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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 22011/24 promossa da:
, nato in [...] il [...], c.f. : , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Iacopo Maria Pitorri;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1
legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
E
; Controparte_2
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 20.02.2024 e notificato il 23.05.2024. CP_2
Si legge nel provvedimento impugnato che la rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno CP_2 per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 sulla base del “parere vincolante id. 68011 espresso in data
16.02.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
pagina 1 di 5 non indirizzato alla persona, in merito alla mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. CP_2
19 commi 1 e 1.1 del D.Lvo 286/98 e successive modifiche, necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.2. del D.Lvo nr.286/98 e successive modifiche”. In particolare, la Commissione
Territoriale ha ritenuto che “nel caso di specie non sussistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art.19 del
d.lgs. 286 del 1998 e ss non integrando, quindi, l'ipotesi una violazione di cui all'art.8 CEDU, dal momento che, sebbene il richiedente soggiorni in Italia da dove anni, lo stesso non ha depositato documentazione sufficiente a dimostrare l'avvenuto inserimento costruttivo nel tessuto sociale del
Paese di accoglienza, né ha allegato o documentato l'esistenza di altri fattori utili […]. La riferita conoscenza della lingua italiana pari a un livello “molto buono” non risulta corroborata da alcun elemento documentale idoneo a dimostrarla. Non può, pertanto, affermarsi che il livello di integrazione conseguito dal richiedente sia di tale solidità da esporre a pregiudizio la sua vita privata nel caso di allontanamento dal territorio italiano”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di in data 16.02.2024 e notificato in data 23.05.2024 , con il quale è stata CP_2 rigettata l'Istanza di rilascio del Permesso di Soggiorno per “Protezione Speciale” ex art. 19 comma
1.2 D.Lgs. 286/ 1998, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” trasmettendo gli atti al
Questore del luogo di dimora, invitandolo a rilasciare un permesso a tale titolo. In ogni caso: Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Deposita la seguente documentazione: provvedimento di rigetto della Questura di istanza di CP_2
ammissione al gratuito patrocinio.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla nota della
Questura di CP_2
Con decreto del 31.05.24, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con le note di trattazione per l'udienza del 5.11.24, il ricorrente deposita la seguente documentazione: contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 29.05.24, buste paga da giugno a ottobre 2024, codice fiscale, permesso di soggiorno e tessera sanitaria della compagna del ricorrente, permesso di soggiorno e tessera sanitaria del figlio, estratto del certificato di nascita del figlio, rimesse in patria.
pagina 2 di 5 Con le note del 25.02.25, il ricorrente deposita ulteriore documentazione;
rimesse in patria, passaporto, buste paga da novembre 2024 a gennaio 2025.
Il ricorso deve essere accolto.
Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
SS [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e LL c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_3
una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Romania [GC], § 71; Persona_6 Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( e SA Oy c. Per_8 Per_9 Parte_2
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf
).
Per quanto concerne la portata del concetto di vita familiare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, la giurisprudenza europea ha affermato che “per pagina 3 di 5 determinare l'ampiezza del margine di discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che
Per_1 depongano a favore dell'esclusione ( e c. Paesi SS, § 38; e altri Parte_3 Per_10
c. Regno Unito (dec.); Solomon c. Paesi SS (dec.). La Corte riconosce che “il godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory c. Romania e
Ungheria, § 70; c . Serbia, § 68; c . Germania, § 58; c . Germania Parte_4 Pt_5 Pt_6
[GC], § 43; K. e T. c. Finlandia [GC], § 151)
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso di specie, il ricorrente dimostra di aver conseguito una effettiva integrazione sul territorio italiano sia dal punto di vista lavorativo che familiare. Difatti, questi allega di essere attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come manovale edile a decorrere dal
03.06.2024 (vedi: Unilav dal 03.06.24, buste paga da giugno a gennaio 2025). Inoltre, il nucleo familiare del ricorrente si trova in Italia: nel 2022 ha avuto un figlio da una connazionale e sia il minore che la madre vivono in Italia grazie a un permesso di soggiorno per motivi familiari (vedi: estratto del certificato di nascita del minore, permesso di soggiorno del minore e della madre).
Il Collegio dunque ritiene che il rimpatrio del ricorrente, che ha raggiunto sul territorio un'efficace integrazione lavorativa, comporterebbe inoltre una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano in violazione dell'art. 8 Cedu, secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme “affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e ì membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia” (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; vedi anche
Cass., 08/07/2021, n. 19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass., 22/01/2021, n. 1347).
La Corte di Cassazione ha affermato che la presenza sul territorio di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzare la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del pagina 4 di 5 nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana" (Cass., 18667/2021, n.18667/2021; Cass., 26/02/2021 n. 5506).
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 .
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
spese compensate.
