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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 50/2023 R.G. promossa da rappr. e dif. da Avv. Serena Botta Parte_1
APPELLANTE contro e il Controparte_1 [...]
rappr. e dif. da Avv. Dante Messinese e da Controparte_2
Avv. Rosalba Riccheo
APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in concordato Controparte_2 preventivo [d'ora in avanti solo ed il Concordato preventivo della ridetta CP_2 società, omologato in data 27 marzo 2015, convenivano in giudizio - dinanzi al
Tribunale di Taranto - già e prima ancora Parte_1 Controparte_3
e ne chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore Controparte_4 della somma di euro 327.522,62 o della diversa somma ritenuta di giustizia, di cui euro
286.982,12 per crediti ceduti pro soluto, in forza di contratto quadro per le operazioni di factoring del 23 novembre 2011, ed euro 40.540,50 per l'indebita compensazione - operata da - tra crediti anteriori alla domanda di concordato del 4 Controparte_3 febbraio 2014, a lei ceduti da (debitore ceduto , e debiti di CP_5 CP_2 verso oltre interessi legali dall'insorgenza del credito Controparte_3 CP_2 sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Più in dettaglio parte attrice, all'esito della verifica dell'esistenza di rapporto pendenti con sosteneva vi fossero da regolare le posizioni debitorie dei Controparte_3 seguenti debitori ceduti: Controparte_6 Controparte_7
e pretendeva: ‣ il
[...] Controparte_8
pagamento di euro 167.550,00 per la posizione della al Controparte_6 netto di quanto già riscosso dalla procedura concordatario di tale farmacia, ‣ il pagamento di euro 100.00,00 quanto alla ‣ il Controparte_7
pagamento di euro 19.432,12 quanto alla ed ‣ il Controparte_9
pagamento di euro 40.540,50, derivante dall'indebita compensazione operata dal factor su descritta.
Si costituiva in giudizio [d'ora in avanti solo ], Parte_1 Parte_1 attesa la incorporazione in essa di e contestava il fondamento della Controparte_4 domanda in fatto e in diritto chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale adito, istruita la causa documentalmente - con sentenza n. 3320/2022 pubblicata in data 29 dicembre 2022 - così decideva: “Accoglie parzialmente la domanda e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice delle seguenti somme: € 167.550,00, oltre interessi legali dal 19.7.2018 fino al soddisfo;
€ 40.540,50, oltre interessi legali dal 19.7.2018 fino al soddisfo;
gli interessi legali sulla somma di euro 19.432,12 dal 19-07-2018 al 24.11.2021; Rigetta quindi la domanda tesa ad ottenere il pagamento della somma di euro 100.000,00; Compensa per metà le spese di giudizio sopportate dalla parte attrice, che si liquidano in complessive 1.241,00 per esborsi ed euro 20.000,00 per compenso professionale;
condanna quindi la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 620,50 per esborsi ed euro
10.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.”.
Più in dettaglio il giudice a quo riteneva, in via generale, che nella stessa documentazione proveniente dal factor i crediti in contestazione figurassero quali crediti facenti parte delle cessioni pro soluto; evidenziando, in particolare, che nei pag. 2/14 report in atti per ogni singola farmacia figuravano le somme dovute dai debitori ceduti, il saldo, i crediti senza rivalsa;
valutava che la revoca del plafond, quand'anche intervenuta, non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva dovendosi considerare che i report facevano riferimento a crediti esigibili prima dell'omologa del concordato ed inoltre che, ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, lo scioglimento del medesimo non poteva pregiudicare la validità delle cessioni di credito già perfezionatesi, ivi comprese le cessioni di crediti futuri ed in massa;
quanto ai crediti ceduti vantati da nei confronti della CP_2 Controparte_6 riteneva non concludente che la retrocessione di crediti per euro 723.119,10 fosse avvenuta senza contestazioni da parte di poiché la retrocessione dei crediti CP_2 ceduti pro soluto avrebbe richiesto una espressa accettazione e comunque sarebbe stata priva di giustificazione causale, se si eccettua la causa gratuita, e quindi nulla, oltre che potenzialmente comportante un abuso di ufficio da parte degli organi del concordato;
riteneva quindi che il Concordato, avendo ricevuto il pagamento, per tutti i crediti ceduti pro soluto e pro solvendo, di una somma alla percentuale del 44,15% del totale, correttamente aveva imputato proporzionalmente il pagamento operato dalla debitrice ceduta in parte alla quota di credito afferente alle cessioni pro solvendo ed in parte alla quota afferente alle cessioni pro soluto; escludeva, quindi, che l'intera somma incassata potesse imputarsi alle cessioni pro soluto poiché nessuna revoca retroattiva del plafond era possibile essendosi le cessioni pro soluto ormai verificate;
quanto alla posizione della , dava atto dell'avvenuto Controparte_7 pagamento da parte del factor - con bonifico del 2 maggio 2013 - dell'importo di euro
100.000,00 preteso in atto di citazione;
quanto alla compensazione di un credito ceduto da con un credito vantato da CP_2 nei confronti di valutava che, pur trattandosi di compensazione CP_5 CP_2 praticabile nei confronti del Concordato a differenza di quanto sostenuto da quest'ultimo, il credito suddetto non risultasse provato;
infine, dava atto che nelle more del processo aveva avuto luogo il pagamento della somma di euro 19.432,12, come da contabile allegata, ma dovevano riconoscersi su pag. 3/14 detta somma gli interessi legali dalla messa in mora (19 luglio 2018) alla data del pagamento;
compensava le spese di lite per la metà e condannava alla rifusione in Parte_1 favore dei della residua metà delle spese medesime. CP_2
ha proposto appello muovendo alla sentenza impugnata le censure che Parte_1 si illustreranno più avanti sulla cui base ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, previa inibitoria, di disattendere le avverse domande, istanze ed eccezioni, formulate con riguardo ai cediti oggetto di cessione vantati nei confronti della Controparte_6
e la compensazione asseritamente indebita, con vittoria delle spese del doppio grado. ed il suo , nel costituirsi in giudizio, hanno contestato il CP_2 CP_2 fondamento dell'impugnazione e ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
Rigettata l'istanza di inibitoria veniva rigettata con ordinanza del 19 maggio 2023, la causa veniva trattenuta in decisione per poi essere rimessa sul ruolo per lo svolgimento di c.t.u. affidata al Dott. sui seguenti quesiti;
“Accerti il CTU Persona_1 relativamente ai rapporti intercorsi tra le parti in ordine alla cessione dei crediti vantati dalla nei confronti della alla luce CP_2 CP_7 Controparte_6 della documentazione versata in atti ed ai chiarimenti che eventualmente potranno fornire le stesse parti: A) l'esatto ammontare dei crediti ceduti pro solvendo ovvero pro soluto, con indicazione di quelli incassati o meno dal factor;
B) l'esatto ammontare dei crediti, pro solvendo ovvero pro soluto, ancora non incassati alla data della retrocessione per complessivi € 723.119,10 di cui alla missiva del factor datata
15.3.2016, specificando l'entità e natura dei crediti non ricompresi nella detta retrocessione e rimasti nella disponibilità del factor;
C) l'esatto ammontare dei crediti insinuati da nel concordato preventivo della CP_2 Controparte_6
e di quelli poi soddisfatti, indicandone percentuale ed importo, nonché verificando le date dei rispettivi atti e pagamenti;
D) il saldo finale di dare-avere tra le parti in causa, sempre in ordine alla posizione come sopra analizzata.”.
