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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4918/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 673/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92472 GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1772/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO.
Con Sentenza di primo grado (Palermo) appellata dal sig. Ricorrente_1, il ricorso fu respinto ritenendo l'eccezione di prescrizione infondata in quanto: l'avviso di accertamento, notificato regolarmente nel 2023, interruppe il termine , e la cartella pertanto fu notificata nei termini.
-Ritenne le doglianze sul ruolo di coobbligato solidale inammissibili (andavano proposte contro l'avviso) e infondate (art. 1944 c.c. e giurisprudenza) in sede di impugnativa della cartella.
In appello il sig. Ricorrente_1 insiste su:
- Prescrizione quinquennale (dal 2017).
- Violazione art. 42 DPR 600/73 (solidarietà dipendente). -
- Nullità per difetto di notifica dell'atto prodromico.
Controdeduzioni (AD): chiede conferma della sentenza per:
1 - Inammissibilità dell'appello (notifica errata ex art. 330 c.p.c.).
2 - Prescrizione interrotta e sospesa per normativa emergenziale (DL 18/2020, art. 68).
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, interveniente in primo grado, non si è costituita nelk giudizio di secondo grado. chiedendo il rigetto dell'appello per inammissibilità e infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva.
Ritenuto rispettato il contraddittorio al di là della notifica dell'appello effettuata erroneamente nei confronti di AD anziché nei confronti del difensore del giudizio di primo grado, l'appello è totalmente infondato nel merito.
Già in primo grado ADM - intervenuta volontariamente- aveva messo in rilievo e documentato la definitività della pretesa alla luce della documentazione prodotta. La cartella, pertanto, non era più impugnabile per motivi di merito attinenti il tributo dovuto, ma solo per vizi propri della stessa. Tra l'altro l'Avviso di accertamento
è stato regolarmente emesso in data 23/12/2022, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (imposta unica anno 2017).
Invero: - la notifica dell'avviso di accertamento alla società Società_1 SrL presso i recapiti dei suoi amministratori giudiziari Nominativo_1 e Nominativo_2 è avvenuta in data 29.12.2022 come risulta dalle ricevute di ritorno in possesso dell'ufficio, allegate alla costituione nel giudizio di primo grado
- Per quanto riguarda la notifica dell'avviso di accertamento al ricorrente sig. Ricorrente_1 quale obbligato solidale, non essendo egli reperibile, in data 28.02.2023 fu effettuata la notifica ai sensi dell'art.140 e segg. del c.p.c. tramite messo comunale del Municipio di Roma – Indirizzo_1 – 00122 Roma. Il notificatore, istruttore di polizia locale, sig. Daniele Guglielmini, ha attestato di avere notificato in data 03.05.2023 l'atto al sig. Ricorrente_1 in Indirizzo_2, Pal. F int.1 ai sensi dell'art.140 c.p.c. Infatti, in assenza del destinatario e delle altre persone legittimate a ricevere l'atto, egli ha provveduto ad affiggere un avviso di deposito dell'atto, presso la Casa Comunale di Roma Capitale, alla porta dell'abitazione/cassetta postale in busta chiusa e sigillata con spedizione all'interessato della raccomandata informativa n.688789498034.
Quest'ultima lo avvisava che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata stessa. In seguito, non avendo il ricorrente impugnato l'avviso di accertamento suddetto, si è provveduto ad iscrivere a ruolo il debito della società Società_1 SrL e a consegnare quest'ultimo avente n. 2023/900370 ad AD – Riscossione Della Provincia di Palermo in data 10.08.2023.
Inoltre, la normativa emergenziale (art. 68 DL 18/2020) ha sospeso i termini di decadenza e prescrizione, sicché la cartella notificata nel 2024 è nei termini.
Null'altro deve essere esaminato, essendo inammissibili i motivi di appello relativi a questioni di merito
( Contraddittorio endoprocedimentale).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata costituita, in complessivi E. 2.800,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio il 13 ottobre 2025 Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4918/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 673/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92472 GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1772/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO.