Roma 28 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 22011/24 promossa da:
, nato in [...] il [...], c.f. : , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Iacopo Maria Pitorri;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1
legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
E
; Controparte_2
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 20.02.2024 e notificato il 23.05.2024. CP_2
Si legge nel provvedimento impugnato che la rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno CP_2 per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 sulla base del “parere vincolante id. 68011 espresso in data
16.02.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
pagina 1 di 5 non indirizzato alla persona, in merito alla mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. CP_2
19 commi 1 e 1.1 del D.Lvo 286/98 e successive modifiche, necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.2. del D.Lvo nr.286/98 e successive modifiche”. In particolare, la Commissione
Territoriale ha ritenuto che “nel caso di specie non sussistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art.19 del
d.lgs. 286 del 1998 e ss non integrando, quindi, l'ipotesi una violazione di cui all'art.8 CEDU, dal momento che, sebbene il richiedente soggiorni in Italia da dove anni, lo stesso non ha depositato documentazione sufficiente a dimostrare l'avvenuto inserimento costruttivo nel tessuto sociale del
Paese di accoglienza, né ha allegato o documentato l'esistenza di altri fattori utili […]. La riferita conoscenza della lingua italiana pari a un livello “molto buono” non risulta corroborata da alcun elemento documentale idoneo a dimostrarla. Non può, pertanto, affermarsi che il livello di integrazione conseguito dal richiedente sia di tale solidità da esporre a pregiudizio la sua vita privata nel caso di allontanamento dal territorio italiano”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Questura di in data 16.02.2024 e notificato in data 23.05.2024 , con il quale è stata CP_2 rigettata l'Istanza di rilascio del Permesso di Soggiorno per “Protezione Speciale” ex art. 19 comma
1.2 D.Lgs. 286/ 1998, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” trasmettendo gli atti al
Questore del luogo di dimora, invitandolo a rilasciare un permesso a tale titolo. In ogni caso: Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Deposita la seguente documentazione: provvedimento di rigetto della Questura di istanza di CP_2
ammissione al gratuito patrocinio.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla nota della
Questura di CP_2
Con decreto del 31.05.24, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con le note di trattazione per l'udienza del 5.11.24, il ricorrente deposita la seguente documentazione: contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 29.05.24, buste paga da giugno a ottobre 2024, codice fiscale, permesso di soggiorno e tessera sanitaria della compagna del ricorrente, permesso di soggiorno e tessera sanitaria del figlio, estratto del certificato di nascita del figlio, rimesse in patria.
pagina 2 di 5 Con le note del 25.02.25, il ricorrente deposita ulteriore documentazione;
rimesse in patria, passaporto, buste paga da novembre 2024 a gennaio 2025.
Il ricorso deve essere accolto.
Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
SS [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e LL c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_3
una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ĂR c. Romania [GC], § 71; Persona_6 Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( e SA Oy c. Per_8 Per_9 Parte_2
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf
).
Per quanto concerne la portata del concetto di vita familiare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, la giurisprudenza europea ha affermato che “per pagina 3 di 5 determinare l'ampiezza del margine di discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che
Per_1 depongano a favore dell'esclusione ( e c. Paesi SS, § 38; e altri Parte_3 Per_10
c. Regno Unito (dec.); Solomon c. Paesi SS (dec.). La Corte riconosce che “il godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory c. Romania e
Ungheria, § 70; c . Serbia, § 68; c . Germania, § 58; c . Germania Parte_4 Pt_5 Pt_6
[GC], § 43; K. e T. c. Finlandia [GC], § 151)
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso di specie, il ricorrente dimostra di aver conseguito una effettiva integrazione sul territorio italiano sia dal punto di vista lavorativo che familiare. Difatti, questi allega di essere attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come manovale edile a decorrere dal
03.06.2024 (vedi: Unilav dal 03.06.24, buste paga da giugno a gennaio 2025). Inoltre, il nucleo familiare del ricorrente si trova in Italia: nel 2022 ha avuto un figlio da una connazionale e sia il minore che la madre vivono in Italia grazie a un permesso di soggiorno per motivi familiari (vedi: estratto del certificato di nascita del minore, permesso di soggiorno del minore e della madre).
Il Collegio dunque ritiene che il rimpatrio del ricorrente, che ha raggiunto sul territorio un'efficace integrazione lavorativa, comporterebbe inoltre una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano in violazione dell'art. 8 Cedu, secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme “affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e ì membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia” (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; vedi anche
Cass., 08/07/2021, n. 19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass., 22/01/2021, n. 1347).
La Corte di Cassazione ha affermato che la presenza sul territorio di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzare la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del pagina 4 di 5 nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana" (Cass., 18667/2021, n.18667/2021; Cass., 26/02/2021 n. 5506).
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 .
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
spese compensate.
Roma 28 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 5 di 5