All'esito del deposito della relazione di consulenza, la causa - assegnata a nuovo relatore - è stata trattenuta nuovamente in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. pag. 4/14 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è circoscritto al capo di condanna al pagamento Parte_1 in favore della controparte della somma di euro 167.550,00 per la posizione del debitore ceduto nonché al capo di condanna al pagamento della Controparte_6 somma di euro 40.540,50 derivante dalla compensazione del credito vantato da CP_5 nei confronti di dalla prima ceduto alla deducente, con quanto dovuto
[...] CP_2 dalla deducente a in forza dell'operatività del contratto di factoring. CP_2
Sotto il primo profilo l'impugnante ha riproposto gli argomenti esposti in prime cure a fondamento delle sue ragioni di contrasto all'accoglimento della pretesa avversaria: le somme attinenti alla riguardavano crediti ceduti pro solvendo; Controparte_6 al riguardo ha richiamato l'art.
6.3. lett. b) delle condizioni generali di contratto - rubricato “Riassunzione del rischio in capo al TO” -, che prevede: “Il rischio assunto dal Factor potrà ritornare in capo al TO - ed i relativi crediti si intenderanno quindi acquistati pro solvendo invece che pro soluto – al verificarsi dei seguenti casi: a) relativamente ai singoli crediti in caso di inadempimento del TO agli obblighi di cui all'art.
3.1 lett. F;
b) relativamente a tutti i crediti vantati nei confronti di uno specifico Debitore in caso di inadempimento del TO agli obblighi di cui all'art.
3.1 lett. a) ed agli obblighi di cui all'art. 6.2.4; c) relativamente
a tutti i crediti ceduti pro soluto, in caso di inadempimento del TO agli obblighi di cui agli artt.
6.2.1 e 6.2.3, salvo che il TO dimostri essersi trattato di un caso fortuito ed indipendente dalla sua volontà.”, con conseguente venir meno di qualsiasi garanzia pro soluto, ove ipotizzabile, non avendo mai adempiuto ai propri CP_2 obblighi informativi previsti dalla lettera a) dell'art.
3.1. lett. a), secondo cui: “Il
TO: a) comunicherà preventivamente al Factor tutte le informazioni concernenti
i rapporti con i Debitori proposti in Cessione al Factor che possono assumere rilievo ai fini dell'apprezzamento del rischio complessivamente assunto dal Factor stesso quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la regolarità dei pagamenti, l'esistenza di situazioni di inadempimento contrattuale o di contestazioni commerciali nonché ogni e qualunque variazione dovesse intervenire nell'assetto proprietario dei Debitori comunicando al Factor inoltre eventuali cessioni e/o affitto di ramo d'azienda; … omissis …”, né avendo fornito alcuna prova in tal senso nel giudizio di primo grado;
pag. 5/14 ha lamentato che detta eccezione non fosse stata correttamente vagliata dal giudice a quo avendo questi operato un'inammissibile inversione dell'onere probatorio, posto che,
a fronte della specifica eccezione di inadempimento, avrebbe dovuto CP_2 dimostrare di aver “comunicato preventivamente al tutte le informazioni CP_10 concernenti i rapporti con i Debitori proposti in Cessione al che possano CP_10 assumere rilievo al fine dell'apprezzamento del rischio complessivamente assunto dal stesso (…)”, come previsto dal citato art.
3.1. lett. a) delle condizioni generali, CP_10 tanto più che, a fronte del dissesto economico del debitore ceduto Controparte_6 poi sfociato in procedura concorsuale, alcuna segnalazione o comunicazione era mai pervenuta da che invece aveva continuato ad utilizzare il plafond concesso CP_2 per cedere crediti evidentemente divenuti inesigibili o connessi ad un rischio intollerabile e comunque non correttamente apprezzato dal factor per colpa della cedente;
ha quindi sostenuto essersi verificato il caso disciplinato dall'art.
6.3. delle condizioni generali nella parte in cui vi si dispone il ritorno del rischio assunto dal factor in capo al fornitore, e dunque la decadenza dal beneficio della garanzia pro soluto, mentre il primo giudice aveva ritenuto che l'eccezione di inadempimento fosse generica operando una inammissibile inversione dell'onere probatorio in violazione dell'art. 2697 c.c.; ha poi richiamato ai sensi dell'art.
6.1. del contratto quadro, rubricato “Caratteristiche dell'intervento Pro soluto del Factor”, secondo cui: “L'assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza di Debitori presuppone la preventiva individuazione in forma scritta dell'ambito entro il quale opererà questo tipo di intervento fra le seguenti due possibilità : a) intervento limitato ad uno o più Debitori;
b) intervento esteso ad un insieme omogeneo di Debitori (…); In assenza di tale preventiva individuazione dell'ambito di intervento pro soluto (…) qualsiasi garanzia, Plafond od altra forma di assunzione di rischio da parte del si intende nulla e priva di effetto”, per CP_10 concludere che nel caso di specie non risultava che, in relazione alle posizioni debitorie della vi fosse mai stata una “preventiva individuazione in forma Controparte_6 scritta” dell'ambito e dei soggetti destinatari delle cessioni pro soluto sicché ab origine non avevano potuto aver luogo cessioni pro soluto;
pag. 6/14 ha anche nuovamente richiamato l'art.
6.3. del contratto quadro assumendo che qualsiasi garanzia pro soluto doveva ritenersi venuta meno non avendo mai CP_2 fornito la documentazione di cui all'art.
3.1. lett. f) ed a), adempimento non provato dalla controparte;
ha contestato la valenza probatoria dei report periodici ravvisata dal giudice a quo, trattandosi di meri documenti riepilogativi inidonei a dimostrare, tantomeno in giudizio a fronte di specifiche contestazioni, la natura, con rivalsa o senza, dei crediti ivi riportati e/o a modificare le obbligazioni nascenti dal contratto quadro, comunque destinati a mutare mensilmente o trimestralmente a seconda della loro cadenza periodica, evidenziando ad ogni buon conto che la deducente non era stata informata, né ne era a conoscenza, della domanda di concordato presentata da né ancora era stata CP_2 informata, come eccepito, della situazione di dissesto del debitore ceduto ( CP_6
, sicché in buona fede aveva continuato a dare esecuzione nei modi consueti
[...] al rapporto di factoring intercorrente tra le parti da lunga data;
ha, infine, riproposto un'ulteriore ed assorbente ragione ostativa all'accoglimento della domanda avversaria fondata sul disposto dell'art.
6.2.4. del contratto quadro secondo cui, “Nei rapporti tra TO e in caso di revoca di un Plafond, tutti i CP_10 pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, così come qualsiasi altra somma risultante
a credito del debitore e gli eventuali recuperi di carattere fiscale, saranno imputati prioritariamente ai Crediti accolti Pro soluto, ai fini dei rapporti tra TO e
Factor”, ed ha concluso che - anche a voler considerare valido il pro soluto Pt_2 ammontante ad euro 300.000,00, pacificamente aveva ricevuto la CP_2 retrocessione di un credito complessivo di euro 756.907,54, credito insinuato al passivo del Concordato Preventivo della così conseguendo il ristoro, nella Controparte_6 percentuale del 44%, dei crediti chirografari retrocessi, e dunque nella misura di euro
333.039,32, pagamento da imputarsi prioritariamente ai crediti accolti pro soluto; ha, altresì, contestato quanto ritenuto dal primo giudice nella parte in cui, in maniera invero non chiara, aveva affermato: “Non considera, tuttavia, la difesa convenuta che per la retrocessione anche dei crediti pro soluto sarebbe stata necessaria una espressa accettazione, che, peraltro, non avrebbe avuto alcuna giustificazione causale: se non una causa gratuita, che giocoforza sarebbe stata colpita da nullità, senza contare che pag. 7/14 avrebbe potuto integrare un abuso d'ufficio in capo agli organi del concordato”, senza corredare l'assunto di alcun riferimento normativo;
con riguardo al credito opposto in compensazione da parte di dopo aver CP_5 menzionato l'art. 8 del contratto quadro, secondo cui “Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare i propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del
TO con propri Crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili”, ha sostenuto la legittimità della compensazione operata non risultando conferente il richiamo della difesa avversaria agli artt. 1264 c.c. e 45 e 169 l.f. ed ha asserito che grava su in presenza di
CP_2 apposita pattuizione contrattuale, la prova del proprio diritto pur alla luce di un'operazione c.d. autoliquidante, e che, pertanto, grava su la prova
CP_2 dell'insussistenza del suo debito nei confronti di CP_5 ha anche segnalato che il primo giudice aveva ritenuto che si trattasse di cessione di un credito vantato da nei confronti di ma ha lamentato l'erroneità CP_5 CP_2 di tale ricostruzione poiché nella vicenda non aveva il ruolo di cedente e la
CP_2 somma di euro 40.540,50 atteneva invece ad un credito vantato da nei CP_5 confronti di e da essa ceduto a
CP_2 Controparte_3
***
Le censure sono in parte fondante.
Partendo dalle doglianze relative all'indebita compensazione, in primo luogo deve tenersi ferma la opponibilità della stessa al Concordato, come ritenuto dal primo giudice con statuizione non investita da censura nelle forme dell'appello incidentale da parte di
CP_2
Quanto al resto, va chiarito l'assunto di secondo cui Parte_1 CP_5 aveva ceduto a un suo credito vantato nei confronti di Controparte_3 CP_2
e aveva poi compensato il proprio debito nei confronti di in CP_3 CP_2 misura corrispondente in ragione del credito cedutole da CP_5
La ricostruzione esposta dall'impugnante, in verità non diversa da quella del giudice a quo per quel che si desume dalla motivazione della sentenza, è corretta come si ricava anche dalla comunicazione a mezzo pec del 17 ottobre 2018, inviata da Parte_1 al Concordato di ove si legge: “per quanto concerne la richiesta di CP_2
pag. 8/14 riaccredito della somma di € 40.540,50 da noi trattenuta per la compensazione con un credito vantato da nei confronti di ed a noi ceduto, le confermiamo CP_5 CP_2
Co che (oggi n.d.r.) ha operato correttamente ai sensi di quanto previsto CP_4 dall'art. 8 Compensazione Volontaria del citato Contratto di Factoring e pertanto nessun importo è dovuto alla procedura ”. CP_2
Tanto premesso, non è configurabile un onere a carico di di provare CP_2
l'inesistenza del credito di nei confronti di ceduto da a CP_5 CP_2 CP_5
e compensato con le somme dovute dal factor a Controparte_3 CP_2
Incombeva invece sul factor la prova dell'avvenuta cessione da parte di di CP_5 un credito da quest'ultima vantato verso e della sua esistenza. Il riferimento CP_2 all'art. 8 delle condizioni generali, inoltre, non vale a sollevare l'odierna impugnante dagli oneri probatori su di essa gravanti. Null'altro vi è da aggiungere sul punto.
Sono invece fondate le censure riguardanti la somma di euro 167.550,00.
Prima di procedere all'esame delle stesse, è opportuno segnalare che il c.t.u. designato nel presente grado ha accertato che ricevette dalla in CP_2 Controparte_6 concordato preventivo l'importo di euro 334.174,68, come da bonifico del 26 giugno
2018, all'esito della falcidia concordataria del 44,15% sulla sorte capitale, risultante dalla contabilità, di euro 732.907,54, oltre interessi legali per euro 23.947,22, arrotondati ad euro 24.000,00, così pervenendosi ad un totale di euro 756.907,54.
Tanto precisato, va disatteso l'assunto dell'impugnante secondo cui le cessioni dei crediti vantati da nei confronti della sarebbero tutte pro CP_2 Controparte_6 solvendo a causa del difetto dei presupposti previsti dall'art.
6.1. lett. a), i.e. “la previa individuazione in forma scritta dell'ambito entro il quale opererà questo tipo di intervento”. Non potendosi tener conto dell'allegato n. 1 al contratto di factoring poiché non rinvenuto tra i documenti del giudizio di primo grado e non utilizzabile stante il disposto dell'art- 345, co. 3, c.p.c., si rileva tuttavia che nei report provenienti dal factor prodotti da in prime cure (doc. 3, 4, 5 allegati alla memoria ex art. 183, co. 6 CP_2
n. 2, c.p.c.), al di là della specifica valenza probatoria ai fini dell'accertamento del diritto di a conseguire il pagamento della somma in contestazione, con CP_2 riferimento alla ridetta figurano “saldi” anche senza rivalsa, ciò che Controparte_6
pag. 9/14 presuppone che si trattava di somme coperte da garanzia pro soluto. Quindi non può dirsi che tutti i crediti retrocessi oggetto di causa riguardassero cessioni pro solvendo.
E' però condivisibile l'ulteriore dell'appellante assunto secondo cui, in sintesi, sarebbe incorsa nella decadenza dalla garanzia pro soluto come previsto CP_2 dall'art.
6.3. delle condizioni generali di factoring a causa della sua inottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'art.
3.1. lett. a) per quanto qui rileva.
Tale obbligo non attiene, come sostenuto da alle sole informative risalenti CP_2 alla genesi del rapporto, ma concerne anche le informazioni acquisite da CP_2 quale controparte del debitore ceduto e nella specie della nel corso Controparte_6 dei rapporti intercorsi con quest'ultima e parallelamente nel corso della fase attuativa del contratto quadro stipulato con Detta interpretazione è Controparte_3 conforme al dinamismo dei rapporti commerciali non potendosi dubitare che è il fornitore ad avere più occasioni di conoscenza delle condizioni degli operatori con cui si relaziona, condizioni che interessano anche il factor a cui il fornitore cede i crediti maturati nello svolgimento della sua attività. E venendo al caso in esame non è dubitabile che le difficoltà finanziarie della poi culminate nella Controparte_6 procedura concorsuale del concordato preventivo, costituissero un fatto di interesse del factor, sicché aveva l'obbligo di informare specificamente il factor medesimo CP_2 di circostante incidenti sul c.d. merito creditizio della debitrice ceduta, ove conosciute.
Una siffatta informazione avrebbe consentito al factor di valutare se e come proseguire nell'accettazione delle cessioni di crediti vantati da nei confronti CP_2 dell'anzidetta Farmacia, pro soluto o anche pro solvendo.
