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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903/2021
Appello sentenza Tribunale di Taranto n.1766 del 08.09.2020 Oggetto: benefici ex L.n.210/1992
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza obbligatoria, in grado di appello, tra
e , quali legali rappresentanti del figlio Parte_1 Parte_2 minorenne ato il 21.10.2011, rappresentati e difeso dall'Avv. Giuseppe Persona_1
Romeo Appellante e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Appellato
FATTO
Con ricorso del 09.06.2018, proposto dinanzi al Tribunale di Taranto, Parte_1
e in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne
[...] Parte_2
nato nel 2011, avevano dedotto che questi, nato e cresciuto fino al 2012 senza Persona_2 mostrare alcun problema di salute, era stato sottoposto nelle date del 10.01.2012, 09.03.2012 e 12.09.2012 a tre dosi di vaccinazione esavalente e che, dopo tali vaccinazioni, il bambino aveva avuto reazioni avverse e, dopo la terza dose, aveva perduto le competenze neuropsicomotorie fino ad allora raggiunte. Premesso che in data 02.03.2015 al figlio era stata diagnosticata una
“encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinale con quadro clinico della sindrome autistica ASD” e che pertanto in data 25.03.2015 essi avevano presentato alla la Parte_3 domanda ex art.3, comma 1 della L.210/1992 al fine di ottenere l'indennizzo previsto peri danni da vaccinazione, i ricorrenti avevano precisato che con verbale ML/V 3663 del 20.02.2017 la CMO del Dipartimento Militare di Medicina Legale dell' aveva escluso la Controparte_2 sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia, e che il ricorso amministrativo era rimasto senza utile effetto. Al Tribunale i ricorrenti avevano quindi chiesto il riconoscimento del diritto del minore all'indennizzo ex artt.1 e 2 L.n.210/92 e la conseguente condanna del
[...] al relativo pagamento, ognuno pro quota;
Controparte_3 nonché la declaratoria del diritto del minore a percepire l'assegno una tantum previso dall'art.2 comma 2 della L.201/92 per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e la presentazione della domanda e del diritto all'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie ex art.8, commi 14 e 15, L.n.537/93 e dalla quota fissa per ricette ex art.8, comma 16 L.537/93. Costituitisi in giudizio, il e l' avevano contestato le Controparte_1 CP_3 avverse pretese e concluso per il rigetto della domanda. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Taranto aveva rigettato il ricorso. Aveva escluso preliminarmente la legittimazione passiva dell' , trattandosi di ente estraneo CP_3 all'accertamento della patologia e al riconoscimento del diritto alla prestazione, ed aveva respinto l'eccezione di decadenza, poiché la domanda amministrativa era stata presentata entro il triennio successivo all'ultima vaccinazione;
quindi, fatte proprie le conclusioni cui era giunto il CTU, il Tribunale aveva ritenuto che, secondo lo stato attuale della ricerca medico-scientifica, le patologie da cui era affetto (disturbo dello spettro autistico con episodi pregressi di Persona_2 bronchiolite asmatiforme) non erano causalmente connesse alle vaccinazioni obbligatorie eseguite, né ad una sindrome encefalitica postvaccinale della quale mancava anche una confermata diagnosi. Aveva inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e a quelle della CTU.
e hanno proposto appello innanzi alla Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, eccependone la nullità per mancanza di motivazione, stante il mancato esame dei dati clinici forniti in giudizio e la mancata confutazione delle ragioni dagli stessi esposte in ricorso. Hanno altresì lamentato l'erroneità della sentenza, poiché fondata acriticamente sulle conclusioni di una CTU sommaria e scientificamente inadeguata, e la contraddittorietà della decisione sulle spese di CTU, poste in sentenza a carico dei ricorrenti e nel decreto di liquidazione a carico dell'amministrazione convenuta. Hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado nei confronti del solo . Riassunta in data 23.9.2021 la causa dinanzi alla Corte di Appello di CP_1
Lecce in virtù delle norme sul foro erariale (artt.
6-7 R.D. n.1611/1933), si è costituito in giudizio il il quale, eccepita preliminarmente la violazione del contraddittorio Controparte_1 ex art.331 c.p.c. per mancata notifica dell'atto di appello , hacontestato la fondatezza del Parte_4 gravame e ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanza del 21.10.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza. All'esito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in appello, all'udienza di discussione del 09.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata dal , posto che avverso la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' , CP_1 CP_3 contenuta nella sentenza impugnata, non è stata proposta impugnazione e che l'originaria domanda nei confronti di tale Agenzia non è stata reiterata dagli interessati nell'atto di appello.
Nel merito l'appello risulta infondato, pur se sulla base di argomenti più articolati e approfonditi rispetto a quelli espressi, in estrema sintesi, nella sentenza impugnata. Si rammenta la cornice normativa, essendo previsto dall'art.1 comma 2 l.n.210/1992 che
“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Il diritto ai benefici economici ex l.n.210/1992 presuppone, quindi, che sussista e sia dimostrato il nesso eziologico tra le vaccinazioni obbligatorie somministrate e le infermità, con le relative menomazioni permanenti, a carico del soggetto danneggiato.
Nella fattispecie in esame, a fronte delle specifiche note critiche formulate dagli appellanti avverso la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del primo grado e della peculiarità della problematica tecnica, questa Corte ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della consulenza d'ufficio formulando i seguenti quesiti: “Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio, e consultati, ove occorra, quali ausiliari, idonei specialisti di particolare competenza tecnica in neuropsichiatria infantile, immunologia, o altra branca specialistica pertinente, accerti il c.t.u., secondo criteri medico-legali, se la patologia da cui è stato colpito il minore sia riconducibile Persona_2
– in termini causali o concausali- alla somministrazione del vaccino indicato nel ricorso introduttivo del giudizio;
indichi a tal fine i dati, i criteri e le valutazioni sulla base dei quali si fonda il giudizio eziologico”.
Il C.t.u. designato in secondo grado, dott. coadiuvato dal dott. CP_4 Persona_3
(specialista in neuropsichiatria infantile e in neurologia), ha proceduto ad una approfondita disamina della documentazione sanitaria in atti, della storia clinica del minorenne Persona_2
della cronologia degli eventi, delle caratteristiche della vaccinazione somministrata,
[...] dell'iter diagnostico, dei relativi esiti, degli aspetti problematici evidenziati dai consulente medici di parte e delle questioni scientifiche connesse agli aspetti eziologici.
Premesso che il minore era stato sottoposto a vaccinazione “Esavalente/Infanrix HEXA” in tre dosi rispettivamente nelle date del 10.01.2012, 09.03.2012 e 12.09.2012, e che nel mese di aprile 2014, all'esito di ricovero presso l'Unità Ospedaliera di Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli Studi di Bari, era stata posta la diagnosi di disturbo dello spettro autistico, nella relazione depositata il 27.11.2024 il CTU ha evidenziato che l'ausiliario neuropsichiatra, dopo CP_4 aver analiticamente esaminato vari studi scientifici sui meccanismi patogenetici dell'autismo e sulle eventuali relazioni tra altri stati patologici, o altri elementi, e disturbi di tal genere, ha concluso, sulla base dell'ampia bibliografia citata (più di 45 fonti) che “Nessuno degli oltre 25 studi condotti negli ultimi 15 anni ha confermato l'esistenza di una relazione causale tra vaccino MPR e autismo. Un recentissimo studio pubblicato su The Journal of paediatrics conferma l'assenza di una possibile relazione tra i vaccini somministrati nei primi due anni di vita del bambino e lo sviluppo di disordini dello spettro autistico. L'ampia dimensione delle popolazioni studiate ha permesso di raggiungere un livello di potere statistico sufficiente a rilevare anche rare associazioni. Di fronte alla dimostrazione della falsificazione dei dati utilizzati per lo studio, il Lancet ha ritirato formalmente l'articolo e è stato radiato dall'ordine dei medici inglese. CP_5
