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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 8620/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
nata in [...] il [...], nata in [...]
[...] Controparte_3 il 18/08/1992; nata in [...] il [...]; Controparte_4 [...]
, nata in [...] il [...]; nata Controparte_5 Controparte_6 in LE il 20/07/1996; nata in [...] il [...], Controparte_7 [...]
nato in [...] il [...], , nato Controparte_8 Controparte_9 in LE il 28/03/1969, , nato in [...] il [...]; Controparte_10 Parte_1
, nata in [...] il [...], e nata in [...]
[...] Parte_2 il 28/07/1996, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Leopoldo Aperio Bella
-ricorrenti- contro
, in persona EL Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_11 presso l'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento EL ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri 1)
[...]
, 2) 3) Controparte_1 Controparte_2 CP_3
1 4) 5) Controparte_3 Controparte_4 [...]
, 6) 7) Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
8) 9) , 10)
[...] Controparte_8 Controparte_9
, 11) e 12) Controparte_10 Parte_1 [...] e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, Parte_2 Controparte_11 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione EL passaporto italiano”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_11 italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti EL cittadino italiano Per_1
, nato a [...] il [...] (cfr. doc. 4) che, successivamente, emigrava in LE,
[...] senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino cileno (cfr. doc. 28). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale ELlo Stato Civile Controparte_11 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_11
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento EL ricorso.
L'udienza di comparizione veniva sostituita dal deposito di note scritte, con le quali i ricorrenti insistevano per l'accoglimento EL ricorso riportandosi alle conclusioni EL proprio atto introduttivo.
2. Preliminarmente va affermata la competenza ELla Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, EL d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre o ELl'avo cittadini italiani».
3. Nel merito ad avviso EL Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base ELla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima ELla promulgazione ELla vigente Costituzione EL 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
2 − il sig. , cittadino italiano, nasceva a Lerma il 10.5.1879 (doc. 4); Persona_1
− il suddetto capostipite, dopo aver contratto matrimonio in Italia con la sig.ra
[...]
si era successivamente trasferito con la moglie in LE, dove dalla loro Persona_2 unione coniugale era nato in data [...] il figlio , come Persona_3 risulta dall'atto di nascita rilasciato dalla CA EL LE (doc. 5 atto di morte e doc. 6 atto di nascita); Persona_1
− dalla successiva unione EL medesimo con la sig.ra era Parte_3 quindi nata in data [...] la figlia come risulta Persona_4 dall'atto di nascita rilasciato dalla CA EL LE (doc. 7 atto di morte di
[...]
e doc. 8 atto di nascita); Persona_3
− quest'ultima aveva poi contratto matrimonio con il sig. e da tale Controparte_12 unione coniugale era poi nata in data [...] la figlia , Parte_4 come risulta dall'atto di nascita rilasciato dalla CA EL LE (docc. 9 e 10 atti di matrimonio e morte e doc. 11 atto di nascita); Persona_4
− successivamente la suddetta aveva contratto matrimonio Parte_4 con il sig. e da tale unione coniugale sono nati i Controparte_13 figli ed odierni attori, in data 19/07/1963 , in data Controparte_1
03/08/1964 ed in data 28/03/1969 Controparte_5 CP_9
come risulta dagli atti di nascita rilasciati dalla CA EL LE
[...]
(doc. 12 atto di matrimonio e docc. 13, 14 e 15 atti di Parte_4 nascita);
− la prima dei suindicati figli ( di ) Parte_4 Controparte_1
ha poi contratto matrimonio con il sig. e da tale
[...] Controparte_14 unione coniugale sono nate le figlie ed odierni attrici in data 25/02/1989
[...]
in data 18/08/1992 Controparte_2 Controparte_3
in data 28/07/1996 ed in data
[...] Parte_2
21/05/2003 come risulta dagli atti di nascita Controparte_4 rilasciati dalla CA EL LE (doc. 16 atto di matrimonio CP_1
e docc. 17,18,19 e 20 atti di nascita);
[...]
