Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/03/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3655/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
3655/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. BOVE Parte_1
ANTONIO, ricorrente
E
, avv. PASQUA DI BISCEGLIE CARLO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 22.05.2018, l' proponeva opposizione avverso Pt_2 il decreto ingiuntivo n. 131/2018, emesso dal Tribunale di Trani - Sezione
Lavoro il 05.04.2018, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della parte opposta, in qualità di erede universale di , della somma Persona_1 di € 110.009,23 a titolo di arretrati sul trattamento di quiescenza del de cuius.
In particolare eccepiva il difetto di giurisdizione trattandosi di pensione pubblica, il difetto di titolarità attiva dell'opposta alla luce della successione anomala prevista in materia oltre al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
Si costituiva la parte resistente eccependo la legittimità del decreto alla luce dell'avvenuta liquidazione degli arretrati in favore del proprio dante causa di cui risultava unica erede a seguito della rinuncia effettuata dalla coniuge separata, insistendo anche per il cumulo.
1
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) In primo luogo occorre rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
E' pur vero che ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214/1934 la Corte dei Conti
“giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato
o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70”.
Inoltre l'art. 62 del medesimo decreto regio dispone che “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che “la competenza della
Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti” (cfr Cass. Sez. Un. 7755/2017) e che “rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, non solo le controversie relative alla liquidazione della pensione, ma anche quelle relative a provvedimenti che abbiano operato trattenute sulle rate di pensione o ad atti di recupero di assegni accessori della pensione stessa o di somme comunque eccedenti l'ammontare dovuto a titolo di trattamento pensionistico (Cass. 6 novembre 1989 n. 4623; Cass. 12 giugno 1990 n. 5700; Cass. 20 aprile 1994
n. 3733; Cass. 4 ottobre 1996 n. 8682)” (cfr. Cass. Sez. Un. 152/1999).
2 Nel caso di specie, però, il giudizio dinanzi alla giurisdizione contabile risulta già instaurato e definito con sentenza passata in giudicato.
Invero la liquidazione degli arretrati del trattamento pensionistico di Per_1
veniva impugnata dallo stesso dinanzi alla competente Corte dei Conti
[...] della Puglia, il giudizio veniva proseguito con costituzione volontaria da parte dell'erede, odierna opposta, ed il giudizio veniva definito con sentenza n.
544/2017 che dava atto della cessata materia del contendere alla luce del decreto di liquidazione definitivo del Ministero della Difesa del 21.03.2017, n.
1/EI/71-2017/PO+PPO.
La stessa sentenza dà atto che la nota depositata proprio dall' attesta un Pt_2 tale “credito della ricorrente da determinare l'insussistenza dell'indebito pensionistico”.
Oggetto del presente giudizio, dunque, non è la corretta liquidazione degli arretrati, ma il solo pagamento di quanto già accertato come certo, liquido ed esigibile in modo pacifico tra le parti in un giudizio dinanzi alla giurisdizione contabile.
4) La sentenza della Corte dei Conti intervenuta tra le parti fa, inoltre, stato sulla qualità di creditore della parte opposta in merito agli arretrati oggetto del decreto ingiuntivo.
Ed invero il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti veniva riassunto proprio dalla odierna opposta in qualità di erede unica ed universale di . Persona_1
L' non contestata in alcun modo tale qualità nè in assoluto nè in Pt_1 relazione all'oggetto del contendere relativo agli arretrati della pensione spettante al de cuius.
Al di là, poi, dell'intervenuto giudicato sul punto si consideri che nel caso di specie non può trovare applicazione la successione anomala legale prevista dall'art. 201 del DPR 1092 del 1973 secondo il quale “In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.
3 Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione”.
Invero tale previsione si applica ai “ratei insoluti", ma il decreto ingiuntivo opposto riguarda arretrati già liquidati e già entrati nel patrimonio del de cuius prima dell'apertura della successione. Del resto la ratio della norma riguarda l'affidamento che i congiunti più prossimo del defunto, dipendente pubblico, fanno sulla prestazione periodica previdenziale e non su una somma liquidata una tantum a seguito di un ricalcolo effettuato dall'Amministrazione in pendenza di un giudizio instaurato avverso un indebito dinanzi alla giurisdizione contabile.
Inoltre la disposizione prevede l'applicazione della ordinaria normativa in materia successoria qualora “non esistano" il coniuge o, in subordine, i figli.
Ebbene alla mancata esistenza deve necessariamente essere equiparata la rinuncia alla delazione ereditaria in quanto l'ordinamento non prevede acquisti irrinunciabili neanche in caso risultino totalmente favorevoli all'acquirente.
Nel caso di specie la coniuge separata del de cuius, pretermessa nel testamento, ha espressamente rinunciato non solo all'azione di riduzione, ma anche alla pregiudiziale azione di accertamento della propria qualità di erede con rinuncia tacita anche alla successione anomala legale. Rinuncia confermata, del resto, dalla mancata riassunzione da parte della coniuge del giudizio interrotto dinanzi alla Corte dei Conti a seguito del decesso del de cuius, giudizio relativo proprio alla fattispecie nella quale avrebbe potuto far valere la successione anomala prevista dall'art. 201 del DPR 1092 del 1973.
Sul punto l'opposizione deve, dunque, essere rigettata.