(…)…articoli…pubblicati negli scorsi anni, aggiungono evidenze a sostegno dell'azione di fattori ambientali o genetici che agirebbero prima della nascita, durante lo sviluppo del feto nell'utero materno. Questi studi, pertanto, confermano l'estraneità delle vaccinazioni nell'essere una possibile causa nello sviluppo della malattia”. Il CTU ha sottoposto ad ulteriore approfondimento le argomentazioni dello CP_4 specialista neurospichiatra al fine di pervenire a conclusioni corrette anche sotto il profilo e con il metodo medico-legale. Si è posto il problema di valutare, in termini di probabilità, la sussistenza di un rapporto causale tra le vaccinazioni somministrate al minore e di isolare Parte_1 eventuali fattori confondenti (v. pag 14 relazione). All'uopo si è avvalso anche delle informazioni provenienti dal sistema di farmacovigilanza in ordine al monitoraggio della sicurezza dei vaccini, che raccolgono, anche dopo l'approvazione e l'immissione in commercio dei vaccini, dati e segnalazioni utili per gli studi di farmacoepidemiologia, in collegamento con istituzioni di vari Paesi nel mondo, e che consentono una analisi delle reazioni sospette per ogni tipologia di vaccino (v. pag.17 relazione). Ha precisato: “Per quanto riguarda le cause, la comunità scientifica ritiene sostanzialmente all'unanimità che vi sia una base genetica associata a fattori ambientali di vario tipo, per esempio infezioni contratte dalla madre in gravidanza, alterazioni nello status immunologico materno-fetale, esposizione a farmaci o agenti tossici in gravidanza ed età avanzata dei genitori al momento del concepimento”. Ha richiamato gli esiti di uno studio dell'Università della Virginia, di recentissima pubblicazione;
ha altresì sottoposto a specifico vaglio critico le relazioni mediche (ad esempio quella del dott. dott. ) proposte a proprio favore dalle parti Per_4 appellanti, evidenziandone (pagg.18-19 relazione) i punti deboli generali e quelli di inattendibilità nel caso di specie (ad esempio l'affermazione secondo cui nel bambino in questione sarebbero stati assenti fattori genetici predisponenti) desumibile dalla mancanza di indagini genetiche specifiche.
Alla luce di tutto ciò il CTU ha concluso, sul piano medico legale, “che nel caso CP_4 in esame non risultano soddisfatti fondamentali criteri alla base del nesso causale tra il vaccino Esavalente/Infanrix HEXA praticato al il 10/01/12, il 09/03/12 ed il 12/09/12 e Parte_1
l'autismo di cui è portatore”.
Nell'ulteriore relazione depositata il 4.12.2024 il CTU ha fornito ampio e CP_4 ragionato riscontro alle osservazioni critiche mosse al suo primo elaborato dal consulente tecnico di parte appellante, dott.prof. evidenziando che tutte le considerazioni svolte nella prima Per_5 relazione del 27.11.2024 erano funzionali a rispondere al quesito relativo al nesso causale, tenendo conto, nel contempo, degli elementi che la parte ricorrente, nel processo, aveva già indicato come essenziali o significativi per la sua tesi. In particolare il CTU ha sottolineato che la tesi attorea dell'”encefalopatia immunomediata ad insorgenza post-vaccinale” non aveva trovato fondamento, anche perché non vi era stata alcuna diagnosi di encefalite, né vi erano stati approfondimenti diagnostici dopo l'unica RNM cerebrale effettuata sul bambino all'età di 2 anni e mezzo.
In considerazione della complessità e del grado di approfondimento della valutazione tecnica effettuata dal CTU del secondo grado e dallo specialista ausiliario, le conclusioni espresse nella relazione definitiva del 4.12.2024, che escludono la ravvisabilità di un nesso eziologico tra la somministrazione del vaccino esavalente in questione e il disturbo dello spettro autistico, risultano, a giudizio di questa Corte, corrette rispetto ai canoni medico-legali e conseguentemente condivisibili e utilizzabile ai fini della decisione, senza necessità di ulteriori indagini o di rinnovi di consulenza.
Infine non sussiste alcuna violazione di canoni logici o normativi sul capo delle spese della decisione di primo grado, posto che il decreto di liquidazione delle spese di CTU costituisce un titolo giudiziale a favore del consulente, mentre la sentenza regola il rapporto processuale tra le parti processuali.
