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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8110/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza “cartolare” ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8110/2018 del Ruolo Generale, promossa da:
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (cod. fisc.: ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
) e (cod. fisc.: ), elettivamente domiciliati in Bari C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 alla via Edmondo Caccuri n.7, presso lo studio dell'avv. Adriano Pallesca che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- ATTORI - contro
(p. iva: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giorgio Danilo Giannone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Noto, alla via Salvatore La
Rosa n° 14;
CONVENUTA
nonchè
pagina 1 di 12 (p. iva: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Maria Calefati n°
169, presso lo Studio dell'avv. Saverio Francesco Ressa che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti;
TERZA CHIAMATA
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e CP_3 P.IVA_3 difesa dall'avv. Francesca Crivellari del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata lo studio dell'Avv.
Antonella Merola, in Napoli via G. Porzio n. 4 Isola E/7, giusta delega in atti;
TERZA CHIAMATA
in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede in Rimini Via del Marinaio 10 b;
Controparte_4
in persona del titolare legale rapp.te pro-tempore, (P.IVA Controparte_5
); P.IVA_4
- Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 - Roma, (C.F. Controparte_6
); P.IVA_5
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
NOZIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , premesso di aver acquistato un
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 pacchetto turistico denominato “Finale Uefa Champions League 2017” della per Controparte_1
assistere alla partita finale della competizione UEFA CHAMPIONS LEAGUE, da disputarsi a Cardiff tra la squadra di calcio della e quella del e di averne versato il relativo prezzo per CP_7 CP_8 complessivi € 13.740,00 e che, a causa del ritardo del decollo dell'aereomobile di quasi due ore e mezza e del cambio della città di destinazione, erano riusciti ad accedere allo stadio soltanto a partita iniziata, ormai al secondo tempo, hanno convenuto dinanzi l'intestato Tribunale la Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 43 del Codice del Turismo l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato dagli istanti con contratto di
pagina 2 di 12 viaggio stipulato in data 11.05.2017 a carico della società organizzatrice in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., per i fatti esposti in narrativa;
b) per l'effetto, condannare la società
in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore degli istanti della Controparte_1 somma complessiva da quest'ultimi corrisposta pari ad € 13.740,00, o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare altresì la società in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al rimborso della spesa di € 497,97, sostenuta dagli istanti per il servizio taxi di trasporto dalla città di Derby a quella di Cardiff;
d) condannare inoltre ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo, la società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
al risarcimento del danno da vacanza rovinata in favore degli istanti, da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi di legge, inteso come disagio psicofisico correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irreparabilità dell'evento parzialmente goduto della finale della partita di calcio di cui si discute. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituta in giudizio la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Siracusa, quale foro del luogo in cui l'obbligazione era sorta e unico possibile tra i fori alternativi previsti, stante la natura dell'obbligazione da eseguirsi sul territorio nazionale ed oltre i suoi confini;
nel merito ha contestato ogni addebito evidenziando il proprio ruolo di intermediario nella vendita del pacchetto turistico in oggetto e attribuendo l'eventuale responsabilità dell'inadempimento agli organizzatori del pacchetto di viaggio,
e nonché all' quale gestore del Controparte_4 Controparte_5 CP_3 traffico aereo presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, e all' - Controparte_6
addetta alla regolazione dell'aviazione civile, al controllo e vigilanza sull'applicazione delle norme relative al trasporto aereo, nonché alla regolamentazione delle procedure dei servizi aeroportuali.
Ha dunque concluso per il rigetto della domanda proposta chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l' l' la l' CP_3 CP_6 Controparte_9 Controparte_10
, la compagnia aerea UV e la (oggi
[...] Controparte_11 [...]
, garante per la sua responsabilità civile professionale. Controparte_2
Disposta la chiamata in causa e differita la prima udienza, si sono costituite in giudizio la _2
(di seguito, per brevità, e l' Controparte_2 _2 CP_3
impugnando entrambe le domande formulate nei loro confronti, in quanto infondate ed inammissibili, chiedendone il conseguente rigetto.
In particolare, l' ha eccepito, in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in CP_3
favore del Tribunale di Roma;
nel merito ha dedotto sul proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio.
pagina 3 di 12 La ha eccepito la decadenza della convenuta assicurata dalle garanzie contrattuali di _2 indennizzo stante la tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurata; nel merito ha contestato sia l'operatività della polizza in ragione dei limiti da essa previsti sia la fondatezza, in punto di an e di quantum, della domanda attorea, concludendo come segue: “quanto alla domanda di garanzia spiegata dalla 1) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1913, 1^ Controparte_1 comma e 1915, 1^ comma, c.c. nonché artt. 1, 1^ comma e 12, 2^ comma delle “Norme comuni a tutte le garanzie” del contratto di assicurazione stipulato con la accertare la Controparte_2
omessa e/o tardiva presentazione della denuncia di sinistro da parte della convenuta Controparte_1
e, per l'effetto, dichiararla decaduta dalle garanzie di polizza;
2) in via subordinata, ai sensi e
[...] per gli effetti dell'esclusione disposta dall'art. 1.5, 2^ comma del “Contratto di Assicurazione” dichiarare l'inammissibilità e/o la infondatezza della domanda di manleva spiegata dalla
[...]
nei confronti della relativamente alla domanda Controparte_1 Controparte_2
attorea di restituzione del prezzo del pacchetto turistico;
3) in via ulteriormente gradata, nella non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o fondatezza, in tutto o in parte, della domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 dichiarare quest'ultima dovuta a prestare la manleva assicurativa, comunque ed in ogni caso, nei limiti delle condizioni di polizza e, segnatamente, al netto dello scoperto di cui all'art. 7 delle “Norme comuni a tutte le garanzie” del contratto di assicurazione stipulato con la e, Controparte_2 comunque, fino alla concorrenza del massimale assicurato di cui all'art.