Con Sentenza di primo grado (Palermo) appellata dal sig. Ricorrente_1, il ricorso fu respinto ritenendo l'eccezione di prescrizione infondata in quanto: l'avviso di accertamento, notificato regolarmente nel 2023, interruppe il termine , e la cartella pertanto fu notificata nei termini.
-Ritenne le doglianze sul ruolo di coobbligato solidale inammissibili (andavano proposte contro l'avviso) e infondate (art. 1944 c.c. e giurisprudenza) in sede di impugnativa della cartella.
In appello il sig. Ricorrente_1 insiste su:
- Prescrizione quinquennale (dal 2017).
- Violazione art. 42 DPR 600/73 (solidarietà dipendente). -
- Nullità per difetto di notifica dell'atto prodromico.
Controdeduzioni (AD): chiede conferma della sentenza per:
1 - Inammissibilità dell'appello (notifica errata ex art. 330 c.p.c.).
2 - Prescrizione interrotta e sospesa per normativa emergenziale (DL 18/2020, art. 68).
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, interveniente in primo grado, non si è costituita nelk giudizio di secondo grado. chiedendo il rigetto dell'appello per inammissibilità e infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva.
Ritenuto rispettato il contraddittorio al di là della notifica dell'appello effettuata erroneamente nei confronti di AD anziché nei confronti del difensore del giudizio di primo grado, l'appello è totalmente infondato nel merito.
Già in primo grado ADM - intervenuta volontariamente- aveva messo in rilievo e documentato la definitività della pretesa alla luce della documentazione prodotta. La cartella, pertanto, non era più impugnabile per motivi di merito attinenti il tributo dovuto, ma solo per vizi propri della stessa. Tra l'altro l'Avviso di accertamento
è stato regolarmente emesso in data 23/12/2022, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (imposta unica anno 2017).
Invero: - la notifica dell'avviso di accertamento alla società Società_1 SrL presso i recapiti dei suoi amministratori giudiziari Nominativo_1 e Nominativo_2 è avvenuta in data 29.12.2022 come risulta dalle ricevute di ritorno in possesso dell'ufficio, allegate alla costituione nel giudizio di primo grado
- Per quanto riguarda la notifica dell'avviso di accertamento al ricorrente sig. Ricorrente_1 quale obbligato solidale, non essendo egli reperibile, in data 28.02.2023 fu effettuata la notifica ai sensi dell'art.140 e segg. del c.p.c. tramite messo comunale del Municipio di Roma – Indirizzo_1 – 00122 Roma. Il notificatore, istruttore di polizia locale, sig. Daniele Guglielmini, ha attestato di avere notificato in data 03.05.2023 l'atto al sig. Ricorrente_1 in Indirizzo_2, Pal. F int.1 ai sensi dell'art.140 c.p.c. Infatti, in assenza del destinatario e delle altre persone legittimate a ricevere l'atto, egli ha provveduto ad affiggere un avviso di deposito dell'atto, presso la Casa Comunale di Roma Capitale, alla porta dell'abitazione/cassetta postale in busta chiusa e sigillata con spedizione all'interessato della raccomandata informativa n.688789498034.
Quest'ultima lo avvisava che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata stessa. In seguito, non avendo il ricorrente impugnato l'avviso di accertamento suddetto, si è provveduto ad iscrivere a ruolo il debito della società Società_1 SrL e a consegnare quest'ultimo avente n. 2023/900370 ad AD – Riscossione Della Provincia di Palermo in data 10.08.2023.
Inoltre, la normativa emergenziale (art. 68 DL 18/2020) ha sospeso i termini di decadenza e prescrizione, sicché la cartella notificata nel 2024 è nei termini.
Null'altro deve essere esaminato, essendo inammissibili i motivi di appello relativi a questioni di merito
( Contraddittorio endoprocedimentale).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata costituita, in complessivi E. 2.800,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio il 13 ottobre 2025 Il Presidente