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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2024, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RO LÈ, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.05.24 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 117/21 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Feo, come in atti
- opponente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Controparte_1
Cirillo, come in atti
- opposto -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.01.21, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 401/2020, con cui era ingiunto alla stessa il pagamento in favore di , della somma di € 5.186,00, Controparte_1 oltre accessori di legge e spese di procedura, a titolo di pretese provvigioni maturate e non pagate nel corso degli anni 2003,2004, 2005. In particolare, ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei crediti, evidenziando che il aveva esercitato atto di recesso in data 12 giugno 2007, senza alcuna riserva CP_1 per pretesi pagamenti e non era stata provata la ricezione da parte della società di lettere interruttive della prescrizione. Ha ancora obiettato come nessuna ulteriore provvigione poteva essere riconosciuta al sig. in quanto gli accordi CP_1 provvisionali, integrativi d quelli concordati nell'ottobre 2002, non erano riferibili alle operazioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di pese di giudizio. Si è costituito il ricorrente opposto ed ha eccepito l'infondatezza delle avverse eccezioni. Quanto all'opposta prescrizione, ha rilevato che la raccomandata versata in atti recava la data di spedizione del 27.9.2007, sia sulla ricevuta di accettazione raccomandata sia sull'avviso di ricevimento;
il numero della ricevuta di accettazione era 12897442583, lo stesso identico numero riportato è sull'avviso di ricevimento. Infine, vi era timbro e firma dell' di ricezione della raccomandata in data Pt_1
3.10.2007; la nota interruttiva dell'11.2.2011, spedita a mezzo di posta privata riportava chiaramente il timbro di ricezione dell' ; il aveva già Pt_1 CP_1 richiesto il pagamento delle provvigioni maturate con nota versata in atti del 27.4.2006, consegnata come era uso, prassi e obbligo a mezzo di posta interna. In ordine alle provvigioni richieste nella missiva del 14.12.2012 il precedente difensore (avv. Ferraioli) concludeva la lettera costituendo formalmente in mora l' Pt_1
Nel merito, ha eccepito che la documentazione in atti provava la debenza e la
[...] misura delle provvigioni spettati al promotore (liv. A1) e l'effettiva erogazione del servizio Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa da questo giudicante, designato per la trattazione del procedimento.
L'opposizione è infondata e va rigettata. L'odierna parte opposta ha rivendicato con la procedura monitoria le provvigioni per Organi i contratti documentati con i moduli Int C sottoscritti dal funzionario (doc. 12 n. 14, fascicolo monitorio) , per un totale di euro 5.186,00. Ha dedotto e documentato che in data 22.10.2002, l'istante sottoscriveva regolare mandato di promozione finanziaria con la società Controparte_2 incorporata nel 2004 dalla attualmente, a seguito del cambio di CP_3 denominazione, ; al veniva Organizzazione_2 CP_1 riconosciuto il livello di promotore “A1” e come risultava dalla tabella 1.B. del documento allo stesso spettava il 50% delle provvigioni dirette;
che negli accordi tra Organi e promotori venivano indicate le remunerazioni riconosciute al promotore finanziario per la stipula di mutui e crediti personali e quelli per i conti correnti e carte di credito;
che, in particolare, dai suddetti documenti si rilevava che per i mutui fondiari la provvigione era pari al 1,70%, mentre per i conti correnti la provvigione era fissa e pari a £. 320.000. All'istante, quindi, in base all'inquadramento spettava la provvigione di 0,85% per i mutui ed €. 82,00 per i conti correnti;
il rapporto contrattuale era proseguito fino alla richiesta di recesso del dott. del CP_1
12.06.07, seguita da accettazione con rinunzia al periodo di preavviso di CP_3 del 05.07.07. La società preponente non aveva risposto compiutamente ai ripetuti solleciti di pagamento e messa in mora, inoltrati con note raccomandate o pec del 27.9.2007 , del 11.2.2011, del 17.9.2012, del 29.1.2016, né tantomeno aveva chiarito il motivo del mancato adempimento, né nella nota di risposta del 2012 (doc. 9 nota risposta ) né in quella del 2016 (doc. 11 nota risposta 2016). Pt_1 Pt_1 Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è infondata;
infatti sono state esibite note interruttive della prescrizione del 27.4.2006, 7.9.2007, 11.2.2011, 17.9.2012, 29.1.2016, mentre il DI è stato notificato in data 4.12.2020. Dai documenti versati in atti risulta che al veniva riconosciuto il livello di CP_1 promotore “A1” e che allo stesso spettava il 50% delle provvigioni dirette (v. doc. Organi livelli provvigionali). Negli accordi tra e promotori venivano indicate le remunerazioni riconosciute al promotore finanziario per la stipula di mutui e crediti personali (doc. provvigioni riconosciute ai P.F.) e quelli per i conti correnti e carte di credito (doc. provvigioni conti correnti). L'eccezione dell'odierna opponente secondo cui l'operazione di credito industriale era esclusa dall'accordo non può essere accolta;
la Banca, come si evince dal modulo INT C, e dalla richiesta di pagamento, per tale operazione non applicava la percentuale prevista dalla convenzione, ma la percentuale dello 0,50%, percentuale spot concordata di volta in volta prima della presentazione della pratica e della erogazione del servizio. Quanto all'effettiva erogazione del servizio agli atti sono stati depositati i moduli INT C dove si descrive l'operazione effettuata e dove il funzionario della Banca non solo compila la sezione B del Modulo, ma attesta e sottoscrive che il prodotto/servizio è stato erogato indicando altresì la data dell'avvenuta erogazione. Del resto, i testi escussi hanno riconosciuto che i Moduli INT/C versati in atti e debitamente sottoscritti dal funzionario di Banca, attestano e provano che l'operazione bancaria è stata effettuata, erogata, conclusa e presentata dal dott.
(cfr dichiarazione testi e . CP_1 Testimone_1 Testimone_2
Per quanto concerne il quantum delle provvigioni nel ricorso introduttivo è ben specificato che al veniva riconosciuto il livello di promotore “A1”, e come CP_1 risulta dai documenti allegati al ricorso introduttivo, allo stesso spettava il 50% delle Organi provvigioni dirette. Negli accordi tra e promotori venivano indicate le remunerazioni riconosciute al promotore finanziario per la stipula di mutui e crediti personali e quelli per i conti correnti e carte di credito. L'entità delle provvigioni è confermata dal teste Testimone_2 In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.400,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 16.05.2024
ILGIUDICE dott.ssa RO LÈ
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RO LÈ, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.05.24 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 117/21 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Feo, come in atti
- opponente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Controparte_1
Cirillo, come in atti
- opposto -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.01.21, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 401/2020, con cui era ingiunto alla stessa il pagamento in favore di , della somma di € 5.186,00, Controparte_1 oltre accessori di legge e spese di procedura, a titolo di pretese provvigioni maturate e non pagate nel corso degli anni 2003,2004, 2005. In particolare, ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei crediti, evidenziando che il aveva esercitato atto di recesso in data 12 giugno 2007, senza alcuna riserva CP_1 per pretesi pagamenti e non era stata provata la ricezione da parte della società di lettere interruttive della prescrizione. Ha ancora obiettato come nessuna ulteriore provvigione poteva essere riconosciuta al sig. in quanto gli accordi CP_1 provvisionali, integrativi d quelli concordati nell'ottobre 2002, non erano riferibili alle operazioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di pese di giudizio. Si è costituito il ricorrente opposto ed ha eccepito l'infondatezza delle avverse eccezioni. Quanto all'opposta prescrizione, ha rilevato che la raccomandata versata in atti recava la data di spedizione del 27.9.2007, sia sulla ricevuta di accettazione raccomandata sia sull'avviso di ricevimento;
il numero della ricevuta di accettazione era 12897442583, lo stesso identico numero riportato è sull'avviso di ricevimento. Infine, vi era timbro e firma dell' di ricezione della raccomandata in data Pt_1
3.10.2007; la nota interruttiva dell'11.2.2011, spedita a mezzo di posta privata riportava chiaramente il timbro di ricezione dell' ; il aveva già Pt_1 CP_1 richiesto il pagamento delle provvigioni maturate con nota versata in atti del 27.4.2006, consegnata come era uso, prassi e obbligo a mezzo di posta interna. In ordine alle provvigioni richieste nella missiva del 14.12.2012 il precedente difensore (avv. Ferraioli) concludeva la lettera costituendo formalmente in mora l' Pt_1
Nel merito, ha eccepito che la documentazione in atti provava la debenza e la
[...] misura delle provvigioni spettati al promotore (liv. A1) e l'effettiva erogazione del servizio Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa da questo giudicante, designato per la trattazione del procedimento.
