Articolo 247 del Codice penale
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Versione
1 luglio 1931
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Versione
5 ottobre 1944
Art. 247.

(Favoreggiamento bellico)

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 5 ottobre 1944
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