L'appello va quindi respinto. Le particolari difficoltà tecniche relative alla valutazione del nesso causale e il livello ulteriore di approfondimento richiesto nel giudizio di appello giustificano, alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018, la compensazione delle spese di lite di questo grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/09/2021 da e Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza del Parte_2 Controparte_1
08/09/2020 n.1766 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello. Dichiara compensate le spese di questo grado tra le parti. Pone le spese di CTU a carico del
. CP_1
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Taranto n.1766 del 08.09.2020 Oggetto: benefici ex L.n.210/1992
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza obbligatoria, in grado di appello, tra
e , quali legali rappresentanti del figlio Parte_1 Parte_2 minorenne ato il 21.10.2011, rappresentati e difeso dall'Avv. Giuseppe Persona_1
Romeo Appellante e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Appellato
FATTO
Con ricorso del 09.06.2018, proposto dinanzi al Tribunale di Taranto, Parte_1
e in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minorenne
[...] Parte_2
nato nel 2011, avevano dedotto che questi, nato e cresciuto fino al 2012 senza Persona_2 mostrare alcun problema di salute, era stato sottoposto nelle date del 10.01.2012, 09.03.2012 e 12.09.2012 a tre dosi di vaccinazione esavalente e che, dopo tali vaccinazioni, il bambino aveva avuto reazioni avverse e, dopo la terza dose, aveva perduto le competenze neuropsicomotorie fino ad allora raggiunte. Premesso che in data 02.03.2015 al figlio era stata diagnosticata una
“encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinale con quadro clinico della sindrome autistica ASD” e che pertanto in data 25.03.2015 essi avevano presentato alla la Parte_3 domanda ex art.3, comma 1 della L.210/1992 al fine di ottenere l'indennizzo previsto peri danni da vaccinazione, i ricorrenti avevano precisato che con verbale ML/V 3663 del 20.02.2017 la CMO del Dipartimento Militare di Medicina Legale dell' aveva escluso la Controparte_2 sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia, e che il ricorso amministrativo era rimasto senza utile effetto. Al Tribunale i ricorrenti avevano quindi chiesto il riconoscimento del diritto del minore all'indennizzo ex artt.1 e 2 L.n.210/92 e la conseguente condanna del
[...] al relativo pagamento, ognuno pro quota;
Controparte_3 nonché la declaratoria del diritto del minore a percepire l'assegno una tantum previso dall'art.2 comma 2 della L.201/92 per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e la presentazione della domanda e del diritto all'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie ex art.8, commi 14 e 15, L.n.537/93 e dalla quota fissa per ricette ex art.8, comma 16 L.537/93. Costituitisi in giudizio, il e l' avevano contestato le Controparte_1 CP_3 avverse pretese e concluso per il rigetto della domanda. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Taranto aveva rigettato il ricorso. Aveva escluso preliminarmente la legittimazione passiva dell' , trattandosi di ente estraneo CP_3 all'accertamento della patologia e al riconoscimento del diritto alla prestazione, ed aveva respinto l'eccezione di decadenza, poiché la domanda amministrativa era stata presentata entro il triennio successivo all'ultima vaccinazione;
quindi, fatte proprie le conclusioni cui era giunto il CTU, il Tribunale aveva ritenuto che, secondo lo stato attuale della ricerca medico-scientifica, le patologie da cui era affetto (disturbo dello spettro autistico con episodi pregressi di Persona_2 bronchiolite asmatiforme) non erano causalmente connesse alle vaccinazioni obbligatorie eseguite, né ad una sindrome encefalitica postvaccinale della quale mancava anche una confermata diagnosi. Aveva inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e a quelle della CTU.
e hanno proposto appello innanzi alla Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, eccependone la nullità per mancanza di motivazione, stante il mancato esame dei dati clinici forniti in giudizio e la mancata confutazione delle ragioni dagli stessi esposte in ricorso. Hanno altresì lamentato l'erroneità della sentenza, poiché fondata acriticamente sulle conclusioni di una CTU sommaria e scientificamente inadeguata, e la contraddittorietà della decisione sulle spese di CTU, poste in sentenza a carico dei ricorrenti e nel decreto di liquidazione a carico dell'amministrazione convenuta. Hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado nei confronti del solo . Riassunta in data 23.9.2021 la causa dinanzi alla Corte di Appello di CP_1
Lecce in virtù delle norme sul foro erariale (artt.
6-7 R.D. n.1611/1933), si è costituito in giudizio il il quale, eccepita preliminarmente la violazione del contraddittorio Controparte_1 ex art.331 c.p.c. per mancata notifica dell'atto di appello , hacontestato la fondatezza del Parte_4 gravame e ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanza del 21.10.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza. All'esito della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in appello, all'udienza di discussione del 09.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata dal , posto che avverso la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' , CP_1 CP_3 contenuta nella sentenza impugnata, non è stata proposta impugnazione e che l'originaria domanda nei confronti di tale Agenzia non è stata reiterata dagli interessati nell'atto di appello.
