Sentenza breve 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 25/01/2021, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00099/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2020, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
Comune di Lonigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco, Alfonso Polillo, Carmela Curella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza contingibile e urgente n.54 del 30.4.2020, adottata dal Sindaco del Comune di Lonigo, con cui “Visti gli artt 50 e 54 del Decreto legislativo 267/2000” è stata ordinata “la sospensione immediata della sperimentazione o diffusione del 5G sull'intero territorio del Comune di Lonigo (VI), in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo a riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo; tale sospensione ha efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione del parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'INAIL ” e contestualmente diffidate “Tutte le Società di telefonia presenti con i loro impianti su tutto il territorio comunale ad eseguire qualsiasi tipo di attività inerente la manutenzione dei siti che comportino la sostituzione o la modifica di quanto presente ed insistente al fine dell'installazione di tecnologie 5G, fino all'intervenuta emissione del parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'INAIL;”
b) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, per quanto possa occorrere, la Deliberazione consiliare n.58 del 29 ottobre 2019, richiamata nel provvedimento impugnato sub a) e mai comunicata e/o altrimenti conosciuta dalla ricorrente;
nonché' per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in esecuzione della impugnata ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Vicenza e di Comune di Lonigo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
visto l’art. 60 cod. proc. amm.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Alessio Falferi
Con ricorso depositato in data 1.7.2020, munito di istanza cautelare depositata in data 25.11.2020, la società Wind Tre SpA ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente, meglio indicata in epigrafe, assunta dal Comune di Lonigo e avente ad oggetto “ Sospensione precauzionale attivazione e/o diffusione 5G sul territorio del Comune di Lonigo ”, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto di ogni domanda, anche risarcitoria, proposta nei confronti dell’Amministrazione statale dell’Interno.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Lonigo, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto depositato in data 9.12.2020, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a spese compensate, considerata l’adozione, da parte del Comune resistente, dell’ordinanza n. 212 del 4.12.2020 di revoca dell’ordinanza n. 54/2020 impugnata con il ricorso.
Con atto depositato in pari data, anche l’Amministrazione comunale ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, a spese compensate, giusta l’avvenuta revoca del provvedimento impugnato.
Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Alla luce dell’intervenuta revoca del provvedimento impugnato, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del CPA.
Le spese di causa, giusta l’accordo delle parti, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO