Articolo 1 della Legge 12 giugno 1955, n. 539
Articolo 2
Versione
23 luglio 1955
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a costruire un nuovo ponte girevole sul canale navigabile di Taranto entro il limite di spesa di lire 400.000.000.
Entrata in vigore il 23 luglio 1955