Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 533
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato notificato regolarmente nel 2023, interrompendo il termine di prescrizione. Inoltre, la normativa emergenziale ha sospeso i termini di decadenza e prescrizione, rendendo la cartella notificata nel 2024 tempestiva.

  • Rigettato
    Violazione art. 42 DPR 600/73 (solidarietà dipendente)

    La Corte ha ritenuto le doglianze sul ruolo di coobbligato solidale inammissibili in sede di impugnazione della cartella, in quanto avrebbero dovuto essere proposte contro l'avviso di accertamento prodromico. La solidarietà è altresì ritenuta fondata secondo l'art. 1944 c.c. e la giurisprudenza.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato regolarmente notificato alla società Società_1 SrL nel 2022 e al ricorrente nel 2023 tramite notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con successiva raccomandata informativa. Il mancato impugnamento dell'avviso di accertamento ha reso la cartella non più impugnabile per motivi di merito.

  • Rigettato
    Notifica errata dell'appello

    Il Collegio ha ritenuto rispettato il contraddittorio, al di là della notifica dell'appello effettuata erroneamente nei confronti di AD anziché nei confronti del difensore del giudizio di primo grado.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 533
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 533
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo