CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ON, Presidente
GA ON, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1569/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078108-23-0049484 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento IMU in epigrafe, per l'importo complessivo di euro 11.619,00, notificato in data 29.11.2023.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa impositiva, sostenendo, in sintesi:
che il Comune avrebbe attribuito agli immobili valori catastali e imponibili errati e sovrastimati;
che uno degli immobili (Dati catastali_1) versava, già nell'anno 2018, in stato di totale distruzione, risultando di fatto inutilizzabile, privo di valore economico e classificato come unità collabente;
che il subalterno 30 non risultava intestata al ricorrente;
che gli importi indicati nell'atto di accertamento erano errati, con carente specificazione del calcolo degli interessi e del tasso applicato.
Sulla base di tali deduzioni, il ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo in via preliminare e assorbente la nullità insanabile e l'inammissibilità del ricorso, per:
inesistenza della notifica, in quanto effettuata a mezzo PEC presso l'indirizzo contenzioso. Email_4 e non presso l'indirizzo Email_5 risultante dai pubblici registri INI-PEC e IPA;
violazione della normativa sul processo tributario telematico, avendo il ricorrente notificato una copia per immagine di atto analogico, priva di firma digitale, in contrasto con le disposizioni del D.M. 163/2013 e della circolare N, 1/DF del 04.07.2019.
Il Comune di Corigliano-Rossano aderiva alle difese della concessionaria, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla SO.G.E.T. S.p.A. è fondata e assorbente rispetto all'esame del merito della controversia.
Dagli atti risulta che il ricorso introduttivo:
è stato redatto in forma analogica, stampato e sottoscritto con firma autografa;
successivamente scansionato e notificato a mezzo PEC come copia per immagine;
è privo di firma digitale del difensore o della parte.
Orbene, il quadro normativo applicabile ratione temporis impone l'utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche nel processo tributario.
L'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 119/2018, ha stabilito che, per i giudizi instaurati con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, il deposito e la notificazione degli atti processuali avvengono esclusivamente con modalità telematiche.
La disciplina primaria è completata dal D.M. 4 agosto 2015, recante le regole tecniche del Processo
Tributario Telematico, il cui art. 10 prevede che:
gli atti processuali devono essere redatti come documenti informatici nativi;
devono essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; devono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Nel caso di specie, tali prescrizioni risultano integralmente violate.
La notifica di una scansione di atto cartaceo, priva di firma digitale, non è idonea a introdurre validamente il giudizio tributario, determinando l'inammissibilità del ricorso.
Sul punto, la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che la proposizione del ricorso mediante atto analogico scansionato e notificato via PEC integri una causa di inammissibilità insanabile (cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sent. n. 946/2 del 10 ottobre 2022).
A ciò si aggiunge che la notifica del ricorso è stata effettuata presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri (INI-PEC e IPA), in violazione del combinato disposto della L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012.
Tale modalità di notificazione rafforza ulteriormente il giudizio di inammissibilità del ricorso, non essendo garantita la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Le violazioni riscontrate attengono a requisiti essenziali dell'atto introduttivo e non sono suscettibili di sanatoria, neppure in presenza della costituzione in giudizio della parte resistente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le censure di merito relative alla debenza dell'IMU, alla qualificazione catastale degli immobili e alla quantificazione dell'imposta.
Considerata la natura della controversia e la tipologia delle questioni processuali trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza – Sezione III:
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso l'atto di accertamento IMU anno 2018 n. 1-078108-23-0049484 del 22/11/2023; compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cosenza, li 23.01.2026
Il Relatore Est. Il Presidente
ON TA Dott. Angelo ON Genise
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ON, Presidente
GA ON, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1569/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078108-23-0049484 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'atto di accertamento IMU in epigrafe, per l'importo complessivo di euro 11.619,00, notificato in data 29.11.2023.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa impositiva, sostenendo, in sintesi:
che il Comune avrebbe attribuito agli immobili valori catastali e imponibili errati e sovrastimati;
che uno degli immobili (Dati catastali_1) versava, già nell'anno 2018, in stato di totale distruzione, risultando di fatto inutilizzabile, privo di valore economico e classificato come unità collabente;
che il subalterno 30 non risultava intestata al ricorrente;
che gli importi indicati nell'atto di accertamento erano errati, con carente specificazione del calcolo degli interessi e del tasso applicato.
Sulla base di tali deduzioni, il ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo in via preliminare e assorbente la nullità insanabile e l'inammissibilità del ricorso, per:
inesistenza della notifica, in quanto effettuata a mezzo PEC presso l'indirizzo contenzioso. Email_4 e non presso l'indirizzo Email_5 risultante dai pubblici registri INI-PEC e IPA;
violazione della normativa sul processo tributario telematico, avendo il ricorrente notificato una copia per immagine di atto analogico, priva di firma digitale, in contrasto con le disposizioni del D.M. 163/2013 e della circolare N, 1/DF del 04.07.2019.
Il Comune di Corigliano-Rossano aderiva alle difese della concessionaria, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla SO.G.E.T. S.p.A. è fondata e assorbente rispetto all'esame del merito della controversia.
Dagli atti risulta che il ricorso introduttivo:
è stato redatto in forma analogica, stampato e sottoscritto con firma autografa;
successivamente scansionato e notificato a mezzo PEC come copia per immagine;
è privo di firma digitale del difensore o della parte.
Orbene, il quadro normativo applicabile ratione temporis impone l'utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche nel processo tributario.
L'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 119/2018, ha stabilito che, per i giudizi instaurati con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, il deposito e la notificazione degli atti processuali avvengono esclusivamente con modalità telematiche.
La disciplina primaria è completata dal D.M. 4 agosto 2015, recante le regole tecniche del Processo
Tributario Telematico, il cui art. 10 prevede che:
gli atti processuali devono essere redatti come documenti informatici nativi;
devono essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; devono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Nel caso di specie, tali prescrizioni risultano integralmente violate.
La notifica di una scansione di atto cartaceo, priva di firma digitale, non è idonea a introdurre validamente il giudizio tributario, determinando l'inammissibilità del ricorso.
Sul punto, la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che la proposizione del ricorso mediante atto analogico scansionato e notificato via PEC integri una causa di inammissibilità insanabile (cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sent. n. 946/2 del 10 ottobre 2022).
A ciò si aggiunge che la notifica del ricorso è stata effettuata presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri (INI-PEC e IPA), in violazione del combinato disposto della L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012.
Tale modalità di notificazione rafforza ulteriormente il giudizio di inammissibilità del ricorso, non essendo garantita la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Le violazioni riscontrate attengono a requisiti essenziali dell'atto introduttivo e non sono suscettibili di sanatoria, neppure in presenza della costituzione in giudizio della parte resistente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le censure di merito relative alla debenza dell'IMU, alla qualificazione catastale degli immobili e alla quantificazione dell'imposta.
Considerata la natura della controversia e la tipologia delle questioni processuali trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza – Sezione III:
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso l'atto di accertamento IMU anno 2018 n. 1-078108-23-0049484 del 22/11/2023; compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cosenza, li 23.01.2026
Il Relatore Est. Il Presidente
ON TA Dott. Angelo ON Genise