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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, G o p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA - S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 8434/2021 ed avente ad oggetto: c a n c e l l a z i o n e d i i p o t e c a g i u d i z i a l e .
TRA
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Lina Pia Parte_1 CodiceFiscale_1
Barra, la quale lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione e con lo stesso elettivamente domicilia in Napoli (NA) al Centro Direzionale E/1. P.e.c.:
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RICORRENTE
E
in persona del legale rapp7te p.t., C.F. incorporante per Controparte_1 P.IVA_1 atto di fusione la assuntrice del credito originariamente vantato da Controparte_2 [...] in in seguito a procedura di concordato preventivo, omologata dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Bologna in data 2-5.12.2014 rep. 232/2014., rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lerro a Bologna in via Farini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. P.e.c.: Email_2
RESISTENTE
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate.
1 Con ricorso per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale - ex art 702 – bis c.p.c., Parte_1 ricorreva innanzi l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ a) dichiarare ammissibile e proponibile la domanda spiegata;
b) disporre ed ordinare la cancellazione della ipoteca giudiziale sul suddetto immobile di cui in narrativa;
c) condannare per conseguenza la a rimborsare all'attore la somma che risulterà a questi Controparte_1 dovuta all'esito della presente causa per i titoli di cui ai capi che precedono e al pagamento delle spese ed onorari di giudizio da attribuirsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria. d) ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”, sulla premessa che a seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n. 1177/2006 la società Pt_2 iscriveva ipoteca giudiziale su un bene immobile di proprietà di parte ricorrente.
[...]
Successivamente con decreto del Tribunale di Bologna, omologato in data 05-12- 2014, a seguito della procedura di concordato preventivo richiesta dalla società veniva disposto CP_3 il trasferimento alla società nella qualità di assuntore, di tutti i crediti commerciali CP_1 facenti parte del patrimonio della opposta. Con atto di fusione la società veniva Controparte_2 incorporata dalla società la quale il 22 marzo 2021 reclamava al signor Controparte_1
la somma debitoria. Pt_1
A fronte della suddetta richiesta, il signor e la che interveniva in Pt_1 Controparte_1 sostituzione della ,sottoscrivevano una transazione a saldo e stralcio di €. 1.000,00 CP_3 per la sorta e di €. 200,00 per la dichiarazione di assenso e, dunque, a seguito del pagamento della somma oggetto di transazione, veniva rilasciato in favore dell'avvocato costituito nel presente giudizio una procura speciale per il rilascio dell'assenso all'integrale cancellazione dell'ipoteca giudiziale sora descritta.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 al rigetto della domanda, la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 96 c.p.c.
Eccepiva che la transazione sottoscritta in data 2.11.2021 da parte dello stesso ricorrente, per la rideterminazione a saldo e stralcio del proprio debito, prevedeva il pagamento della somma €
1.200,00 di cui € 1.000,00 entro sette giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e ulteriori € 200,00 entro tre giorni dal ricevimento di una procura a rendere l'assenso alla cancellazione ipotecaria, rilasciata dalla creditrice all'Avv. Lina Pia Barra, difensore del Sig. . Pt_1
Nel suddetto atto transattivo veniva previsto che, a seguito del pagamento della prima rata di €
1.000,00, l'odierna debitrice avrebbe rilasciato regolare procura per rendere l'assenso alla cancellazione ipotecaria all'Avv. Lina Pia Barra, da utilizzare per i relativi incombenti notarili con le spese a carico dello stesso e, contestualmente, veniva pattuita la reciproca rinuncia Pt_1 delle parti a proporre o proseguire nei rispettivi confronti, qualsiasi domanda o azione in qualsivoglia sede, giudiziale e/o non giudiziale.
La sosteneva inoltre di non aver ricevuto la seconda rata di € 200,00 nei tempi Controparte_1 concordati in transazione, vale a dire entro i tre giorni successivi al ricevimento della procura a rendere l'assenso alla cancellazione ipotecaria, infatti, il suddetto pagamento veniva effettuato solo in data 17.2.2022 ben quattro mesi dopo il deposito del ricorso introduttivo e successivamente alla notifica degli atti della presente procedura.