Ciò detto, non osta al verificarsi della decadenza prevista e disciplinata dall'art.
6.3. il mancato preavviso stabilito da tale disposizione, la quale - dopo l'indicazione delle ipotesi di riassunzione del rischio in capo al fornitore, tra cui, come si è visto,
l'inadempimento del fornitore agli obblighi di cui al punto 3.1. lettera a) - stabilisce: “In tutti questi casi, il Factor comunicherà al TO con un preavviso di 15 giorni la sua volontà di avvalersi di questa clausola contrattuale, allo scopo di consentirgli di rimediare al suo inadempimento.”. Ed invero, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa della parte appellata che ha eccepito che alla propria assistita non era stato dato alcun preavviso, il mancato preavviso non impedisce in via assoluta la decadenza dalla pag. 10/14 assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore ceduto con conseguente sua riassunzione in capo al fornitore, decadenza peraltro nella sostanza comunicata da con lettera del 17 ottobre 2018 inviata al difensore di Controparte_4
(prodotta da con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, CP_2 Parte_1
c.p.c.). Sarebbe stato onere di quest'ultima, nell'eccepire in giudizio il mancato rispetto della clausola contrattuale su riportata, indicare quel che avrebbe detto o fatto - nel termine di quindici giorni stabilito dal citato art. 6.3. - per rimediare all'inadempimento avente ad oggetto l'obbligo informativo o per giustificare l'omessa comunicazione di circostanze riguardanti la A titolo esemplificativo Controparte_6 CP_2 avrebbe potuto allegare e provare di non aver avuto conoscenza dell'avvicinarsi del dissesto della Nessuna allegazione sul punto è stata invece svolta. Controparte_6
Deve, dunque, ritenersi fondato l'assunto dell'impugnante in ordine alla sussistenza dei presupposti per la riassunzione del rischio in capo al fornitore. Da ciò deriva che la pretesa di Unioneffe di ripartizione della somma incassata proporzionalmente tra crediti ricadenti nel plafond pro soluto e crediti pro solvendo non è giustificata.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere superate le valutazioni accennate e in parte solo ipotizzate dal primo giudice, in maniera in verità non chiara, in ordine alla necessità di un'espressa accettazione da parte di della CP_2 retrocessione - avvenuta nel marzo 2016 - dei crediti vantati nei confronti della all'assenza di causa di un'eventuale accettazione ed alla supposta Controparte_6 responsabilità degli organi del concordato di in caso di accettazione della CP_2 retrocessione, questioni tra l'altro neppure prospettate dalla difesa di , poiché CP_2 quel che viene in rilievo in causa è l' esercizio di una prerogativa del factor non richiedente l'accettazione del fornitore.
Quanto alla circostanza che la retrocessione in parola intervenne in fase post concordataria, dato valorizzato dalla difesa della parte appellata nella seconda comparsa conclusionale al fine di contrastarne la validità, si segnala che non si ravvisa in essa un ostacolo se il rapporto di factoring per il resto proseguì e non vi fu scelta di suo scioglimento o sospensione.
Costituisce poi un dato di fatto pacifico quello secondo cui a fronte della CP_2 anzidetta retrocessione, comunicata da con lettera del 14 Controparte_4
pag. 11/14 marzo 2016 con il seguente oggetto “RISOLUZIONE CESSIONE DI CREDITI”, nulla oppose e coltivò l'ammissione al concordato della giungendo ad incassare Controparte_6 il 26 giugno 2018 la somma di euro 334.174,68, come accertato dal c.t.u..
Infine, non rileva il disposto dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, parimenti invocato dalla difesa di secondo cui lo scioglimento del contratto non poteva CP_2 pregiudicare la validità e l'efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, poiché qui non viene in rilievo lo scioglimento del contratto di factoring bensì la perdita dell'assunzione del rischio di insolvenza del debitore ceduto.
Si rileva, altresì, che in base al disposto dell'art.
6.2.4. delle condizioni generali di contratto (il cui testo si riporta nuovamente per comodità di consultazione: “Nei rapporti tra TO e in caso di revoca di un Plafond, tutti i pagamenti CP_10 effettuati dal Debitore o da terzi, così come qualsiasi altra somma risultante a credito del debitore e gli eventuali recuperi di carattere fiscale, saranno imputati prioritariamente ai Crediti accolti Pro soluto, ai fini dei rapporti tra TO e
), le somme incassate da vanno imputate ai crediti ceduti pro soluto. CP_10 CP_2
Al riguardo, va in primo luogo puntualizzato che non è pertinente l'osservazione di della irretroattività della revoca del plafond poiché la clausola mira a tutelare CP_2 il factor proprio nelle ipotesi di revoca assicurandogli l'imputazione oggetto della pattuizione negoziale.
Inoltre, al fine di contrastare l'operatività di tale disposizione, nella seconda CP_2 memoria di replica ne ha per la prima volta lamentato la natura vessatoria con conseguente inefficacia della stessa in difetto della doppia approvazione.
Al netto del tempo e del luogo della formulazione della questione, trattasi di doglianza infondata poiché la clausola negoziale in scrutinio attiene al contenuto della garanzia prestata dal factor con riguardo alle cessioni pro soluto nell'ambito del plafond concordato e non costituisce una clausola volta a limitare le eccezioni e le difese del fornitore.
Deve, pertanto, concludersi che l'importo incassato dal Concordato della CP_6
pari ad euro 334.174,68 - come accertato dal c.t.u. -, va imputato
[...] prioritariamente al plafond di euro 300.000,00 invece che essere ripartito proporzionalmente come sostenuto dalla parte appellata. pag. 12/14 Ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti rimane assorbita.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto rimane confermata, deve rigettarsi la domanda - proposta da - di condanna di al pagamento in CP_2 Parte_1 proprio favore dell'importo di euro 167.550,00, oltre accessori.
La riforma della sentenza di prime cure comporta la necessità di revisione del regime delle spese di lite ivi contenuto. Considerato il parziale accoglimento della domanda proposta da si liquidano le spese di lite del giudizio di primo grado in CP_2 ragione del decisum in quel grado, e dunque in base allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in applicazione dei parametri stabiliti dal d.m. n. 147/2022 e delle attività espletate (quattro fasi), fermo il contributo unificato (Cons. Stato 4 giugno 2020,
n. 3517). Analogamente le spese del grado di appello vanno liquidate in base all'importo riconosciuto nella presente sede (decisum) tenuto conto dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 avuto riguardo allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00 nonché delle attività espletate (quattro fasi). Infine, le spese della c.t.u., disposta su iniziativa del giudicante e nel comune interesse delle parti, restano a definitivo carico delle medesime nella misura liquidata con separato decreto da ripartirsi in quote paritarie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 3320/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 29 dicembre 2022, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto va confermata, rigetta la domanda - proposta da
[...]
in concordato preventivo e dal suo Concordato - di condanna Controparte_2 di al pagamento della somma di euro 167.550,00, oltre Parte_1 accessori;
condanna alla rifusione in favore di in Parte_1 Controparte_2 liquidazione in concordato preventivo e del suo Concordato delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro 1.241,00 per anticipazioni ed pag. 13/14 in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone, infine, le spese di c.t.u. - liquidate con separato decreto - a definitivo carico delle parti in quote paritarie.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 50/2023 R.G. promossa da rappr. e dif. da Avv. Serena Botta Parte_1
APPELLANTE contro e il Controparte_1 [...]
