TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2024, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 12231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12231/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. DIMASI STEFANIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
SANTORO CLAUDIO PASQUALE
e
NA BE ) con l'avv. BENEDETTI FRANCESCA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come confermate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 23.9.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in ZO (BS) il 26 maggio 2023 dai NOi NN ED e
[...] ed annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8 parte 1 dell'anno 2023, Pt_1
mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
ZO.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di ZO
1 (BS), in Via Bolognina di Sera n. 24, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del NO
che ne è proprietario.
3. Dare atto che la NOa ED ed il NO non hanno Pt_1 Pt_1
alcuna reciproca richiesta di mantenimento.
4. Dare atto che le parti hanno già regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e non hanno nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione e/o causa.
5. Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 26.5.2023, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di ZO (BS) (atto n. 8, parte I, anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 22.2.2024 data di emissione della sentenza di separazione del Tribunale
Ordinario di Brescia, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si da atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 17.10.2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12231/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. DIMASI STEFANIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
SANTORO CLAUDIO PASQUALE
e
NA BE ) con l'avv. BENEDETTI FRANCESCA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come confermate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 23.9.2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in ZO (BS) il 26 maggio 2023 dai NOi NN ED e
[...] ed annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8 parte 1 dell'anno 2023, Pt_1
mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
ZO.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di ZO
1 (BS), in Via Bolognina di Sera n. 24, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del NO
che ne è proprietario.
3. Dare atto che la NOa ED ed il NO non hanno Pt_1 Pt_1
alcuna reciproca richiesta di mantenimento.
4. Dare atto che le parti hanno già regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e non hanno nulla reciprocamente a pretendere per nessuna ragione e/o causa.
5. Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 26.5.2023, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di ZO (BS) (atto n. 8, parte I, anno 2023).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti risultano separate dal 22.2.2024 data di emissione della sentenza di separazione del Tribunale
Ordinario di Brescia, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si da atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 17.10.2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2