2.14 delle condizioni di assicurazione;
quanto alla domanda principale: 4) rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per tutti i motivi analiticamente esposti in comparsa di costituzione;
5) con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
L la e l' restavano contumaci mentre la CP_6 Controparte_4 Controparte_5
compagnia aerea UV non veniva più citata dalla convenuta, nonostante la concessa autorizzazione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e interrogatorio formale degli attori di conciliazione stragiudiziale, e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata Parte_7 all'udienza odierna per discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
II. Eccezione di incompetenza territoriale.
II.a. Va, preliminarmente, delibata la questione relativa alla competenza per territorio del Tribunale adito sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata Controparte_1 CP_3
pagina 4 di 12 L'eccezione è infondata. Invero, per quanto emerge dalla documentazione versata in atti, l'eccepito inadempimento contrattuale è relativo a dei servizi acquistati dagli attori con la formula del c.d. pacchetto turistico. Pertanto, nel caso di specie, si applica il c.d. foro del consumatore che coincide con il luogo di residenza dei sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e .
[...] Parte_5 Parte_6
La Cassazione ha elaborato importanti principi di diritto in merito al foro competente nelle controversie tra professionisti e consumatori ed alle modalità di svolgimento delle trattative affinché possano essere riconosciute come valide le modifiche alla disciplina prevista dal Codice del Consumo, sancendo tale pacifico principio: "Nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. u), Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (e già dell'art. 1469 bis, 3 comma n. 19, e.e.) la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, pertanto, nel caso di specie la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Bari, luogo di residenza e/o domicilio eletto di tutti gli odierni attori.
II.b. La domanda attorea.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero parte attrice ha prodotto in atti la documentazione (all. nn.1-2-3- fasc. attoreo) dalla quale si evince che i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , con l'intermediazione della agenzia “ Parte_5 Parte_6 Parte_8
”, hanno acquistato dalla Aictur Events s.r.l.s. un servizio turistico per assistere a Cardiff
[...]
alla finale di UEFA Champions League tra la NT Footbal LU ed il . In particolare, CP_8 il pacchetto turistico, per cui è stata pagata la somma di €. 2.290,00 a persona, per un totale di
€.13.740,00, era comprensivo di biglietti aerei a/r Roma/Birmingham, biglietti per assistere alla finale di Champions League NT/Real Madrid del 3 giugno 2017, trasferimenti da e per la città di
Cardiff, dove era previsto lo svolgimento della partita, con inizio prevista alle ore 19.45 (ore inglesi).
È tuttavia, accaduto che il volo di partenza da Roma ha subito notevole ritardo, con partenza alle ore
16.00 anziché alle ore 13.35 e l'atterraggio è avvenuto alle ore 18.00 (ore locali) anziché alle ore 15.00 presso un aeroporto diverso da quello di destinazione, quello di Derby e non invece in quello di
Birmingham, secondo quanto previsto dal pacchetto turistico. Tutto ciò ha avuto come conseguenza, come sopra detto, che l'arrivo all'interno dello stadio è avvenuto dopo l'inizio del secondo tempo dell'incontro calcistico.
Il contratto versato in atti e la relativa scheda tecnica, (allegati all'atto di citazione) provano che la convenuta nel caso di specie ha rivestito il ruolo di organizzatore del pacchetto Controparte_12
turistico, come tra l'altro riportato dei predetti documenti.
pagina 5 di 12 La partenza in ritardo di circa due ore e mezza e l'arrivo in un altro aeroporto, diverso da quello originariamente previsto come destinazione, hanno comportato che gli attori hanno sostanzialmente perso la possibilità di assistere a tutto il primo tempo dell'evento sportivo in quanto sono arrivati all'interno dello stadio di Cardiff dopo l'inizio del secondo tempo.
Ciò costituisce inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta società in Controparte_13
quanto, come sopra detto, organizzatrice dell'evento. Giova ricordare che gli attori hanno esperito azione di risarcimento danni direttamente nei confronti dell'organizzatore del pacchetto turistico.
Che, infatti, è pacifica, anche ex art. 93 cod. consumo, la responsabilità della convenuta per non aver adempiuto esattamente alle obbligazioni agevolmente riscontrabili dal contratto.
Come è noto, ormai è unanime l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza (ex multis, Cass.
Civ sentt.n.8827; n.8828/2003; Corte Cost., sent. n .223/2003) secondo cui anche il danno non patrimoniale non derivante da reato è· risarcibile essendo soggetta a risarcimento ogni violazione a diritti meritevoli di tutela quali, soprattutto quelli lesi a causa dell'inadempimento contrattuale della convenuta.
Giova sottolineare, i pregiudizi subiti dagli attori hanno costituito anche lesione al diritto alla salute, tutelato, come è noto, ex art. 32 Cost., dal momento che la vacanza rovinata di cui avrebbero dovuto godere gli attori sarebbe dovuta essere unica opportunità di relax di assistere ad un evento sportivo, una finale di Champions League della squadra del cuore, la raramente ripetibile, ciò anche in CP_7
considerazione del dato statistico che vede tale club raramente partecipare ad una finale negli ultimi anni.
E' palese il danno patrimoniale subito a causa del pagamento dell'intero prezzo del pacchetto turistico di euro 13.740,00 (euro 2.290,00 a persona), pacchetto che invece è stato usufruito solo parzialmente dagli attori a causa del ritardo del volo;
conseguentemente il danno patrimoniale andrà riconosciuto nella misura della metà del corrispettivo dell'acquisto del pacchetto, pari ad €.6.870,00 (euro 1.145,00 per ciascun attore) oltre all'ulteriore esborso documentato di 435,54 sterline (pari ad euro 497,00) per il trasferimento in taxi dall'aeroporto allo stadio;
servizio incluso nel pacchetto ma non usufruito a causa del ritardo del volo e della diversa destinazione.
Risulta quindi, indubbia la responsabilità, ex artt. 93-95 cod. consumo, della convenuta.
Per quanto sopra la convenuta va ritenuta responsabile di tutti i danni subiti dagli Controparte_12 attori per l'inesatto adempimento della prestazione cui era obbligata anche nell' ipotesi in cui l'inadempimento sia imputabile ad altri soggetti di cui si è avvalsa per la prestazione.
