loro osservazioni, e che il giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, aveva adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione, indicando gli elementi fondanti il proprio convincimento. Il giudicante aveva evidenziato come la realizzabilità della divisione materiale avrebbe comportato un notevole deprezzamento dell'immobile, prendendo altresì atto dell'impossibilità di procedere alla divisione materiale con mutamento di destinazione d'uso, stante la mancanza dei parcheggi prescritti dalle normative comunali. La fattispecie in esame concerneva infatti la formazione di un'autonoma unità immobiliare con destinazione diversa da quella abitativa, per la quale le norme locali impongono la dotazione di parcheggio. Quanto alla determinazione del valore dell'immobile, il giudice aveva fatto proprie le valutazioni contenute nella relazione peritale, basate sulla metodologia dei comparabili e sulle verifiche effettuate presso le agenzie immobiliari operanti nella zona, metodo ritenuto condivisibile in sentenza. In relazione alla contestazione sollevata dall'appellante circa l'omesso esame del valore della veranda, eccepiva l'infondatezza della censura, atteso che il CTU, nella relazione integrativa, aveva confermato i valori già espressi nella relazione principale e, a seguito di chiarimenti, aveva precisato che, ”..in assenza di un infisso non può parlarsi di volume e comunque il ctu conferma la descrizione di cui alla perizia circa la natura di locale accessorio non costituente volume autonomo, nonchè le misurazioni già rilevate ed allegate alla relazione”
(pag. 2 verbale udienza 27.5.20).” Sul punto, non erano state sollevate contestazioni o formulate istanze istruttorie da parte della difesa della convenuta.
Quanto alla dedotta violazione del principio del contraddittorio, per asserita omessa comunicazione, da parte del CTU, ai difensori delle parti, dell'accesso presso le agenzie immobiliari, la stessa era destituita di fondamento. I CTP avevano, infatti, regolarmente partecipato all'accesso, essendo stati previamente avvisati dal CTU. In ogni caso, l'omessa riproposizione dell'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni comportava la sua rinuncia.
7 In merito alla classificazione catastale rilevava come il CTU avesse evidenziato tutte le caratteristiche necessarie per effettuare la comparazione;
la classificazione era inoltre stata migliorata a favore della convenuta rispetto a quella effettivamente spettante, traslando l'immobile dalla categoria A/3 alla categoria A/2. Era da escludere che l'immobile potesse rientrare nella definizione di villino, non configurandosi come una costruzione distinta dalle altre.
Quanto alle spese della CTU, le stesse, a detta dell'appellato, erano state correttamente ripartite dal giudice sulla base delle rispettive quote di comproprietà. Il Tribunale aveva infatti correttamente applicato il principio per cui, nei giudizi di divisione, le spese processuali devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote per le spese relative agli atti rivolti a condurre il giudizio nell'interesse comune;
per le spese relative alle vicende processuali rivolte alla risoluzione di vere e proprie controversie incidentali, conseguenti a conflitti di interesse insorti tra le parti condividenti, era invece applicabile il principio della soccombenza. Rilevava infine che domande svolte dall'appellante, divergevano da quelle precisate nel giudizio di primo grado eccependo l'inammissibilità delle domande nuove. Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in via subordinata, per il rigetto dello stesso.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Va preliminarmente respinta, poiché infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'appellante ha indicato le parti della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma, argomentando su singoli motivi di impugnazione , così che risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (sui requisiti di valida impugnazione, fra le altre, cfr.
Cassazione Civile, Sezione II, 15.06.2016, n. 12280; id., Sezione VI-1, ordinanza
22.09.2015, n. 18704).
Nel merito l'appello è destituito di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame Parte_1 eccepisce il vizio di motivazione della sentenza di primo grado. L'appellante
8 deduce, in particolare, che il giudice a quo avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, omettendo di fornire una risposta esauriente alle puntuali e specifiche critiche dalla medesima formulate. La doglianza, tuttavia, si rivela infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure non si è limitato a recepire acriticamente le risultanze della CTU. Il Tribunale ha infatti distintamente esaminato i presupposti cui la giurisprudenza ancora il concetto di “non comoda” divisibilità dell'immobile, richiamando le considerazioni del CTU ed argomentando in maniera esaustiva sulla loro fondatezza e attendibilità. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, risulta congrua, logica e sufficientemente dettagliata, consentendo di comprendere appieno il percorso argomentativo seguito dal giudice nel recepire le conclusioni del CTU. Essa soddisfa, dunque, i requisiti di completezza ed esaustività richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo qualsivoglia profilo di censurabilità del provvedimento impugnato sotto il profilo del vizio motivazionale dedotto.
