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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11696/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 11696/2024 vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
l'11.07.1977, C.F. in qualità di genitori C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
, nato a [...] il [...] c.f. ,
[...] C.F._3
Parte_3
1
[...] rappr. e dif. dall'Avv. Biagio Morelli (C.F. ) C.F._4
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(condizione di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 e succ. modd. e indennità di frequenza); in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. CP_1
medico legale, trattata la causa ai sensi dell'art. 83, comma 1,
D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
Come noto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92,
l'handicap in situazione di gravità è da intendersi come "riduzione dell'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione". Il concetto
2 di "handicap in situazione di gravità" esprime la condizione di svantaggio sociale conseguente a una menomazione o a una disabilità che limitano o impediscono l'adempimento del ruolo che normalmente la persona svolge in relazione all'età, al sesso e ai fattori socio-culturali.
La situazione di gravità è legata al fatto che la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Quanto all'indennità mensile di frequenza, è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età in stato di bisogno. Ulteriore requisito è la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado;
equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale o, in alternativa, l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che il minore sia in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 nonché dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa dell'8.03.2023 (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto. La relazione di
C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna
3 censura specifica, del resto, è stata mossa dalle parti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto nei termini di cui al dispositivo.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
4 Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre deve essere dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche di ulteriori requisiti - di condanna (cfr. conclusioni ricorso), alla “liquidazione della prestazione predetta, con la decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa” cfr. nello stesso senso (cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376,
Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il minore si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 nonché dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa dell'8.03.2023.
Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell CP_1
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che il minore è in possesso delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello stato di portatore di
5 handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
l. n. 104/1992 nonché dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa dell'8.03.2023;
- Dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
- Condanna l a pagare, in favore del ricorrente, le spese di CP_1
lite che liquida in euro 5.300,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
6
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 11696/2024 vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
l'11.07.1977, C.F. in qualità di genitori C.F._2
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
, nato a [...] il [...] c.f. ,
[...] C.F._3
Parte_3
1
[...] rappr. e dif. dall'Avv. Biagio Morelli (C.F. ) C.F._4
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(condizione di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 e succ. modd. e indennità di frequenza); in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. CP_1
medico legale, trattata la causa ai sensi dell'art. 83, comma 1,
D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
Come noto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92,
l'handicap in situazione di gravità è da intendersi come "riduzione dell'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione". Il concetto
2 di "handicap in situazione di gravità" esprime la condizione di svantaggio sociale conseguente a una menomazione o a una disabilità che limitano o impediscono l'adempimento del ruolo che normalmente la persona svolge in relazione all'età, al sesso e ai fattori socio-culturali.
La situazione di gravità è legata al fatto che la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Quanto all'indennità mensile di frequenza, è stata istituita con la legge n. 289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età in stato di bisogno. Ulteriore requisito è la frequenza di corsi di studio, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado;
equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale o, in alternativa, l'effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che il minore sia in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 nonché dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa dell'8.03.2023 (cfr. elaborato peritale in atti), in ragione delle patologie dalle quali era affetto. La relazione di
C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Nessuna
3 censura specifica, del resto, è stata mossa dalle parti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, accolto nei termini di cui al dispositivo.
Sul punto va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del
17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n.
6985/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
4 Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre deve essere dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche di ulteriori requisiti - di condanna (cfr. conclusioni ricorso), alla “liquidazione della prestazione predetta, con la decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa” cfr. nello stesso senso (cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376,
Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il minore si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 nonché dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa dell'8.03.2023.
Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio (ivi comprese quelle relative alla fase di atp), liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell CP_1
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che il minore è in possesso delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello stato di portatore di
5 handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
l. n. 104/1992 nonché dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa dell'8.03.2023;
- Dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
- Condanna l a pagare, in favore del ricorrente, le spese di CP_1
lite che liquida in euro 5.300,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela ER
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