Articolo 691 bis del Codice della navigazione
Articolo 694Articolo 693
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29 maggio 2006
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12 novembre 2014
Art. 691-bis
(Fornitura dei servizi della navigazione aerea).

Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., societa' pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresi', la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando ((...)) specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa ((anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea)) Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.
Entrata in vigore il 12 novembre 2014
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