L'opposizione è infondata e va rigettata. L'odierna parte opposta ha rivendicato con la procedura monitoria le provvigioni per Organi i contratti documentati con i moduli Int C sottoscritti dal funzionario (doc. 12 n. 14, fascicolo monitorio) , per un totale di euro 5.186,00. Ha dedotto e documentato che in data 22.10.2002, l'istante sottoscriveva regolare mandato di promozione finanziaria con la società Controparte_2 incorporata nel 2004 dalla attualmente, a seguito del cambio di CP_3 denominazione, ; al veniva Organizzazione_2 CP_1 riconosciuto il livello di promotore “A1” e come risultava dalla tabella 1.B. del documento allo stesso spettava il 50% delle provvigioni dirette;
che negli accordi tra Organi e promotori venivano indicate le remunerazioni riconosciute al promotore finanziario per la stipula di mutui e crediti personali e quelli per i conti correnti e carte di credito;
che, in particolare, dai suddetti documenti si rilevava che per i mutui fondiari la provvigione era pari al 1,70%, mentre per i conti correnti la provvigione era fissa e pari a £. 320.000. All'istante, quindi, in base all'inquadramento spettava la provvigione di 0,85% per i mutui ed €. 82,00 per i conti correnti;
il rapporto contrattuale era proseguito fino alla richiesta di recesso del dott. del CP_1
12.06.07, seguita da accettazione con rinunzia al periodo di preavviso di CP_3 del 05.07.07. La società preponente non aveva risposto compiutamente ai ripetuti solleciti di pagamento e messa in mora, inoltrati con note raccomandate o pec del 27.9.2007 , del 11.2.2011, del 17.9.2012, del 29.1.2016, né tantomeno aveva chiarito il motivo del mancato adempimento, né nella nota di risposta del 2012 (doc. 9 nota risposta ) né in quella del 2016 (doc. 11 nota risposta 2016). Pt_1 Pt_1 Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è infondata;
infatti sono state esibite note interruttive della prescrizione del 27.4.2006, 7.9.2007, 11.2.2011, 17.9.2012, 29.1.2016, mentre il DI è stato notificato in data 4.12.2020. Dai documenti versati in atti risulta che al veniva riconosciuto il livello di CP_1 promotore “A1” e che allo stesso spettava il 50% delle provvigioni dirette (v. doc. Organi livelli provvigionali). Negli accordi tra e promotori venivano indicate le remunerazioni riconosciute al promotore finanziario per la stipula di mutui e crediti personali (doc. provvigioni riconosciute ai P.F.) e quelli per i conti correnti e carte di credito (doc. provvigioni conti correnti). L'eccezione dell'odierna opponente secondo cui l'operazione di credito industriale era esclusa dall'accordo non può essere accolta;
la Banca, come si evince dal modulo INT C, e dalla richiesta di pagamento, per tale operazione non applicava la percentuale prevista dalla convenzione, ma la percentuale dello 0,50%, percentuale spot concordata di volta in volta prima della presentazione della pratica e della erogazione del servizio. Quanto all'effettiva erogazione del servizio agli atti sono stati depositati i moduli INT C dove si descrive l'operazione effettuata e dove il funzionario della Banca non solo compila la sezione B del Modulo, ma attesta e sottoscrive che il prodotto/servizio è stato erogato indicando altresì la data dell'avvenuta erogazione. Del resto, i testi escussi hanno riconosciuto che i Moduli INT/C versati in atti e debitamente sottoscritti dal funzionario di Banca, attestano e provano che l'operazione bancaria è stata effettuata, erogata, conclusa e presentata dal dott.
(cfr dichiarazione testi e . CP_1 Testimone_1 Testimone_2
Per quanto concerne il quantum delle provvigioni nel ricorso introduttivo è ben specificato che al veniva riconosciuto il livello di promotore “A1”, e come CP_1 risulta dai documenti allegati al ricorso introduttivo, allo stesso spettava il 50% delle Organi provvigioni dirette. Negli accordi tra e promotori venivano indicate le remunerazioni riconosciute al promotore finanziario per la stipula di mutui e crediti personali e quelli per i conti correnti e carte di credito. L'entità delle provvigioni è confermata dal teste Testimone_2 In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.400,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 16.05.2024
ILGIUDICE dott.ssa RO LÈ