− parimenti anche dall'unione ELla seconda figlia (di ) Parte_4
con il sig. sono nati Controparte_5 Controparte_15
i figli , pure odierni attori, in data 16/02/1991 e in Controparte_7
3 data 18/01/1987 come risulta dagli atti di nascita Controparte_8 rilasciati dalla CA EL LE (docc. 21 e 22 atti di nascita);
− in seguito la stessa ha contratto matrimonio con il sig. Controparte_5
e da tale unione coniugale è poi nata in [...] Controparte_16
20/07/1996 la figlia, anch'essa odierna attrice, Controparte_6 come risulta dall'atto di nascita rilasciato dalla CA EL LE (doc. 23 atto di matrimonio e doc. 24 atto di nascita); Controparte_5 CP_1
− infine, da parte sua, anche il terzo figlio (di ) solo Parte_4 [...]
, ha contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_9 Persona_5
e da tale unione coniugale sono quindi nati i figli, ultimi odierni attori, in data
[...]
16/02/2002 Luis ed in data 15/04/2004 Controparte_10 Parte_1
, come risulta dagli atti di nascita rilasciati dalla CA EL LE
[...]
(doc. 25 atto di matrimonio e docc. 26 e 27 atti di Controparte_9 nascita).
4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
Nel sistema ELineato dal codice civile EL 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 EL 1912 e dall'attuale legge n. 91 EL 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione ELla cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima ELla nascita EL figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 EL 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi ELl'art. 1 ELla L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione EL predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 EL 1975 ELla Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale ELl'art. 10 comma 3 ELla
L. n. 555 EL 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica ELla cittadinanza italiana ELla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione
4 dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza ELla Corte Costituzionale n. 30 EL 9 EL 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 ELla L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 ELla Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti EL sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 EL 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) ELla Legge n. 91 EL 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore ELla Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso ELlo status civitatis al momento ELla nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite EL 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima EL 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 EL 2004, stabilivano che, per effetto ELle sentenze ELla Corte Costituzionale n. 87 EL 1975 e n. 30 EL
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore ELla L. n.
555 EL 1912 che sia stata, di conseguenza, privata ELla cittadinanza italiana a causa EL matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione ELla cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo ELl'avo italiano, prima ELla nascita EL figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima ELla nascita ELla successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
5. Nel caso di specie, la cittadinanza italiana ELl'avo è dimostrata dal suo certificato di nascita (cfr. doc. 1).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione ELla cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù ELle leggi ELl'epoca, preclusa a causa ELla mancanza di una
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 ELla L.555/1912 veniva dichiarato
5 incostituzionale dalla nota sentenza ELla Corte Costituzionale EL 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che una donna, pur cittadina italiana iure sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere EL vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, in violazione EL principio fondamentale ELla parità tra i sessi e ELl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che , in quanto cittadina italiana, Persona_4 trasmetteva iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 EL 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima ELla promulgazione ELla vigente Costituzione EL 1948.
6. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento ELla cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema ELla sorte di coloro che erano nati prima ELl'entrata in vigore ELla Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 EL 2009, la quale “Pur condividendo il principio ELl'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità ELle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data EL 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore ELla
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte EL richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte ELl'ascendente o EL genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore
6 ELla Costituzione ELl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte EL dei provvedimenti conseguenti. Controparte_11
7. Tenuto conto ELla natura ELla procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio ELle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti CP_1
, nata in [...] il [...],
[...] Controparte_2 nata in [...] il [...], nata in [...] il Controparte_3
18/08/1992; nata in [...] il [...]; Controparte_4
, nata in [...] il [...]; Controparte_5 Controparte_6
nata in [...] il [...]; nata in [...] il
[...] Controparte_7
16/02/1991, nato in [...] il [...], Controparte_8 [...]
, nato in [...] il [...], , Controparte_9 Controparte_10 nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...], Parte_1
e nata in [...] il [...], il diritto alla Parte_2 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale ELlo Stato civile Controparte_17 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri ELlo stato civile ELla cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
− compensa integralmente tra le parti le spese EL presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 16 ottobre 2025
Il Giudice
ZI AL
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 8620/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
nata in [...] il [...], nata in [...]