Da quanto sopra ne consegue la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni parametrati al minor valore del contratto solo parzialmente adempiuto, con conseguente diritto degli attori alla pagina 6 di 12 restituzione della metà delle somme indebitamente incassate e dunque al rimborso della somma di €.
7.367,00 (€.6.870,00 + €.497,00) oltre gli interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo.
Quanto al danno non patrimoniale da c.d. vacanza rovinata va detto che alla luce di quanto provato in atti è evidente che l'evento dedotto in giudizio ha causato negli attori un danno non patrimoniale. Il notevole ritardo ha causato la sostanziale perdita della possibilità di assistere a gran parte dell'evento sportivo, ciò ha ingenerato negli attori tensione, angoscia, perdita di serenità e di tempo, stress, nervosismo ed ha irrimediabilmente rovinato la vacanza programmata e le aspettative del viaggio.
Secondo la prevalente giurisprudenza < < Il danno da vacanza rovinata ... > >, (Trib. Napoli sez. XI 27
Aprile 2006), < ... consiste nel disagio e nella afflizione subiti dal viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative . Tale danno deve essere risarcito in quanto fa venir meno nel viaggiatore la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l'allentamento delle tensioni nervose connaturate all'intensità della vita moderna>>.
La giurisprudenza (Giudice di Pace di Ancona n. 460/2007) tiene a chiarire che < il particolare periodo {vacanze) e la brevità del soggiorno necessariamente intensificano il disagio che il viaggiatore subisce a causa del comportamento tenuto dall'organizzatore del viaggio>>.
Questi elementi, dunque, sono assai rilevanti al fine della quantificazione del danno non patrimoniale.
Il principio secondo cui il danno non patrimoniale va risarcito è stato confermato dalle Sezioni Unite
(Cass. Civ. SS. UU. ·11 /11/2008 n. 26972), che, dopo aver affermato che il c.d. danno esistenziale non può inquadrarsi in un'autonoma figura di danno, hanno chiarito che < il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, dovendosi risarcire anche il danno non patrimoniale>>.
I disservizi oggetto del presente procedimento hanno certamente leso diritti della persona costituzionalmente tutelati come il diritto alla circolazione, alla salute, alle ferie e alla libertà personale.
Le Sezioni Unite (Cass. Civ. SS. UU. 24/03/2006 n. 6572) tengono a precisare che “il danno non patrimoniale è autonomamente risarcibile anche in via equitativa allorquando provato, anche attraverso il ricorso a presunzioni e nozioni generali di comune esperienza>>. Questo orientamento è stato confermato da altra sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS. UU. 11/11/2008 n.26972). È stato, infatti, chiarito che “il Giudice, nell'accertare l'esistenza del danno non patrimoniale, può avvalersi delle presunzioni e delle nozioni di comune esperienza”. “Attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale ... tengono a precisare le SS.UU ... il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore ad altri”.
pagina 7 di 12 Conforme all'orientamento delle Sezioni Unite è quello della giurisprudenza di merito. Il Tribunale di
Genova (Sez. VI 24.11. 2007 n. 4005), infatti, ha affermato che “dalla valutazione degli elementi dedotti si può certamente risalire al fatto ignoto e, cioè all'esistenza del danno, facendo Il ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.
Tale danno di natura non patrimoniale viene equitativamente quantificato in €. 300,00 a persona, per complessivi €.1.800,00 in considerazione della brevità della vacanza, (un giorno) e la mancata fruizione dell'evento sportivo per circa la metà della durata.
Alla luce di quanto sopra motivato la va condannata al pagamento in favore degli Controparte_12 attori della complessiva somma di €. 7.367,00 per danni patrimoniali ed €. 1.800,00 per danno da vacanza rovinata;
il tutto oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
III. Domande di rivalsa.
III.a. Nel corso del giudizio non è stato provato che la e l' Controparte_4 Controparte_5 abbiano operato come organizzatori del viaggio né che la responsabilità sia ascrivibile all' che CP_6 risulta essere l'autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia.
Pertanto, le domande rivolte nei loro confronti non meritano accoglimento.
Di contro, la domanda di rivalsa nei confronti del vettore aereo Nuvolair non è stata più proposta nei confronti della stessa, sebbene ne sia stata autorizzata la chiamata in causa.
III.b. Quanto alla terza chiamata si ritiene fondata l'eccezione sollevata dalla stessa in CP_3
ordine al proprio difetto di legittimazione passiva.
Invero contrariamente a quanto asserito dalla convenuta l' non è la società Controparte_14 CP_3 che gestisce l'aeroporto di Roma-Fiumicino a, cui potere imputare il ritardo del volo oggetto del contendere.
Invero la predetta società esercita il compito di Service Provider della navigazione aerea, cui il codice della navigazione (artt.691 e 691 bis cod. nav.) attribuisce il compito di controllare il traffico aereo, fornire informazioni e garantire la sicurezza degli spazi aerei al fine di evitare collisioni ma non ha alcun potere in merito alla assegnazione degli orari di partenza dei singoli aeromobili.
In definitiva non vi è prova che abbia avuto, in quanto non poteva averlo, nel caso di specie, CP_3
alcun ruolo causale nell'evento, rendendo fondata l'eccezione relativa alla sua estraneità alla materia del contendere.
IV. La domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa è parzialmente _2
fondata.
pagina 8 di 12 IV.a. Preliminarmente, in ordine all'eccezione dell'omesso avviso di sinistro, va rilevato che
“l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art.
1915 c.c., comma 2. L'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto. (cfr. Cass. civ. sez. III, 30/09/2019, n.24210).
Nel caso di specie, pur mancando l'allegazione, prima ancora della prova, di una tempestiva denuncia di sinistro da parte dell'assicurata, non è stata dimostrata, da parte della compagnia, né la natura fraudolenta del mancato avviso né la misura del pregiudizio sofferto a causa di tale colposa omissione.
L'eccezione, dunque, va disattesa.