Nel merito l'appello risulta infondato, pur se sulla base di argomenti più articolati e approfonditi rispetto a quelli espressi, in estrema sintesi, nella sentenza impugnata. Si rammenta la cornice normativa, essendo previsto dall'art.1 comma 2 l.n.210/1992 che
“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Il diritto ai benefici economici ex l.n.210/1992 presuppone, quindi, che sussista e sia dimostrato il nesso eziologico tra le vaccinazioni obbligatorie somministrate e le infermità, con le relative menomazioni permanenti, a carico del soggetto danneggiato.
Nella fattispecie in esame, a fronte delle specifiche note critiche formulate dagli appellanti avverso la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del primo grado e della peculiarità della problematica tecnica, questa Corte ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della consulenza d'ufficio formulando i seguenti quesiti: “Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio, e consultati, ove occorra, quali ausiliari, idonei specialisti di particolare competenza tecnica in neuropsichiatria infantile, immunologia, o altra branca specialistica pertinente, accerti il c.t.u., secondo criteri medico-legali, se la patologia da cui è stato colpito il minore sia riconducibile Persona_2
– in termini causali o concausali- alla somministrazione del vaccino indicato nel ricorso introduttivo del giudizio;
indichi a tal fine i dati, i criteri e le valutazioni sulla base dei quali si fonda il giudizio eziologico”.
Il C.t.u. designato in secondo grado, dott. coadiuvato dal dott. CP_4 Persona_3
(specialista in neuropsichiatria infantile e in neurologia), ha proceduto ad una approfondita disamina della documentazione sanitaria in atti, della storia clinica del minorenne Persona_2
della cronologia degli eventi, delle caratteristiche della vaccinazione somministrata,
[...] dell'iter diagnostico, dei relativi esiti, degli aspetti problematici evidenziati dai consulente medici di parte e delle questioni scientifiche connesse agli aspetti eziologici.
Premesso che il minore era stato sottoposto a vaccinazione “Esavalente/Infanrix HEXA” in tre dosi rispettivamente nelle date del 10.01.2012, 09.03.2012 e 12.09.2012, e che nel mese di aprile 2014, all'esito di ricovero presso l'Unità Ospedaliera di Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli Studi di Bari, era stata posta la diagnosi di disturbo dello spettro autistico, nella relazione depositata il 27.11.2024 il CTU ha evidenziato che l'ausiliario neuropsichiatra, dopo CP_4 aver analiticamente esaminato vari studi scientifici sui meccanismi patogenetici dell'autismo e sulle eventuali relazioni tra altri stati patologici, o altri elementi, e disturbi di tal genere, ha concluso, sulla base dell'ampia bibliografia citata (più di 45 fonti) che “Nessuno degli oltre 25 studi condotti negli ultimi 15 anni ha confermato l'esistenza di una relazione causale tra vaccino MPR e autismo. Un recentissimo studio pubblicato su The Journal of paediatrics conferma l'assenza di una possibile relazione tra i vaccini somministrati nei primi due anni di vita del bambino e lo sviluppo di disordini dello spettro autistico. L'ampia dimensione delle popolazioni studiate ha permesso di raggiungere un livello di potere statistico sufficiente a rilevare anche rare associazioni. Di fronte alla dimostrazione della falsificazione dei dati utilizzati per lo studio, il Lancet ha ritirato formalmente l'articolo e è stato radiato dall'ordine dei medici inglese. CP_5
(…)…articoli…pubblicati negli scorsi anni, aggiungono evidenze a sostegno dell'azione di fattori ambientali o genetici che agirebbero prima della nascita, durante lo sviluppo del feto nell'utero materno. Questi studi, pertanto, confermano l'estraneità delle vaccinazioni nell'essere una possibile causa nello sviluppo della malattia”. Il CTU ha sottoposto ad ulteriore approfondimento le argomentazioni dello CP_4 specialista neurospichiatra al fine di pervenire a conclusioni corrette anche sotto il profilo e con il metodo medico-legale. Si è posto il problema di valutare, in termini di probabilità, la sussistenza di un rapporto causale tra le vaccinazioni somministrate al minore e di isolare Parte_1 eventuali