Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 1424/2023
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, Giudice Unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1424 dell'anno 2023 del Ruolo degli Affari Contenziosi, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito De Stefano, Parte_1 giusta procura allegata all'atto di citazione in appello (PEC:
); Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del responsabile dott. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Eleonora Ragusa, giusta Controparte_2
procura allegata alla comparsa di costituzione ( ); Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 136/2023 del Giudice di Pace di Marsala depositata il 27/04/2023
* * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
avverso la sentenza n. 136/2023 del Giudice di Pace di Marsala nel giudizio n. 960/2021
R.G. (pubblicata in data 24/04/2023 e depositata in data 27/04/2023) che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito con riferimento all'intimazione di pagamento impugnata e relativamente alle prodromiche cartelle di pagamento indicate in citazione,
n.ri 29920110016910454000, 29920120016037853000, 29920130022206362000,
29920150005896653000, 29920150018865305000 e 29920160029358718000, ha accolto l'opposizione con riferimento all'intimazione di pagamento impugnata relativamente alle prodromiche cartelle di pagamento n. 29920110011959521000 e
29920150013739987000 e annullato il provvedimento opposto limitatamente alle somme portate dalle predette n. 2 predette cartelle di pagamento.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della predetta sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere il difetto di giurisdizione per le cartelle n.
29920110016910454000, 29920120016037853000, 29920130022206362000,
29920150005896653000, 29920150018865305000 e 29920160029358718000.
L'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere il difetto di giurisdizione per avere erratamente interpretato la sentenza della Corte di Cassazione n.
1394/2022 espressamente richiamata nella parte motiva ed ha, a tal fine, richiamato la sentenza n. 34447 del 24/12/2019 che, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, ha attribuito al Giudice ordinario la giurisdizione sulla prescrizione post-cartella.
Ha perciò censurato la parte della sentenza relativa alla dichiarazione di difetto di giurisdizione chiedendone la modifica e la sostituzione con la seguente statuizione: “va dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario e nella fattispecie del Giudice di
Pace”.
Si costituiva in giudizio l' ritenendo infondato Controparte_1
l'appello proposto e corretta la sentenza sul capo impugnato.
Ha dedotto che la parte appellata da controparte è corretta poiché le cartelle di pagamento, per le quali è stato rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in
2 favore della afferiscono all'omesso pagamento della tassa Controparte_3 automobilistica emessa dall'amministrazione finanziaria, di Controparte_1
Trapani e avendo natura tributaria, in base al disposto dell'art. 2 d.lgs n. 546 del 1992, il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario il quale è tenuto a decidere sull'an e sul quantum.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.Ciò posto, l'appello proposto è infondato.
Nel caso in esame l'appellante ritiene la sentenza impugnata errata per avere il Giudice di prime cure erroneamente interpretato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 1394/2022 richiamata nella parte motiva e per essere la motivazione espressa dal
Giudice di Pace l'esatto contrario di quanto statuito dalla Corte di Cassazione.
Orbene, in punto di diritto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, D.lgs n.
546 del 1992, «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
Per queste ultime trovano applicazione le disposizioni di cui al citato d.p.r. il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall' sulla base del CP_4
ruolo ed ai poteri - anche sospensivi - del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Perché possa, dunque, radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove - come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata e la parte contesti l'esistenza del credito tributario anche in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso di intimazione, la
3 giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Secondo recente giurisprudenza di legittimità “…La questione concernente
l'individuazione del discrimen tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, è stata risolta da queste Sezioni
Unite… nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. (cfr.
Cass., Sez. Un., 14.04.2020, n. 7822; Cass. Sez. Unite, n. 1394/2022).
Alla stregua di tale principio, ribadito anche successivamente (cfr. Cass., Sez. Un.,
28.07.2021, n. 21642; Cass. civ. n. 20.07.2021, n. 20693; Cass. Sez. Un., 18.10.2022 n.
30666), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta da parte opponente la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa.
Nello specifico lo stesso attore in atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace dichiara che le prodromiche cartelle esattoriali sono state tutte notificate negli anni dal 2011 al
2017 e la dedotta prescrizione dei crediti tributari derivante dal tempo trascorso tra la notifica delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione.
4 Né a diverse conclusioni conduce il richiamo effettuato dall'appellante alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 34417/2019, concernendo questa una diversa fattispecie (e, nello specifico, il tema della insinuazione al passivo dei crediti tributari).
La prescrizione eccepita, pur se successiva alla notifica delle cartelle, è comunque anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Trattasi di fatto estintivo dell'obbligazione tributaria riservato al sindacato del giudice tributario, trattandosi di fatto estintivo anteriore ad atti dell'esecuzione forzata.
Sulla scorta dei superiori rilievi, la sentenza del Giudice di Pace deve essere confermata.
3. Le spese di lite vanno interamente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc, tenuto conto della complessa evoluzione della giurisprudenza di legittimità in punto di giurisdizione in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate tributarie.
Devono invece dichiararsi i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato versato ex art. 13, D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, trattandosi di obbligazione ex lege dovuta come conseguenza diretta dell'esito negativo dell'appello proposto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.
136/2023 del Giudice di Pace di Marsala, nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. 115/2002 così come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso in Marsala, il 14 aprile 2025.
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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