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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 16300/2024 , introdotto da
( (RC), 28/08/1967) Parte_1 Parte_2
e (ROMA (RM), 05/03/1980), entrambi con il Parte_3
patrocinio dell'avv. Anna Lanza;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso con il quale 21/12/2024 e Parte_1
hanno chiesto di modificare le condizioni che Parte_3
regolano la loro separazione personale, nei termini che seguono:
1. i coniugi continuano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il figlio , pur maggiorenne non è autosufficiente in quanto studente Persona_1
universitario, e quindi resta collocato presso la madre in Via Nomentana Nuova 91 a Roma;
3. La LI non autosufficiente, resta affidata congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Via Nomentana Nuova 2
91 A Roma;
4. Il padre, da quando si trasferirà in Francia, potrà vedere e tenere con sé la LI , e ove vorrà, ogni 2° e 4° weekend di ciascun mese, dal venerdì sera al rientro dalla Francia
alla domenica dopo pranzo, quando riprenderà l'aereo dopo averli riaccompagnati presso la casa materna,
5. Durante le vacanze estive, la madre trascorrerà con la LI , e ove vorrà, dal
1 al 15 agosto e Il padre, dal 16 al 31 agosto, avendo cura di concordare con l'altro genitore eventuali modifiche e/o periodi ulteriori entro il 31 maggio di ciascun anno;
6. Durante le vacanze natalizie, la LI , e ove vorrà. trascorreranno ad anni alterni una settimana, dalla fine della scuola sino alla mattina del 31 dicembre alle 10,00 con uno dei genitori, e con l'altro dalla mattina del 31 dicembre alle 20,00 al 6 gennaio compreso,
con l'accordo che comunque i figli – ove possibile e previo accordo - trascorreranno la vigilia di
Natale con la madre e il pranzo del 25 con il padre, indipendentemente dalla turnazione delle settimane;
7. I coniugi concordano che la settimana comprendente il Natale 2024 i figli lo hanno trascorso con la madre e quella di capodanno con il padre, con rotazione negli anni seguenti;
8. Le feste pasquali verranno trascorse dai figli ad anni alterni interamente con uno dei due genitori, con l'accordo che la Pasqua 2025 la trascorreranno con la madre;
9. I coniugi concordano che, salvo diversi accordi e/o impedimenti, i figli trascorreranno con loro alternativamente le festività infrasettimanali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre che non ricadano nel fine settimana di propria competenza;
10. Ciascun genitore si impegna a far sì che la LI , e ove vorrà, trascorrano la giornata con quello dei due che festeggerà il proprio compleanno, mentre per quanto concerne il giorno ricorrente la nascita di ciascuno dei figli, in mancanza di diverso accordo, i coniugi, previo accordo tra loro, si impegnano a trascorrere con loro, alternativamente, il pranzo sino alle 16,30 ovvero la cena dalle 19,00;
11. Il Sig. ha la facoltà di trascorrere i periodi di propria competenza con i Parte_1
figli in Francia, con costi di aereo a/r e permanenza e altri conseguenti, a suo carico;
3
12. Il Sig. provvederà al mantenimento ordinario di ciascun figlio mediante Parte_1
il versamento per ciascuno di essi della somma mensile di € 700,00 (settecento/00, per un totale di € 1.400,00 (millequattrocento/00) rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT e versata il 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente già fornito dalla moglie;
13. Le spese straordinarie dei figli, come da protocollo del Tribunale di Roma, verranno pagate al 50% tra i coniugi come da Protocollo
14. Il Sig. , contribuirà al mantenimento della moglie con Parte_1 Parte_3
la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT e versata il 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente già fornito dalla stessa;
15. Allorquando il Sig. trasferirà la propria residenza dall'immobile di Corso Pt_1
Trieste 165 in Francia, la Sig.ra trasferirà la propria residenza presso l'immobile Parte_3
di Viale Eritrea n. 20 a Roma, lasciando il proprio domicilio in Via Nomentana Nuova 91 a
Roma insieme ai figli;
16. Il figlio , allorquando il padre trasferirà la propria residenza dall'immobile Persona_1
di Corso Trieste 165 in Francia, vi trasferirà la propria sino al suo rientro, fatta salva la facoltà
di lasciarvela anche dopo: lo stesso figlio manterrà il proprio domicilio presso l'abitazione materna in Via Nomentana Nuova 91
17. La Sig.ra in relazione all'immobile suddetto di Via Nomentana Nuova 91 in Pt_3
Roma, si impegna, entro il 31 dicembre 2028, allorquando anche la LI sarà diventata maggiorenne, a trasferire a ciascuno dei figli il 50% della nuda proprietà dell'immobile stesso, ed il Sig. si impegna sin d'ora a sostenerne integralmente i costi, trattandosi di Pt_1
trasferimento a favore dei propri figli: in tal modo, entrambi i coniugi devolvono il 50% della nuda proprietà del proprio immobile a ciascuno dei figli ed;
Persona_2
18. Si precisa che la suddetta cessione immobiliare ai figli da parte della è CP_1
indispensabile per garantire l'equilibrio economico tra i coniugi e nella famiglia, e quindi, è
strettamente necessario al buon esito dell'originario accordo di composizione della crisi coniugale;
19. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della LI minore . 4
Rilevato che nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione.
P. Q. M.
Dispone la modifica delle condizioni di separazione tra le parti, secondo le conclusioni congiunte riportate in parte motiva.