fattori confondenti (v. pag 14 relazione). All'uopo si è avvalso anche delle informazioni provenienti dal sistema di farmacovigilanza in ordine al monitoraggio della sicurezza dei vaccini, che raccolgono, anche dopo l'approvazione e l'immissione in commercio dei vaccini, dati e segnalazioni utili per gli studi di farmacoepidemiologia, in collegamento con istituzioni di vari Paesi nel mondo, e che consentono una analisi delle reazioni sospette per ogni tipologia di vaccino (v. pag.17 relazione). Ha precisato: “Per quanto riguarda le cause, la comunità scientifica ritiene sostanzialmente all'unanimità che vi sia una base genetica associata a fattori ambientali di vario tipo, per esempio infezioni contratte dalla madre in gravidanza, alterazioni nello status immunologico materno-fetale, esposizione a farmaci o agenti tossici in gravidanza ed età avanzata dei genitori al momento del concepimento”. Ha richiamato gli esiti di uno studio dell'Università della Virginia, di recentissima pubblicazione;
ha altresì sottoposto a specifico vaglio critico le relazioni mediche (ad esempio quella del dott. dott. ) proposte a proprio favore dalle parti Per_4 appellanti, evidenziandone (pagg.18-19 relazione) i punti deboli generali e quelli di inattendibilità nel caso di specie (ad esempio l'affermazione secondo cui nel bambino in questione sarebbero stati assenti fattori genetici predisponenti) desumibile dalla mancanza di indagini genetiche specifiche.
Alla luce di tutto ciò il CTU ha concluso, sul piano medico legale, “che nel caso CP_4 in esame non risultano soddisfatti fondamentali criteri alla base del nesso causale tra il vaccino Esavalente/Infanrix HEXA praticato al il 10/01/12, il 09/03/12 ed il 12/09/12 e Parte_1
l'autismo di cui è portatore”.
Nell'ulteriore relazione depositata il 4.12.2024 il CTU ha fornito ampio e CP_4 ragionato riscontro alle osservazioni critiche mosse al suo primo elaborato dal consulente tecnico di parte appellante, dott.prof. evidenziando che tutte le considerazioni svolte nella prima Per_5 relazione del 27.11.2024 erano funzionali a rispondere al quesito relativo al nesso causale, tenendo conto, nel contempo, degli elementi che la parte ricorrente, nel processo, aveva già indicato come essenziali o significativi per la sua tesi. In particolare il CTU ha sottolineato che la tesi attorea dell'”encefalopatia immunomediata ad insorgenza post-vaccinale” non aveva trovato fondamento, anche perché non vi era stata alcuna diagnosi di encefalite, né vi erano stati approfondimenti diagnostici dopo l'unica RNM cerebrale effettuata sul bambino all'età di 2 anni e mezzo.
In considerazione della complessità e del grado di approfondimento della valutazione tecnica effettuata dal CTU del secondo grado e dallo specialista ausiliario, le conclusioni espresse nella relazione definitiva del 4.12.2024, che escludono la ravvisabilità di un nesso eziologico tra la somministrazione del vaccino esavalente in questione e il disturbo dello spettro autistico, risultano, a giudizio di questa Corte, corrette rispetto ai canoni medico-legali e conseguentemente condivisibili e utilizzabile ai fini della decisione, senza necessità di ulteriori indagini o di rinnovi di consulenza.
Infine non sussiste alcuna violazione di canoni logici o normativi sul capo delle spese della decisione di primo grado, posto che il decreto di liquidazione delle spese di CTU costituisce un titolo giudiziale a favore del consulente, mentre la sentenza regola il rapporto processuale tra le parti processuali.
L'appello va quindi respinto. Le particolari difficoltà tecniche relative alla valutazione del nesso causale e il livello ulteriore di approfondimento richiesto nel giudizio di appello giustificano, alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018, la compensazione delle spese di lite di questo grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/09/2021 da e Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza del Parte_2 Controparte_1
08/09/2020 n.1766 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello. Dichiara compensate le spese di questo grado tra le parti. Pone le spese di CTU a carico del
. CP_1
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Gennaro Lombardi