Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6561/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6561/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.12.2014 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA DIEGO DE LIGUORI, 25 SARNO, presso lo studio dell'Avv. FRANZESE ANGELO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
PROTA N. 71 80058 TORRE ANNUNZIATA, presso lo studio dell'Avv. PELLEGRINO
MASSIMO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
INTERVENTORE EX LEGE
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Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, essendo stato già pronunciata, con sentenza non definitiva n.
n. 1936/2018 del 28.11.2018, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, il Collegio, in questa sede, è chiamato ad emettere le statuizioni accessorie.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento più recente della S.C., dal quale il Collegio non intende discostarsi,
“In materia di divorzio, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo -
perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più
debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale
Pagina 2 di 4 squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (cfr Cass. 20/04/2023,
n.10702).
Dall'esame della documentazione agli atti, emerge che entrambi i coniugi lavorano;
che la resistente percepisce redditi adeguati propri;
che la resistente non ha fornito la prova del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in costanza di matrimonio, a realistiche occasioni professionali – reddituali.
Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Deve darsi atto che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, pertanto, Per_1
alcun provvedimento sarà adottato per il suo mantenimento.
Per_
Quanto agli altri due figli, e divenuti maggiorenni nel corso del giudizio Per_2
ma non ancora economicamente autosufficienti, la mancata acquisizione di elementi probatori tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale
impone di confermare il provvedimento di mantenimento in loro favore nella misura di euro
200,00 ciascuno, oltre rivalutazione Istat.
Tenuto conto dell'esito della lite, del comportamento processuale delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta ed, in particolare, sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i coniugi già pronunciato con sentenza parziale n. 1936/2018 del 28.11.2018, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
Pagina 3 di 4 2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1
Per_ mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_2
Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 31/03/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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