L'appellante deduce altresì l'erroneità delle valutazioni espresse dal giudice poste a fondamento della decisione. In particolare deduceva l'erronea esclusone della possibilità frazionare immobile in due distinte unità, circostanza smentita dai due progetti divisionali allegato dal proprio consulente di parte-.Va sul punto osservato che il giudice a quo non ha escluso la possibilità di una divisione materiale dell'immobile ma ne ha negato la fattibilità giuridica fondando la propria decisione sull'insussistenza del requisito della “comoda divisibilità” di cui all'art. 720 c.c. È principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini della sussistenza del requisito della comoda divisibilità occorre valutare congiuntamente diversi profili: la possibilità di creare porzioni autonome, senza la necessità di costituire servitù o imporre pesi che limitino il godimento delle singole unità o ne mutino la destinazione;
l'assenza di costi eccessivamente onerosi tali da rendere antieconomico il frazionamento stesso;
la necessità di evitare che la divisione conduca ad un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero . Il Giudice ha ritenuto che il frazionamento dell'immobile avrebbe determinato un mutamento di destinazione d'uso delle unità abitative e uno snaturamento della struttura complessiva, in ragione dell'eliminazione dell'area adibita a soggiorno, con conseguente significativa riduzione del valore commerciale del bene. A tal proposito, la sentenza recita:
“L'eventuale frazionamento dell'immobile richiederebbe, per una parte di esso,
9 ovvero quella ipoteticamente attribuita alla convenuta, il cambio di destinazione, non potendosi ricavare due unità abitative autonome;
peraltro, ancorché le due aree astrattamente ricavabili, tenuto conto delle quote di proprietà di ciascun condividente, sarebbero dotate di ingressi indipendenti, è indubitabile che il frazionamento finirebbe per snaturare la struttura complessiva dell'edificio, poiché dovrebbe essere interamente eliminata, nella parte attribuita all'attore,
l'area adibita a soggiorno. L'operazione, dunque, finirebbe per incidere notevolmente sul valore di mercato dell'immobile e sulla sua appetibilità”. Tale statuizione appare congrua e suffragata dalle risultanze istruttorie.
Si rivela, altresì, infondata la censura concernente l'asserita omessa considerazione della possibilità di ricavare un soggiorno nell'abitazione principale mediante l'utilizzo dello spazio chiuso a veranda, come prospettato dal Consulente tecnico di parte appellante. L'appellante lamenta, in particolare, che il CTU non avrebbe fornito una risposta adeguata circa la fattibilità del frazionamento senza privare l'abitazione principale dell'area adibita a soggiorno.
Si osserva che il CTU ha, in realtà, fornito una risposta esaustiva alle critiche formulate dal consulente di parte appellante, affermando che lo spazio adibito a veranda non poteva essere qualificato come locale abitabile, bensì come mero locale accessorio. Tale conclusione, fondata sulla presenza di un infisso posto a chiusura della delimitazione facilmente removibile, unitamente all'esito delle verifiche effettuate presso il Comune competente, non consentiva di ritenere che tale spazio potesse essere destinato a zona soggiorno. Le osservazioni critiche formulate in merito alla risposta negativa fornita dall'Ufficio tecnico comunale circa la possibilità di considerare la veranda uno spazio abitabile, non sono idonee a inficiare l'attendibilità delle conclusioni rassegnate dal CTU sul punto.
Tali osservazioni, infatti, non sono suffragate da elementi documentali idonei a comprovare, al contrario, la possibilità di adibire la veranda a soggiorno nel rispetto delle norme tecniche attuative comunali.
Anche la deduzione relativa all'asserita erronea valutazione dell'eccessiva onerosità delle opere necessarie alla divisione si rivela priva di fondamento giuridico. Pur non risultando compiutamente dettagliata la somma indicata come necessaria per l'esecuzione dei lavori di frazionamento, l'importo complessivo non si discosta in maniera significativa né dalle stime formulate dall'attore, né da quelle prospettate dal convenuto, collocandosi in una
10 posizione intermedia. D'altronde, come chiaramente esplicitato dal CTU nelle risposte alle note critiche dei consulenti di parte, l'indicazione analitica delle somme da impiegarsi in relazione ai singoli interventi risultava superflua, in considerazione del fatto che l'impedimento principale al frazionamento era stato individuato dal CTU nel mutamento di destinazione d'uso che esso avrebbe comportato, in contrasto con l'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune. Secondo le risultanze peritali, tale disposizione prevedeva, infatti, la necessità di destinare uno spazio ad uso parcheggio per ogni unità immobiliare. Nel caso di specie, difettava la possibilità di ricavare un'area adibita a parcheggio per ciascuna delle unità frazionate, circostanza che impediva la divisibilità dell'immobile, in violazione delle norme urbanistiche vigenti. In tale prospettiva, la disponibilità manifestata dall'appellante a monetizzare il parcheggio pubblico si rivela irrilevante, non potendo tale opzione superare il vincolo urbanistico richiamato. Parimenti, il rilievo circa la provvisorietà delle NTA non appare dirimente. La valutazione del CTU non poteva che riferirsi al quadro normativo vigente al momento dell'espletamento dell'incarico peritale.
Va altresì rilevata l'infondatezza della censura relativa alla valutazione del deprezzamento dell'abitazione principale quale conseguenza del frazionamento.
La perdita della zona giorno costituisce, infatti, un elemento idoneo a supportare la valutazione operata dal giudice di prime cure, la quale trova pieno riscontro nelle risultanze peritali.