IV.b. Quanto ai limiti di operatività della polizza, la ha riconosciuto l'esistenza del contratto _2
di assicurazione inter partes, eccependo tuttavia che la copertura riguarda solo i danni cagionati ai clienti/consumatori dell'assicurato e non anche la restituzione del prezzo del pacchetto turistico, nonché l'esistenza di una franchigia del 10% con un minimo di euro 35,00 per ogni danneggiato e una limitazione dell'indennizzo di euro 1.500,00 per evento, producendo a sostegno le condizioni generali di assicurazione.
In fatto, il Tribunale osserva che l'art. 1.1., comma 2, delle citate condizioni generali prevede: "La impresa si obbliga a tenere indenne l' , di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Parte_9
risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni corporali, materiali e patrimoniali nonché per danni da vacanza rovinata, involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza"; l'art. 1.5, intitolato "Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Responsabilità civile professionale" prevede, al secondo comma: " “nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai consumatori dell' , Parte_9
restano esclusi gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto turistico acquistato o del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta” e, infine, l'art. 7, rubricato "franchigie e scoperti", prevede: "a) per le responsabilità conseguenti ai danni materiali e perdite patrimoniali si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con
pagina 9 di 12 il minimo di €. 35,00 per ogni danneggiato ed il massimo di € 1.500,00 per evento" (doc. all. fasc. conv.).
Il Tribunale evidenzia che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di causa, la domanda di garanzia svolta da contro la è risultata Controparte_1 _2
parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione, nella specie limitatamente al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Il rischio consistente nell'esborso economico consistente nella restituzione al turista della metà del prezzo del pacchetto difatti, non è coperto dalla polizza di responsabilità civile azionata da
[...]
Controparte_1
Di contro, la polizza copre il rischio di esborsi per risarcimento del danno da vacanza rovinata, senza franchigie di sorta e senza limite di indennizzo, ambedue, previsti solo per i danni diversi (danni materiali e perdite patrimoniali).
In conclusione, la domanda di garanzia è dunque parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per la sorte di €. 1.800,00, gli accessori su tale sorte e le spese di lite, che si reputa equo e congruo quantificare nella metà del totale delle spese di lite (liquidate nel paragrafo che segue) a favore della convenuta ed a carico della terza chiamata. Controparte_15
V. Spese di lite.
Le spese sono regolate a mente degli artt.91 e ss. c.c., nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n.
4074).
Nel caso di specie, la controversia tra gli attori e la convenuta si è conclusa con Controparte_15
la soccombenza integrale di che deve, pertanto, essere condannata a rifondere Controparte_15
integralmente le spese di lite degli attori, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
pagina 10 di 12 Quanto alla liquidazione delle spese di parte attrice, applicato il il D.M. n.55/2014 e s.m., avuto riguardo all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso nello scaglione di valore da euro
5.200,01 a euro 26.000,00, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, per complessivi euro 4.237,00, oltre euro 287,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti.
La controversia tra la convenuta e la terza chiamata i è conclusa Controparte_15 CP_3
con la soccombenza integrale della convenuta che deve, pertanto, essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite della terza chiamata, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Quanto alla liquidazione delle spese di applicato il il D.M. n.55/2014 e s.m., avuto CP_3
riguardo all'impegno difensivo ed al valore della causa, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, per complessivi euro 4.237,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti.
La controversia tra la convenuta e la terza chiamata Controparte_15 [...] si è conclusa con la soccombenza prevalente di quest'ultima, in quanto la domanda Controparte_2
di garanzia è stata accolta, sia pure per una sola tipologia di esborso economico: la deve dunque _2
essere condannata a rifondere la metà delle spese di lite di compensata tra le Controparte_15
parti la restante metà delle spese.
CP_1 Quanto alla liquidazione delle spese di applicato il D.M. n.55/2014 e Controparte_15 avuto riguardo al tenore dell'unico atto difensivo (comparsa di costituzione), al limitato impegno difensivo ed al valore della causa, compreso nello scaglione di valore da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, si reputano congrui i parametri minimi per le sole prime due fasi del processo (studio e introduttiva), per complessivi euro 1.696,00, da ridursi del 50% ad euro 848,00 per compenso, oltre
15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti, compensato con la la restante metà delle spese di lite. _2
Nulla per le spese di giudizio nei confronti delle altre parti, Controparte_4 Controparte_5
ed in ragione della loro contumacia. CP_6
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in accoglimento delle domande attoree, così decide:
1) accerta e dichiara il parziale inadempimento della convenuta Controparte_15 nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato dagli attori e denominato
“Finale Uefa Champions League 2017”, e per l'effetto:
pagina 11 di 12 2) condanna la convenuta alla restituzione in favore degli attori della Controparte_1 somma di €. 7.367,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna la a pagare a favore degli attori a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno non patrimoniale da vacanza rovinata, la somma di euro 1.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna a pagare a favore degli attori a titolo di refusione integrale Controparte_1
delle spese di lite, la somma di euro 4.237,00 per compenso ed euro 287,00 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA;
in accoglimento parziale della domanda di garanzia svolta dalla Convenuta Controparte_1
contro la Terza chiamata Controparte_2
5) dichiara che in forza della polizza assicurativa Controparte_2
dedotta in giudizio, è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto Controparte_1
questi pagherà a favore degli attori a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata (euro
1.800,00), oltre gli accessori su tale sorte e le spese di lite della causa (nel limite del 50% di quanto liquidato per spese di lite), in forza della presente sentenza;
6) condanna a pagare a favore di Controparte_2 [...]
a titolo di refusione della metà delle spese di lite, la somma di euro 848,00, oltre 15% CP_1
del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della convenuta, compensato tra convenuta e terza chiamata il restante 50% delle spese di lite.
7) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
8) condanna la a pagare a favore di a titolo di refusione Controparte_1 CP_3
integrale delle spese di lite, la somma di euro 4.237,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA;
9) Nulla per le spese di giudizio nei confronti delle altre parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso Bari, 14 marzo 2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dott.ssa Rosalba Campanaro)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dott.ssa Rosalba Campanaro, all'esito dell'udienza “cartolare” ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8110/2018 del Ruolo Generale, promossa da:
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (cod. fisc.: ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
) e (cod. fisc.: ), elettivamente domiciliati in Bari C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 alla via Edmondo Caccuri n.7, presso lo studio dell'avv. Adriano Pallesca che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- ATTORI - contro
(p. iva: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giorgio Danilo Giannone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Noto, alla via Salvatore La
Rosa n° 14;
CONVENUTA
nonchè
pagina 1 di 12 (p. iva: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Maria Calefati n°
169, presso lo Studio dell'avv. Saverio Francesco Ressa che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti;
TERZA CHIAMATA
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e CP_3 P.IVA_3 difesa dall'avv. Francesca Crivellari del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata lo studio dell'Avv.
Antonella Merola, in Napoli via G. Porzio n. 4 Isola E/7, giusta delega in atti;
TERZA CHIAMATA
in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede in Rimini Via del Marinaio 10 b;
Controparte_4
in persona del titolare legale rapp.te pro-tempore, (P.IVA Controparte_5
); P.IVA_4
- Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 - Roma, (C.F. Controparte_6
); P.IVA_5
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
NOZIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , premesso di aver acquistato un
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 pacchetto turistico denominato “Finale Uefa Champions League 2017” della per Controparte_1
assistere alla partita finale della competizione UEFA CHAMPIONS LEAGUE, da disputarsi a Cardiff tra la squadra di calcio della e quella del e di averne versato il relativo prezzo per CP_7 CP_8 complessivi € 13.740,00 e che, a causa del ritardo del decollo dell'aereomobile di quasi due ore e mezza e del cambio della città di destinazione, erano riusciti ad accedere allo stadio soltanto a partita iniziata, ormai al secondo tempo, hanno convenuto dinanzi l'intestato Tribunale la Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 43 del Codice del Turismo l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato dagli istanti con contratto di
pagina 2 di 12 viaggio stipulato in data 11.05.2017 a carico della società organizzatrice in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., per i fatti esposti in narrativa;
b) per l'effetto, condannare la società
in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore degli istanti della Controparte_1 somma complessiva da quest'ultimi corrisposta pari ad € 13.740,00, o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare altresì la società in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al rimborso della spesa di € 497,97, sostenuta dagli istanti per il servizio taxi di trasporto dalla città di Derby a quella di Cardiff;
d) condannare inoltre ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo, la società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
al risarcimento del danno da vacanza rovinata in favore degli istanti, da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi di legge, inteso come disagio psicofisico correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irreparabilità dell'evento parzialmente goduto della finale della partita di calcio di cui si discute. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituta in giudizio la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Siracusa, quale foro del luogo in cui l'obbligazione era sorta e unico possibile tra i fori alternativi previsti, stante la natura dell'obbligazione da eseguirsi sul territorio nazionale ed oltre i suoi confini;
nel merito ha contestato ogni addebito evidenziando il proprio ruolo di intermediario nella vendita del pacchetto turistico in oggetto e attribuendo l'eventuale responsabilità dell'inadempimento agli organizzatori del pacchetto di viaggio,
e nonché all' quale gestore del Controparte_4 Controparte_5 CP_3 traffico aereo presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, e all' - Controparte_6
addetta alla regolazione dell'aviazione civile, al controllo e vigilanza sull'applicazione delle norme relative al trasporto aereo, nonché alla regolamentazione delle procedure dei servizi aeroportuali.
Ha dunque concluso per il rigetto della domanda proposta chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l' l' la l' CP_3 CP_6 Controparte_9 Controparte_10
, la compagnia aerea UV e la (oggi
[...] Controparte_11 [...]
, garante per la sua responsabilità civile professionale. Controparte_2
Disposta la chiamata in causa e differita la prima udienza, si sono costituite in giudizio la _2
(di seguito, per brevità, e l' Controparte_2 _2 CP_3
impugnando entrambe le domande formulate nei loro confronti, in quanto infondate ed inammissibili, chiedendone il conseguente rigetto.
In particolare, l' ha eccepito, in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in CP_3
favore del Tribunale di Roma;
nel merito ha dedotto sul proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio.
pagina 3 di 12 La ha eccepito la decadenza della convenuta assicurata dalle garanzie contrattuali di _2 indennizzo stante la tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurata; nel merito ha contestato sia l'operatività della polizza in ragione dei limiti da essa previsti sia la fondatezza, in punto di an e di quantum, della domanda attorea, concludendo come segue: “quanto alla domanda di garanzia spiegata dalla 1) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1913, 1^ Controparte_1 comma e 1915, 1^ comma, c.c. nonché artt. 1, 1^ comma e 12, 2^ comma delle “Norme comuni a tutte le garanzie” del contratto di assicurazione stipulato con la accertare la Controparte_2
omessa e/o tardiva presentazione della denuncia di sinistro da parte della convenuta Controparte_1
e, per l'effetto, dichiararla decaduta dalle garanzie di polizza;
2) in via subordinata, ai sensi e
[...] per gli effetti dell'esclusione disposta dall'art. 1.5, 2^ comma del “Contratto di Assicurazione” dichiarare l'inammissibilità e/o la infondatezza della domanda di manleva spiegata dalla
[...]
nei confronti della relativamente alla domanda Controparte_1 Controparte_2
attorea di restituzione del prezzo del pacchetto turistico;
3) in via ulteriormente gradata, nella non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o fondatezza, in tutto o in parte, della domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti della Controparte_1 Controparte_2 dichiarare quest'ultima dovuta a prestare la manleva assicurativa, comunque ed in ogni caso, nei limiti delle condizioni di polizza e, segnatamente, al netto dello scoperto di cui all'art. 7 delle “Norme comuni a tutte le garanzie” del contratto di assicurazione stipulato con la e, Controparte_2 comunque, fino alla concorrenza del massimale assicurato di cui all'art.