[...] Controparte_3 il 18/08/1992; nata in [...] il [...]; Controparte_4 [...]
, nata in [...] il [...]; nata Controparte_5 Controparte_6 in LE il 20/07/1996; nata in [...] il [...], Controparte_7 [...]
nato in [...] il [...], , nato Controparte_8 Controparte_9 in LE il 28/03/1969, , nato in [...] il [...]; Controparte_10 Parte_1
, nata in [...] il [...], e nata in [...]
[...] Parte_2 il 28/07/1996, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Leopoldo Aperio Bella
-ricorrenti- contro
, in persona EL Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_11 presso l'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Torino
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento EL ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri 1)
[...]
, 2) 3) Controparte_1 Controparte_2 CP_3
1 4) 5) Controparte_3 Controparte_4 [...]
, 6) 7) Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
8) 9) , 10)
[...] Controparte_8 Controparte_9
, 11) e 12) Controparte_10 Parte_1 [...] e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, Parte_2 Controparte_11 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione EL passaporto italiano”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_11 italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti EL cittadino italiano Per_1
, nato a [...] il [...] (cfr. doc. 4) che, successivamente, emigrava in LE,
[...] senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino cileno (cfr. doc. 28). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale ELlo Stato Civile Controparte_11 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_11
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento EL ricorso.
L'udienza di comparizione veniva sostituita dal deposito di note scritte, con le quali i ricorrenti insistevano per l'accoglimento EL ricorso riportandosi alle conclusioni EL proprio atto introduttivo.
2. Preliminarmente va affermata la competenza ELla Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, EL d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento ELlo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita EL padre, ELla madre o ELl'avo cittadini italiani».
3. Nel merito ad avviso EL Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base ELla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima ELla promulgazione ELla vigente Costituzione EL 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
2 − il sig. , cittadino italiano, nasceva a Lerma il 10.5.1879 (doc. 4); Persona_1
− il suddetto capostipite, dopo aver contratto matrimonio in Italia con la sig.ra
[...]
si era successivamente trasferito con la moglie in LE, dove dalla loro Persona_2 unione coniugale era nato in data [...] il figlio , come Persona_3 risulta dall'atto di nascita rilasciato dalla CA EL LE (doc. 5 atto di morte e doc. 6 atto di nascita); Persona_1
− dalla successiva unione EL medesimo con la sig.ra era Parte_3 quindi nata in data [...] la figlia come risulta Persona_4 dall'atto di nascita rilasciato dalla CA EL LE (doc. 7 atto di morte di
[...]
e doc. 8 atto di nascita); Persona_3
− quest'ultima aveva poi contratto matrimonio con il sig. e da tale Controparte_12 unione coniugale era poi nata in data [...] la figlia , Parte_4 come risulta dall'atto di nascita rilasciato dalla CA EL LE (docc. 9 e 10 atti di matrimonio e morte e doc. 11 atto di nascita); Persona_4
− successivamente la suddetta aveva contratto matrimonio Parte_4 con il sig. e da tale unione coniugale sono nati i Controparte_13 figli ed odierni attori, in data 19/07/1963 , in data Controparte_1
03/08/1964 ed in data 28/03/1969 Controparte_5 CP_9
come risulta dagli atti di nascita rilasciati dalla CA EL LE
[...]
(doc. 12 atto di matrimonio e docc. 13, 14 e 15 atti di Parte_4 nascita);
− la prima dei suindicati figli ( di ) Parte_4 Controparte_1
ha poi contratto matrimonio con il sig. e da tale
[...] Controparte_14 unione coniugale sono nate le figlie ed odierni attrici in data 25/02/1989
[...]
in data 18/08/1992 Controparte_2 Controparte_3
in data 28/07/1996 ed in data
[...] Parte_2
21/05/2003 come risulta dagli atti di nascita Controparte_4 rilasciati dalla CA EL LE (doc. 16 atto di matrimonio CP_1
e docc. 17,18,19 e 20 atti di nascita);
[...]