Deve, infine, essere rigettato il motivo di gravame relativo all'asserita violazione del principio del contraddittorio, derivante dalla omessa allegazione del verbale relativo agli accessi presso le agenzie immobiliari. Dalla risposta fornita dal CTU alle osservazioni critiche sollevate sul punto dal consulente di parte appellante, emerge che, in una sola occasione, non è stato redatto verbale a causa di una mera dimenticanza, dovuta al prolungarsi della riunione. Tale omissione, tuttavia, non inficia la validità del procedimento peritale, in quanto non è contestato l'effettivo svolgimento delle riunioni, né può ritenersi violato il contraddittorio, avendo i consulenti ampiamente esposto le proprie argomentazioni difensive in relazione ai punti critici della stima degli immobili.Sotto il profilo della valutazione estimativa, le censure formulate dall'appellante non appaiono peraltro persuasive, tenuto conto della specifica
11 competenza delle agenzie immobiliari nel settore della stima di beni immobili e del riferimento operato dal CTU ai valori OMI, quali indici idonei a delineare i valori di mercato della zona. Tali valori, unitamente all'esperienza degli operatori del settore, costituiscono un parametro oggettivo per la valutazione del bene. Ai fini della stima, deve altresì considerarsi che il CTU, pur non accogliendo integralmente la richiesta di inquadramento del bene nella categoria catastale
A/7 (relativa ai villini), come prospettato dall'appellante, ha tuttavia rimodulato in aumento la stima dell'immobile, riclassificandolo, di fatto, in una categoria assimilabile alla A/3. Tale rivalutazione è stata giustificata dalle buone condizioni di manutenzione del bene e dalla presenza di altri requisiti idonei ad accrescerne il valore venale. In sostanza, il CTU ha pervenuto ad una valutazione equilibrata ed adeguata al complesso delle risultanze istruttorie, tenendo conto delle peculiarità dell'immobile e delle osservazioni formulate dalle parti, raggiungendo così un risultato congruo e motivato. La stima finale, pertanto, riflette una ponderata analisi delle caratteristiche del bene e delle dinamiche del mercato immobiliare di riferimento.
Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato lo scioglimento della comunione assegnando l'immobile in proprietà esclusiva a condannando dietro CP_1 conguaglio della somma di €76.166,67, calcolato in proporzione alle quote di rispettiva pertinenza.
Con riguardo alle spese di lite, deve essere confermata la decisione del giudice di primo grado. Il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale le spese del giudizio di divisione debbano essere poste a carico della massa comune trova fondamento nell'interesse comune di tutti i condividenti alla divisione del bene, in quanto la divisione produce effetti vantaggiosi per tutte le parti, consentendo la liquidazione della comunione e la piena titolarità del diritto di proprietà sulle singole porzioni. Tale beneficio giustifica, nel caso di specie, l'accollo delle spese necessarie all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio funzionale alla divisione, da ripartirsi in proporzione alle rispettive quote di proprietà. Occorre tuttavia contemperare tale principio con il principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c. qualora le controversie tra le parti si incentrino su questioni giuridiche che vedono contrapposte diverse prospettazioni. Non può in tal caso prescindersi dalla valutazione della fondatezza delle relative pretese ai fini della regolamentazione
12 delle spese di lite: “Nel procedimento di divisione (nella specie: divisione ereditaria) le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per gli atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 18/06/1986, n. 4080). Nel caso di specie, la prospettazione della parte convenuta in primo grado non ha trovato accoglimento, con conseguente soccombenza di quest'ultima in relazione alle domande proposte.
Da ciò la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, disposta in conformità all'art. 91 c.p.c...
Analogamente, le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi di liquidazione, essendo il valore della causa prossimo al limite minimo della scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza impugnata
[...] Controparte_1 così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi del presente grado di giudizio che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 4.217,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
LA D'IO IO TI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 7 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. IO SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa LA D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 12/01/2021 al n. 58 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza 1131/2020 pubblicata in data 04/12/2020 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 DUCOLI CLAUDIA, come da procura in atti
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIROLA CLAUDIO., Controparte_1 i;
- appellato -
avente ad oggetto: divisione ereditaria.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Lucca n. 1131/2020: In via principale dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in sito in via Gioberti n. 31 in EG, iscritto al NCEU di EG al foglio 11, part. 100, cat. A/3, classe 7, consistenza 10 vani, superficie catastale 176 mq, totale escluse aree scoperte 157 mq, rendita catastale 1730,13, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte di immobile corrispondente alla propria quota, ossia 1/6 a
e 5/6 a , secondo il progetto Parte_1 Controparte_1 divisionale predisposto dal consulente di parte Geom. e allegato Persona_1 dalla presente difesa quale doc. 3 alla memoria ex a c.p.c. del giudizio di primo grado, con costi di realizzazione ripartiti in base al criterio proporzionale delle rispettive quote, ordinando la regolarizzazione catastale e urbanistica dell'emanando progetto divisionale;