2.14 delle condizioni di assicurazione;
quanto alla domanda principale: 4) rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per tutti i motivi analiticamente esposti in comparsa di costituzione;
5) con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
L la e l' restavano contumaci mentre la CP_6 Controparte_4 Controparte_5
compagnia aerea UV non veniva più citata dalla convenuta, nonostante la concessa autorizzazione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e interrogatorio formale degli attori di conciliazione stragiudiziale, e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata Parte_7 all'udienza odierna per discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
II. Eccezione di incompetenza territoriale.
II.a. Va, preliminarmente, delibata la questione relativa alla competenza per territorio del Tribunale adito sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata Controparte_1 CP_3
pagina 4 di 12 L'eccezione è infondata. Invero, per quanto emerge dalla documentazione versata in atti, l'eccepito inadempimento contrattuale è relativo a dei servizi acquistati dagli attori con la formula del c.d. pacchetto turistico. Pertanto, nel caso di specie, si applica il c.d. foro del consumatore che coincide con il luogo di residenza dei sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e .
[...] Parte_5 Parte_6
La Cassazione ha elaborato importanti principi di diritto in merito al foro competente nelle controversie tra professionisti e consumatori ed alle modalità di svolgimento delle trattative affinché possano essere riconosciute come valide le modifiche alla disciplina prevista dal Codice del Consumo, sancendo tale pacifico principio: "Nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. u), Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (e già dell'art. 1469 bis, 3 comma n. 19, e.e.) la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, pertanto, nel caso di specie la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Bari, luogo di residenza e/o domicilio eletto di tutti gli odierni attori.
II.b. La domanda attorea.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero parte attrice ha prodotto in atti la documentazione (all. nn.1-2-3- fasc. attoreo) dalla quale si evince che i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , con l'intermediazione della agenzia “ Parte_5 Parte_6 Parte_8
”, hanno acquistato dalla Aictur Events s.r.l.s. un servizio turistico per assistere a Cardiff
[...]
alla finale di UEFA Champions League tra la NT Footbal LU ed il . In particolare, CP_8 il pacchetto turistico, per cui è stata pagata la somma di €. 2.290,00 a persona, per un totale di
€.13.740,00, era comprensivo di biglietti aerei a/r Roma/Birmingham, biglietti per assistere alla finale di Champions League NT/Real Madrid del 3 giugno 2017, trasferimenti da e per la città di
Cardiff, dove era previsto lo svolgimento della partita, con inizio prevista alle ore 19.45 (ore inglesi).
È tuttavia, accaduto che il volo di partenza da Roma ha subito notevole ritardo, con partenza alle ore
16.00 anziché alle ore 13.35 e l'atterraggio è avvenuto alle ore 18.00 (ore locali) anziché alle ore 15.00 presso un aeroporto diverso da quello di destinazione, quello di Derby e non invece in quello di
Birmingham, secondo quanto previsto dal pacchetto turistico. Tutto ciò ha avuto come conseguenza, come sopra detto, che l'arrivo all'interno dello stadio è avvenuto dopo l'inizio del secondo tempo dell'incontro calcistico.
Il contratto versato in atti e la relativa scheda tecnica, (allegati all'atto di citazione) provano che la convenuta nel caso di specie ha rivestito il ruolo di organizzatore del pacchetto Controparte_12
turistico, come tra l'altro riportato dei predetti documenti.
pagina 5 di 12 La partenza in ritardo di circa due ore e mezza e l'arrivo in un altro aeroporto, diverso da quello originariamente previsto come destinazione, hanno comportato che gli attori hanno sostanzialmente perso la possibilità di assistere a tutto il primo tempo dell'evento sportivo in quanto sono arrivati all'interno dello stadio di Cardiff dopo l'inizio del secondo tempo.
Ciò costituisce inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta società in Controparte_13
quanto, come sopra detto, organizzatrice dell'evento. Giova ricordare che gli attori hanno esperito azione di risarcimento danni direttamente nei confronti dell'organizzatore del pacchetto turistico.
Che, infatti, è pacifica, anche ex art. 93 cod. consumo, la responsabilità della convenuta per non aver adempiuto esattamente alle obbligazioni agevolmente riscontrabili dal contratto.
Come è noto, ormai è unanime l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza (ex multis, Cass.
Civ sentt.n.8827; n.8828/2003; Corte Cost., sent. n .223/2003) secondo cui anche il danno non patrimoniale non derivante da reato è· risarcibile essendo soggetta a risarcimento ogni violazione a diritti meritevoli di tutela quali, soprattutto quelli lesi a causa dell'inadempimento contrattuale della convenuta.
Giova sottolineare, i pregiudizi subiti dagli attori hanno costituito anche lesione al diritto alla salute, tutelato, come è noto, ex art. 32 Cost., dal momento che la vacanza rovinata di cui avrebbero dovuto godere gli attori sarebbe dovuta essere unica opportunità di relax di assistere ad un evento sportivo, una finale di Champions League della squadra del cuore, la raramente ripetibile, ciò anche in CP_7
considerazione del dato statistico che vede tale club raramente partecipare ad una finale negli ultimi anni.
E' palese il danno patrimoniale subito a causa del pagamento dell'intero prezzo del pacchetto turistico di euro 13.740,00 (euro 2.290,00 a persona), pacchetto che invece è stato usufruito solo parzialmente dagli attori a causa del ritardo del volo;
conseguentemente il danno patrimoniale andrà riconosciuto nella misura della metà del corrispettivo dell'acquisto del pacchetto, pari ad €.6.870,00 (euro 1.145,00 per ciascun attore) oltre all'ulteriore esborso documentato di 435,54 sterline (pari ad euro 497,00) per il trasferimento in taxi dall'aeroporto allo stadio;
servizio incluso nel pacchetto ma non usufruito a causa del ritardo del volo e della diversa destinazione.
Risulta quindi, indubbia la responsabilità, ex artt. 93-95 cod. consumo, della convenuta.
Per quanto sopra la convenuta va ritenuta responsabile di tutti i danni subiti dagli Controparte_12 attori per l'inesatto adempimento della prestazione cui era obbligata anche nell' ipotesi in cui l'inadempimento sia imputabile ad altri soggetti di cui si è avvalsa per la prestazione.