− parimenti anche dall'unione ELla seconda figlia (di ) Parte_4
con il sig. sono nati Controparte_5 Controparte_15
i figli , pure odierni attori, in data 16/02/1991 e in Controparte_7
3 data 18/01/1987 come risulta dagli atti di nascita Controparte_8 rilasciati dalla CA EL LE (docc. 21 e 22 atti di nascita);
− in seguito la stessa ha contratto matrimonio con il sig. Controparte_5
e da tale unione coniugale è poi nata in [...] Controparte_16
20/07/1996 la figlia, anch'essa odierna attrice, Controparte_6 come risulta dall'atto di nascita rilasciato dalla CA EL LE (doc. 23 atto di matrimonio e doc. 24 atto di nascita); Controparte_5 CP_1
− infine, da parte sua, anche il terzo figlio (di ) solo Parte_4 [...]
, ha contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_9 Persona_5
e da tale unione coniugale sono quindi nati i figli, ultimi odierni attori, in data
[...]
16/02/2002 Luis ed in data 15/04/2004 Controparte_10 Parte_1
, come risulta dagli atti di nascita rilasciati dalla CA EL LE
[...]
(doc. 25 atto di matrimonio e docc. 26 e 27 atti di Controparte_9 nascita).
4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
Nel sistema ELineato dal codice civile EL 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 EL 1912 e dall'attuale legge n. 91 EL 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione ELla cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima ELla nascita EL figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 EL 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi ELl'art. 1 ELla L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione EL predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 EL 1975 ELla Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale ELl'art. 10 comma 3 ELla
L. n. 555 EL 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica ELla cittadinanza italiana ELla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione
4 dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza ELla Corte Costituzionale n. 30 EL 9 EL 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 ELla L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 ELla Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti EL sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 EL 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) ELla Legge n. 91 EL 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore ELla Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso ELlo status civitatis al momento ELla nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite EL 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima EL 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 EL 2004, stabilivano che, per effetto ELle sentenze ELla Corte Costituzionale n. 87 EL 1975 e n. 30 EL
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore ELla L. n.
555 EL 1912 che sia stata, di conseguenza, privata ELla cittadinanza italiana a causa EL matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione ELla cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo ELl'avo italiano, prima ELla nascita EL figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima ELla nascita ELla successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
5. Nel caso di specie, la cittadinanza italiana ELl'avo è dimostrata dal suo certificato di nascita (cfr. doc. 1).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione ELla cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù ELle leggi ELl'epoca, preclusa a causa ELla mancanza di una
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 ELla L.555/1912 veniva dichiarato
5 incostituzionale dalla nota sentenza ELla Corte Costituzionale EL 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che una donna, pur cittadina italiana iure sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere EL vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, in violazione EL principio fondamentale ELla parità tra i sessi e ELl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che , in quanto cittadina italiana, Persona_4 trasmetteva iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 EL 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima ELla promulgazione ELla vigente Costituzione EL 1948.
6. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento ELla cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema ELla sorte di coloro che erano nati prima ELl'entrata in vigore ELla Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 EL 2009, la quale “Pur condividendo il principio ELl'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità ELle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data EL 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore ELla
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte EL richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte ELl'ascendente o EL genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore
6 ELla Costituzione ELl'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte EL dei provvedimenti conseguenti. Controparte_11
7. Tenuto conto ELla natura ELla procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio ELle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti CP_1
, nata in [...] il [...],
[...] Controparte_2 nata in [...] il [...], nata in [...] il Controparte_3
18/08/1992; nata in [...] il [...]; Controparte_4
, nata in [...] il [...]; Controparte_5 Controparte_6
nata in [...] il [...]; nata in [...] il
[...] Controparte_7
16/02/1991, nato in [...] il [...], Controparte_8 [...]
, nato in [...] il [...], , Controparte_9 Controparte_10 nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...], Parte_1
e nata in [...] il [...], il diritto alla Parte_2 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale ELlo Stato civile Controparte_17 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri ELlo stato civile ELla cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
− compensa integralmente tra le parti le spese EL presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 16 ottobre 2025
Il Giudice
ZI AL
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