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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/09/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 18 e il 25
Settembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 26 Settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2166 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, Parte_1 in via F.lli Ferraro n. 2, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, ad Agrigento, in via Atenea n. 123, presso lo studio dell'Avv. Fabio Calogero
Inglima Modica, dal quale é rappresenta e difesa giusta procura in calce al ricorso ex artt. 442
e 445bis, VI comma, c.p.c. depositato il 4/07/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 4 Luglio 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva sia il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980; sia la sussistenza a suo favore di quelli per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando l'11 Ottobre 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26 Settembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 18 e il 25 Settembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza disporre il rinnovo della C.T.U., o il richiamo del nominato C.T.U. richiesto dalla ricorrente.
Nel merito il ricorso introduttivo della lite non è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché deve essere rigettato per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Mentre, l'art. 3 della legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 prevede che: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (I comma).
“La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione
2 alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua
e alla efficacia delle terapie riabilitative” (II comma).
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (III comma).
“La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali” (IV comma).
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dal Dott. , ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, pienamente CP_2 condivisibile, ha accertato delle dirimenti circostanze. Segnatamente che, le patologie da cui è affetta la signora pur comportandole una invalidità nella misura del Parte_1
100%, non le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita e sono tali da farle riconoscere lo stato di soggetto portatore di handicap lieve ai sensi del I comma della legge n. 104/1992, e non di handicap grave (cfr.: relazione tecnica d'ufficio e risposta alle osservazioni del legale della parte istante).
Le conclusioni alle quali è pervenuta la enunciata C.T.U. sono conformi e non risultano in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Quest'ultimo aveva del pari escluso la sussistenza dei requisiti sanitari relativi ai benefici richiesti dalla ricorrente. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, le domande spiegate dalla signora non si palesano accoglibili. Parte_1
La ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003. Invece, le spese della C.T.U. debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della signora ai sensi dell'art. 152 disp. Parte_1
3 att. c.p.c., avendo essa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella enunciata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso proposto dalla signora ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.; Parte_1
- dichiara, per le argomentazioni sopra illustrate, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis
c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1 di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento in data 26 Settembre 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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