Da quanto sopra ne consegue la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni parametrati al minor valore del contratto solo parzialmente adempiuto, con conseguente diritto degli attori alla pagina 6 di 12 restituzione della metà delle somme indebitamente incassate e dunque al rimborso della somma di €.
7.367,00 (€.6.870,00 + €.497,00) oltre gli interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo.
Quanto al danno non patrimoniale da c.d. vacanza rovinata va detto che alla luce di quanto provato in atti è evidente che l'evento dedotto in giudizio ha causato negli attori un danno non patrimoniale. Il notevole ritardo ha causato la sostanziale perdita della possibilità di assistere a gran parte dell'evento sportivo, ciò ha ingenerato negli attori tensione, angoscia, perdita di serenità e di tempo, stress, nervosismo ed ha irrimediabilmente rovinato la vacanza programmata e le aspettative del viaggio.
Secondo la prevalente giurisprudenza < < Il danno da vacanza rovinata ... > >, (Trib. Napoli sez. XI 27
Aprile 2006), < ... consiste nel disagio e nella afflizione subiti dal viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative . Tale danno deve essere risarcito in quanto fa venir meno nel viaggiatore la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l'allentamento delle tensioni nervose connaturate all'intensità della vita moderna>>.
La giurisprudenza (Giudice di Pace di Ancona n. 460/2007) tiene a chiarire che < il particolare periodo {vacanze) e la brevità del soggiorno necessariamente intensificano il disagio che il viaggiatore subisce a causa del comportamento tenuto dall'organizzatore del viaggio>>.
Questi elementi, dunque, sono assai rilevanti al fine della quantificazione del danno non patrimoniale.
Il principio secondo cui il danno non patrimoniale va risarcito è stato confermato dalle Sezioni Unite
(Cass. Civ. SS. UU. ·11 /11/2008 n. 26972), che, dopo aver affermato che il c.d. danno esistenziale non può inquadrarsi in un'autonoma figura di danno, hanno chiarito che < il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, dovendosi risarcire anche il danno non patrimoniale>>.
I disservizi oggetto del presente procedimento hanno certamente leso diritti della persona costituzionalmente tutelati come il diritto alla circolazione, alla salute, alle ferie e alla libertà personale.
Le Sezioni Unite (Cass. Civ. SS. UU. 24/03/2006 n. 6572) tengono a precisare che “il danno non patrimoniale è autonomamente risarcibile anche in via equitativa allorquando provato, anche attraverso il ricorso a presunzioni e nozioni generali di comune esperienza>>. Questo orientamento è stato confermato da altra sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS. UU. 11/11/2008 n.26972). È stato, infatti, chiarito che “il Giudice, nell'accertare l'esistenza del danno non patrimoniale, può avvalersi delle presunzioni e delle nozioni di comune esperienza”. “Attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale ... tengono a precisare le SS.UU ... il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore ad altri”.
pagina 7 di 12 Conforme all'orientamento delle Sezioni Unite è quello della giurisprudenza di merito. Il Tribunale di
Genova (Sez. VI 24.11. 2007 n. 4005), infatti, ha affermato che “dalla valutazione degli elementi dedotti si può certamente risalire al fatto ignoto e, cioè all'esistenza del danno, facendo Il ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.
Tale danno di natura non patrimoniale viene equitativamente quantificato in €. 300,00 a persona, per complessivi €.1.800,00 in considerazione della brevità della vacanza, (un giorno) e la mancata fruizione dell'evento sportivo per circa la metà della durata.
Alla luce di quanto sopra motivato la va condannata al pagamento in favore degli Controparte_12 attori della complessiva somma di €. 7.367,00 per danni patrimoniali ed €. 1.800,00 per danno da vacanza rovinata;
il tutto oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
III. Domande di rivalsa.
III.a. Nel corso del giudizio non è stato provato che la e l' Controparte_4 Controparte_5 abbiano operato come organizzatori del viaggio né che la responsabilità sia ascrivibile all' che CP_6 risulta essere l'autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia.
Pertanto, le domande rivolte nei loro confronti non meritano accoglimento.
Di contro, la domanda di rivalsa nei confronti del vettore aereo Nuvolair non è stata più proposta nei confronti della stessa, sebbene ne sia stata autorizzata la chiamata in causa.
III.b. Quanto alla terza chiamata si ritiene fondata l'eccezione sollevata dalla stessa in CP_3
ordine al proprio difetto di legittimazione passiva.
Invero contrariamente a quanto asserito dalla convenuta l' non è la società Controparte_14 CP_3 che gestisce l'aeroporto di Roma-Fiumicino a, cui potere imputare il ritardo del volo oggetto del contendere.
Invero la predetta società esercita il compito di Service Provider della navigazione aerea, cui il codice della navigazione (artt.691 e 691 bis cod. nav.) attribuisce il compito di controllare il traffico aereo, fornire informazioni e garantire la sicurezza degli spazi aerei al fine di evitare collisioni ma non ha alcun potere in merito alla assegnazione degli orari di partenza dei singoli aeromobili.
In definitiva non vi è prova che abbia avuto, in quanto non poteva averlo, nel caso di specie, CP_3
alcun ruolo causale nell'evento, rendendo fondata l'eccezione relativa alla sua estraneità alla materia del contendere.
IV. La domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa è parzialmente _2
fondata.
pagina 8 di 12 IV.a. Preliminarmente, in ordine all'eccezione dell'omesso avviso di sinistro, va rilevato che
“l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art.
1915 c.c., comma 2. L'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto. (cfr. Cass. civ. sez. III, 30/09/2019, n.24210).
Nel caso di specie, pur mancando l'allegazione, prima ancora della prova, di una tempestiva denuncia di sinistro da parte dell'assicurata, non è stata dimostrata, da parte della compagnia, né la natura fraudolenta del mancato avviso né la misura del pregiudizio sofferto a causa di tale colposa omissione.
L'eccezione, dunque, va disattesa.