In via subordinata dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in sito in via Gioberti n. 31 in EG, iscritto al NCEU di EG al foglio 11, part. 100, cat. A/3, classe 7, consistenza 10 vani, superficie catastale 176 mq, totale escluse aree scoperte 157 mq, rendita catastale 1730,13, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte di immobile corrispondente alla propria quota, ossia 1/6 a
e 5/6 a , secondo il progetto Parte_1 Controparte_1 divisionale predisposto dal consulente di parte Geom. e accluso Persona_1 alla pag. 17 dell' allegato alla relazione integrativa del 2 , con costi di realizzazione ripartiti in base al criterio proporzionale delle rispettive quote, ordinando la regolarizzazione catastale e urbanistica dell'emanando progetto divisionale;
In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi l'indivisibilità dell'immobile, non ci si oppone all'assegnazione in proprietà esclusiva all'attore dell'immobile oggetto del giudizio ma previo pagamento a dell'importo di € 127.500,00 corrispondente al Parte_1 valore della quota di 1/6 dell'immobile libero da pesi e pregiudizi o di quello diverso risultante dagli atti del giudizio della presente difesa. Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege. Ponendo le spese di lite sia del primo sia del secondo giudizio, in base al criterio proporzionale delle rispettive quote e in via subordinata in compensazione sia per il primo sia per il secondo grado.”; per l'appellato: “Voglia la Corte adita, disattesa ogni diversa e contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria cosi giudicare in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 cpc in via subordinata respingere l'appello avversario confermare la sentenza impugnata condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi della fase in via ancora più subordinata quantificare il conguaglio in denaro da versare alla appellante nella misura Parte_1 ritenuta di giustizia confermare nel resto la sentenza di primo grado in tutti i casi condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi di lite del grado di appello per quanto di ragione -ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della emananda sentenza ”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
chiedeva la riforma della sentenza con la Parte_1 quale il Tribunale di Lucca, adito da , dichiarava lo Controparte_1 scioglimento della comunione fra le parti in causa, assegnando in proprietà esclusiva a l'immobile sito in EG Via Gioberti n.31, Controparte_1 dietro conguaglio, in favore dell'appellante, della somma di euro € 76.166,67.
Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato
, deducendo di essere comproprietario della quota indivisa pari Controparte_1
a 5/6 sull'immobile sito in EG via Gioberti 31, ha convenuto in giudizio la sorella comproprietaria della quota di 1/6, Parte_1 domandando lo scioglimento della comunione e l'assegnazione in proprio favore dell'immobile previo conguaglio, che si è dichiarato disponibile a pagare nella misura di €83.000 (o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia). Ha precisato di vivere insieme alla propria famiglia nell'immobile, di corrispondere alla sorella regolare canone di locazione per la quota di sua proprietà, e che
2 l'immobile, per la sua conformazione, risulta indivisibile. Si è costituita
[...]
la quale, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento Parte_1 della comunione, ha evidenziato la comoda divisibilità del bene immobile, domandando l'assegnazione in proprio favore della porzione corrispondente alla propria quota;
in subordine, per il caso di ritenuta indivisibilità ha domandato la corresponsione di un conguaglio ella misura di €130.000. a causa è stata istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica. All'udienza del 25.9.2020, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe. Previo scambio di note riepilogative e conclusive, la causa è passata in decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.”
All'esito del giudizio il Tribunale così statuiva:
“- dichiara lo scioglimento della comunione tra e Controparte_1 [...]
; Parte_1
- assegna in proprietà esclusiva a l'immobile sito in via Controparte_1
Gioberti 31 EG, iscritto al Catasto Fabbricati di EG Foglio 11, part
100, cat A/3, classe 7;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni ed annotazioni di competenza;
- dispone che corrisponda, a titolo di conguaglio, a Controparte_1
la complessiva somma di € 76.166,67; Parte_1
- condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in per €10.000, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese di contributo unificato, bolli e spese di notifica;
- pone le spese di c.t.u. in ragione di 5/6 a carico di e di Controparte_2
1/6 a carico di ”. Parte_1
La decisione del Tribunale si fondava sul presupposto della “non comoda divisibilità” dell'immobile oggetto di comunione, ai sensi dell'art. 720 c.c. Il giudice di prime cure, sul punto, richiamava l'orientamento della Corte di
Cassazione per il quale la non comoda divisibilità ricorre, non solo quando il frazionamento sia materialmente irrealizzabile, ma anche quando, pur essendo possibile, esso comporti un notevole deprezzamento del valore complessivo dell'immobile, ovvero la formazione di porzioni non suscettibili di autonomo e libero godimento, in quanto gravate da servitù, pesi o limitazioni. Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, il Tribunale considerava l'immobile indivisibile, ritenendo, in particolare, che la perdita del
3 soggiorno principale, necessaria per la creazione di due unità immobiliari, avrebbe snaturato la struttura complessiva dell'edificio, diminuendone notevolmente il valore di mercato e l'appetibilità commerciale. La divisione, inoltre, avrebbe richiesto la realizzazione di opere complesse e di costo elevato, rendendo l'intera operazione antieconomica. Il giudice di prime cure riteneva il frazionamento incompatibile con la normativa urbanistica vigente, con specifico riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del
Comune di EG, le quali, all'art. 40, comma 3, lettera c), vietavano e il frazionamento di unità immobiliari senza la contestuale creazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità abitative, al fine di garantire il rispetto degli standard urbanistici e la fruibilità degli immobili.
Avverso la sentenza interponeva appello Parte_1
[...]
Lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure si era limitato a richiamare le conclusioni svolte dal CTU senza aver esaminato e confutato i rilievi difensive di parte convenuta e del suo consulente tecnico di parte.
Richiamava, a sostegno della doglianza, la pronuncia della Corte di cassazione per la quale “È affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che, di fronte
a circostanziate critiche mosse dal perito di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitata a far proprie le argomentazioni svolte dall'ausiliare del giudice.”
(Cassazione civile, sez. III, 11° marzo2007, n. 4797).
L'appellante censurava l'omessa o erronea analisi degli elementi, pur richiamati dal giudicante, che avrebbero consentito di procedere alla divisione del bene comune. Era infatti pacifico che il bene fosse naturalmente suscettibile di divisione fisica, circostanza accertata dal consulente di parte convenuta, geom. il quale aveva allegato ben due progetti divisionali senza che Per_1 nessuna contestazione legata alla loro concreta realizzabilità fosse stata sollevata dal CTU. La metratura ricavata dai due progetti consentiva, infatti,
l'assegnazione dell'esatta quota di un sesto all' appellante. L'affermazione del
Giudice di primo grado secondo cui era “indubitabile che il frazionamento finirebbe per snaturare la struttura complessiva dell'edificio, poiché dovrebbe essere interamente eliminata, nella parte attribuita all'attore, l'area adibita a soggiorno” era destrutturante ed errata. La stessa si limitava infatti a riportare quanto dichiarato dal CTU non tenendo in considerazione che il soggiorno
4 poteva essere ricavato con l'utilizzo dello spazio chiuso "a veranda" come rilevato dal consulente tecnico di parte convenuta nella sua relazione cui il CTU non aveva dato nessuna risposta. Sottolineava che la divisione non avrebbe comportato la creazione di servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non avrebbe richiesto opere complesse o di notevole costo, né avrebbe determinato una significativa alterazione della usuale destinazione del bene.
L'appellante censurava la valutazione del giudice di prime cure in punto di complessità ed onerosità delle opere, affermando che le conclusioni rese in sentenza rappresentavano una mera esposizione acritica di affermazioni errate, contestate in più occasioni dalla difesa di parte convenuta. Sottolineava
l'erroneità della descrizione delle opere contenuta a pag. 25/26 della relazione ove il consulente indicava la necessità di “demolizione della scale interna”; né il primo progetto, né il secondo, prevedevano, infatti, demolizioni della scala interna. Il ctu, inoltre, senza fornire dati oggettivi indicava sommariamente la somma di € 25.000,00 molto maggiore rispetto al preventivo redatto da un'impresa di EG (la G.M. Costruzioni). A detta dell'appellante il CTU avrebbe invece dovuto esporre dei preventivi, studiare un capitolato e considerare i progetti offerti al vaglio del giudizio.
Parte appellante censurava altresì la seguente affermazione riportata nella sentenza: “Nella memoria conclusiva la convenuta ha dato atto che la spesa stimata di euro 8.900 farebbe riferimento esclusivamente alle spese per le opere in muratura cui dovrebbero aggiungersi le spese tecniche pari ad euro 5000,00".
L'appellante reputava tale affermazione errata e fuorviante;
non si trattava infatti delle sole opere in muratura ma di tutte le opere ritenute necessarie per rendere le due unità abitative indipendenti. Vi erano in particolare comprese le opere elettriche, idrauliche, quelle relative agli infissi oltre che alle murarie.
Quanto al presupposto relativo alla alterazione della usuale destinazione del bene, parte appellante sosteneva che l'immobile era divisibile con la realizzazione di uno studio medico funzionale all'esercizio della professione di logopedista svolta dall' appellante, senza che tale utilizzo comportasse una significativa alterazione dell'usuale destinazione del bene.
In merito al deprezzamento del valore del bene, censurava la decisione del
Tribunale per avere recepito le conclusioni del CTU il quale aveva semplicemente espresso un'opinione valutativa circa la sensibile diminuzione di valore della “viareggina” priva della zona soggiorno/sala, senza che tale conclusione fosse supportata da alcun elemento oggettivo
5 Lamentava ancora l'appellante la violazione del contraddittorio in quanto la convocazione a chiarimenti del ctu si era limitato al problema della veranda senza estendersi a tutti gli altri punti in discussione, compreso il valore di stima del bene.
La criticava altresì l'inquadramento dell'immobile nella categoria Pt_1 catastale A/2. deducendo che, qualora l'immobile fosse stato ricompreso nella categoria A/7, sarebbe risultata corretta la stima svolta dal Geom. Per_1
Era infatti pacifico che il bene oggetto di divisione, avesse le caratteristiche tecniche della categoria A/2 come affermato anche dal CTU ma era anche dotato di aree cortilizie a giardino e dunque la classificazione corretta era da ritenersi corrispondente alla categoria A/7.
L'appellante censurava infine la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Le sentenze riportate dal giudice a supposto non erano conferenti riferendosi tutte al caso di un giudizio di divisione originato da una procedura esecutiva immobiliare. Affermava che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789
c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti .
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 342 c.p.c., per carenza dei requisiti prescritti dalla norma, segnatamente con riferimento all'omessa o insufficiente individuazione delle parti della sentenza gravata da impugnare, all'assenza di specifica indicazione delle modifiche richieste alla pronuncia di primo grado e alla mancata esposizione del nesso causale tra le asserite violazioni di legge e la decisione adottata.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'appello, rilevando come il giudice di prime cure avesse correttamente accertato e motivato la natura di unità abitativa unifamiliare dell'immobile oggetto di controversia, evidenziando che un suo eventuale frazionamento avrebbe comportato un mutamento di destinazione d'uso, con conseguente snaturamento della struttura complessiva dell'edificio, eliminazione dell'area adibita a soggiorno e significativa incidenza negativa sul valore di mercato. In ordine alla prospettata possibilità di ricavare uno spazio chiuso a veranda, evidenziava che l'area adibita a studio medico, adiacente all'immobile, era abusiva e, come tale, già oggetto di demolizione.
6 Richiamava, altresì, le puntuali indicazioni contenute nella relazione CTU relative agli interventi necessari per la realizzazione del frazionamento, sottolineandone l'antieconomicità. Ribadiva, inoltre, che il CTU aveva depositato la propria relazione all'esito di un contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, esaminando e replicando puntualmente alle loro osservazioni, e che il giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, aveva adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione, indicando gli elementi fondanti il proprio convincimento. Il giudicante aveva evidenziato come la realizzabilità della divisione materiale avrebbe comportato un notevole deprezzamento dell'immobile, prendendo altresì atto dell'impossibilità di procedere alla divisione materiale con mutamento di destinazione d'uso, stante la mancanza dei parcheggi prescritti dalle normative comunali. La fattispecie in esame concerneva infatti la formazione di un'autonoma unità immobiliare con destinazione diversa da quella abitativa, per la quale le norme locali impongono la dotazione di parcheggio. Quanto alla determinazione del valore dell'immobile, il giudice aveva fatto proprie le valutazioni contenute nella relazione peritale, basate sulla metodologia dei comparabili e sulle verifiche effettuate presso le agenzie immobiliari operanti nella zona, metodo ritenuto condivisibile in sentenza. In relazione alla contestazione sollevata dall'appellante circa l'omesso esame del valore della veranda, eccepiva l'infondatezza della censura, atteso che il CTU, nella relazione integrativa, aveva confermato i valori già espressi nella relazione principale e, a seguito di chiarimenti, aveva precisato che, ”..in assenza di un infisso non può parlarsi di volume e comunque il ctu conferma la descrizione di cui alla perizia circa la natura di locale accessorio non costituente volume autonomo, nonchè le misurazioni già rilevate ed allegate alla relazione”
(pag. 2 verbale udienza 27.5.20).” Sul punto, non erano state sollevate contestazioni o formulate istanze istruttorie da parte della difesa della convenuta.
Quanto alla dedotta violazione del principio del contraddittorio, per asserita omessa comunicazione, da parte del CTU, ai difensori delle parti, dell'accesso presso le agenzie immobiliari, la stessa era destituita di fondamento. I CTP avevano, infatti, regolarmente partecipato all'accesso, essendo stati previamente avvisati dal CTU. In ogni caso, l'omessa riproposizione dell'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni comportava la sua rinuncia.
7 In merito alla classificazione catastale rilevava come il CTU avesse evidenziato tutte le caratteristiche necessarie per effettuare la comparazione;
la classificazione era inoltre stata migliorata a favore della convenuta rispetto a quella effettivamente spettante, traslando l'immobile dalla categoria A/3 alla categoria A/2. Era da escludere che l'immobile potesse rientrare nella definizione di villino, non configurandosi come una costruzione distinta dalle altre.
Quanto alle spese della CTU, le stesse, a detta dell'appellato, erano state correttamente ripartite dal giudice sulla base delle rispettive quote di comproprietà. Il Tribunale aveva infatti correttamente applicato il principio per cui, nei giudizi di divisione, le spese processuali devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote per le spese relative agli atti rivolti a condurre il giudizio nell'interesse comune;
per le spese relative alle vicende processuali rivolte alla risoluzione di vere e proprie controversie incidentali, conseguenti a conflitti di interesse insorti tra le parti condividenti, era invece applicabile il principio della soccombenza. Rilevava infine che domande svolte dall'appellante, divergevano da quelle precisate nel giudizio di primo grado eccependo l'inammissibilità delle domande nuove. Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in via subordinata, per il rigetto dello stesso.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Va preliminarmente respinta, poiché infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'appellante ha indicato le parti della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma, argomentando su singoli motivi di impugnazione , così che risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (sui requisiti di valida impugnazione, fra le altre, cfr.
Cassazione Civile, Sezione II, 15.06.2016, n. 12280; id., Sezione VI-1, ordinanza
22.09.2015, n. 18704).
