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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3134/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 3134/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Avola, via Cavour n. 50, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Pietro Aglianò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
Pagina 1 unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Manlio Galeano, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio legale della Direzione provinciale . CP_1
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002216253, notificata il
29.06.2024, con cui si intimava al signor il pagamento della complessiva Parte_1 somma di Euro 3.185,60 a titolo di sanzione amministrativa per una violazione relativa ad atto di accertamento n. .7601.21/09/2021.0068698 del 21.09.2021, riferito all'omesso versamento di CP_1 ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019.
A fondamento della domanda deduceva la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, con contestazione dell'ammontare delle sanzioni, attesa l'insussistenza degli elementi richiesti dall'art. 18, comma 2, L. 689/1981, ed in particolare della motivazione che giustificherebbe l'ammontare della sanzione in relazione all'ammontare dei contributi omessi. Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 28, L. 689/1981 e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere le somme di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo decorso il termine quinquennale di cui alla citata disposizione. Deduceva, infine, la violazione dell'art. 14,
L. 689/1981, atteso che l'atto presupposto (il verbale di accertamento n. prot. CP_1
7601.21/09/2021.0068698 del 21.09.2021) era stato notificato ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla citata norma, con conseguente decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la relativa sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con provvedimento del 17.01.2025, depositato in pari data, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' dando atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tenuto conto della recentissima giurisprudenza di Cassazione (sentenze nn. 7641, 7768 e 7845 del 24/25 marzo 2025) in tema di applicabilità alla specie dell'art. 14, L. n. 689/1981 e della mancata resistenza in questo giudizio.
Pagina 2 La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell' ordinanza ingiunzione impugnata, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene CP_ doversi condannare l' al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere. CP_
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 900,00 oltre iva cpa e spese generali, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 3134/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Avola, via Cavour n. 50, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Pietro Aglianò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
Pagina 1 unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Manlio Galeano, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio legale della Direzione provinciale . CP_1
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002216253, notificata il
29.06.2024, con cui si intimava al signor il pagamento della complessiva Parte_1 somma di Euro 3.185,60 a titolo di sanzione amministrativa per una violazione relativa ad atto di accertamento n. .7601.21/09/2021.0068698 del 21.09.2021, riferito all'omesso versamento di CP_1 ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019.
A fondamento della domanda deduceva la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, con contestazione dell'ammontare delle sanzioni, attesa l'insussistenza degli elementi richiesti dall'art. 18, comma 2, L. 689/1981, ed in particolare della motivazione che giustificherebbe l'ammontare della sanzione in relazione all'ammontare dei contributi omessi. Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 28, L. 689/1981 e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente previdenziale a riscuotere le somme di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo decorso il termine quinquennale di cui alla citata disposizione. Deduceva, infine, la violazione dell'art. 14,
L. 689/1981, atteso che l'atto presupposto (il verbale di accertamento n. prot. CP_1
7601.21/09/2021.0068698 del 21.09.2021) era stato notificato ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla citata norma, con conseguente decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la relativa sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con provvedimento del 17.01.2025, depositato in pari data, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' dando atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tenuto conto della recentissima giurisprudenza di Cassazione (sentenze nn. 7641, 7768 e 7845 del 24/25 marzo 2025) in tema di applicabilità alla specie dell'art. 14, L. n. 689/1981 e della mancata resistenza in questo giudizio.
Pagina 2 La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell' ordinanza ingiunzione impugnata, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, atteso che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato è avvenuto solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si ritiene CP_ doversi condannare l' al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere. CP_
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 900,00 oltre iva cpa e spese generali, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3