2 Eccepiva altresì la carenza di interesse ad agire di parte resistente atteso che, a seguito della corresponsione della prima rata del debito, avendo ricevuto la procura per l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca di cui è causa da utilizzarsi, non ha più alcun interesse ad agire in sede giudiziaria per pervenire alla cancellazione dell'ipoteca con un provvedimento espresso del giudice essendo venuta meno la materia del contendere e non essendovi nessuna altra attività da compiersi a carico della società nonché il difetto di legittimazione ad agire Controparte_1 atteso che il diritto fatto valere nel presente giudizio non appartiene più all'attore. Infatti, con l'atto di transazione sottoscritto le parti oggi in causa rinunciavano reciprocamente a proporre o proseguire nei rispettivi confronti qualsiasi domanda o azione in qualsivoglia sede, giudiziale e/o non giudiziale.
Espletata la fase di trattazione, la presente causa veniva assegnata allo scrivente giudicante il quale all'udienza del 06.03.2025, la tratteneva in decisione.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente si premette che dell'avvenuto assenso alla cancellazione dell'ipoteca si è dato atto sia nel ricorso introduttivo che nella comparsa di costituzione dell'odierno resistente, ed emerge in maniera incontrovertibile che anche se la dialettica processuale è stata
(impropriamente) estesa alla ritualità e validità delle notifiche del decreto ingiuntivo, oggetto del giudizio è costituito per petitum e causa petendi soltanto dalla richiesta di cancellazione giudiziale dell'ipoteca.
Ne consegue che, preso atto dell'avvenuto assenso conferito per procura in data 30 novembre
2021, sottoscritta innanzi al Notaio dottor , con la quale la convenuta società Persona_1 conferiva all' Avv. Lina Pia Barra una procura a sottoscrivere l'atto di assenso alla cancellazione di ipoteca, si ritiene di poter dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse processuale dell'odierno ricorrente diretto ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le sue ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente autorità.
La dottrina prevalente definisce l'interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un'utilità
o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
L'interesse ad agire assume anche la qualifica di condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere in ogni tipo di azione, ma in ciascuna con una diversa rilevanza pratica. Con riferimento alle azioni di accertamento, le quali tendono ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi, l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di
3 colui che invoca tutela. Diversamente, nelle azioni costitutive rivolte ad ottenere dall'autorità giudiziaria la pronuncia di una sentenza che costituisca, modifichi o estingua rapporti giuridici,
l'interesse ad agire è già stato valutato e ritenuto sussistente dal legislatore. Per quanto riguarda le azioni di condanna, rivolte ad accertare il diritto di credito e ad imporre al convenuto di adempiere l'obbligazione corrispondente, anch'esse si fondano su una situazione tipizzata
(inadempimento), sussistendo la quale la proposizione dell'azione viene di per sé giustificata.
Infine, nel processo di esecuzione l'interesse risulta già incorporato e documentato dal titolo esecutivo (art.474).
L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Diversamente, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Nel dettaglio, come precisato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 28 giugno
2010, n. 15355, il suddetto requisito, infatti, deve sussistere al momento della pronuncia affinché
l'azione possa raggiungere lo scopo cui è diretta, quindi all' emanazione di un provvedimento nel merito e favorevole per chi agisce, ovvero l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Per quanto attiene la causa che ci occupa, il procedimento di cancellazione delle ipoteche, disciplinato dagli artt. 2882 c.c. e ss, stabilisce che si può procedere alla cancellazione previo consenso delle parti - ovvero di coloro che hanno interesse a mantenere in vita l'ipoteca - formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (art. 2882 c.c.).
Nel caso in cui il creditore ipotecario o i suoi aventi causa non prestino tale consenso, la cancellazione dell'ipoteca, ricorrendone i presupposti, viene disposta con ordine del giudice, contenuto in una sentenza passata in giudicato o in altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (art. 2884 c.c.).
La cancellazione di ipoteca ordinata con sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2884 c.c. riveste, quindi, carattere residuale e sussidiario rispetto alla cancellazione volontaria ex art. 2882
c.c., con la conseguenza che l'interessato può chiedere la cancellazione dell'ipoteca in via giudiziale solo nel caso in cui la cancellazione volontaria risulti impraticabile per mancato assenso del creditore. (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 405/2025 del 11-03-2025)
Da un punto di vista sostanziale, infatti, il legislatore ha costruito in maniera assai rigida il sistema dei registri pubblicitari e con riferimento all'ipoteca ha previsto due sole ipotesi in cui il
Conservatore può procedere alla cancellazione: quella su base consensuale di cui all'art. 2882
c.c. e quella su base giudiziale di cui all'art. 2884 c.c.