5) Risulta fondato, invece, il motivo di opposizione relativo al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
Al riguardo si consideri che l'art. 16, comma 6 della legge n. 412/1991 dispone che “6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda , laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed
4 altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
La Corte di Cassazione ha chiarito, al riguardo, la portata della suddetta norma nella sentenza n. 18041/2015 nella quale si legge che “5.2. La norma di riferimento, invocata dalla ricorrente, è contenuta nella L. 30 dicembre 1991,
n. 412, art. 16, comma 6, che ha disciplinato il regime degli accessori inerenti alle prestazioni dovute dagli "enti gestori di forme di previdenza obbligatoria": essa dispone, in primo luogo (primo periodo), che tali enti "sono tenuti a corrispondere gli interessi legali........a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda" e, in secondo luogo (ultimo periodo), che "l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". Con quest'ultima disposizione è stato sancito il cosiddetto "divieto di cumulo" fra interessi legali e rivalutazione monetaria riguardo alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti suddetti, con la conseguenza che la mora deve essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione.
5.5. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 ottobre
2002, n. 14617) hanno chiarito la ratio di questa disciplina, precisando che essa è stata dettata per assolvere ad una funzione riequilibratrice e di contenimento della maggiore spesa cui erano stati sottoposti gli enti
5 previdenziali per effetto della estensione, riguardo ai crediti per accessori sulle prestazioni da essi erogate in ritardo, del meccanismo di rivalutazione proprio dei crediti di lavoro, imposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 12 aprile 1991. Con tale decisione si è infatti dichiarato incostituzionale l'art. 442 c.p.c. "nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito" (v. anche la successiva sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, che ha dichiarato illegittima la stessa norma, nella parte in cui non prevede il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale "nel caso in cui il ritardo dell'adempimento sia insorto anteriormente al 31 dicembre 1991").
5.4. Vi era dunque una pressante esigenza di contenere gli effetti negativi prodotti sulla pubblica finanza dalla decisione della Corte Costituzionale, mediante l'incremento della spesa previdenziale corrente, in un contesto di progressivo deterioramento dei conti pubblici (così Cass., n. 14617/2002, cit.). E la funzione riequilibratrice dell'art. 16 cit. è stata poi riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale nella successiva sentenza n. 361 del 24 ottobre 1996 - dichiarativa della infondatezza della questione di legittimità della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, - in cui si è precisato che "l'art. 38 della Costituzione non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca un trattamento pensionistico" e, a maggior ragione, "gli accessori del credito", essendosi manifestata, "dopo la sentenza n. 156 dell'8-
12 aprile 1991, in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, la necessità di un'adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica".
5.5. E' poi intervenuta la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, seconda parte, che ha esteso la disciplina dettata dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, "anche agli emolumenti natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza". Tale
6 disposizione è stata oggetto di un nuovo intervento della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 459 del 2 novembre 2000, ha rilevato il contrasto della norma con l'art. 36 Cost. relativamente ai rapporti di lavoro subordinato privato, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma medesima limitatamente alle parole "e privati".
5.6. Ora, la L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, nella parte in cui prevede, nel primo periodo, l'obbligo per
"gli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria" di pagare gli interessi legali in caso di ritardo, oltre il termine fissato dalla legge, nell'adempimento delle "prestazioni dovute", costituisce il presupposto per la statuizione contenuta nel secondo periodo, ossia per l'operatività del divieto di cumulo. Il primo dato che si trae dalla relativa formulazione è che la norma fa riferimento a prestazioni erogate da "enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria". Il debitore, pertanto, va individuato non già in un qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, qualunque sia la natura di quest'ultima, ma in uno di quegli enti pubblici non economici ai quali dalla legge è attribuita una funzione di previdenza nei confronti di determinate categorie di soggetti (ritenuti meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 38 della Costituzione (così ancora, Cass.
Sez. Un., n. 14617/2002, cit).
5.7. Il secondo dato è costituito dalla natura della prestazione. Il riferimento, quanto alla decorrenza degli interessi, alla
"data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda", induce ad interpretare la norma nel senso che le prestazioni debbono essere individuate in quelle erogate previa domanda proposta dall'interessato, proprietà questa che accede solo alle obbligazioni pecuniarie aventi natura previdenziale e non anche a quelle aventi natura retributiva: solo i crediti previdenziali, in effetti, possono essere fatti valere dagli interessati - di norma - solo dopo che sia stata proposta un'apposita domanda all'ente di competenza e dopo che sia decorso un certo lasso di tempo dalla medesima, mentre i crediti cd. di lavoro soggiacciono ad una regola diversa, la relativa obbligazione essendo esigibile nel momento stesso in cui matura il diritto. Ne consegue che le prestazioni cui deve applicarsi il disposto dell'art. 16 L. cit.,
"non possano che essere quelle riferentesi a crediti previdenziali vantati dagli
7 assicurati nei confronti degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria"
(Cass. Un. n. 14617/2002, cit., cui adde Cass., 21 ottobre 1997, n. 10355).”.
Sussiste, dunque, per la somma oggetto del decreto opposto un divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione dovendo, invece, essere corrisposto l'accessorio più favorevole in concreto.
6) L'opposizione deve essere, dunque, parzialmente accolta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
La parte opponente deve, dunque, essere condannata al pagamento in favore della parte resistente della somma indicata nel decreto n. 1/EI/71-
2017/PO+PPO del Ministero della Difesa del 21.03.2017 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo come chiarito.
7) Alla luce della soccombenza reciproca tra le parti, le spese processuali di entrambi i giudizi possono compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 131/2018, emesso dal Tribunale di Trani - Sezione Lavoro il 05.04.2018;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente della somma di € 110.009,23 di cui al decreto n. 1/EI/71-2017/PO+PPO del
Ministero della Difesa del 21.03.2017 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo come chiarito in motivazione;
3. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 26/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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