Nel merito l'appello è destituito di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame Parte_1 eccepisce il vizio di motivazione della sentenza di primo grado. L'appellante
8 deduce, in particolare, che il giudice a quo avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, omettendo di fornire una risposta esauriente alle puntuali e specifiche critiche dalla medesima formulate. La doglianza, tuttavia, si rivela infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure non si è limitato a recepire acriticamente le risultanze della CTU. Il Tribunale ha infatti distintamente esaminato i presupposti cui la giurisprudenza ancora il concetto di “non comoda” divisibilità dell'immobile, richiamando le considerazioni del CTU ed argomentando in maniera esaustiva sulla loro fondatezza e attendibilità. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, risulta congrua, logica e sufficientemente dettagliata, consentendo di comprendere appieno il percorso argomentativo seguito dal giudice nel recepire le conclusioni del CTU. Essa soddisfa, dunque, i requisiti di completezza ed esaustività richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo qualsivoglia profilo di censurabilità del provvedimento impugnato sotto il profilo del vizio motivazionale dedotto.
L'appellante deduce altresì l'erroneità delle valutazioni espresse dal giudice poste a fondamento della decisione. In particolare deduceva l'erronea esclusone della possibilità frazionare immobile in due distinte unità, circostanza smentita dai due progetti divisionali allegato dal proprio consulente di parte-.Va sul punto osservato che il giudice a quo non ha escluso la possibilità di una divisione materiale dell'immobile ma ne ha negato la fattibilità giuridica fondando la propria decisione sull'insussistenza del requisito della “comoda divisibilità” di cui all'art. 720 c.c. È principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini della sussistenza del requisito della comoda divisibilità occorre valutare congiuntamente diversi profili: la possibilità di creare porzioni autonome, senza la necessità di costituire servitù o imporre pesi che limitino il godimento delle singole unità o ne mutino la destinazione;
l'assenza di costi eccessivamente onerosi tali da rendere antieconomico il frazionamento stesso;
la necessità di evitare che la divisione conduca ad un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero . Il Giudice ha ritenuto che il frazionamento dell'immobile avrebbe determinato un mutamento di destinazione d'uso delle unità abitative e uno snaturamento della struttura complessiva, in ragione dell'eliminazione dell'area adibita a soggiorno, con conseguente significativa riduzione del valore commerciale del bene. A tal proposito, la sentenza recita:
“L'eventuale frazionamento dell'immobile richiederebbe, per una parte di esso,
9 ovvero quella ipoteticamente attribuita alla convenuta, il cambio di destinazione, non potendosi ricavare due unità abitative autonome;
peraltro, ancorché le due aree astrattamente ricavabili, tenuto conto delle quote di proprietà di ciascun condividente, sarebbero dotate di ingressi indipendenti, è indubitabile che il frazionamento finirebbe per snaturare la struttura complessiva dell'edificio, poiché dovrebbe essere interamente eliminata, nella parte attribuita all'attore,
l'area adibita a soggiorno. L'operazione, dunque, finirebbe per incidere notevolmente sul valore di mercato dell'immobile e sulla sua appetibilità”. Tale statuizione appare congrua e suffragata dalle risultanze istruttorie.
Si rivela, altresì, infondata la censura concernente l'asserita omessa considerazione della possibilità di ricavare un soggiorno nell'abitazione principale mediante l'utilizzo dello spazio chiuso a veranda, come prospettato dal Consulente tecnico di parte appellante. L'appellante lamenta, in particolare, che il CTU non avrebbe fornito una risposta adeguata circa la fattibilità del frazionamento senza privare l'abitazione principale dell'area adibita a soggiorno.
Si osserva che il CTU ha, in realtà, fornito una risposta esaustiva alle critiche formulate dal consulente di parte appellante, affermando che lo spazio adibito a veranda non poteva essere qualificato come locale abitabile, bensì come mero locale accessorio. Tale conclusione, fondata sulla presenza di un infisso posto a chiusura della delimitazione facilmente removibile, unitamente all'esito delle verifiche effettuate presso il Comune competente, non consentiva di ritenere che tale spazio potesse essere destinato a zona soggiorno. Le osservazioni critiche formulate in merito alla risposta negativa fornita dall'Ufficio tecnico comunale circa la possibilità di considerare la veranda uno spazio abitabile, non sono idonee a inficiare l'attendibilità delle conclusioni rassegnate dal CTU sul punto.
Tali osservazioni, infatti, non sono suffragate da elementi documentali idonei a comprovare, al contrario, la possibilità di adibire la veranda a soggiorno nel rispetto delle norme tecniche attuative comunali.