rappr. e dif. da Avv. Dante Messinese e da Controparte_2
Avv. Rosalba Riccheo
APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in concordato Controparte_2 preventivo [d'ora in avanti solo ed il Concordato preventivo della ridetta CP_2 società, omologato in data 27 marzo 2015, convenivano in giudizio - dinanzi al
Tribunale di Taranto - già e prima ancora Parte_1 Controparte_3
e ne chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore Controparte_4 della somma di euro 327.522,62 o della diversa somma ritenuta di giustizia, di cui euro
286.982,12 per crediti ceduti pro soluto, in forza di contratto quadro per le operazioni di factoring del 23 novembre 2011, ed euro 40.540,50 per l'indebita compensazione - operata da - tra crediti anteriori alla domanda di concordato del 4 Controparte_3 febbraio 2014, a lei ceduti da (debitore ceduto , e debiti di CP_5 CP_2 verso oltre interessi legali dall'insorgenza del credito Controparte_3 CP_2 sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Più in dettaglio parte attrice, all'esito della verifica dell'esistenza di rapporto pendenti con sosteneva vi fossero da regolare le posizioni debitorie dei Controparte_3 seguenti debitori ceduti: Controparte_6 Controparte_7
e pretendeva: ‣ il
[...] Controparte_8
pagamento di euro 167.550,00 per la posizione della al Controparte_6 netto di quanto già riscosso dalla procedura concordatario di tale farmacia, ‣ il pagamento di euro 100.00,00 quanto alla ‣ il Controparte_7
pagamento di euro 19.432,12 quanto alla ed ‣ il Controparte_9
pagamento di euro 40.540,50, derivante dall'indebita compensazione operata dal factor su descritta.
Si costituiva in giudizio [d'ora in avanti solo ], Parte_1 Parte_1 attesa la incorporazione in essa di e contestava il fondamento della Controparte_4 domanda in fatto e in diritto chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale adito, istruita la causa documentalmente - con sentenza n. 3320/2022 pubblicata in data 29 dicembre 2022 - così decideva: “Accoglie parzialmente la domanda e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice delle seguenti somme: € 167.550,00, oltre interessi legali dal 19.7.2018 fino al soddisfo;
€ 40.540,50, oltre interessi legali dal 19.7.2018 fino al soddisfo;
gli interessi legali sulla somma di euro 19.432,12 dal 19-07-2018 al 24.11.2021; Rigetta quindi la domanda tesa ad ottenere il pagamento della somma di euro 100.000,00; Compensa per metà le spese di giudizio sopportate dalla parte attrice, che si liquidano in complessive 1.241,00 per esborsi ed euro 20.000,00 per compenso professionale;
condanna quindi la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 620,50 per esborsi ed euro
10.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.”.
Più in dettaglio il giudice a quo riteneva, in via generale, che nella stessa documentazione proveniente dal factor i crediti in contestazione figurassero quali crediti facenti parte delle cessioni pro soluto; evidenziando, in particolare, che nei pag. 2/14 report in atti per ogni singola farmacia figuravano le somme dovute dai debitori ceduti, il saldo, i crediti senza rivalsa;
valutava che la revoca del plafond, quand'anche intervenuta, non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva dovendosi considerare che i report facevano riferimento a crediti esigibili prima dell'omologa del concordato ed inoltre che, ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, lo scioglimento del medesimo non poteva pregiudicare la validità delle cessioni di credito già perfezionatesi, ivi comprese le cessioni di crediti futuri ed in massa;
quanto ai crediti ceduti vantati da nei confronti della CP_2 Controparte_6 riteneva non concludente che la retrocessione di crediti per euro 723.119,10 fosse avvenuta senza contestazioni da parte di poiché la retrocessione dei crediti CP_2 ceduti pro soluto avrebbe richiesto una espressa accettazione e comunque sarebbe stata priva di giustificazione causale, se si eccettua la causa gratuita, e quindi nulla, oltre che potenzialmente comportante un abuso di ufficio da parte degli organi del concordato;
riteneva quindi che il Concordato, avendo ricevuto il pagamento, per tutti i crediti ceduti pro soluto e pro solvendo, di una somma alla percentuale del 44,15% del totale, correttamente aveva imputato proporzionalmente il pagamento operato dalla debitrice ceduta in parte alla quota di credito afferente alle cessioni pro solvendo ed in parte alla quota afferente alle cessioni pro soluto; escludeva, quindi, che l'intera somma incassata potesse imputarsi alle cessioni pro soluto poiché nessuna revoca retroattiva del plafond era possibile essendosi le cessioni pro soluto ormai verificate;
quanto alla posizione della , dava atto dell'avvenuto Controparte_7 pagamento da parte del factor - con bonifico del 2 maggio 2013 - dell'importo di euro
100.000,00 preteso in atto di citazione;
quanto alla compensazione di un credito ceduto da con un credito vantato da CP_2 nei confronti di valutava che, pur trattandosi di compensazione CP_5 CP_2 praticabile nei confronti del Concordato a differenza di quanto sostenuto da quest'ultimo, il credito suddetto non risultasse provato;
infine, dava atto che nelle more del processo aveva avuto luogo il pagamento della somma di euro 19.432,12, come da contabile allegata, ma dovevano riconoscersi su pag. 3/14 detta somma gli interessi legali dalla messa in mora (19 luglio 2018) alla data del pagamento;
compensava le spese di lite per la metà e condannava alla rifusione in Parte_1 favore dei della residua metà delle spese medesime. CP_2
ha proposto appello muovendo alla sentenza impugnata le censure che Parte_1 si illustreranno più avanti sulla cui base ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, previa inibitoria, di disattendere le avverse domande, istanze ed eccezioni, formulate con riguardo ai cediti oggetto di cessione vantati nei confronti della Controparte_6
e la compensazione asseritamente indebita, con vittoria delle spese del doppio grado. ed il suo , nel costituirsi in giudizio, hanno contestato il CP_2 CP_2 fondamento dell'impugnazione e ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
Rigettata l'istanza di inibitoria veniva rigettata con ordinanza del 19 maggio 2023, la causa veniva trattenuta in decisione per poi essere rimessa sul ruolo per lo svolgimento di c.t.u. affidata al Dott. sui seguenti quesiti;
“Accerti il CTU Persona_1 relativamente ai rapporti intercorsi tra le parti in ordine alla cessione dei crediti vantati dalla nei confronti della alla luce CP_2 CP_7 Controparte_6 della documentazione versata in atti ed ai chiarimenti che eventualmente potranno fornire le stesse parti: A) l'esatto ammontare dei crediti ceduti pro solvendo ovvero pro soluto, con indicazione di quelli incassati o meno dal factor;
B) l'esatto ammontare dei crediti, pro solvendo ovvero pro soluto, ancora non incassati alla data della retrocessione per complessivi € 723.119,10 di cui alla missiva del factor datata
15.3.2016, specificando l'entità e natura dei crediti non ricompresi nella detta retrocessione e rimasti nella disponibilità del factor;
C) l'esatto ammontare dei crediti insinuati da nel concordato preventivo della CP_2 Controparte_6
e di quelli poi soddisfatti, indicandone percentuale ed importo, nonché verificando le date dei rispettivi atti e pagamenti;
D) il saldo finale di dare-avere tra le parti in causa, sempre in ordine alla posizione come sopra analizzata.”.
All'esito del deposito della relazione di consulenza, la causa - assegnata a nuovo relatore - è stata trattenuta nuovamente in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. pag. 4/14 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è circoscritto al capo di condanna al pagamento Parte_1 in favore della controparte della somma di euro 167.550,00 per la posizione del debitore ceduto nonché al capo di condanna al pagamento della Controparte_6 somma di euro 40.540,50 derivante dalla compensazione del credito vantato da CP_5 nei confronti di dalla prima ceduto alla deducente, con quanto dovuto
[...] CP_2 dalla deducente a in forza dell'operatività del contratto di factoring. CP_2
Sotto il primo profilo l'impugnante ha riproposto gli argomenti esposti in prime cure a fondamento delle sue ragioni di contrasto all'accoglimento della pretesa avversaria: le somme attinenti alla riguardavano crediti ceduti pro solvendo; Controparte_6 al riguardo ha richiamato l'art.
6.3. lett. b) delle condizioni generali di contratto - rubricato “Riassunzione del rischio in capo al TO” -, che prevede: “Il rischio assunto dal Factor potrà ritornare in capo al TO - ed i relativi crediti si intenderanno quindi acquistati pro solvendo invece che pro soluto – al verificarsi dei seguenti casi: a) relativamente ai singoli crediti in caso di inadempimento del TO agli obblighi di cui all'art.
3.1 lett. F;
b) relativamente a tutti i crediti vantati nei confronti di uno specifico Debitore in caso di inadempimento del TO agli obblighi di cui all'art.
3.1 lett. a) ed agli obblighi di cui all'art. 6.2.4; c) relativamente
a tutti i crediti ceduti pro soluto, in caso di inadempimento del TO agli obblighi di cui agli artt.
6.2.1 e 6.2.3, salvo che il TO dimostri essersi trattato di un caso fortuito ed indipendente dalla sua volontà.”, con conseguente venir meno di qualsiasi garanzia pro soluto, ove ipotizzabile, non avendo mai adempiuto ai propri CP_2 obblighi informativi previsti dalla lettera a) dell'art.
3.1. lett. a), secondo cui: “Il
TO: a) comunicherà preventivamente al Factor tutte le informazioni concernenti
i rapporti con i Debitori proposti in Cessione al Factor che possono assumere rilievo ai fini dell'apprezzamento del rischio complessivamente assunto dal Factor stesso quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la regolarità dei pagamenti, l'esistenza di situazioni di inadempimento contrattuale o di contestazioni commerciali nonché ogni e qualunque variazione dovesse intervenire nell'assetto proprietario dei Debitori comunicando al Factor inoltre eventuali cessioni e/o affitto di ramo d'azienda; … omissis …”, né avendo fornito alcuna prova in tal senso nel giudizio di primo grado;
pag. 5/14 ha lamentato che detta eccezione non fosse stata correttamente vagliata dal giudice a quo avendo questi operato un'inammissibile inversione dell'onere probatorio, posto che,
a fronte della specifica eccezione di inadempimento, avrebbe dovuto CP_2 dimostrare di aver “comunicato preventivamente al tutte le informazioni CP_10 concernenti i rapporti con i Debitori proposti in Cessione al che possano CP_10 assumere rilievo al fine dell'apprezzamento del rischio complessivamente assunto dal stesso (…)”, come previsto dal citato art.
3.1. lett. a) delle condizioni generali, CP_10 tanto più che, a fronte del dissesto economico del debitore ceduto Controparte_6 poi sfociato in procedura concorsuale, alcuna segnalazione o comunicazione era mai pervenuta da che invece aveva continuato ad utilizzare il plafond concesso CP_2 per cedere crediti evidentemente divenuti inesigibili o connessi ad un rischio intollerabile e comunque non correttamente apprezzato dal factor per colpa della cedente;
ha quindi sostenuto essersi verificato il caso disciplinato dall'art.
6.3. delle condizioni generali nella parte in cui vi si dispone il ritorno del rischio assunto dal factor in capo al fornitore, e dunque la decadenza dal beneficio della garanzia pro soluto, mentre il primo giudice aveva ritenuto che l'eccezione di inadempimento fosse generica operando una inammissibile inversione dell'onere probatorio in violazione dell'art. 2697 c.c.; ha poi richiamato ai sensi dell'art.
6.1. del contratto quadro, rubricato “Caratteristiche dell'intervento Pro soluto del Factor”, secondo cui: “L'assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza di Debitori presuppone la preventiva individuazione in forma scritta dell'ambito entro il quale opererà questo tipo di intervento fra le seguenti due possibilità : a) intervento limitato ad uno o più Debitori;
b) intervento esteso ad un insieme omogeneo di Debitori (…); In assenza di tale preventiva individuazione dell'ambito di intervento pro soluto (…) qualsiasi garanzia, Plafond od altra forma di assunzione di rischio da parte del si intende nulla e priva di effetto”, per CP_10 concludere che nel caso di specie non risultava che, in relazione alle posizioni debitorie della vi fosse mai stata una “preventiva individuazione in forma Controparte_6 scritta” dell'ambito e dei soggetti destinatari delle cessioni pro soluto sicché ab origine non avevano potuto aver luogo cessioni pro soluto;
pag. 6/14 ha anche nuovamente richiamato l'art.
6.3. del contratto quadro assumendo che qualsiasi garanzia pro soluto doveva ritenersi venuta meno non avendo mai CP_2 fornito la documentazione di cui all'art.
3.1. lett. f) ed a), adempimento non provato dalla controparte;
ha contestato la valenza probatoria dei report periodici ravvisata dal giudice a quo, trattandosi di meri documenti riepilogativi inidonei a dimostrare, tantomeno in giudizio a fronte di specifiche contestazioni, la natura, con rivalsa o senza, dei crediti ivi riportati e/o a modificare le obbligazioni nascenti dal contratto quadro, comunque destinati a mutare mensilmente o trimestralmente a seconda della loro cadenza periodica, evidenziando ad ogni buon conto che la deducente non era stata informata, né ne era a conoscenza, della domanda di concordato presentata da né ancora era stata CP_2 informata, come eccepito, della situazione di dissesto del debitore ceduto ( CP_6
, sicché in buona fede aveva continuato a dare esecuzione nei modi consueti
[...] al rapporto di factoring intercorrente tra le parti da lunga data;
ha, infine, riproposto un'ulteriore ed assorbente ragione ostativa all'accoglimento della domanda avversaria fondata sul disposto dell'art.