Roma, 06/02/2025
la Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 16300/2024 , introdotto da
( (RC), 28/08/1967) Parte_1 Parte_2
e (ROMA (RM), 05/03/1980), entrambi con il Parte_3
patrocinio dell'avv. Anna Lanza;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso con il quale 21/12/2024 e Parte_1
hanno chiesto di modificare le condizioni che Parte_3
regolano la loro separazione personale, nei termini che seguono:
1. i coniugi continuano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il figlio , pur maggiorenne non è autosufficiente in quanto studente Persona_1
universitario, e quindi resta collocato presso la madre in Via Nomentana Nuova 91 a Roma;
3. La LI non autosufficiente, resta affidata congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Via Nomentana Nuova 2
91 A Roma;
4. Il padre, da quando si trasferirà in Francia, potrà vedere e tenere con sé la LI , e ove vorrà, ogni 2° e 4° weekend di ciascun mese, dal venerdì sera al rientro dalla Francia
alla domenica dopo pranzo, quando riprenderà l'aereo dopo averli riaccompagnati presso la casa materna,
5. Durante le vacanze estive, la madre trascorrerà con la LI , e ove vorrà, dal
1 al 15 agosto e Il padre, dal 16 al 31 agosto, avendo cura di concordare con l'altro genitore eventuali modifiche e/o periodi ulteriori entro il 31 maggio di ciascun anno;
6. Durante le vacanze natalizie, la LI , e ove vorrà. trascorreranno ad anni alterni una settimana, dalla fine della scuola sino alla mattina del 31 dicembre alle 10,00 con uno dei genitori, e con l'altro dalla mattina del 31 dicembre alle 20,00 al 6 gennaio compreso,
con l'accordo che comunque i figli – ove possibile e previo accordo - trascorreranno la vigilia di
Natale con la madre e il pranzo del 25 con il padre, indipendentemente dalla turnazione delle settimane;
7. I coniugi concordano che la settimana comprendente il Natale 2024 i figli lo hanno trascorso con la madre e quella di capodanno con il padre, con rotazione negli anni seguenti;
8. Le feste pasquali verranno trascorse dai figli ad anni alterni interamente con uno dei due genitori, con l'accordo che la Pasqua 2025 la trascorreranno con la madre;
9. I coniugi concordano che, salvo diversi accordi e/o impedimenti, i figli trascorreranno con loro alternativamente le festività infrasettimanali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre che non ricadano nel fine settimana di propria competenza;
10. Ciascun genitore si impegna a far sì che la LI , e ove vorrà, trascorrano la giornata con quello dei due che festeggerà il proprio compleanno, mentre per quanto concerne il giorno ricorrente la nascita di ciascuno dei figli, in mancanza di diverso accordo, i coniugi, previo accordo tra loro, si impegnano a trascorrere con loro, alternativamente, il pranzo sino alle 16,30 ovvero la cena dalle 19,00;
11. Il Sig. ha la facoltà di trascorrere i periodi di propria competenza con i Parte_1
figli in Francia, con costi di aereo a/r e permanenza e altri conseguenti, a suo carico;
3
12. Il Sig. provvederà al mantenimento ordinario di ciascun figlio mediante Parte_1
il versamento per ciascuno di essi della somma mensile di € 700,00 (settecento/00, per un totale di € 1.400,00 (millequattrocento/00) rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT e versata il 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente già fornito dalla moglie;
13. Le spese straordinarie dei figli, come da protocollo del Tribunale di Roma, verranno pagate al 50% tra i coniugi come da Protocollo
14. Il Sig. , contribuirà al mantenimento della moglie con Parte_1 Parte_3
la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT e versata il 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente già fornito dalla stessa;
15. Allorquando il Sig. trasferirà la propria residenza dall'immobile di Corso Pt_1
Trieste 165 in Francia, la Sig.ra trasferirà la propria residenza presso l'immobile Parte_3
di Viale Eritrea n. 20 a Roma, lasciando il proprio domicilio in Via Nomentana Nuova 91 a
Roma insieme ai figli;
16. Il figlio , allorquando il padre trasferirà la propria residenza dall'immobile Persona_1
di Corso Trieste 165 in Francia, vi trasferirà la propria sino al suo rientro, fatta salva la facoltà
di lasciarvela anche dopo: lo stesso figlio manterrà il proprio domicilio presso l'abitazione materna in Via Nomentana Nuova 91
17. La Sig.ra in relazione all'immobile suddetto di Via Nomentana Nuova 91 in Pt_3
Roma, si impegna, entro il 31 dicembre 2028, allorquando anche la LI sarà diventata maggiorenne, a trasferire a ciascuno dei figli il 50% della nuda proprietà dell'immobile stesso, ed il Sig. si impegna sin d'ora a sostenerne integralmente i costi, trattandosi di Pt_1
trasferimento a favore dei propri figli: in tal modo, entrambi i coniugi devolvono il 50% della nuda proprietà del proprio immobile a ciascuno dei figli ed;
Persona_2
18. Si precisa che la suddetta cessione immobiliare ai figli da parte della è CP_1
indispensabile per garantire l'equilibrio economico tra i coniugi e nella famiglia, e quindi, è
strettamente necessario al buon esito dell'originario accordo di composizione della crisi coniugale;
19. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della LI minore . 4
Rilevato che nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione.
P. Q. M.
Dispone la modifica delle condizioni di separazione tra le parti, secondo le conclusioni congiunte riportate in parte motiva.
Roma, 06/02/2025
la Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi