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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13800 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 21917/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria CA RÒ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
nata il [...] a [...]/SP - Parte_1
Brasile, residente in [...]n° 1066 – Apto 121 - Sao Caetano do Sul - SP
- CAP 09541-250 – Brasile, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlofernando Parisi e dall'Avv.
ER EI CA;
- ricorrente -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato a Pescorocchiano (RI), in [...] 5 marzo Persona_1 1905, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 03).
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_1 avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009, ma ritenendo necessaria una pronuncia giudiziale trattandosi di discendenza per via materna. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. Invero la discendente di figlia dell'avo cittadino italiano, nasceva il 17.11.1969, ossia Persona_2 successivamente all'entrata in vigore della Costituzione. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche il discendente della sig.ra figlia di cittadino italiano. Ciò anche in Persona_3 Persona_4 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge
è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, la ricorrente ha dato prova di aver trasmesso il modulo di richiesta relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile nel 2022, senza ottenere alcun riscontro. Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, il forte ritardo del Consolato nell'evasione delle domande.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dall' attrice, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva difficoltà di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 6.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria CA RÒ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Maria CA RÒ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
nata il [...] a [...]/SP - Parte_1
Brasile, residente in [...]n° 1066 – Apto 121 - Sao Caetano do Sul - SP
- CAP 09541-250 – Brasile, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlofernando Parisi e dall'Avv.
ER EI CA;
- ricorrente -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
***
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato a Pescorocchiano (RI), in [...] 5 marzo Persona_1 1905, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 03).
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_1 avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009, ma ritenendo necessaria una pronuncia giudiziale trattandosi di discendenza per via materna. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. Invero la discendente di figlia dell'avo cittadino italiano, nasceva il 17.11.1969, ossia Persona_2 successivamente all'entrata in vigore della Costituzione. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche il discendente della sig.ra figlia di cittadino italiano. Ciò anche in Persona_3 Persona_4 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge
è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, la ricorrente ha dato prova di aver trasmesso il modulo di richiesta relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile nel 2022, senza ottenere alcun riscontro. Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, il forte ritardo del Consolato nell'evasione delle domande.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dall' attrice, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva difficoltà di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 6.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria CA RÒ