L'alternativa prevista dal legislatore riflette due diverse modalità di perseguimento dell'effetto giuridico rispettivamente fondate, nel primo caso, sulla libera volontà delle parti e, nel secondo caso, sull'intervento dell'autorità giudiziaria. Da ciò ne discende che tutte le volte in cui non vi
è libera manifestazione di consenso da parte del creditore ipotecario, la cancellazione presuppone un ordine da parte dell'autorità giudiziaria.
Al verificarsi di una delle sopracitate ipotesi, sarà possibile presentare la documentazione
4 necessaria per cancellare l'ipoteca giudiziale, ossia l'atto notarile che ufficializzi l'estinzione del debito nel quale il creditore dichiara espressamente la rinuncia all'ipoteca; sentenza o provvedimento del giudice che ordina la cancellazione dell'ipoteca. Può avvenire, ad esempio, nel caso di perimento del bene, di rinuncia formalmente espressa del creditore o vendita forzata dell'immobile ipotecato.
Infine occorre far rilevare che il creditore che ha ottenuto il pagamento dal debitore ha l'obbligo di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca; tuttavia in capo allo stesso non grava alcun obbligo di chiedere, di sua iniziativa, la cancellazione dell'ipoteca ex articolo 2882
c.c.
Per quanto qui interessa, si evidenzia che con atto di transazione sottoscritto dalle parti oggi in causa veniva pattuito che una volta verificato il buon fine del pagamento della somma di €
1.000,00 la avrebbe fatto predisporre, direttamente in favore dell'avv. Lina Controparte_1
Pia Barra, procura speciale per rilasciare l'assenso all'integrale cancellazione dell'ipoteca e, pertanto, la stessa veniva autorizzata, in forza dell'anzidetta procura speciale, a rilasciare l'assenso alla cancellazione a fronte della conferma da parte della del buon fine Controparte_1 del pagamento.
Con successiva procura speciale, la nella sua qualità di avente causa Controparte_1 CP_3
conferiva, dunque, procura speciale alla suindicata procuratrice la quale in nome e per
[...] conto della società mandante, “… abbia a sottoscrivere l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare - Ufficio Provinciale di Caserta, con nota in data 16 marzo 2010 ai numeri
10410/1932, a carico del Signor , ….a favore della società " Parte_1 [...]
Per quanto occorra la procuratrice è Controparte_4 autorizzata ai sensi e per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile. Vengono pertanto conferite alla nominata procuratrice le più ampie facoltà al riguardo ivi comprese quelle di sottoscrivere l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, meglio identificare l'ipoteca da cancellare, rilasciare dichiarazioni anche di carattere fiscale e fare tutto quanto ritenuto necessario o anche semplicemente opportuno dalla suddetta procuratrice, senza che si possa eccepire alla stessa difetto”.
Invero, da quanto emerge dalla documentazione depositata in atti, l'istanza del signor Pt_1 non consente allo stesso di far conseguire l'utilità perseguita atteso che il convenuto si è attivato, conferendo procura speciale all'avvocato, al fine di far conseguire il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presso i registri pubblici e, pertanto, la presente domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Si ritiene infine di dover rigettare la domanda proposta dalla convenuta società diretta ad ottenere il risarcimento del danno per lite temeraria di cui all'art. 96 non avendo la stessa provato alcun elemento di fatto necessario alla liquidazione, pur se su base equitativa, del pregiudizio lamentato
(Cass. Civ. del 27.10.2015 n. 21798).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, secondo il valore e la sua complessità, seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva.
5
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. , IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la presente domanda inammissibile;
- rigetta la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. di parte convenuta;
- condanna il signor a corrispondere in favore della società Parte_1 CP_1
l'importo di euro di € 2.552,00, a titolo di competenze del presente giudizio oltre rimborso
[...] delle spese generali, CPA e IVA e accessori come per legge.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 26 marzo 2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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