Anche la deduzione relativa all'asserita erronea valutazione dell'eccessiva onerosità delle opere necessarie alla divisione si rivela priva di fondamento giuridico. Pur non risultando compiutamente dettagliata la somma indicata come necessaria per l'esecuzione dei lavori di frazionamento, l'importo complessivo non si discosta in maniera significativa né dalle stime formulate dall'attore, né da quelle prospettate dal convenuto, collocandosi in una
10 posizione intermedia. D'altronde, come chiaramente esplicitato dal CTU nelle risposte alle note critiche dei consulenti di parte, l'indicazione analitica delle somme da impiegarsi in relazione ai singoli interventi risultava superflua, in considerazione del fatto che l'impedimento principale al frazionamento era stato individuato dal CTU nel mutamento di destinazione d'uso che esso avrebbe comportato, in contrasto con l'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune. Secondo le risultanze peritali, tale disposizione prevedeva, infatti, la necessità di destinare uno spazio ad uso parcheggio per ogni unità immobiliare. Nel caso di specie, difettava la possibilità di ricavare un'area adibita a parcheggio per ciascuna delle unità frazionate, circostanza che impediva la divisibilità dell'immobile, in violazione delle norme urbanistiche vigenti. In tale prospettiva, la disponibilità manifestata dall'appellante a monetizzare il parcheggio pubblico si rivela irrilevante, non potendo tale opzione superare il vincolo urbanistico richiamato. Parimenti, il rilievo circa la provvisorietà delle NTA non appare dirimente. La valutazione del CTU non poteva che riferirsi al quadro normativo vigente al momento dell'espletamento dell'incarico peritale.
Va altresì rilevata l'infondatezza della censura relativa alla valutazione del deprezzamento dell'abitazione principale quale conseguenza del frazionamento.
La perdita della zona giorno costituisce, infatti, un elemento idoneo a supportare la valutazione operata dal giudice di prime cure, la quale trova pieno riscontro nelle risultanze peritali.
Deve, infine, essere rigettato il motivo di gravame relativo all'asserita violazione del principio del contraddittorio, derivante dalla omessa allegazione del verbale relativo agli accessi presso le agenzie immobiliari. Dalla risposta fornita dal CTU alle osservazioni critiche sollevate sul punto dal consulente di parte appellante, emerge che, in una sola occasione, non è stato redatto verbale a causa di una mera dimenticanza, dovuta al prolungarsi della riunione. Tale omissione, tuttavia, non inficia la validità del procedimento peritale, in quanto non è contestato l'effettivo svolgimento delle riunioni, né può ritenersi violato il contraddittorio, avendo i consulenti ampiamente esposto le proprie argomentazioni difensive in relazione ai punti critici della stima degli immobili.Sotto il profilo della valutazione estimativa, le censure formulate dall'appellante non appaiono peraltro persuasive, tenuto conto della specifica
11 competenza delle agenzie immobiliari nel settore della stima di beni immobili e del riferimento operato dal CTU ai valori OMI, quali indici idonei a delineare i valori di mercato della zona. Tali valori, unitamente all'esperienza degli operatori del settore, costituiscono un parametro oggettivo per la valutazione del bene. Ai fini della stima, deve altresì considerarsi che il CTU, pur non accogliendo integralmente la richiesta di inquadramento del bene nella categoria catastale
A/7 (relativa ai villini), come prospettato dall'appellante, ha tuttavia rimodulato in aumento la stima dell'immobile, riclassificandolo, di fatto, in una categoria assimilabile alla A/3. Tale rivalutazione è stata giustificata dalle buone condizioni di manutenzione del bene e dalla presenza di altri requisiti idonei ad accrescerne il valore venale. In sostanza, il CTU ha pervenuto ad una valutazione equilibrata ed adeguata al complesso delle risultanze istruttorie, tenendo conto delle peculiarità dell'immobile e delle osservazioni formulate dalle parti, raggiungendo così un risultato congruo e motivato. La stima finale, pertanto, riflette una ponderata analisi delle caratteristiche del bene e delle dinamiche del mercato immobiliare di riferimento.
Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato lo scioglimento della comunione assegnando l'immobile in proprietà esclusiva a condannando dietro CP_1 conguaglio della somma di €76.166,67, calcolato in proporzione alle quote di rispettiva pertinenza.
Con riguardo alle spese di lite, deve essere confermata la decisione del giudice di primo grado. Il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale le spese del giudizio di divisione debbano essere poste a carico della massa comune trova fondamento nell'interesse comune di tutti i condividenti alla divisione del bene, in quanto la divisione produce effetti vantaggiosi per tutte le parti, consentendo la liquidazione della comunione e la piena titolarità del diritto di proprietà sulle singole porzioni. Tale beneficio giustifica, nel caso di specie, l'accollo delle spese necessarie all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio funzionale alla divisione, da ripartirsi in proporzione alle rispettive quote di proprietà. Occorre tuttavia contemperare tale principio con il principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c. qualora le controversie tra le parti si incentrino su questioni giuridiche che vedono contrapposte diverse prospettazioni. Non può in tal caso prescindersi dalla valutazione della fondatezza delle relative pretese ai fini della regolamentazione
12 delle spese di lite: “Nel procedimento di divisione (nella specie: divisione ereditaria) le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per gli atti determinati da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 18/06/1986, n. 4080). Nel caso di specie, la prospettazione della parte convenuta in primo grado non ha trovato accoglimento, con conseguente soccombenza di quest'ultima in relazione alle domande proposte.
Da ciò la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, disposta in conformità all'art. 91 c.p.c...
Analogamente, le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri minimi di liquidazione, essendo il valore della causa prossimo al limite minimo della scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza impugnata
[...] Controparte_1 così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi del presente grado di giudizio che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 4.217,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
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