6.2.4. del contratto quadro secondo cui, “Nei rapporti tra TO e in caso di revoca di un Plafond, tutti i CP_10 pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, così come qualsiasi altra somma risultante
a credito del debitore e gli eventuali recuperi di carattere fiscale, saranno imputati prioritariamente ai Crediti accolti Pro soluto, ai fini dei rapporti tra TO e
Factor”, ed ha concluso che - anche a voler considerare valido il pro soluto Pt_2 ammontante ad euro 300.000,00, pacificamente aveva ricevuto la CP_2 retrocessione di un credito complessivo di euro 756.907,54, credito insinuato al passivo del Concordato Preventivo della così conseguendo il ristoro, nella Controparte_6 percentuale del 44%, dei crediti chirografari retrocessi, e dunque nella misura di euro
333.039,32, pagamento da imputarsi prioritariamente ai crediti accolti pro soluto; ha, altresì, contestato quanto ritenuto dal primo giudice nella parte in cui, in maniera invero non chiara, aveva affermato: “Non considera, tuttavia, la difesa convenuta che per la retrocessione anche dei crediti pro soluto sarebbe stata necessaria una espressa accettazione, che, peraltro, non avrebbe avuto alcuna giustificazione causale: se non una causa gratuita, che giocoforza sarebbe stata colpita da nullità, senza contare che pag. 7/14 avrebbe potuto integrare un abuso d'ufficio in capo agli organi del concordato”, senza corredare l'assunto di alcun riferimento normativo;
con riguardo al credito opposto in compensazione da parte di dopo aver CP_5 menzionato l'art. 8 del contratto quadro, secondo cui “Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare i propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del
TO con propri Crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili”, ha sostenuto la legittimità della compensazione operata non risultando conferente il richiamo della difesa avversaria agli artt. 1264 c.c. e 45 e 169 l.f. ed ha asserito che grava su in presenza di
CP_2 apposita pattuizione contrattuale, la prova del proprio diritto pur alla luce di un'operazione c.d. autoliquidante, e che, pertanto, grava su la prova
CP_2 dell'insussistenza del suo debito nei confronti di CP_5 ha anche segnalato che il primo giudice aveva ritenuto che si trattasse di cessione di un credito vantato da nei confronti di ma ha lamentato l'erroneità CP_5 CP_2 di tale ricostruzione poiché nella vicenda non aveva il ruolo di cedente e la
CP_2 somma di euro 40.540,50 atteneva invece ad un credito vantato da nei CP_5 confronti di e da essa ceduto a
CP_2 Controparte_3
***
Le censure sono in parte fondante.
Partendo dalle doglianze relative all'indebita compensazione, in primo luogo deve tenersi ferma la opponibilità della stessa al Concordato, come ritenuto dal primo giudice con statuizione non investita da censura nelle forme dell'appello incidentale da parte di
CP_2
Quanto al resto, va chiarito l'assunto di secondo cui Parte_1 CP_5 aveva ceduto a un suo credito vantato nei confronti di Controparte_3 CP_2
e aveva poi compensato il proprio debito nei confronti di in CP_3 CP_2 misura corrispondente in ragione del credito cedutole da CP_5
La ricostruzione esposta dall'impugnante, in verità non diversa da quella del giudice a quo per quel che si desume dalla motivazione della sentenza, è corretta come si ricava anche dalla comunicazione a mezzo pec del 17 ottobre 2018, inviata da Parte_1 al Concordato di ove si legge: “per quanto concerne la richiesta di CP_2
pag. 8/14 riaccredito della somma di € 40.540,50 da noi trattenuta per la compensazione con un credito vantato da nei confronti di ed a noi ceduto, le confermiamo CP_5 CP_2
Co che (oggi n.d.r.) ha operato correttamente ai sensi di quanto previsto CP_4 dall'art. 8 Compensazione Volontaria del citato Contratto di Factoring e pertanto nessun importo è dovuto alla procedura ”. CP_2
Tanto premesso, non è configurabile un onere a carico di di provare CP_2
l'inesistenza del credito di nei confronti di ceduto da a CP_5 CP_2 CP_5
e compensato con le somme dovute dal factor a Controparte_3 CP_2
Incombeva invece sul factor la prova dell'avvenuta cessione da parte di di CP_5 un credito da quest'ultima vantato verso e della sua esistenza. Il riferimento CP_2 all'art. 8 delle condizioni generali, inoltre, non vale a sollevare l'odierna impugnante dagli oneri probatori su di essa gravanti. Null'altro vi è da aggiungere sul punto.
Sono invece fondate le censure riguardanti la somma di euro 167.550,00.
Prima di procedere all'esame delle stesse, è opportuno segnalare che il c.t.u. designato nel presente grado ha accertato che ricevette dalla in CP_2 Controparte_6 concordato preventivo l'importo di euro 334.174,68, come da bonifico del 26 giugno
2018, all'esito della falcidia concordataria del 44,15% sulla sorte capitale, risultante dalla contabilità, di euro 732.907,54, oltre interessi legali per euro 23.947,22, arrotondati ad euro 24.000,00, così pervenendosi ad un totale di euro 756.907,54.
Tanto precisato, va disatteso l'assunto dell'impugnante secondo cui le cessioni dei crediti vantati da nei confronti della sarebbero tutte pro CP_2 Controparte_6 solvendo a causa del difetto dei presupposti previsti dall'art.
6.1. lett. a), i.e. “la previa individuazione in forma scritta dell'ambito entro il quale opererà questo tipo di intervento”. Non potendosi tener conto dell'allegato n. 1 al contratto di factoring poiché non rinvenuto tra i documenti del giudizio di primo grado e non utilizzabile stante il disposto dell'art- 345, co. 3, c.p.c., si rileva tuttavia che nei report provenienti dal factor prodotti da in prime cure (doc. 3, 4, 5 allegati alla memoria ex art. 183, co. 6 CP_2
n. 2, c.p.c.), al di là della specifica valenza probatoria ai fini dell'accertamento del diritto di a conseguire il pagamento della somma in contestazione, con CP_2 riferimento alla ridetta figurano “saldi” anche senza rivalsa, ciò che Controparte_6
pag. 9/14 presuppone che si trattava di somme coperte da garanzia pro soluto. Quindi non può dirsi che tutti i crediti retrocessi oggetto di causa riguardassero cessioni pro solvendo.
E' però condivisibile l'ulteriore dell'appellante assunto secondo cui, in sintesi, sarebbe incorsa nella decadenza dalla garanzia pro soluto come previsto CP_2 dall'art.
6.3. delle condizioni generali di factoring a causa della sua inottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'art.
3.1. lett. a) per quanto qui rileva.
Tale obbligo non attiene, come sostenuto da alle sole informative risalenti CP_2 alla genesi del rapporto, ma concerne anche le informazioni acquisite da CP_2 quale controparte del debitore ceduto e nella specie della nel corso Controparte_6 dei rapporti intercorsi con quest'ultima e parallelamente nel corso della fase attuativa del contratto quadro stipulato con Detta interpretazione è Controparte_3 conforme al dinamismo dei rapporti commerciali non potendosi dubitare che è il fornitore ad avere più occasioni di conoscenza delle condizioni degli operatori con cui si relaziona, condizioni che interessano anche il factor a cui il fornitore cede i crediti maturati nello svolgimento della sua attività. E venendo al caso in esame non è dubitabile che le difficoltà finanziarie della poi culminate nella Controparte_6 procedura concorsuale del concordato preventivo, costituissero un fatto di interesse del factor, sicché aveva l'obbligo di informare specificamente il factor medesimo CP_2 di circostante incidenti sul c.d. merito creditizio della debitrice ceduta, ove conosciute.
Una siffatta informazione avrebbe consentito al factor di valutare se e come proseguire nell'accettazione delle cessioni di crediti vantati da nei confronti CP_2 dell'anzidetta Farmacia, pro soluto o anche pro solvendo.
Ciò detto, non osta al verificarsi della decadenza prevista e disciplinata dall'art.
6.3. il mancato preavviso stabilito da tale disposizione, la quale - dopo l'indicazione delle ipotesi di riassunzione del rischio in capo al fornitore, tra cui, come si è visto,
l'inadempimento del fornitore agli obblighi di cui al punto 3.1. lettera a) - stabilisce: “In tutti questi casi, il Factor comunicherà al TO con un preavviso di 15 giorni la sua volontà di avvalersi di questa clausola contrattuale, allo scopo di consentirgli di rimediare al suo inadempimento.”. Ed invero, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa della parte appellata che ha eccepito che alla propria assistita non era stato dato alcun preavviso, il mancato preavviso non impedisce in via assoluta la decadenza dalla pag. 10/14 assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore ceduto con conseguente sua riassunzione in capo al fornitore, decadenza peraltro nella sostanza comunicata da con lettera del 17 ottobre 2018 inviata al difensore di Controparte_4
(prodotta da con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, CP_2 Parte_1
c.p.c.). Sarebbe stato onere di quest'ultima, nell'eccepire in giudizio il mancato rispetto della clausola contrattuale su riportata, indicare quel che avrebbe detto o fatto - nel termine di quindici giorni stabilito dal citato art. 6.3. - per rimediare all'inadempimento avente ad oggetto l'obbligo informativo o per giustificare l'omessa comunicazione di circostanze riguardanti la A titolo esemplificativo Controparte_6 CP_2 avrebbe potuto allegare e provare di non aver avuto conoscenza dell'avvicinarsi del dissesto della Nessuna allegazione sul punto è stata invece svolta. Controparte_6
Deve, dunque, ritenersi fondato l'assunto dell'impugnante in ordine alla sussistenza dei presupposti per la riassunzione del rischio in capo al fornitore. Da ciò deriva che la pretesa di Unioneffe di ripartizione della somma incassata proporzionalmente tra crediti ricadenti nel plafond pro soluto e crediti pro solvendo non è giustificata.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere superate le valutazioni accennate e in parte solo ipotizzate dal primo giudice, in maniera in verità non chiara, in ordine alla necessità di un'espressa accettazione da parte di della CP_2 retrocessione - avvenuta nel marzo 2016 - dei crediti vantati nei confronti della all'assenza di causa di un'eventuale accettazione ed alla supposta Controparte_6 responsabilità degli organi del concordato di in caso di accettazione della CP_2 retrocessione, questioni tra l'altro neppure prospettate dalla difesa di , poiché CP_2 quel che viene in rilievo in causa è l' esercizio di una prerogativa del factor non richiedente l'accettazione del fornitore.
Quanto alla circostanza che la retrocessione in parola intervenne in fase post concordataria, dato valorizzato dalla difesa della parte appellata nella seconda comparsa conclusionale al fine di contrastarne la validità, si segnala che non si ravvisa in essa un ostacolo se il rapporto di factoring per il resto proseguì e non vi fu scelta di suo scioglimento o sospensione.
Costituisce poi un dato di fatto pacifico quello secondo cui a fronte della CP_2 anzidetta retrocessione, comunicata da con lettera del 14 Controparte_4
pag. 11/14 marzo 2016 con il seguente oggetto “RISOLUZIONE CESSIONE DI CREDITI”, nulla oppose e coltivò l'ammissione al concordato della giungendo ad incassare Controparte_6 il 26 giugno 2018 la somma di euro 334.174,68, come accertato dal c.t.u..
Infine, non rileva il disposto dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, parimenti invocato dalla difesa di secondo cui lo scioglimento del contratto non poteva CP_2 pregiudicare la validità e l'efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, poiché qui non viene in rilievo lo scioglimento del contratto di factoring bensì la perdita dell'assunzione del rischio di insolvenza del debitore ceduto.
Si rileva, altresì, che in base al disposto dell'art.
6.2.4. delle condizioni generali di contratto (il cui testo si riporta nuovamente per comodità di consultazione: “Nei rapporti tra TO e in caso di revoca di un Plafond, tutti i pagamenti CP_10 effettuati dal Debitore o da terzi, così come qualsiasi altra somma risultante a credito del debitore e gli eventuali recuperi di carattere fiscale, saranno imputati prioritariamente ai Crediti accolti Pro soluto, ai fini dei rapporti tra TO e
), le somme incassate da vanno imputate ai crediti ceduti pro soluto. CP_10 CP_2
Al riguardo, va in primo luogo puntualizzato che non è pertinente l'osservazione di della irretroattività della revoca del plafond poiché la clausola mira a tutelare CP_2 il factor proprio nelle ipotesi di revoca assicurandogli l'imputazione oggetto della pattuizione negoziale.
Inoltre, al fine di contrastare l'operatività di tale disposizione, nella seconda CP_2 memoria di replica ne ha per la prima volta lamentato la natura vessatoria con conseguente inefficacia della stessa in difetto della doppia approvazione.
Al netto del tempo e del luogo della formulazione della questione, trattasi di doglianza infondata poiché la clausola negoziale in scrutinio attiene al contenuto della garanzia prestata dal factor con riguardo alle cessioni pro soluto nell'ambito del plafond concordato e non costituisce una clausola volta a limitare le eccezioni e le difese del fornitore.
Deve, pertanto, concludersi che l'importo incassato dal Concordato della CP_6
pari ad euro 334.174,68 - come accertato dal c.t.u. -, va imputato
[...] prioritariamente al plafond di euro 300.000,00 invece che essere ripartito proporzionalmente come sostenuto dalla parte appellata. pag. 12/14 Ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti rimane assorbita.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto rimane confermata, deve rigettarsi la domanda - proposta da - di condanna di al pagamento in CP_2 Parte_1 proprio favore dell'importo di euro 167.550,00, oltre accessori.
La riforma della sentenza di prime cure comporta la necessità di revisione del regime delle spese di lite ivi contenuto. Considerato il parziale accoglimento della domanda proposta da si liquidano le spese di lite del giudizio di primo grado in CP_2 ragione del decisum in quel grado, e dunque in base allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in applicazione dei parametri stabiliti dal d.m. n. 147/2022 e delle attività espletate (quattro fasi), fermo il contributo unificato (Cons. Stato 4 giugno 2020,
n. 3517). Analogamente le spese del grado di appello vanno liquidate in base all'importo riconosciuto nella presente sede (decisum) tenuto conto dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 avuto riguardo allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00 nonché delle attività espletate (quattro fasi). Infine, le spese della c.t.u., disposta su iniziativa del giudicante e nel comune interesse delle parti, restano a definitivo carico delle medesime nella misura liquidata con separato decreto da ripartirsi in quote paritarie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 3320/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 29 dicembre 2022, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto va confermata, rigetta la domanda - proposta da
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in concordato preventivo e dal suo Concordato - di condanna Controparte_2 di al pagamento della somma di euro 167.550,00, oltre Parte_1 accessori;
condanna alla rifusione in favore di in Parte_1 Controparte_2 liquidazione in concordato preventivo e del suo Concordato delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro 1.241,00 per anticipazioni ed pag. 13/14 in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone, infine, le spese di c.t.u. - liquidate con separato decreto - a definitivo carico delle parti in quote paritarie.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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