IV.b. Quanto ai limiti di operatività della polizza, la ha riconosciuto l'esistenza del contratto _2
di assicurazione inter partes, eccependo tuttavia che la copertura riguarda solo i danni cagionati ai clienti/consumatori dell'assicurato e non anche la restituzione del prezzo del pacchetto turistico, nonché l'esistenza di una franchigia del 10% con un minimo di euro 35,00 per ogni danneggiato e una limitazione dell'indennizzo di euro 1.500,00 per evento, producendo a sostegno le condizioni generali di assicurazione.
In fatto, il Tribunale osserva che l'art. 1.1., comma 2, delle citate condizioni generali prevede: "La impresa si obbliga a tenere indenne l' , di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Parte_9
risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni corporali, materiali e patrimoniali nonché per danni da vacanza rovinata, involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza"; l'art. 1.5, intitolato "Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Responsabilità civile professionale" prevede, al secondo comma: " “nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai consumatori dell' , Parte_9
restano esclusi gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto turistico acquistato o del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta” e, infine, l'art. 7, rubricato "franchigie e scoperti", prevede: "a) per le responsabilità conseguenti ai danni materiali e perdite patrimoniali si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con
pagina 9 di 12 il minimo di €. 35,00 per ogni danneggiato ed il massimo di € 1.500,00 per evento" (doc. all. fasc. conv.).
Il Tribunale evidenzia che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di causa, la domanda di garanzia svolta da contro la è risultata Controparte_1 _2
parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione, nella specie limitatamente al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Il rischio consistente nell'esborso economico consistente nella restituzione al turista della metà del prezzo del pacchetto difatti, non è coperto dalla polizza di responsabilità civile azionata da
[...]
Controparte_1
Di contro, la polizza copre il rischio di esborsi per risarcimento del danno da vacanza rovinata, senza franchigie di sorta e senza limite di indennizzo, ambedue, previsti solo per i danni diversi (danni materiali e perdite patrimoniali).
In conclusione, la domanda di garanzia è dunque parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per la sorte di €. 1.800,00, gli accessori su tale sorte e le spese di lite, che si reputa equo e congruo quantificare nella metà del totale delle spese di lite (liquidate nel paragrafo che segue) a favore della convenuta ed a carico della terza chiamata. Controparte_15
V. Spese di lite.
Le spese sono regolate a mente degli artt.91 e ss. c.c., nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n.
4074).
Nel caso di specie, la controversia tra gli attori e la convenuta si è conclusa con Controparte_15
la soccombenza integrale di che deve, pertanto, essere condannata a rifondere Controparte_15
integralmente le spese di lite degli attori, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
pagina 10 di 12 Quanto alla liquidazione delle spese di parte attrice, applicato il il D.M. n.55/2014 e s.m., avuto riguardo all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso nello scaglione di valore da euro
5.200,01 a euro 26.000,00, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, per complessivi euro 4.237,00, oltre euro 287,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti.
La controversia tra la convenuta e la terza chiamata i è conclusa Controparte_15 CP_3
con la soccombenza integrale della convenuta che deve, pertanto, essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite della terza chiamata, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Quanto alla liquidazione delle spese di applicato il il D.M. n.55/2014 e s.m., avuto CP_3
riguardo all'impegno difensivo ed al valore della causa, si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, per complessivi euro 4.237,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti.
La controversia tra la convenuta e la terza chiamata Controparte_15 [...] si è conclusa con la soccombenza prevalente di quest'ultima, in quanto la domanda Controparte_2
di garanzia è stata accolta, sia pure per una sola tipologia di esborso economico: la deve dunque _2
essere condannata a rifondere la metà delle spese di lite di compensata tra le Controparte_15
parti la restante metà delle spese.
CP_1 Quanto alla liquidazione delle spese di applicato il D.M. n.55/2014 e Controparte_15 avuto riguardo al tenore dell'unico atto difensivo (comparsa di costituzione), al limitato impegno difensivo ed al valore della causa, compreso nello scaglione di valore da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, si reputano congrui i parametri minimi per le sole prime due fasi del processo (studio e introduttiva), per complessivi euro 1.696,00, da ridursi del 50% ad euro 848,00 per compenso, oltre
15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti, compensato con la la restante metà delle spese di lite. _2
Nulla per le spese di giudizio nei confronti delle altre parti, Controparte_4 Controparte_5
ed in ragione della loro contumacia. CP_6
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in accoglimento delle domande attoree, così decide:
1) accerta e dichiara il parziale inadempimento della convenuta Controparte_15 nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato dagli attori e denominato
“Finale Uefa Champions League 2017”, e per l'effetto:
pagina 11 di 12 2) condanna la convenuta alla restituzione in favore degli attori della Controparte_1 somma di €. 7.367,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna la a pagare a favore degli attori a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno non patrimoniale da vacanza rovinata, la somma di euro 1.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna a pagare a favore degli attori a titolo di refusione integrale Controparte_1
delle spese di lite, la somma di euro 4.237,00 per compenso ed euro 287,00 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA;
in accoglimento parziale della domanda di garanzia svolta dalla Convenuta Controparte_1
contro la Terza chiamata Controparte_2
5) dichiara che in forza della polizza assicurativa Controparte_2
dedotta in giudizio, è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto Controparte_1
questi pagherà a favore degli attori a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata (euro
1.800,00), oltre gli accessori su tale sorte e le spese di lite della causa (nel limite del 50% di quanto liquidato per spese di lite), in forza della presente sentenza;
6) condanna a pagare a favore di Controparte_2 [...]
a titolo di refusione della metà delle spese di lite, la somma di euro 848,00, oltre 15% CP_1
del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della convenuta, compensato tra convenuta e terza chiamata il restante 50% delle spese di lite.
7) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
8) condanna la a pagare a favore di a titolo di refusione Controparte_1 CP_3
integrale delle spese di lite, la somma di euro 4.237,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA;
9) Nulla per le spese di giudizio nei confronti delle altre parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso Bari, 14 marzo 2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dott.ssa Rosalba Campanaro)
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